N. 708 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2001

Ordinanza  emessa  il  1  marzo  2001 dal giudice di pace di Como nel
procedimento  civile  vertente tra Noor - Zuid Trans Bvba e Ministero
dell'interno

Circolazione   stradale   -   Guida  senza  patente  (precedentemente
  ritirata)  - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo
  per   tre   mesi   -   Illogicita'   in  raffronto  al  trattamento
  sanzionatorio  meno  afflittivo  previsto  dall'art. 128 del codice
  della  strada  per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di
  idoneita' o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 216,
  comma  6 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre
  1999, n. 507).
- Costituzione, art. 3.
Circolazione  stradale  -  Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo
  del  veicolo  - Applicabilita' solo se il veicolo sia di proprieta'
  del  trasgressore  - Mancata previsione - Violazione della liberta'
  del proprietario non trasgressore.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 214,
  comma 1.
- Costituzione, art. 13.
Circolazione   stradale   -   Fermo   amministrativo  del  veicolo  -
  Opposizione  ex  art. 205  codice  della  strada  - Possibilita' di
  restituzione  del veicolo solo dopo il provvedimento dell'autorita'
  giudiziaria  che rigetta il ricorso - Lesione del diritto di difesa
  - Illogicita'.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 214,
  comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.38 del 3-10-2001 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di opposizione
r.g.  n. 1065/2000  promosso  con  ricorso  da Noor - Zuid Trans Bvba
rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Raimondo  Pusateri  di Bolzano e
dall'avv.  Giuseppe Botta di Como e presso quest'ultimo elettivamente
domiciliata in Como, via Rovelli, 10;
    Letti gli atti di causa;
    Vista   l'eccezione   di   incostituzionalita'   formulata  dalla
ricorrente nell'atto introduttivo;

                          Rilevato in fatto

    Con  verbale  di  contestazione  del  29 giugno 2000 agenti della
polizia  stradale di Como hanno accertato che la ricorrente poneva in
circolazione  il  proprio  automezzo,  DAF  430,  targato RLE096, con
rimorchio  Kogel  targato  UCX  323, alla cui guida veniva trovato il
sig.   Gyori   Janos   sprovvisto   di   patente   di  guida  perche'
precedentemente ritiratagli dalla Polizia stradale di Bolzano;
    Per  violazione  della  norma  di  cui all'art. 216, comma 6, del
codice  della  strada  oltre  alla sanzione edittale prevista, veniva
disposto anche il fermo amministrativo ed affidamento in custodia del
veicolo in questione per tre mesi;
    Con  ricorso,  ex artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981,
n. 689,  depositato il 27 luglio 2000, viene sostenuto che la recente
modifica  dell'art. 216,  comma 6,  del  codice  dalla  strada,  come
novellato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507,
con l'introduzione della sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per tre mesi, sia in palese contrasto con il principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;
    Da tale principio, cui consegue quello della ragionevolezza della
sanzione  e  della  sua proporzione alla gravita' del fatto, discende
che  per  analoghi  comportamenti sia irrogata la medesima sanzione e
che  a  comportamenti diversi vadano applicate sanzioni proporzionate
diversarmente;
    Raffrontando   la   previsione  qui  richiamata  con  quella  del
successivo  art. 128,  stesso  d.lgs.  n. 285/1992 - in cui chi senza
essersi   sottoposto   agli   esami  o  accertamenti  disposti  dalla
competente  autorita' oppure, pur dichiarato temporaneamente inidoneo
alla   guida   a  seguito  dell'accertamento  sanitario,  continui  a
circolare, soggiace ad una sanzione pecuniaria edittale inferiore nel
minimo   e   nel   massimo  senza  la  misura  accessoria  del  fermo
amministrativo   dell'autoveicolo   -   emerge   la   disparita'   di
trattamento;
    Infatti  la  guida  di  autovetture  senza  patente  comporta una
sanzione  complessiva maggiormente afflittiva di quella da comminarsi
a chi guida senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami oppure
nonostante sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo;
    Un  secondo profilo di violazione del principio di uguaglianza e'
stato   individuato  dalla  ricorrente  dal  fatto  che  la  sanzione
accessoria del ritiro della patente obbliga alla regolarizzazione del
documento  e  perdura  fino a tale momento mentre cio' non accade col
fermo  amministrativo  dell'autoveicolo  che  dovrebbe conseguire per
violazione di norme attinenti l'idoneita' del mezzo e non per carenze
relative al regime amministrativo della patente di guida;
    Da ultimo viene censurato sotto il profilo di incostituzionalita'
anche  l'art. 214, comma 6, del codice della strada per contrasto con
gli  artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto, con la previsione che
la  restituzione del veicolo non puo' avvenire se non dopo il rigetto
dell'opposizione,  sarebbe  completamente  interdetto il diritto alla
difesa e, qualora esercitato in via cautelare, impedito al giudice di
sospendere il fermo amministrativo del veicolo.
                         Ritiene in diritto
    La   questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 216,
comma 6, e dell'art. 214, comma 6, del codice della strada, d.lgs. 30
aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, appare rilevante e
non manifestamente infondata.
    Appare  rilevante  la censura mossa alla disposizione del comma 6
dell'art. 214 soprattutto sotto l'aspetto della illogicita' in quanto
risulta   esattamente   delineato   il   contrasto  tra  la  maggiore
afflittivita'  del  coacervo  delle  sanzioni principali e accessorie
riferite  ad  un  fatto quasi certamente colposo - quale e' quello di
circolare alla guida di autoveicolo con patente scaduta (generalmente
dimenticanza  della scadenza quinquennale o decennale della validita)
-  paragonato  a  un  comportamento  cosciente  di porre in essere un
comportamento   illecito   mettendosi   alla   guida,  nonostante  la
dichiarata  inidoneita'  temporanea  o  senza  aver  ottemperato alle
disposizioni  impartite  ai  sensi  dell'art. 128  del  codice  della
strada.
    Ritiene   ancora   questo   giudice   che   l'operare   il  fermo
amministrativo  del veicolo guidato da persona sprovvista di patente,
ancorche'  di  proprieta'  di  un  terzo  -  pur con la previsione di
restituzione  del  comma  1-bis  dell'art.  214 codice della strada -
rappresenti per il proprietario una pesante restrizione della propria
liberta'  e  diritto  di  attendere  ai  propri bisogni di lavoro, di
spostamento  o quant'altro per fatto non oggettivamente imputabile al
proprio  mezzo  di locomozione ma ad una carenza amministrativa della
patente di guida di altra persona, congiunto o meno.
    Non  e'  raro  che un autoveicolo appartenga a persona diversa da
chi  normalmente  utilizza  il  mezzo  sulla  quale  il  proprietario
dell'autoveicolo,  non ha potere o dovere di controllo e di vigilanza
circa  la persistenza della validita' dei documenti amministrativi, e
cio' in ossequio al disposto dell'art. 13 della Costituzione.
    Del  pari  la  doglianza  sul contenuto del comma 6 del succitato
art. 214,  la  cui  interpretazione  desta notevoli perplessita' alla
luce  del  dettame  costituzionale  dell'art. 24 in quanto l'azione a
difesa  dei  propri diritti e interessi viene gravemente compressa da
una   disposizione  punitiva  che  rappresenta  un  grave  deterrente
all'azione stessa.
    Va  aggiunto che la possibile interpretazione che vede inibito al
giudice   il   potere  di  disporre,  nelle  more  del  giudizio,  la
sospensione  del  provvedimento  di fermo amministrativo del veicolo,
appare  gravemente lesiva anche perche' il procedimento ordinario non
puo'  avviarsi  prima di 60 giorni stante la norma di cui all'art. 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall'art. 99 del
d.lgs.  30  dicembre  1999,  n. 507, che appunto richiama l'art. 113,
comma 2, del codice di procedura civile.
    Ne   consegue   che   la   decisione   sull'opposizione  avverra'
posteriormente  alla  cessazione  del  periodo  di  tre mesi di fermo
amministrativo disposto dal citato art. 216 codice della strada.
    Si   ritiene   di   poter   aggiungere   infine  che  le  recenti
modificazioni  apportate  al codice della strada in tema di validita'
della    patente   e   fermo   amministrativo   mal   si   attagliano
all'impalcatura   legislativa  e  sanzionatoria  precedente,  creando
appunto disparita' di trattamento ed illogicita' manifesta.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 codice
della strada, in punto:
        art. 216,  comma 6  -  nella  parte  in  cui  alla violazione
relativa  alla  guida  senza  patente fa conseguire anche la sanzione
accessoria  del  fermo  amministrativo  del veicolo di tre mesi - per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
        art. 214,  comma 1  -  nella  parte  in  cui  non prevede che
l'autoveicolo  sia di proprieta' del trasgressore - per contrasto con
l'art. 13 della Costituzione;
        art. 214,  comma 6  -  nella parte in cui prevede che, quando
contro il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo sia stata
presentata  opposizione  ai  sensi dell'art. 205, la restituzione non
possa   avvenire   se   non   dopo  il  provvedimento  dell'autorita'
giudiziaria  che rigetta il ricorso - per contrasto con gli artt. 3 e
24 della Costituzione;
    Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  a cura della cancelleria sia notificata la presente
ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicato ai Presidenti del Senato e della Camera dei
deputati.
        Como, addi' 1 marzo 2001
                     Il giudice di pace: Amorese
01C0929