N. 715 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2001

Ordinanza  emessa  il  28  maggio  2001  dal  tribunale di Savona nel
procedimento disciplinare nei confronti di Motta Enzo

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari
  -  Ammenda  - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorieta'
  degli  importi  -  Asserita  disparita'  di trattamento rispetto ai
  provvedimenti   disciplinari   relativi   ad   altre  categorie  di
  professionisti  e  a  quelli previsti dall'art. 138-bis della legge
  notarile  per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese
  di deliberazioni di societa' di capitali, verbalizzate dallo stesso
  notaio,  in  assenza  delle  condizioni  richieste  dalla  legge  -
  Incidenza  sul  principio  di  imparzialita' e buon andamento della
  pubblica  amministrazione, nonche' sul dovere per il cittadino, cui
  sono  affidate  funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed
  onore.
- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54 e 97.
(GU n.38 del 3-10-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Visti  gli  atti  del  procedimento  disciplinare  instaurato nei
confronti del notaio Enzo Motta;
    Rilevato   che,  non  ravvisandosi  elementi  che  impongano  con
evidenza  assoluta  l'immediata esclusione degli addebiti contestati,
si   profila   l'ipotesi  dell'applicazione  delle  sanzioni  di  cui
all'art. 137,   legge  notarile,  per  cui  appare  pregiudiziale  al
giudizio     disciplinare     l'accertamento    della    legittimita'
costituzionale  della  norma  che  commina  le  sanzioni nelle misure
edittali  ancora  oggi  vigenti, nonostante i molti decenni trascorsi
dall'entrata in vigore della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
    L'assoluta  inadeguatezza  delle  sanzioni  comminate dalla legge
evidenzia    la   non   manifesta   infondatezza   del   rilievo   di
incostituzionalita'  in  riferimento al principio di uguaglianza e di
ragionevolezza insito nell'art. 3 della Costituzione.
    Tanto  piu'  dopo  la  novella  che  ha introdotto l'art. 138-bis
(pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  24 novembre 2000) e che
prevede   sanzioni   da  lire  un  milione  a  lire  trenta  milioni,
determinando   cosi'   una   evidente   disparita'   di   trattamento
sanzionatorio  ed una contraddizione intrinseca, in un unico contesto
di   previsioni   sanzionatorie,   tra   valori   attuali   e  valori
sostanzialmente  azzerati  essendo  inferiori  di migliaia di volte a
quelli che oggi potrebbero ritenersi congrui.
    Essendo   inoltre   il  notaio,  inconfutabilmente,  un  pubblico
ufficiale destinato ad esercitare una pubblica funzione, per conto ed
in  nome  dello  Stato, pur esercitando un'attivita' professionale di
natura  privata, pare sussistere altresi' una violazione dell'art. 54
della  Costituzione  laddove  si stabilisce che "i cittadini cui sono
affidate  funzioni  pubbliche  hanno  il  dovere  di  adempierle  con
disciplina ed onore ...".
    Ed  una  sanzione  del  tutto irrisoria e' palesemente inidonea a
garantire una qualsiasi efficace e decorosa disciplina.
    Osserva un chiaro autore (P. Boero Legge notarile commentata UTET
1993),   rilevando   l'incoerenza   e  l'irrisorieta'  delle  ammende
previste, che "un'ulteriore attesa rischia veramente di compromettere
la  serieta' del sistema disciplinare nel suo complesso, oltre che la
sua  interna  coerenza;  e  non  sono certamente sufficienti, in tale
prospettiva,   aumenti   che,  pur  essendo  formalmente  commisurati
all'entita'  della  svalutazione  monetaria,  producano  comunque  il
risultato  di  importi  ancora  assai bassi e inidonei a svolgere una
qualsiasi   efficacia   deterrente.  In  attesa,  in  ogni  modo,  di
consistenti adeguamenti, l'interprete si trova costretto a discettare
sull'applicazione  di sanzioni di poche centinaia di lire, producendo
una  penosa  impressione  di  divaricazione tra realta' e discussione
accademica,  e  rischiando,  in ultima analisi, di recare gravi danni
alla stessa immagine del notariato presso la pubblica opinione" (pag.
589).
    Infine  pare  anche ravvisabile un contrasto con l'art. 97 Cost.,
posto  a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione e
quindi anche dell'esercizio privato di pubbliche funzioni che postula
l'inquadrabilita'  delle  funzioni  pubbliche  esercitate  dal notaio
(art. 1,  legge  16  febbraio 1913, n. 89) nell'ambito della funzione
amministrativa statale (Zanobini).
    E'   evidente  infatti  che  una  sanzione  totalmente  priva  di
efficacia  deterrente  e/o repressiva si pone in conflitto insanabile
con detto principio.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli   artt. 3,   54   e  97  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita' dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella
parte in cui determina l'ammontare delle ammende notarili.
    Sospende   il   procedimento   in  corso  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Savona, in camera di consiglio, in data 28 maggio
2001.
                    Il Presidente relatore: Soave
01c0936