DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2001 

Istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
(GU n.242 del 17-10-2001)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
l'ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  proprio  decreto  del  9  agosto 2001, recante delega di
funzioni  in  materia  di  innovazioni e tecnologie al Ministro senza
portafoglio dott. Lucio Stanca;
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare  un  adeguato  supporto
all'esercizio  delle  funzioni  delegate mediante l'istituzione di un
apposito Dipartimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri e istituito il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
  2.  Il  Dipartimento  di cui al comma 1 e' struttura di supporto al
Ministro  per l'innovazione e le tecnologie ai fini del coordinamento
delle   politiche   di   promozione  dello  sviluppo  della  societa'
dell'informazione,   nonche'   delle   connesse  innovazioni  per  le
amministrazioni  pubbliche,  i cittadini e le imprese. In particolare
il Dipartimento cura il supporto per: la definizione di una strategia
unitaria  per  la  modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie
dell'informazione  e  della comunicazione, che si traduca in piani di
azione  e  progetti  coordinati; l'elaborazione, il monitoraggio e la
verifica  dell'attuazione  dei  piani  d'azione  volti, attraverso il
ricorso  alle  tecnologie  dell'informazione e della comunicazione, a
migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' delle pubbliche
amministrazioni,  a  riorientare  i  servizi resi ai cittadini e alle
imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie;
l'elaborazione,  la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la
verifica   del   piano  d'azione  "governo  elettronico";  l'impulso,
l'indirizzo   e   il   coordinamento  dei  progetti  innovativi  che,
attraverso l'interoperabilita' dei sistemi informativi, riguardano le
attivita'   di   piu'   amministrazioni;  l'assistenza  alle  singole
amministrazioni  per  la progettazione e la realizzazione di progetti
di informatizzazione dell'attivita' e di fornitura di servizi di rete
agli  utenti;  l'utilizzo  e  l'accelerazione  della diffusione delle
tecnologie  dell'informazione e della comunicazione nei settori della
vita  economica  e  sociale del Paese, nonche' il coordinamento della
ricerca   applicata  nelle  medesime  tecnologie;  le  attivita'  del
Comitato  dei  Ministri  per  la  societa' dell'informazione, nonche'
l'attuazione  delle relative decisioni; le attivita' di concertazione
del  Governo  con  le  parti  sociali, per gli aspetti di competenza;
salve  le  competenze attribuite al Dipartimento per il coordinamento
delle  politiche  comunitarie,  l'attuazione  delle  decisioni  degli
organismi   comunitari   ed  internazionali  e  l'elaborazione  delle
proposte governative nelle sedi comunitarie ed internazionali.
  3.  Il  Dipartimento  di  cui al comma 1 si articola in non piu' di
quattro uffici e in non piu' di dodici servizi.
  4.  Il  Ministro  si  avvale,  inoltre,  del  Centro tecnico di cui
all'art.  24  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340, e adotta le
opportune  direttive  ai  fini  del  coordinamento dell'attivita' del
Centro  tecnico  e  dell'Autorita'  per  l'informatica nella pubblica
amministrazione   con   quella  del  Dipartimento,  anche  attraverso
l'avvalimento di uffici e delle relative risorse umane e strumentali.
    Roma, 27 settembre 2001
                                              p. il Presidente: Letta