N. 673 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2001

Ordinanza  emessa  il  24  gennaio 2001 dalla Corte di cassazione sui
ricorsi   riuniti   proposti  da  Novocen  consorzio  per  l'edilizia
napoletana contro Presidente del Consiglio dei ministri ed altri e da
Severino Giovanni ed altri contro consozio Novocen ed altro.

Espropriazione   per   pubblica  utilita'  -  Giunta  speciale  delle
  espropriazioni  presso  la  corte d'appello di NapoliComposizione e
  funzionamento (magistrato di Corte d'appello di Napoli con funzioni
  di  Presidente,  ingegnere  capo  dell'U.T.E.  di  Napoli, o un suo
  delegato,  e  un  ingegnere  particolarmente  esperto in materia) -
  Ritenuta  natura  di  organo  di  giurisdizione  speciale - Dedotta
  mancanza   d'indipendenza  e  di  imparzialita',  per  la  presenza
  dell'ingegnere  capo dell'U.T.E., ufficio competente in ordine alla
  valutazione  degli  immobili  soggetti adespropriazione - Incidenza
  sul   principio  di  uguaglianza  e  sul  diritto  di  difesa,  per
  l'imposizione  a carico delle parti del compenso ai componenti e al
  segretario  della  Giunta  -  Violazione  dei  principi del giudice
  naturalee  della soggezione dei giudici solo alla legge - Contrasto
  con   il   principio  della  ricorribilita'  in  Cassazione,per  la
  onerosita'  del  ricorso e la limitazione dei motivi dello stesso -
  Riferimento alla sentenza della Cortecostituzionale n. 2/1966.
- Decreto-legge  legislativo  27  febbraio 1919, n. 219, art. 17, 18,
  19,  20  e  21, convertito in legge 24 agosto 1921,n. 1290; legge 6
  giugno 1935, n. 1131, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111.
(GU n.37 del 26-9-2001 )
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso proposto da:
Novocen  consorzio  per  l'ediliza  napoletana, in persona del legale
rappresentante  pro  tempore,  elettivamente domiciliato in Roma, via
Cesare   Federici   n. 2,   presso   lo   studio  dell'avvocato  M.C.
Alessandrini,  rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Allodi,
Aldo Starace, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;
    Contro:  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, in persona del
legale  rappresentante  pro  tempore,  domiciliata  in  Roma, via Dei
Portoghesi  n. 12,  presso  l'Avvocatura generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis, controricorrente;
    Nonche'  contro:  Russo  Teresa, Severino Luigi, Severino Enrico,
Severino  Giuseppa in qualita' di eredi di Severino Carmine, Severino
Enrico,   Severino  Gennaro,  Severino  Giuseppina,  Severino  Maria,
Severino  Antonio  in  qualita' di eredi di Severino Gaetano, Borgese
Maria Loreta, Severino Errico, Severino Giuseppina, Severino Luisa in
qualita'  di  eredi  di  Severino  Raffaele,  Severino Anna, Severino
Vincenza,  Severino  Giovanni,  Severino  Salvatore,  Severino Maria,
Severino Rita, Severino Pasqua, Severino Gerardo, intimati;
    E   sul  secondo  ricorso  n. 11843/1998  proposto  da:  Severino
Giovanni,  Severino  Vincenza, Severino Pasqua, Borgese Maria Loreta,
Severino  Errico, Severino Giuseppina, Severino Luisa, in qualita' di
eredi  di Severino Raffaele, elettivamente domiciliati in Roma, viale
Angelico  n. 54,  presso  lo  studio  dell'avvocato Giovanni Sartore,
rappresentati  e  difesi  dall'avvocato  Gaetano  Piscicelli,  giusta
delega   a   margine   del   controricorso   e  ricorso  incidentale,
controricorrenti e ricorrenti incidentali,
    Contro  consorzio  Novocen,  P.C.M.  Funzionario CIPE ex art. 84,
legge n. 219/81, intimati;
    Avverso  la  sentenza  n. 140/1997  della  giunta speciale per le
espropriazioni  presso  la  c.a. di Napoli, depositata il 12 dicembre
1997;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
7 dicembre 2000 dal consigliere dott. Enrico Altieri;
    Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott.
Vincenzo  Nardi  che  ha  concluso  per  l'accoglimento  del  ricorso
principale   per   quanto   di   ragione,  assorbimento  del  ricorso
incidentale condizionato.
    1. - Svolgimento del processo.
    Con  citazione  notificata  il  30 marzo e il 1 aprile 1996 Russo
Teresa,  Borgese  Maria  Loreta,  Severino  Luigi,  Enrico  Giuseppa,
Enrico,  Gennaro,  Giuseppina,  Maria,  Antonio,  Errico, Giuseppina,
Luisa,  Anna,  Vincenza,  Giovanni,  Salvatore, Maria, Rita, Pasqua e
Gerardo   convenivano   dinanzi   alla   giunta   speciale   per   le
espropriazioni  di Napoli il funzionario delegato CIPE e il Novocen -
Consorzio per l'edilizia napoletana, esponendo:
        di  essere  comproprietari  di  alcuni  immobili  in  Napoli,
inseriti  nell'ambito  del  programma  straordinario  per  l'edilizia
residenziale  di Napoli, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219,
ed  assoggettati  ad  espropriazione per la realizzazione delle opere
previste nel comparto, affidate in concessione al detto consorzio;
        che  quest'ultimo non aveva offerto ne' liquidato alcunche' a
titolo di indennita' di espropriazione e di occupazione.
    Chiedevano,  quindi, la determinazione delle giuste indennita' di
espropriazione  e  di  occupazione,  previa determinazione del valore
venale degl'immobili.
    Si  costituivano  il  consorzio e la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
    Con sentenza 23 ottobre-12 dicembre 1997 la giunta, dichiarato il
difetto  di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei
ministri,  determinava  l'indennita' di espropriazione nonche' quella
di   occupazione,   quest'ultima  nella  misura  corrispondente  agli
interessi  legali  sul  valore  pieno  dell'immobile  fino  alla data
dell'effettivo  deposito;  condannava il consorzio al pagamento delle
spese  processuali, degli onorari dovuti ai componenti del collegio e
del compenso spettante al segretario.
    La sentenza e' cosi' motivata:
        la  legittimazione  passiva  della Presidenza del Consiglio e
del comune doveva essere esclusa, in quanto, in forza degli artt. 80,
81  e  82 della legge 14 maggio 1981, n. 219, all'ente concessionario
e'  demandato  - attraverso l'apposita convenzione - il compimento in
nome  proprio di tutte le operazioni, tecnico-materiali e giuridiche,
ivi  comprese  quelle  implicanti  esercizio di poteri pubblicistici.
L'ente  concessionario  assume, quindi, la qualita' di unico soggetto
responsabile nei confronti dell'espropriato;
        l'indennita'  di  occupazione era dovuta, in quanto l'art. 80
della  legge n. 219/1981 riconosce ai proprietari tutte le indennita'
previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, la quale, agli artt. 1 e
2, considera anche tale indennita';
        nel  merito,  la valutazione dell'immobile veniva fatta sulla
base  della  documentazione  dell'UTE e di stime operate dalla stessa
giunta per immobili siti in aree limitrofe.
    Avverso  tale  sentenza  il consorzio Novocen ha proposto ricorso
per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento.
    Resistono  con  controricorso la Presidenza del Consiglio nonche'
Giovanni,  Vincenza,  Pasqua Severino e Borgese Maria Loreta, nonche'
Errico,  Giuseppina e Luisa Severino, nella loro qualita' di eredi di
Raffaele  Severino.  Questi  ultimi hanno, altresi', proposto ricorso
incidentale condizionato, sulla base di un motivo.
    Il  ricorrente principale svolge censure contro il riconoscimento
dell'indennita'   di   occupazione  e  contro  i  criteri  della  sua
determinazione; i ricorrenti incidentali lamentano, condizionatamente
all'accoglimento,  del  ricorso incidentale, l'avvenuta estromissione
della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comune di Napoli.
    2. - Motivi della decisione.
    2.1.  -  Preliminarmente  deve  essere  disposta  la riunione dei
ricorsi, proposti nei confronti della stessasentenza.
    Prima  di  scendere  all'esame  delle  censure  le  sezioni unite
ritengono   che   debbano   porsi   alcune   questioni   di  sospetta
incostituzionalita'  di alcuni aspetti della disciplina normativa che
istituisce della giunta speciale delle espropriazioni presso la Corte
d'appello   di   Napoli   e  che  ne  regola  la  composizione  e  il
funzionamento,   profili   che   non  sono  stati  evidenziati  nelle
precedenti  pronunce  della  Corte  costituzionale (sentenza n. 2 del
1966:  insussistenza  del  superamento  dei limiti di delega) e delle
sezioni  unite  di  questa Corte (sentenze n. 472 del 1959 e 1161 del
1969:  scadenza  del  termine stabilito dalle norme transitorie della
Costituzione  per la revisione delle giurisdizioni speciali; nn. 104,
745  del 1999 e 466 del 2000: insussistenza di lesione del diritto di
difesa per la limitazione dei motivi del ricorso per cassazione).
    Tali   profili  devono  essere  sollevati  d'ufficio,  investendo
direttamente  la struttura e il funzionamento della giunta e, quindi,
attenendo alla costituzione del giudice; appare, quindi, manifesta la
loro  rilevanza,  pur  non essendo stati gli stessi prospettati dalle
parti o, comunque, trattati nella sentenza impugnata.
    2.2.  - E' opportuno, innanzitutto, tracciare un sintetico quadro
normativo.
    La giunta speciale delle espropriazioni presso la Corte d'appello
di   Napoli  e'  stata  istituita  con  l'art. 17  del  decreto-legge
luogotenenziale  27 febbraio 1919, n. 219, concernente "Provvedimenti
a  favore  della  citta' di Napoli", convertito nella legge 24 agosto
1921, n. 1290.
    Tale  disposizione  attribuisce  alla  giunta anziche' al giudice
ordinario  -  la determinazione, in via contenziosa, delle indennita'
per  le  espropriazioni  relative  a beni immobili siti nel comune di
Napoli  per  le  quali  siano applicabili le disposizioni di cui agli
artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 sul risanamento di
Napoli.
    In  tempi  piu'  recenti  e'  stata  attribuita  alla  giunta  la
determinazione  dell'indennita'  delle  espropriazioni  eseguite  nel
quadro  del  programma  straordinario  per l'edilizia residenziale di
Napoli,  ai  sensi della legge 15 maggio 1991, n. 219, il cui art. 80
richiama  per la liquidazione dell'indennita' gli artt. 12 e 13 della
legge n. 2892 del 1885.
    Il   citato   d.l.l.  prevede  la  composizione  dell'organo  (un
magistrato   della   Corte   d'appello  di  Napoli  con  funzioni  di
presidente,   e   due   ingegneri,  di  cui  almeno  uno  funzionario
governativo,   nominati  dal  presidente  della  Corte  d'appello  di
Napoli); la durata dell'incarico.
    La  composizione della giunta e' stata successivamente modificata
dall'art. 1  della  legge  6  giugno 1935, n. 1131 (Espropriazioni da
eseguirsi  dall'alto  commissario  per la provincia di Napoli): i due
componenti   tecnici   sono,   l'uno,   ex   lege,  l'ingegnere  capo
dell'ufficio   tecnico   di  finanza  di  Napoli  (l'ufficio  tecnico
erariale)  o,  in  caso  di  assenza,  un  suo  delegato; l'altro, un
ingegnere  particolarmente  esperto  in  materia, "rappresentante del
sindacato   provinciale  della  Federazione  nazionale  fascista  dei
proprietari  di  fabbricati  nel  caso  che l'espropriazione riguardi
edifici  od  un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli
agricoltori  qualora  riguardi fondi rustici", designato dai suddetti
uffici sindacali.
    L'art. 18  del  d.l.l.  n. 219  del  1919  stabilisce  che  "sono
devolute  alla  competenza  esclusiva  della giunta speciale tutte le
questioni  che,  in applicazione della legge 25 giugno 1865, n. 2359,
sarebbero  di  competenza dell'autorita' giudiziaria, comprese quelle
di cui all'art. 46".
    L'art. 19  indica come "non ... suscettibili di alcun gravame" le
decisioni  della  giunta,  prevedendo  contro  di esse il ricorso per
revocazione e dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione.
    Altre  due  disposizioni del decreto-legge luogotenenziale n. 219
del  1919  che  devono  essere  ricordate  sono l'art. 20, che pone a
carico delle parti le spese per il giudizio, e l'art. 21, che rimanda
ad  uno  speciale  regolamento  le  norme  per il funzionamento della
giunta  speciale  e  la  procedura  da  seguirsi  dinanzi  la  giunta
medesima.
    Il  regolamento,  approvato  con  r.d.  17  aprile  1921, n. 762,
rinvia,  per  quanto  non stabilito espressamente dal d.l.l. n. 219 e
dallo  stesso regolamento, alle norme del codice di procedura civile.
Gli artt. 13 e 14 del regolamento dettano la disciplina degli onorari
spettanti  ai  componenti  della  giunta, il compenso al segretario e
alle  spese  del  giudizio. Essi "sono ripartiti a norma dell'art. 37
della  legge  25  giugno  1865,  n. 2359,  e  liquidati,  per ciascun
giudizio,  con  decreto del primo presidente della Corte d'appello di
Napoli".
    La  Corte  costituzionale  si  e'  occupata  una sola volta della
giunta  speciale  delle  espropriazioni nella sentenza n. 2 del 1966,
con  la  quale  e'  stata  dichiarata l'illegittimita' costituzionale
della  norma contenuta nell'art. 2, secondo comma, del r.d. 11 aprile
1926, n. 752, nella parte in cui estendeva la competenza della giunta
alle  procedure espropriative riguardanti beni immobili situati nella
provincia di Napoli.
    La  giurisprudenza di questa Corte, come si e' gia' ricordato, ha
dichiarato      manifestamente     infondate     alcune     questioni
d'incostituzionalita'  riguardanti  la  giunta  speciale.  Le sezioni
unite  ritengono  che  su  tali questioni debbano essere condivise le
argomentazioni svolte nelle proprie precedenti decisioni.
    2.3.   -  La  Corte  ritiene,  pero',  che  altri  aspetti  della
disciplina normativa riguardante la giunta speciale sollevino fondati
sospetti di contrasto con norme e principi costituzionali.
    E'  indubbio  che  si  tratti  di  un  organo  giudicante  avente
caratteristiche assai anomale.
    Occorre  chiedersi,  innanzitutto,  se  la giunta costituisca una
giurisdizione speciale, ovvero un collegio arbitrale.
    In  tale  seconda  ipotesi, trattandosi di arbitrato obbligatorio
per   legge,   la   non   manifesta   infondatezza   della  questione
d'incostituzionalita' emergerebbe dalla costante giurisprudenza della
Corte  costituzionale  (sentenze  nn. 127 del 1977; 488 del 1991; 49,
206  e  232  del  1994;  152  del  1996;  381 del 1997; 325 del 1998;
ordinanza n. 134 del 2000).
    Pur   avendo   la  legge  23  gennaio  1941,  n. 53,  qualificato
espressamente  la  giunta come "arbitrale", e pur essendo la funzione
giudicante  della  giunta  definita in tal modo da alcune sentenze di
questa  Corte  (23  luglio 1966, n. 2009 e, piu' di recente, 7 luglio
1999,  n. 386),  le  sezioni  unite ritengono che la designazione dei
componenti,  proveniente  esclusivamente dall'autorita' giudiziaria e
non  dalle parti, e la non applicabilita' delle norme che regolano il
procedimento   arbitrale   facciano   propendere  per  la  natura  di
giurisdizione speciale della giunta.
    2.4.  -  Gli  aspetti  della formazione e del funzionamento della
giunta speciale che sollevano fondati dubbi di costituzionalita' sono
i seguenti:
        A)  La  previsione  di  un  onorario in favore dei componenti
della giunta (artt. 101, 111, 24 e 3 della Costituzione).
    L'attivita' giurisdizionale si caratterizza per la necessita' che
le  corrispondenti funzioni siano esercitate da soggetti indipendenti
(adatti,   quindi,   ad  operare  in  posizione  di  terzieta'  e  di
imparzialita',  come stabilisce il secondo comma dell'art. 111 Cost.,
introdotto  con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). Tale
regola,   secondo   quanto   affermato  nella  sentenza  della  Corte
costituzionale  n. 284  del  1986,  vale  anche  per le giurisdizioni
speciali preesistenti alla Costituzione e non revisionate; vale anche
per  tali giurisdizioni, pertanto, il requisito dell'indipendenza. In
tal senso la costante giurisprudenza costituzionale.
    Nella  sentenza n. 60 del 1969 la Corte costituzionale, dopo aver
premesso  che  "il principio dell'indipendenza e' volto ad assicurare
la  imparzialita' del giudice", ha affermato: "Va escluso nel giudice
qualsiasi  anche  indiretto interesse nella causa da decidere, e deve
esigersi  che  la  legge  garantisca l'assenza di ogni aspettativa di
vantaggi,   ...   preordinando   gli   strumenti   atti   a  tutelare
l'obiettivita' della decisione".
    In  tale prospettiva ci si potrebbe domandare se la previsione di
un onorario per l'attivita' svolta, posto direttamente a carico delle
parti  litiganti  e  liquidato  dallo  stesso  presidente della Corte
d'appello  (che  della  giunta  e' componente, ove non abbia all'uopo
designato  altro magistrato della Corte), sia in linea con il modello
di  giudice disinteressato voluto dalla Costituzione e corrisponda al
requisito indefettibile della effettiva indipendenza.
    D'altra  parte la stessa previsione normativa, dal punto di vista
del litigante, potrebbe suscitare dubbi di costituzionalita' sotto il
profilo  di  una  irragionevole  limitazione  del diritto di agire in
giudizio,   giacche'   il  pagamento  di  un  corrispettivo,  ponendo
l'attivita'  di  giudizio  in  una relazione sinallagmatica, potrebbe
rappresentare un ostacolo frapposto a quel diritto.
    E'  pur vero che la Corte costituzionale ha costantemente escluso
l'esistenza di una "garanzia di gratuita'" nell'ambito della funzione
giurisdizionale,  in  quanto l'onere di corrispondere o di anticipare
diritti  o  spese  per  gli  atti  che  la  parte compie nel processo
rappresenta  una  forma di controprestazione dovuta allo Stato per la
prestazione  del  servizio giustizia, mentre corrisponde a criteri di
giustizia  distributiva  accollare  le  spese processuali, in caso di
soccombenza,  a  chi  vi  abbia  dato causa (sentenze n. 30 del 1964,
n. 39 del 1967, e n. 268 del 1984).
    Ma  la condizione di legittimita' degli oneri patrimoniali e' che
essi  servano  "al  fine  pubblico  inerente  al  processo"  e non ne
rappresentino  "una  remora":  cosi'  le  sentenze  n. 67  del  1960,
dichiarativa  dell'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 98  cod.
proc.  civ.,  e  n. 21  del  1961,  con  cui  e'  stato dichiarato in
contrasto  con  gli  artt. 3, 24 e 113 Cost., l'istituto del solve et
repete di cui all'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
    In  definitiva,  la possibilita' di vedersi accollare, in caso di
soccombenza,  non  solo le spese del processo, i tributi giudiziari e
gli  onorari  dei difensori, ma anche i compensi dei componenti della
giunta  e  del  segretario,  puo' funzionare da deterrente al ricorso
alla tutela giurisdizionale.
    Sotto  tale  profilo,  pur  propendendosi  per  la  tesi  che non
considera  la  giunta  speciale  come un collegio arbitrale, non pare
contestabile  la  riemersione di alcune delle ragioni di contrarieta'
ai  principi  costituzionali  del  c.d.  arbitrato  obbligatorio. Nel
quadro  di  tali principi, infatti, il ricorso al giudizio arbitrale,
che  comporta  notoriamente  maggiori  oneri  in  considerazione  del
rilevante  compenso  spettante  agli  arbitri,  deve  essere  rimesso
esclusivamente  alla libera e concorde iniziativa delle parti che, in
vista   di   particolari  vantaggi  (rapidita',  speciale  competenza
tecnica)  ritengono  meno  conveniente  il  ricorso agli organi della
giurisdizione  ordinaria,  e  decidono  di  accollarsi,  in vista del
perseguimento di tali vantaggi, il rischio di un maggiore costo.
    Sempre   in   relazione  alla  previsione  di  un  aggiuntivo  (e
certamente  non  simbolico)  costo,  vi  e'  da  osservare  che  tale
previsione  suscita  fondati  sospetti di contrarieta' ai principi di
parita' di trattamento e di razionalita' posti dall'art. 3 Cost.
    Si  consideri,  intatti,  che  il semplice fatto della situazione
dell'immobile  nel territorio del comune di Napoli(e non, ad esempio,
in quello di un comune limitrofo) comporta per i litiganti un gravoso
onere  aggiuntivo,  in  relazione  ad  una  ordinaria controversia di
determinazione dell'indennita' di espropriazione, per la quale vigono
le norme e i principi applicati in materia da qualunque altro giudice
della Repubblica.
    In definitiva, la previsione di un compenso speciale a favore dei
componenti del collegio e del segretario, posto a carico delle parti,
non  costituisce  semplicemente  un  aggravio  dell'onere finanziario
sulle  stesse  incombenti,  in aggiunta ai normali costi del servizio
giustizia e degli onorari e diritti spettanti ai difensori, ma, dando
luogo  ad  un  rapporto  di  tipo sinallagmatico tra parti e giudici,
sembra  conferire  alla giurisdizione della giunta una configurazione
ibrida  per  una contaminatio con le caratteristiche dell'arbitrato e
manifestamente   insuscettibile   di   ricollegarsi   al  modello  di
giurisdizione disegnato dai principi costituzionali.
        B)  La  designazione  del componente tecnico (artt. 101, 111,
25, primo comma, Costituzione).
    Secondo la giurisprudenza costituzionale, la partecipazione ad un
organo  giurisdizionale  di  un  solo  componente non indipendente e'
sufficiente  a  minare  l'imparzialita'  dell'organo (sent. n. 33 del
1968).
    Per   quanto   riguarda  l'ingegnere  capo  dell'ufficio  tecnico
erariale,  occorre  considerare che tale ufficio costituisce l'organo
tecnico  che  esprime  le  valutazioni  degli  immobili,  e che tali,
valutazioni   sono  di  regola  poste  a  base  della  determinazione
amministrativa  dell'indennita'.  Nella  presente  causa la giunta ha
operato  un  diretto riferimento alla valutazione dell'UTE, ritenendo
che  la  stessa fosse congrua. In definitiva, la giunta e' chiamata a
decidere anche sul merito di valutazioni che, in genere, si basano su
quelle dell'UTE.
    Vi  e'  da aggiungere, inoltre, che, l'articolo unico della legge
27  giugno  1974, n. 247, che ha convertito in legge il d.l. 2 maggio
1974,   n. 115,   ha  esteso  a  tutte  le  espropriazioni,  comunque
preordinate alla realizzazione di opere o d'interventi da parte dello
Stato  e  di  enti  pubblici, le norme dettate dalla legge n. 865 del
1971  (in  particolare,  l'art. 16), le quali assegnano all'ingegnere
capo  dell'ufficio tecnico erariale funzioni preminenti in materia di
valutazione degli immobili soggetti ad espropriazione.
    Sotto  altro profilo, suscita dubbi di costituzionalita' il fatto
che  l'ingegnere  capo  dell'UTE  eserciti  una funzione dallo stesso
delegabile  ad altro ingegnere dell'ufficio. Tale delega, non essendo
il  supplente  precostituito,  ma  indicato  volta  per volta, sembra
costituire  una  disciplina  dei  tempi  e dei modi d'investitura non
conforme  al  principio  di  cui  all'art. 25, primo comma, Cost., il
quale  non  ammette  una  designazione  in relazione ad una specifica
controversia che e' gia' insorta (Corte costituzionale sentenza n. 83
del 1998).
    2.5.  -  In  conclusione,  devono  ritenersi  non  manifestamente
infondate  le  questioni  d'illegittimita' costituzionale delle norme
regolanti  l'istituzione,  la  composizione  e il funzionamento della
giunta  speciale  per  le espropriazioni presso la Corte d'appello di
Napoli  (in  particolare, gli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del d.l.l. 27
febbraio  1919,  n. 219,  convertito  nella  legge  24  agosto  1921,
n. 1290;  1  della  legge  6 giugno 1935, n. 1131), in relazione agli
artt. 3, 24, 25, 101, 111 della Costituzione).
    Il  giudizio  deve  essere, percio', sospeso, con la trasmissione
degli  atti  alla Corte costituzionale, ai sensi della legge 11 marzo
1953, n. 87.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita'  costituzionale  degli  artt.  17,  18,  19, 20 e 21 del
d.l.l.  27  febbraio  1919,  n. 219, convertito nella legge 24 agosto
1921,  n. 1290;  1  della  legge 6 giugno 1935, n. 1131, in relazione
agli artt. 3, 24, 25, 101, 111 della Costituzione, nei termini di cui
in motivazione;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Dispone,  inoltre,  che la presente ordinanza sia notificata alle
parti  in  causa  e  al Presidente del Consiglio dei ministri e venga
comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella camera di consiglio delle sezioni
unite civili, il 24 gennaio 2001.
                      Il Presidente: Carnevale
                  Il consigliere relatore: Altieri
01c0893