N. 670 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 1997

Ordinanza   emessa   il   16   giugno   1997  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale   il  20 luglio  2001)  dalla  Commissione  tributaria
provinciale  di  Roma  sul  ricorso  proposto da Molajoni Marcocontro
Ufficio del registro di Roma - Successioni e giudiziari

Separazione  di  coniugi  - Trasferimento di quota immobiliare ad uno
  dei   coniugi,   disposto   con   la   sentenza   diseparazione   -
  Assoggettamento   ad  INVIM  -  Mancata  estensione  dell'esenzione
  fiscale   prevista   per   gli   attie  provvedimenti  relativi  al
  procedimento  di divorzio - Irragionevole disparita' di trattamento
  tra  situazioniomogenee  -  Richiamo  alla  sent. n. 176/1992 della
  Corte costituzionale.
- Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.37 del 26-9-2001 )
                LA COMMISSIONE TRIBURARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso n. 31505/94 spedito
il  27  ottobre  1994,  avverso avviso di liquidazione n. 42/94 Invim
contro:  Registro  di  Roma  successioni  e  giudiziari, da: Molajoni
Marco, residente a Roma in via Periandro, 6.
    Considerato  che  al  ricorrente Marco Molajoni nato a Roma il 20
luglio  1947  ed  ivi residente in via Marmenia n. 30, codice fiscale
MLJMRC47L20H501L  e'  stato notificato dall'Ufficio del registro atti
giudiziari di Roma in data 1 settembre 1994 avviso di liquidazione ai
fini Invim n. 42/94 del Campione Invim;
    Considerato  che  con  il  predetto  avviso,  in dipendenza della
sentenza   del   tribunale  di  Roma  n. 12296  del  12 ottobre  1988
(art. 9300/1038),   l'ufficio   ha   liquidato  Invim  a  carico  del
ricorrente  per  L.  8.000.000 comprese soprattasse, avendo l'ufficio
determinato  il  valore  finale  della  quota  assegnata  (50%) in L.
100.000.000  e che l'imposta liquidata e' relativa alla quota del 50%
dell'immobile  giudizialmente  assegnato  al coniuge separato Carruba
Maria Rita sito in Roma, via dell'Automobilismo n. 117;
    Considerato  che  avverso l'avviso di liquidazione il Molajoni ha
proposto   ricorso   a   questa  commissione  per  inesatta  e  falsa
applicazione  dell'art. 52,  comma  4,  del  d.P.R.  n. 131  del 1986
relativo  alla  determinazione  del valore automatico degli immobili,
asserendo  che  l'immobile  in  questione e' distinto al NCEU di Roma
alla  partita 412336 foglio 875 part. 467 sub 2 e 663 cat. A/2 classe
2  vani  6 rendita catastale L. 3.660. Il valore catastale aggiornato
con  i  coefficienti  dell'epoca  pari  a 280 e moltiplicato 80 volte
esprime un valore totale di L. 81.984.000 e quindi il 50% relativo e'
pari a L. 40.992.000.
    Considerato    che    presupposto    della   pretesa   impositiva
dell'amministrazione  finanziaria e' l'applicazione degli artt. 1 e 2
del  d.P.R.  26  ottobre 1972, n. 643, (Istituzione dell'Invim) anche
con   riferimento   al   trasferimento   di   quota   di   proprieta'
dell'appartamento  coniugale in favore di uno dei due coniugi operato
con sentenza di separazione;
    Considerato  che  e'  pertanto rilevante nel caso di specie porsi
d'ufficio   la   questione   di  costituzionalita'  della  richiamata
disciplina  in  tema  di  Invim  nella  parte  in  cui  sottopone  ad
imposizione  fiscale  le  attribuzioni  patrimoniali tra i coniugi in
sede  di  separazione  in  irragionevole  contrasto  con  la  opposta
disciplina  di  esenzione  dettata  dall'art. 19, legge n. 74/1987 in
tema di divorzio;
    Considerato che nella irragionevole disparita' di trattamento tra
situazioni  omogenee  in  relazione  al suddetto profilo fiscale puo'
richiamarsi  utilmente  la  giurisprudenza della Corte costituzionale
(sentenza  n. 176/1992)  laddove afferma che "l'esigenza di agevolare
l'accesso  alla  tutela  giurisdizionale  che  motiva e giustifica il
beneficio  fiscale  con riguardo agli atti del giudizio divorzile, e'
con   ancor   piu'  accentuata  evidenza  presente  nel  giudizio  di
separazione, ove la situazione di contrasto tra i coniugi cui occorre
dare  uno sbocco esibisce, di regola, toni di ben maggiore asprezza e
drammaticita'   di   quelli   che   era  manifesta  nella  fase  gia'
stabilizzata dell'epilogo divorzile".
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23,  legge  n. 87/1953  e con riguardo e nei limiti
della mancata estensione del beneficio fiscale anche ai provvedimenti
di  trasferimento  della proprieta' di quota di immobile in favore di
uno  dei  due  coniugi disposto con sentenza di separazione, dichiara
rilevante  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19,
legge n. 74/1987 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
        Roma, addi' 16 giugno 1997
                         Il Presidente: Izzo
                      Il relatore: Santangelo
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