N. 700 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2000

Ordinanza  emessa  il  16  novembre 2000 dalla Commissione tributaria
regionale  di Bologna sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate -
Ufficio  di  Reggio  Emilia  contro  Azienda Consorziale Trasporti di
Reggio Emilia.

Imposte  e  tasse - Imposte sui redditi - Ritenute a titolo d'imposta
  sugli   interessi   maturati   sui   conti   correnti   bancari   -
  Applicabilita'  anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG
  -   Previsione  retroattiva  recata  da  norma  di  interpretazione
  autentica  - Violazione dei principi' di eguaglianza e di capacita'
  contributiva.
- D.P.R.  29  settembre  1973,  n. 600,  art. 26, quarto comma, terzo
  periodo,  come  interpretato  dall'art. 14, legge 18 febbraio 1999,
  n. 28.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.38 del 3-10-2001 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello  R.G.  Appelli
n. 2295/97   depositato   il  19  luglio  1997  avverso  la  sentenza
n. 94/07/1997  emessa  dalla  Commissione  tributaria  provinciale di
Reggio  Emilia da: Agenzia entrate ufficio di Reggio Emilia (Ag. Ent.
II.DD. di Reggio Emilia, controparti: Azienda consorziale trasporti -
A.C.T.  residente  a  Reggio  Emilia  in  viale Trento Trieste n. 11;
difeso  da:  rag.  Giaroli  Massimo  residente a Reggio Emilia in via
Brigata  Reggio,  n. 32;  presente  appello  incidentale proposto da:
Azienda  consorziale  trasporti  -  A.C.T.  atti  impugnati: S/RIF su
I.RIMB - IRPEG.

                              F a t t o

    R.G.A.  n. 2295/1997  -  Azienda trasporti Reggio Emilia ritenute
sugli  interessi  attivi  maturati  sul  conto  corrente di Tesoreria
Unica.
    In data 30 marzo 1996 l'A.C.T. di Reggio Emilia ricorre contro il
silenzio  rifiuto della Direzione regionale delle entrate dell'Emilia
Romagna avverso l'istanza di rimborso delle ritenute di L. 55.064.095
subite  dalla  Banca d'Italia sugli utili maturati nel 1994 sul conto
orrente  di  Tesoreria  Unica  intestato  all'Azienda.  Eccepisce  il
Consorzio  istante  che  in  data 17 maggio 1994 si e' trasformato in
Azienda  speciale  consortile  ai  sensi degli articoli 25 e 60 della
legge  n. 142/1990  e  da quella data e per i tre esercizi successivi
deve  applicare,  ai  fini tributari, la normativa propria degli enti
locali  di  appartenenza, come previsto dall'art. 66, comma 14, della
legge  n. 427/1993.  Considerato  che  ai fini IRPEG la normativa dei
comuni  e'  contenuta  nell'art. 88  del TUIR 917/1986 che stabilisce
l'esclusione  di  detti  soggetti  da  tale  prelievo  tributario,  e
consegue  che  non appare applicabile agli interessi attivi percepiti
la ritenuta di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 600/1973, che, al quarto
comma,  prende  in  considerazione  i  soggetti  "esenti" e non puo',
quindi, riguardare i soggetti "esclusi" da tale imposta.
    Controdeduce   l'Ufficio   eccependo  che  l'art. 26  prevede  la
ritenuta  a titolo d'imposta non solamente nei confronti dei soggetti
esenti  dall'IRPEG,  ma  anche  "in ogni altro caso", dicitura in cui
devono rientrare anche i casi diversi dall'esenzione.
    In  data  3  aprile 1997 la Commissione tributaria provinciale di
Reggio  Emilia  accoglie  il  ricorso  nel  merito  sulla  base delle
motivazioni  addotte  dall'Azienda ricorrente e stabilisce il diritto
al rimborso non per l'intero esercizio 1994, ma solo a partire dal 17
maggio  1994,  data  da cui decorre la applicabilita' della normativa
propria dei comuni ai fini IRPEG.
    Appella  l'Ufficio  in  data  19 luglio 1997 riproponendo la tesi
gia' sollevata in prima istanza e chiedendo la riforma della sentenza
di primo grado.
    In  data  9  ottobre 1997 propone autonomo appello anche l'A.C.T.
eccependo  che per via della normativa tributaria valida per il primo
esercizio  di applicazione dell'art. 66, comma 14, l'Azienda e' stata
costretta  a  presentare una dichiarazione per il periodo 1 gennaio -
17  maggio 1994 e nel relativi bilancio non risultavano, ne' potevano
risultare non essendo ancora maturati, gli interessi attivi sui quali
e'  stata  effettuata  la  ritenuta in parola. Conseguentemente viene
chiesto  il rimborso dell'intera somma trattenuta riferita al periodo
18 maggio 1994 - 31 dicembre 1994.

                            D i r i t t o

    La  questione,  sollevata per la prima volta in dottrina nel 1991
(Corriere  tributario  IPSOA),  e'  stata affrontata inizialmente dal
Ministero delle finanze con diverse risoluzioni anche contrastanti:
        con  la R.M. n. 8/645 dell'8 gennaio 1998, e' stato affermato
espressamente:  "i comuni ...., non essendo piu' soggetti all'Irpeg e
all'Ilor, non debbono subire ritenute per tali imposte".
        con  la  R.M. n. 5/586 del 23 dicembre 1998, rivedendo quanto
precedentemente  detto,  il  Ministero  delle  finanze  ha confermato
l'obbligo   di   effettuazione   delle  ritenute  limitatamente  agli
interessi di cui al quarto comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 600/73.
    Si  e', conseguentemente. determinata una numerosa giurisprudenza
prevalentemente  orientata  a riconoscere il diritto dei comuni e dei
soggetti  cui era applicabile la disposizione dell'art. 66, comma 14,
della legge n. 427/1993, alla restituzione delle ritenute subite, sul
presupposto che per poter subire l'applicazione di un'imposta diretta
occorrono due requisiti contemporanei:
        da un lato e' necessaria la presenza oggettiva di un introito
considerabile reddito ai sensi dell'art. 6 del TUIR n. 917/86,;
        dall'altro   deve   esistere   il   soggetto   tributario  di
riferimento  di quel reddito, e tale non puo' essere chi e' "escluso"
da una norma espressa del TUIR quale l'art. 88.
    Nella  fattispecie, quindi se e' verificata la presenza oggettiva
di  un  reddito di capitale, tali sono gli interessi di che trattasi,
non esiste il soggetto cui riferirli, espressamente escluso. A questo
punto  il  d.P.R.  n. 600/1973,  in cui e' inserito l'art. 26, non e'
neppure da interpretare, in quanto legge applicabile a chi riveste la
qualifica di soggetto tributario ai fini IRPEG. I soggetti esclusi da
tale  imposta  non  possono essere assoggettati ne' ad un prelievo di
acconto,  ne'  a  una ritenuta a titolo di imposta che, divenendo una
specie  di imposta sostitutiva di un prelievo a cui non erano tenuti,
avrebbe  dovuto  essere espressamente prevista da una disposizione di
legge  ad  hoc.  Per  altro  se di imposta sostitutiva si tratta, non
potrebbe  prescindersi  dalla  esistenza  di  un'imposta  sostituita,
espressamente esclusa nel caso in esame dal ricordato art. 88.
    Per  porre  la  parola  fine alla questione, e, probabilmente per
salvaguardare  il bilancio dello Stato, e' intervenuto il legislatore
con  l'art. 14  della  legge  n. 28  del 18 febbraio 1999, intitolato
"Interpretazione  autentica  della disciplina concernente le ritenute
sugli interessi e sui redditi di capitale", che espressamente recita:
"la disposizione di cui all'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del
decreto  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600,
riguardante  l'applicazione  della  ritenuta a titolo d'imposta sugli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
e  sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si
applica  anche  nei  confronti  dei soggetti esclusi dall'imposta sul
reddito delle persone giuridiche".
    Con  questo  articolo,  intervenuto  in  itinere  a modificare le
regole   del   gioco   giudiziario,   la  norma  dell'art. 26  appare
applicabile  anche  agli enti e agli altri soggetti esclusi dal campo
di  applicazione  dell'IRPEG,  non  soltanto  a partire dalla data di
entrata  in  vigore  della  legge  n. 28,  ma  anche  per  i  periodi
precedenti   vista   la   regolarita'   formale  dell'interpretazione
autentica,  anche  se  non e' sempre detto che una disposizione possa
ritenersi interpretativa solo perche' lo dice nel titolo.
    Nel   caso  in  esame,  infatti,  il  legislatore  ha  attribuito
all'art. 26 una valenza diversa da quella che aveva in origine (anche
se  cio'  e'  negato  dalla  Cassazione  sez.  I  civ.  n. 9202 del 1
settembre   1999  che  respinge  l'eccezione  di  incostituzionalita'
affermando che l'art. 14 non introduce ex novo prelievi impositivi e,
colpendo  soggetti  esclusi  in  precedenza  dal  prelievo  IRPEG, in
realta'  ha  non  solo  previsto  una  fattispecie del tutto nuova di
imponibilita',  ma  dando  alla  stessa  una  valenza retroattiva, ha
legiferato   senza   tener   conto   della  irretroattivita'  sancita
dall'art. 11 delle preleggi.
    Proprio  partendo  dalla  "novita'" introdotta dal citato art. 14
sembra  a  questa commissione regionale, condividendo quanto espresso
sulla  medesima  materia dalla Commissione tributaria regionale della
Lombardia   nell'ordinanza   di   sospensione   del   giudizio  e  di
trasmissione  alla  Corte  costituzionale degli atti, che sussista un
serio   dubbio  sulla  legittimita'  costituzionale  della  norma  da
applicarsi con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
    L'imposta  pagata per ritenuta sugli interessi maturati sul conto
corrente  di Tesoreria Unica, cui e' obbligatoriamente tenuta l'A.C.T
per  via della legge n. 702/1984, nel periodo 1994 in cui era ad essa
applicabile  la  norma  dell'art. 88  del  TUIR,  si  configura  come
un'imposta  nuova  ed  autonoma  rispetto  all'IRPEG  e,  non essendo
motivata   in  una  precisa  disposizione  istitutiva,  prescinde  da
qualsiasi  riferimento  alla  capacita' contributiva del soggetto, in
contrasto con l'art. 53 della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  23  della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 1 della
deliberazione 16 marzo 1956 della Corte costituzionale;
    Ritenuto  che  il giudizio di appello n. 2295/1997 promosso dalla
direzione  regionale  dell'Emilia Romagna, sezione staccata di Reggio
Emilia,  nei  confronti  dell'A.C.T  di Reggio Emilia ad impugnazione
della  decisione  n. 94.07.97  del  3  aprile  1997 della Commissione
tributaria  provinciale  di  Reggio  Emilia, non puo' essere definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale  della norma contenuta nel quarto comma, terzo periodo
dell'art. 26  del  d.P.R.  n. 600/1973  e  successive modificazioni e
integrazioni,  come  interpretato  autenticamente con l'art. 14 della
legge  18  febbraio  1999,  n. 28  per contrasto con gli artt. 3 e 53
della Carta costituzionale;
    Dispone  l'immediata  trasmissione di questa ordinanza alla Corte
costituzionale,  insieme  agli atti del processo e con la prova delle
dovute notificazioni;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone  che  questa  ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
segreteria   della  Direzione  regionale  delle  entrate  dell'Emilia
Romagna  al  Consorzio  azienda  speciale  A.C.T di Reggio Emilia, al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e dispone che ne sia data
comunicazione  a  cura  del  segretario  della  commissione, anche ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bologna, addi' 16 novembre 2000.
                       Il Presidente: Brusati
                                               Il relatore: Maggiore
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