MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 6 luglio 2001 

Riconoscimento  alla sig.ra GleiÞner Maria di titoli di studio esteri
quali  titoli  di abilitazione e di idoneita' all'esercizio in Italia
della  professione  di  docente nelle scuole di istruzione secondaria
rispettivamente  nelle  classi  di  concorso 45/A - Lingua straniera;
46/A  -  Lingue  e  civilta'  straniere  -  tedesco e nella classe di
concorso 3/C - Conversazione in lingua straniera - tedesco.
(GU n.227 del 29-9-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la
direttiva   n.   89/48/CEE   relativa   ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto  il  testo  unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II,
concernente il reclutamento del personale docente;
  Visto   il   decreto   ministeriale  n.  39  del  30 gennaio  1998,
concernente  l'ordinamento  delle  classi di concorso a cattedre ed a
posti  di  insegnamento  tecnico-pratico  e  di  arte applicata nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
  Visto  l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titoli di
formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita'
europea della cittadina comunitaria (nazionalita' austriaca):
    cognome: GleiÞner;
    nome: Maria;
    nata a Vienna il 4 ottobre 1962;
  Vista  la documentazione, prodotta a corredo dell'istanza, relativa
ai  titoli  da  riconoscere,  documentazione rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115;
  Visti i seguenti titoli posseduti dall'interessata:
    diploma   di  istruzione  superiore:  magister  der  philosophie,
conseguito  il  20 ottobre  1989  presso l'Universita' di Vienna (con
documentazione relativa agli esami sostenuti);
    titolo   di   abilitazione  all'insegnamento:  zeugnis  uber  das
unterrichtspraktikum     rilasciato     da     Bundesgymnasium    und
Bundesreolgymnasium  Wien  2  il  27 agosto  1990 (con documentazione
complementare);
  Vista  la  "dichiarazione  di  valore  in  loco" rilasciata in data
8 gennaio 2001 dall'ambasciata d'Italia a Vienna;
  Rilevato  che  i  titoli di cui sopra legittimano l'interessata, in
base   all'ordinamento   scolastico   del   Paese   di   provenienza,
all'insegnamento  di  tedesco  e  latino  nelle  scuole di istruzione
secondaria superiore;
  Vista  la  richiesta  formulata  dall'interessata  medesima tesa ad
ottenere   il   riconoscimento   dei   propri  titoli  di  formazione
professionale per l'insegnamento delle seguenti discipline: tedesco;
  Vista  la  documentazione comprovante una adeguata conoscenza della
lingua italiana;
  Vista  la  valutazione  espressa  in  sede di Conferenza di servizi
(seduta  del  6 luglio  2001) indetta per quanto prescrive l'art. 12,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i
presupposti  per  il  riconoscimento  per  l'insegnamento  di tedesco
atteso   che  i  titoli  posseduti  dall'interessata  comprovano  una
formazione  professionale  che  per  requisiti, composizione e durata
soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
  Ritenuto,   infine,   che   il   riconoscimento  non  debba  essere
subordinato   a  misure  compensative  (art.  6  del  citato  decreto
legislativo n. 115) atteso:
    che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su
materie   sostanzialmente   diverse   da   quelle  contemplate  nella
formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
    che  la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli
non comprende attivita' non esistono nella professione corrispondente
del Paese che ha rilasciato i titoli;
                              Decreta:
  1.  I  titoli  citati  in  premessa,  conseguiti  in  Austria dalla
cittadina  comunitaria  GleiÞner  Maria  a  Vienna il 4 ottobre 1962,
comprovanti   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  del  Paese  membro  della  Comunita'  europea che li ha
rilasciati  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituiscono,  per l'interessata, titolo di abilitazione e titolo di
idoneita'  all'esercizio in Italia della professione di docente nelle
scuole  di  istruzione  secondaria  rispettivamente  nelle  classi di
concorso  45/A - Lingua straniera; 46/A - Lingue e civilta' straniere
-  tedesco  e  nella classe di concorso 3/C - Conversazione in lingua
straniera - tedesco.
  2. Il presente decreto e' pubblicato, per quanto dispone l'art. 12,
comma 7,  del  citato  decreto  legislativo  n.  115,  nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 6 luglio 2001
                                     Il direttore generale: Cosentino