N. 708 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2001
Ordinanza emessa il 1 marzo 2001 dal giudice di pace di Como nel procedimento civile vertente tra Noor - Zuid Trans Bvba e Ministero dell'interno Circolazione stradale - Guida senza patente (precedentemente ritirata) - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi - Illogicita' in raffronto al trattamento sanzionatorio meno afflittivo previsto dall'art. 128 del codice della strada per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di idoneita' o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 216, comma 6 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507). - Costituzione, art. 3. Circolazione stradale - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Applicabilita' solo se il veicolo sia di proprieta' del trasgressore - Mancata previsione - Violazione della liberta' del proprietario non trasgressore. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 1. - Costituzione, art. 13. Circolazione stradale - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione ex art. 205 codice della strada - Possibilita' di restituzione del veicolo solo dopo il provvedimento dell'autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso - Lesione del diritto di difesa - Illogicita'. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 6. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.38 del 3-10-2001 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di opposizione r.g. n. 1065/2000 promosso con ricorso da Noor - Zuid Trans Bvba rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Pusateri di Bolzano e dall'avv. Giuseppe Botta di Como e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Como, via Rovelli, 10; Letti gli atti di causa; Vista l'eccezione di incostituzionalita' formulata dalla ricorrente nell'atto introduttivo; Rilevato in fatto Con verbale di contestazione del 29 giugno 2000 agenti della polizia stradale di Como hanno accertato che la ricorrente poneva in circolazione il proprio automezzo, DAF 430, targato RLE096, con rimorchio Kogel targato UCX 323, alla cui guida veniva trovato il sig. Gyori Janos sprovvisto di patente di guida perche' precedentemente ritiratagli dalla Polizia stradale di Bolzano; Per violazione della norma di cui all'art. 216, comma 6, del codice della strada oltre alla sanzione edittale prevista, veniva disposto anche il fermo amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo in questione per tre mesi; Con ricorso, ex artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, depositato il 27 luglio 2000, viene sostenuto che la recente modifica dell'art. 216, comma 6, del codice dalla strada, come novellato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con l'introduzione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, sia in palese contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione; Da tale principio, cui consegue quello della ragionevolezza della sanzione e della sua proporzione alla gravita' del fatto, discende che per analoghi comportamenti sia irrogata la medesima sanzione e che a comportamenti diversi vadano applicate sanzioni proporzionate diversarmente; Raffrontando la previsione qui richiamata con quella del successivo art. 128, stesso d.lgs. n. 285/1992 - in cui chi senza essersi sottoposto agli esami o accertamenti disposti dalla competente autorita' oppure, pur dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida a seguito dell'accertamento sanitario, continui a circolare, soggiace ad una sanzione pecuniaria edittale inferiore nel minimo e nel massimo senza la misura accessoria del fermo amministrativo dell'autoveicolo - emerge la disparita' di trattamento; Infatti la guida di autovetture senza patente comporta una sanzione complessiva maggiormente afflittiva di quella da comminarsi a chi guida senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami oppure nonostante sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo; Un secondo profilo di violazione del principio di uguaglianza e' stato individuato dalla ricorrente dal fatto che la sanzione accessoria del ritiro della patente obbliga alla regolarizzazione del documento e perdura fino a tale momento mentre cio' non accade col fermo amministrativo dell'autoveicolo che dovrebbe conseguire per violazione di norme attinenti l'idoneita' del mezzo e non per carenze relative al regime amministrativo della patente di guida; Da ultimo viene censurato sotto il profilo di incostituzionalita' anche l'art. 214, comma 6, del codice della strada per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto, con la previsione che la restituzione del veicolo non puo' avvenire se non dopo il rigetto dell'opposizione, sarebbe completamente interdetto il diritto alla difesa e, qualora esercitato in via cautelare, impedito al giudice di sospendere il fermo amministrativo del veicolo. Ritiene in diritto La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216, comma 6, e dell'art. 214, comma 6, del codice della strada, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appare rilevante e non manifestamente infondata. Appare rilevante la censura mossa alla disposizione del comma 6 dell'art. 214 soprattutto sotto l'aspetto della illogicita' in quanto risulta esattamente delineato il contrasto tra la maggiore afflittivita' del coacervo delle sanzioni principali e accessorie riferite ad un fatto quasi certamente colposo - quale e' quello di circolare alla guida di autoveicolo con patente scaduta (generalmente dimenticanza della scadenza quinquennale o decennale della validita) - paragonato a un comportamento cosciente di porre in essere un comportamento illecito mettendosi alla guida, nonostante la dichiarata inidoneita' temporanea o senza aver ottemperato alle disposizioni impartite ai sensi dell'art. 128 del codice della strada. Ritiene ancora questo giudice che l'operare il fermo amministrativo del veicolo guidato da persona sprovvista di patente, ancorche' di proprieta' di un terzo - pur con la previsione di restituzione del comma 1-bis dell'art. 214 codice della strada - rappresenti per il proprietario una pesante restrizione della propria liberta' e diritto di attendere ai propri bisogni di lavoro, di spostamento o quant'altro per fatto non oggettivamente imputabile al proprio mezzo di locomozione ma ad una carenza amministrativa della patente di guida di altra persona, congiunto o meno. Non e' raro che un autoveicolo appartenga a persona diversa da chi normalmente utilizza il mezzo sulla quale il proprietario dell'autoveicolo, non ha potere o dovere di controllo e di vigilanza circa la persistenza della validita' dei documenti amministrativi, e cio' in ossequio al disposto dell'art. 13 della Costituzione. Del pari la doglianza sul contenuto del comma 6 del succitato art. 214, la cui interpretazione desta notevoli perplessita' alla luce del dettame costituzionale dell'art. 24 in quanto l'azione a difesa dei propri diritti e interessi viene gravemente compressa da una disposizione punitiva che rappresenta un grave deterrente all'azione stessa. Va aggiunto che la possibile interpretazione che vede inibito al giudice il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, appare gravemente lesiva anche perche' il procedimento ordinario non puo' avviarsi prima di 60 giorni stante la norma di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall'art. 99 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che appunto richiama l'art. 113, comma 2, del codice di procedura civile. Ne consegue che la decisione sull'opposizione avverra' posteriormente alla cessazione del periodo di tre mesi di fermo amministrativo disposto dal citato art. 216 codice della strada. Si ritiene di poter aggiungere infine che le recenti modificazioni apportate al codice della strada in tema di validita' della patente e fermo amministrativo mal si attagliano all'impalcatura legislativa e sanzionatoria precedente, creando appunto disparita' di trattamento ed illogicita' manifesta.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 codice della strada, in punto: art. 216, comma 6 - nella parte in cui alla violazione relativa alla guida senza patente fa conseguire anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo di tre mesi - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; art. 214, comma 1 - nella parte in cui non prevede che l'autoveicolo sia di proprieta' del trasgressore - per contrasto con l'art. 13 della Costituzione; art. 214, comma 6 - nella parte in cui prevede che, quando contro il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicato ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Como, addi' 1 marzo 2001 Il giudice di pace: Amorese 01C0929