N. 714 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2001

Ordinanza  emessa  il 22 giugno 2001 dal tribunale per i minorenni di
Catania sull'istanza proposta da C. A.

Gratuito  patrocinio  -  Patrocinio  a  spese  dello  Stato per i non
  abbienti  -  Elenco degli avvocati - Scelta del difensore, da parte
  dell'imputato,   limitata  agli  avvocati  inseriti  nell'elenco  -
  Lesione  del  diritto  di  difesa  - Incongruenza rispetto a quanto
  previsto  dalle  leggi  n. 27/1997  (che  ha  soppresso  l'albo dei
  procuratori legali) e n. 60/2001 (in materia di difesa d'ufficio).
- Legge  29  marzo  2001, n. 134, art. 17-bis (recte: legge 30 luglio
  1990,  n. 217,  art. 17-bis  aggiunto  dall'art. 17  della legge 29
  marzo 2001, n. 134).
- Costituzione, artt. 3 e 24, terzo comma.
(GU n.38 del 3-10-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Rilevato  che nel procedimento n. 56/2001 reg. g.u.p. a carico di
C.  A.  svoltosi con rito abbreviato e conclusosi con sentenza emessa
da  questo  g.u.p.  in  data  6  giugno  2001, e' stata sollevata dal
difensore  di fiducia del C. questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  17-bis,  legge  n. 134  del  29  marzo  2001, per asserito
contrasto di tale norma con gli artt. 24, terzo comma e 3 Cost.
    Considerato  che la questione proposta e' certamente rilevante ai
fini della decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese
dello  Stato  presentata  dal  C.,  il  cui difensore di fiducia avv.
Ubaldo  Agliano'  del  foro  di  Catania  e'  iscritto all'albo degli
avvocati  da  meno  da  sei anni e pertanto non risponde ai requisiti
fissati dall'art. 17-bis della citata legge.
    Ritenuto  che  detta questione non sia manifestamente infondata e
che  pertanto  debba  essere  sottoposta  all'esame  della  Corte nei
termini  e  per  i  motivi per cui venne sollevata, che di seguito si
espongono.
    L'art. 17-bis  della  citata  legge appare incostituzionale nella
parte  in  cui  prevede  che  l'imputato, istante per l'ammissione al
patrocinio  a  spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore
di   fiducia  solo  nell'ambito  di  uno  speciale  elenco.  Da  tale
previsione  normativa consegue un'evidente limitazione della liberta'
dell'imputato  di  scegliere  il  difensore  di  fiducia  secondo  le
disposizioni  degli  artt. 96  e  ss.  c.p.p., norme queste che fanno
chiaro  riferimento  all'instaurazione  di un rapporto fiduciario tra
imputato    e   difensore,   talmente   intrinseco   da   determinare
l'attribuzione  al  secondo  degli  stessi  diritti e facolta' che la
legge riconosce al primo (art. 99 c.p.p.).
    L'operativita' del principio costituzionale secondo cui "lo Stato
assicura  ai  non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi  di  fronte  ad ogni giurisdizione" (art. 24, terzo comma,
Cost.)  risulta  quindi  inficiata  da  una norma quale quella di cui
all'art. 17-bis   della   legge  n. 134,  che  pone  una  limitazione
all'esplicazione  del  diritto di difesa inteso anche come diritto di
scegliere liberamente il proprio difensore.
    Si  rileva,  altresi',  l'incongruenza  della  normativa in esame
rispetto  ad  altre  norme in vigore, tra cui in primo luogo la legge
n. 27  del  24 febbraio 1997, che ha soppresso l'albo dei procuratori
legali,  prevedendo  l'iscrizione  di  questi  ultimi nell'albo unico
degli avvocati e quindi eliminando la stessa distinzione tra avvocati
e procuratori legali, con la conseguenza che gli avvocati iscritti in
un  albo  possono esercitare presso tutti gli uffici giudiziari della
Repubblica  non  solo  attivita'  di  difesa e assistenza ma anche di
rappresentanza delle parti.
    Tale  incongruenza  appare  ancor  piu'  evidente  ove  si  abbia
riguardo  alla  norma di cui all'art. 7, legge n. 60 del 6 marzo 2001
in   materia   di  difesa  d'ufficio,  che  richiede  come  requisito
necessario   ai   fini   dell'iscrizione  nell'elenco  dei  difensori
d'ufficio  il  conseguimento  di attestazione di idoneita' rilasciata
dall'ordine  forense  di  appartenenza  al termine della frequenza di
corsi   di   aggiornamento  professionale  organizzati  dagli  ordini
medesimi  o,  ove  costituita dalla camera penale territoriale ovvero
dall'unione  delle  camere  penali.  I  difensori  possono, tuttavia,
essere iscritti nell'elenco a prescindere dal requisito suddetto, ove
dimostrino  mediante  produzione  di  idonea  documentazione  di aver
esercitato  la  professione  forense  in  sede penale, per almeno due
anni.
    Non  si  comprende,  invero,  per  quale ragione la finalita', di
certo  sottesa  alla  normativa  in  esame  sia  in materia di difesa
d'ufficio  sia  in  materia  di  patrocinio  a  spese dello Stato, di
garantire  al  soggetto  non  abbiente  sottoposto ad un procedimento
penale  un difensore esperto si consideri realizzata dal legislatore,
nel primo caso, dall'esercizio effettivo da parte del difensore della
professione  in  sede  penale  per almeno due anni e nel secondo caso
invece,  da  criteri  differenti  (vedasi comma 3, art. 17-bis, legge
n. 134)   tra   cui,   in   particolare,   un  limite  di  anzianita'
professionale notevolmente piu' elevato.
    Tale  disparita' di criteri appare ingiustificata, tanto piu' ove
si  consideri che la fissazione di un criterio piu' rigoroso, volto a
comprovare  la professionalita' e l'esperienza del difensore, sarebbe
stata  semmai opportuna in materia di difesa d'ufficio, atteso che il
difensore   nominato  d'ufficio  non  viene  liberamente  scelto  dal
soggetto sottoposto a procedimento penale.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e ss. legge n. 87 dell'11 marzo 1953;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale  e  sospende il giudizio sull'istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato proposta da C. A.
        Catania, addi' 22 giugno 2001
              Il Presidente del collegio g.u.p.: Vitale
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