N. 724 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2000

Ordinanza  emessa  il  5  luglio  2000  dal  tribunale amministrativo
regionale del Lazio sul ricorso proposto da Leonetti Gastone ed altri
contro Ministero della sanita' ed altri

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  -  Esercizio  o rinnovo
  dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per
  l'attivita'  libero-professionale extramuraria - Termine perentorio
  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
  decreto  legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale
  della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto,
  alla   scelta  dell'attivita'  assistenziale  esclusiva  -  Mancata
  subordinazione  dell'esercizio  dell'opzione  alla  previa concreta
  disponibilita'  di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita'
  assistenziale  intramuraria  -  Irragionevolezza - Contrasto con il
  principio di buon andamento della P.A.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito
  necessario   per   l'attribuzione  di  incarichi  di  direzione  di
  struttura  nonche'  dei  programmi,  della  scelta  per l'attivita'
  assistenziale  esclusiva  -  Lesione  del  principio  di  autonomia
  didattico-scientifica  e di compenetrazione tra attivita' sanitaria
  assistenziale  e  attivita'  didattica  e  di ricerca scientifica -
  Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla  facolta'  di  medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo
  limitate  eccezioni,  della  scelta  per  l'attivita' assistenziale
  intramuria     -     Lesione    del    principio    di    autonomia
  didattico-scientifica.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.
Sanita'  pubblica  -  Norme relative all'organizzazione interna delle
  aziende  sanitarie  e  in  materia  di  personale  delle  stesse  -
  Assoggettamento    dell'attivita'   assistenziale   del   sanitario
  universitario   alle  determinazioni  organizzative  del  direttore
  generale  dell'azienda  ospedaliera  -  Attribuzione  al  direttore
  generale  del  potere  di  conferimento e revoca degli incarichi di
  strutture  semplici  e  di  natura  professionale,  su proposta del
  responsabile   della   struttura   complessa  di  appartenenza  del
  sanitario,  nonche'  degli  incarichi  di  direzione  di  strutture
  complesse  sulla  base  di  mera  intesa con il rettore - Incidenza
  delle  determinazioni  del direttore generale sulle attribuzioni in
  materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione
  del   principio   della   liberta'  di  insegnamento  in  relazione
  all'attribuzione  di  un  incarico  assistenziale  che non consente
  un'adeguata  e  proficua utilizzazione di strutture e personale per
  esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8
  a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
(GU n.38 del 3-10-2001 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 8983/00
proposto  da  Leonetti  Gastone,  Morganti  Alberto, Pazzaglia Piero,
Petrolati  Maurizio,  rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, v.le
Mazzini n. 114/b;
    Contro:  Ministero  della sanita'; MURST; Universita' degli studi
di Milano, rappresentati e difesi come in atti;
    Per l'accertamento:
        del    diritto   dei   ricorrenti,   in   quanto   professori
universitari,  a  vedersi  garantita  l'applicazione  della normativa
vigente  sull'ordinamento  universitario,  quale  risulta  dal d.P.R.
n. 382/1980,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e dalle
ulteriori  disposizioni  legislative intervenute in tema di esercizio
della  attivita'  libero-professionale  e  regime  di impegno a tempo
pieno  o  definito  in  relazione  al  d.lgs. n. 229/1999 e al d.lgs.
n. 517/1999;
        di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle Amministrazioni
come da verbale;
    Nominato   relatore   il   consigliere   Bruno  Mollica  e  uditi
all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

    1. - Il  ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla
facolta'  di  medicina  e chirurgia ed in servizio presso policlinici
universitari,  investe  vari  profili  della legislazione delegata di
riforma  del  settore  sanitario:  va  allora definito e circoscritto
l'oggetto  del  giudizio,  restando estranee allo stesso alcune delle
argomentazioni  esposte,  in  quanto  l'esame  di questo giudice deve
incentrarsi  esclusivamente  sull'oggetto  diretto  e immediato della
contestazione  giudiziale, e cioe' l'esercizio dell'opzione, da parte
dei sanitari universitari, per l'attivita' assistenziale intramuraria
(definita  anche  come  "attivita'  assistenziale  esclusiva")  o per
l'attivita'  libero-professionale  extramuraria ai sensi dell'art. 5,
commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne
derivano alla loro posizione di status nell'una e nell'altra ipotesi.
    2. - In  punto  di  rilevanza,  va  ricordato  che  la contestata
opzione  e'  imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre
1999,   n. 517   cit.:   si'   che,  dovendosi  fare  necessariamente
applicazione  delle  dette  disposizioni, il giudizio non puo' essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale.
    3. - Quanto  alla  completezza  del contraddittorio, in relazione
all'eccepita  omessa  notifica  del  gravame  alla regione, anche per
quanto  oggetto  di  convenzione  universita-regione,  e  all'azienda
ospedaliera  di riferimento, basti considerare che il ricorso risulta
notificato  all'autorita' emanante il provvedimento impugnato nonche'
ai  Ministeri della sanita' e dell'universita': il che deve ritenersi
sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio,
facendosi  nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento
del  diritto  all'esercizio  di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo
status  del  personale  sanitario  docente  universitario, anche alla
stregua  dei  principi  di  autonomia  ex art. 33 della Costituzione:
profili,  questi,  alla  cui  normazione - ed al relativo giudizio di
costituzionalita'  -  la  regione  e l'azienda ospedaliera restano in
definitiva estranee.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 717/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi.
01C0948