N. 670 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 1997
Ordinanza emessa il 16 giugno 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 luglio 2001) dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Molajoni Marcocontro Ufficio del registro di Roma - Successioni e giudiziari Separazione di coniugi - Trasferimento di quota immobiliare ad uno dei coniugi, disposto con la sentenza diseparazione - Assoggettamento ad INVIM - Mancata estensione dell'esenzione fiscale prevista per gli attie provvedimenti relativi al procedimento di divorzio - Irragionevole disparita' di trattamento tra situazioniomogenee - Richiamo alla sent. n. 176/1992 della Corte costituzionale. - Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19. - Costituzione, art. 3.(GU n.37 del 26-9-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBURARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 31505/94 spedito il 27 ottobre 1994, avverso avviso di liquidazione n. 42/94 Invim contro: Registro di Roma successioni e giudiziari, da: Molajoni Marco, residente a Roma in via Periandro, 6. Considerato che al ricorrente Marco Molajoni nato a Roma il 20 luglio 1947 ed ivi residente in via Marmenia n. 30, codice fiscale MLJMRC47L20H501L e' stato notificato dall'Ufficio del registro atti giudiziari di Roma in data 1 settembre 1994 avviso di liquidazione ai fini Invim n. 42/94 del Campione Invim; Considerato che con il predetto avviso, in dipendenza della sentenza del tribunale di Roma n. 12296 del 12 ottobre 1988 (art. 9300/1038), l'ufficio ha liquidato Invim a carico del ricorrente per L. 8.000.000 comprese soprattasse, avendo l'ufficio determinato il valore finale della quota assegnata (50%) in L. 100.000.000 e che l'imposta liquidata e' relativa alla quota del 50% dell'immobile giudizialmente assegnato al coniuge separato Carruba Maria Rita sito in Roma, via dell'Automobilismo n. 117; Considerato che avverso l'avviso di liquidazione il Molajoni ha proposto ricorso a questa commissione per inesatta e falsa applicazione dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 relativo alla determinazione del valore automatico degli immobili, asserendo che l'immobile in questione e' distinto al NCEU di Roma alla partita 412336 foglio 875 part. 467 sub 2 e 663 cat. A/2 classe 2 vani 6 rendita catastale L. 3.660. Il valore catastale aggiornato con i coefficienti dell'epoca pari a 280 e moltiplicato 80 volte esprime un valore totale di L. 81.984.000 e quindi il 50% relativo e' pari a L. 40.992.000. Considerato che presupposto della pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria e' l'applicazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, (Istituzione dell'Invim) anche con riferimento al trasferimento di quota di proprieta' dell'appartamento coniugale in favore di uno dei due coniugi operato con sentenza di separazione; Considerato che e' pertanto rilevante nel caso di specie porsi d'ufficio la questione di costituzionalita' della richiamata disciplina in tema di Invim nella parte in cui sottopone ad imposizione fiscale le attribuzioni patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione in irragionevole contrasto con la opposta disciplina di esenzione dettata dall'art. 19, legge n. 74/1987 in tema di divorzio; Considerato che nella irragionevole disparita' di trattamento tra situazioni omogenee in relazione al suddetto profilo fiscale puo' richiamarsi utilmente la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 176/1992) laddove afferma che "l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, e' con ancor piu' accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, ove la situazione di contrasto tra i coniugi cui occorre dare uno sbocco esibisce, di regola, toni di ben maggiore asprezza e drammaticita' di quelli che era manifesta nella fase gia' stabilizzata dell'epilogo divorzile".
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953 e con riguardo e nei limiti della mancata estensione del beneficio fiscale anche ai provvedimenti di trasferimento della proprieta' di quota di immobile in favore di uno dei due coniugi disposto con sentenza di separazione, dichiara rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, legge n. 74/1987 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Roma, addi' 16 giugno 1997 Il Presidente: Izzo Il relatore: Santangelo 01C0890