N. 714 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2001
Ordinanza emessa il 22 giugno 2001 dal tribunale per i minorenni di Catania sull'istanza proposta da C. A. Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Elenco degli avvocati - Scelta del difensore, da parte dell'imputato, limitata agli avvocati inseriti nell'elenco - Lesione del diritto di difesa - Incongruenza rispetto a quanto previsto dalle leggi n. 27/1997 (che ha soppresso l'albo dei procuratori legali) e n. 60/2001 (in materia di difesa d'ufficio). - Legge 29 marzo 2001, n. 134, art. 17-bis (recte: legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 17-bis aggiunto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134). - Costituzione, artt. 3 e 24, terzo comma.(GU n.38 del 3-10-2001 )
IL TRIBUNALE Rilevato che nel procedimento n. 56/2001 reg. g.u.p. a carico di C. A. svoltosi con rito abbreviato e conclusosi con sentenza emessa da questo g.u.p. in data 6 giugno 2001, e' stata sollevata dal difensore di fiducia del C. questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17-bis, legge n. 134 del 29 marzo 2001, per asserito contrasto di tale norma con gli artt. 24, terzo comma e 3 Cost. Considerato che la questione proposta e' certamente rilevante ai fini della decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal C., il cui difensore di fiducia avv. Ubaldo Agliano' del foro di Catania e' iscritto all'albo degli avvocati da meno da sei anni e pertanto non risponde ai requisiti fissati dall'art. 17-bis della citata legge. Ritenuto che detta questione non sia manifestamente infondata e che pertanto debba essere sottoposta all'esame della Corte nei termini e per i motivi per cui venne sollevata, che di seguito si espongono. L'art. 17-bis della citata legge appare incostituzionale nella parte in cui prevede che l'imputato, istante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore di fiducia solo nell'ambito di uno speciale elenco. Da tale previsione normativa consegue un'evidente limitazione della liberta' dell'imputato di scegliere il difensore di fiducia secondo le disposizioni degli artt. 96 e ss. c.p.p., norme queste che fanno chiaro riferimento all'instaurazione di un rapporto fiduciario tra imputato e difensore, talmente intrinseco da determinare l'attribuzione al secondo degli stessi diritti e facolta' che la legge riconosce al primo (art. 99 c.p.p.). L'operativita' del principio costituzionale secondo cui "lo Stato assicura ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi di fronte ad ogni giurisdizione" (art. 24, terzo comma, Cost.) risulta quindi inficiata da una norma quale quella di cui all'art. 17-bis della legge n. 134, che pone una limitazione all'esplicazione del diritto di difesa inteso anche come diritto di scegliere liberamente il proprio difensore. Si rileva, altresi', l'incongruenza della normativa in esame rispetto ad altre norme in vigore, tra cui in primo luogo la legge n. 27 del 24 febbraio 1997, che ha soppresso l'albo dei procuratori legali, prevedendo l'iscrizione di questi ultimi nell'albo unico degli avvocati e quindi eliminando la stessa distinzione tra avvocati e procuratori legali, con la conseguenza che gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare presso tutti gli uffici giudiziari della Repubblica non solo attivita' di difesa e assistenza ma anche di rappresentanza delle parti. Tale incongruenza appare ancor piu' evidente ove si abbia riguardo alla norma di cui all'art. 7, legge n. 60 del 6 marzo 2001 in materia di difesa d'ufficio, che richiede come requisito necessario ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio il conseguimento di attestazione di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco a prescindere dal requisito suddetto, ove dimostrino mediante produzione di idonea documentazione di aver esercitato la professione forense in sede penale, per almeno due anni. Non si comprende, invero, per quale ragione la finalita', di certo sottesa alla normativa in esame sia in materia di difesa d'ufficio sia in materia di patrocinio a spese dello Stato, di garantire al soggetto non abbiente sottoposto ad un procedimento penale un difensore esperto si consideri realizzata dal legislatore, nel primo caso, dall'esercizio effettivo da parte del difensore della professione in sede penale per almeno due anni e nel secondo caso invece, da criteri differenti (vedasi comma 3, art. 17-bis, legge n. 134) tra cui, in particolare, un limite di anzianita' professionale notevolmente piu' elevato. Tale disparita' di criteri appare ingiustificata, tanto piu' ove si consideri che la fissazione di un criterio piu' rigoroso, volto a comprovare la professionalita' e l'esperienza del difensore, sarebbe stata semmai opportuna in materia di difesa d'ufficio, atteso che il difensore nominato d'ufficio non viene liberamente scelto dal soggetto sottoposto a procedimento penale.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss. legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da C. A. Catania, addi' 22 giugno 2001 Il Presidente del collegio g.u.p.: Vitale 01c0935