AUTORITA' PER L' INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 5 ottobre 2001, n. 33 

Trasmissione  di  copia dei contratti stipulati dalle amministrazioni
di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in
materia di beni e servizi informatici.
(GU n.238 del 12-10-2001)
 
 Vigente al: 12-10-2001  
 

                            Ai  responsabili  dei sistemi informativi
                            automatizzati    delle    amministrazioni
                            centrali   dello   Stato   e  degli  enti
                            pubblici non economici nazionali
  Con  precedenti  circolari  del  24 marzo  1994, n. AIPA/CR/4 e del
5 settembre  1994,  n.  AIPA/CR/6, l'Autorita' stabili', tra l'altro,
l'obbligo  a  carico  delle  amministrazioni  di  cui  all'art. 1 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, di trasmetterle copia di
tutti  i  contratti  relativi  all'acquisizione  di  beni  e  servizi
informatici,   nel   termine   di   trenta   giorni   dalla  data  di
sottoscrizione.
  Alla  luce  dell'esperienza  sino  ad  oggi maturata, si ritiene di
fissare un limite minimo di valore contrattuale al di sotto del quale
l'invio  dei  contratti  potra'  essere  evitato. Cio' consentira' un
contenimento   di   flussi   documentali,   pur   salvaguardando   la
significativita' della rilevazione.
  L'Autorita'  ha  determinato  in  euro  155.000 il limite di valore
lordo   a  partire  dal  quale  sussiste  l'obbligo  da  parte  delle
amministrazioni  di  inviare,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
sottoscrizione,  copia  dei contratti stipulati per l'acquisizione di
beni e servizi informatici.
  Deve  essere inviata all'Autorita' anche copia delle convenzioni di
cui  al  comma  1, dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
in  virtu'  delle  quali  l'impresa  aggiudicataria della gara si sia
impegnata ad accettare ordinativi di fornitura di natura informatica;
non  deve,  invece,  essere  trasmessa  copia degli ordinativi emessi
dalle amministrazioni in esecuzione di tali convenzioni.
  Nella  lettera  di trasmissione deve essere indicato se i contratti
siano  stati  oppure  no  oggetto  del  parere  di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo n. 39/1993 e, in caso affermativo, devono essere
indicati gli estremi.
  Si  prega  di  rispettare  scrupolosamente  il  termine previsto di
trenta   giorni   per   l'invio   dei   contratti,  per  evitare  che
l'informazione perda rilevanza.
  Per  una trattazione efficiente dei dati d'interesse, i contratti e
gli  altri documenti costituenti parti integranti degli stessi devono
preferibilmente  essere  trasmessi  in  formato immagine, su supporto
elettronico.
  Le  informazioni  rilevate dai contratti piu' significativi saranno
rese  disponibili  sotto  forma  di  tabelle  di  sintesi accessibili
tramite sito web.
  Resta   invariata  la  procedura  attuale  per  la  raccolta  delle
informazioni  sull'insieme  dei  contratti  stipulati,  ai fini della
rilevazione annuale sullo stato dell'informatizzazione nella pubblica
amministrazione.
    Roma, 5 ottobre 2001
                                               Il presidente: Zuliani