N. 746 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2000

Ordinanza  emessa  il  5  luglio  2000  dal  tribunale amministrativo
regionale  del Lazio sul ricorso proposto da Panettiere Pietro contro
Ministero della sanita' ed altri

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  -  Esercizio  o rinnovo
  dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per
  l'attivita'  libero professionale extramuraria - Termine perentorio
  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
  decreto  legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale
  della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto,
  alla   scelta  dell'attivita'  assistenziale  esclusiva  -  Mancata
  subordinazione  dell'esercizio  dell'opzione  alla  previa concreta
  disponibilita'  di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita'
  assistenziale  intramuraria  -  Irragionevolezza - Contrasto con il
  principio di buon andamento della p.a.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito
  necessario   per   l'attribuzione  di  incarichi  di  direzione  di
  struttura  nonche'  dei  programmi,  della  scelta  per l'attivita'
  assistenziale  esclusiva  -  Lesione  del  principio  di  autonomia
  didattico-scientifica  e di compenetrazione tra attivita' sanitaria
  assistenziale  e  attivita'  didattica  e  di ricerca scientifica -
  Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla  facolta'  di  medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo
  limitate  eccezioni,  della  scelta  per  l'attivita' assistenziale
  intramuria     -     Lesione    del    principio    di    autonomia
  didattico-scientifica.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.
Sanita'  pubblica  -  Norme relative all'organizzazione interna delle
  aziende  sanitarie  e  in  materia  di  personale  delle  stesse  -
  Assoggettamento    dell'attivita'   assistenziale   del   sanitario
  universitario   alle  determinazioni  organizzative  del  direttore
  generale  dell'azienda  ospedaliera  -  Attribuzione  al  direttore
  generale  del  potere  di  conferimento e revoca degli incarichi di
  strutture  semplici  e  di  natura  professionale,  su proposta del
  responsabile   della   struttura   complessa  di  appartenenza  del
  sanitario,  nonche'  degli  incarichi  di  direzione  di  strutture
  complesse  sulla  base  di  mera  intesa con il rettore - Incidenza
  delle  determinazioni  del direttore generale sulle attribuzioni in
  materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione
  del   principio   della   liberta'  di  insegnamento  in  relazione
  all'attribuzione  di  un  incarico  assistenziale  che non consente
  un'adeguata  e  proficua utilizzazione di strutture e personale per
  esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8
  a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
(GU n.39 del 10-10-2001 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 7792/2000
proposto  da  Panettiere  Pietro,  rappresentato  e difeso dagli avv.
Maria  Teresa  Barbantini  e Carla Rossi ed elettivamente domiciliato
presso lo studio della prima in Roma, piazza di Trevi n. 86;
    Contro:  Ministero  della  sanita'; M.U.R.S.T.; Universita' degli
studi di Bologna; Azienda ospedaliera policlinico S. Orsola-Malpighi,
rappresentati e difesi come in atti;
    Per l'annullamento:
        del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio
della   attivita'   assistenziale   intramuraria   o   dell'attivita'
libero-professionale  extramuraria,  ai  sensi  dell'art. 5,  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
        di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
come da verbale;
    Nominato   relatore   il   consigliere   Bruno  Mollica  e  uditi
all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

     1. -  Il  ricorso,  proposto  da docente universitario afferente
alla   facolta'  di  medicina  e  chirurgia  ed  in  servizio  presso
policlinico  universitario,  investe  vari profili della legislazione
delegata  di  riforna  del  settore  sanitario:  va allora definito e
circoscritto  l'oggetto  del  giudizio, restando estranee allo stesso
alcune  delle  argomentazioni  esposte,  in  quanto l'esame di questo
giudice   deve  incentrarsi  esclusivamente  sull'oggetto  diretto  e
immediato   della   contestazione  giudiziale,  e  cioe'  l'esercizio
dell'opzione,  da  parte  dei  sanitari universitari, per l'attivita'
assistenziale    intramuraria   (definita   anche   come   "attivita'
assistenziale  esclusiva")  o  per  l'attivita'  libero-professionale
extramuraria  ai  sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, decreto legislativo
21  dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro
posizione di status nell'una e nell'altra ipotesi.
    2. - Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente
vari  ordini  di  censure:  alcune, intese alla demolizione dell'atto
impugnato;  altre,  dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento
del  diritto  al  non  esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano
sull'assunto  della  incostituzionalita',  sotto  vari profili, della
normativa che la detta opzione impone.
    Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la "sostanza"
dell'operato  dell'amministrazione  e,  come  tale,  si  presenta  di
secondaria portata.
    La  doverosa  graduazione  delle  questioni  dedotte  conduce  ad
assegnare    priorita'    assoluta    alle   censure   di   rilevanza
costituzionale,  ferma  restando ogni ulteriore verifica di merito in
ordine  a  quelle concernenti profili accessori: tale verifica potra'
svolgersi  -  anche  in ragione di principi attinenti all'economia di
giudizio  -  dopo  l'esame  della  Corte  costituzionale,  sempre che
l'esito  del  medesimo,  eventualmente  in toto favorevole alla parte
ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.
    3 - In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione
e  imposta  dell'art. 5,  commi  7  e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999,
n. 517,  cit.:  si  che,  dovendosi fare necessariamente applicazione
delle  dette  disposizioni,  il  giudizio  non  puo'  essere definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale.
    D'altro   canto,   il  provvedimento  in  questa  sede  impugnato
costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la
conseguenza  che  l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realta'
giuridica  determinerebbe  il  soddisfacimento  pieno  dell'interesse
sostanziale  azionato,  mentre  le  altre censure sollevano questioni
che,  ove  fondate,  assicurerebbero un grado minore di soddisfazione
all'interesse   stesso   e   si  presentano  logicamente  subordinate
all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'.
    4.  -  Quanto  alla completezza del contraddittorio, in relazione
all'eccepita  omessa  notifica  del  gravame  alla, regione, anche in
relazione  a  quanto  oggetto  di  convenzione  universita-regione  e
all'azienda  ospedaliera  di  riferimento,  basti  considerare che il
ricorso  risulta  notificato  all'autorita' emanante il provvedimento
impugnato  nonche'  ai Ministeri della sanita' e dell'universita': il
che  deve  ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione
del    contraddittorio,    facendosi    nella    specie    questione,
sostanzialmente,  di  riconoscimento  del  diritto  all'esercizio  di
funzioni  caratterizzanti (in tesi) lo status del personale sanitario
docente  universitario,  anche alla stregua dei principi di autonomia
ex  art. 33  Cost.:  profili,  questi,  alla  cui  normazione - ed al
relativo  giudizio  di  costituzionalita'  -  la  regione e l'azienda
ospedaliera restano in definitiva estranee.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 741/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi.
01C0971