MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 ottobre 2001 

Istruzioni  riguardanti  le procedure per il passaggio all'euro dal 1
gennaio  2002  e  ripercussioni  nei  sistemi  contabili. Legge del 3
novembre  1992,  n.  454.  Legge  17  dicembre  1997, n. 433. Decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
(GU n.249 del 25-10-2001)

,numprv=32;
                                  Alle Amministrazioni centrali dello
                                  Stato
                                  Agli  Uffici centrali del bilancio,
                                  Uffici  di Ragioneria e agli Uffici
                                  centrali di Ragioneria
                                  Alle  Ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  All'Amministrazione  centrale della
                                  Banca  d'Italia - Servizio rapporti
                                  col Tesoro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                      e, per conoscenza:
                                  All'Associazione bancaria italiana

Premessa.
  In  applicazione  della normativa indicata in oggetto sull'adozione
dell'euro  nelle pubbliche amministrazioni, il bilancio dello Stato a
partire  dall'esercizio  2002  sara'  redatto in euro. Di conseguenza
tutti  i pagamenti e tutte le riscossioni effettuate dalle Sezioni di
tesoreria  dal  1  gennaio 2002, sia in conto competenza sia in conto
residui, avverranno esclusivamente in tale valuta.
  In  relazione  a  quanto  precede scaturisce il divieto assoluto di
emettere,  dal  primo  gennaio  2002,  titoli  di  entrata o di spesa
espressi in lire.
  Con  la  presente  circolare si intendono impartire le disposizioni
necessarie  a  disciplinare  il passaggio definitivo all'euro per gli
aspetti  di  comune  interesse e vengono individuate talune soluzioni
anche  di  tipo amministrativo sia per quanto concerne la gestione di
competenza  del  2001  che  si tramanda per gli aspetti finanziari al
2002,  sia per quanto riguarda particolari fattispecie che richiedono
adeguate soluzioni sul piano giuridico e applicativo. Cio' al fine di
assicurare  la  necessaria  coerenza  dei  rispettivi piani operativi
adottati  dalle  singole amministrazioni e degli interventi di natura
informatica.
  Si  precisa  che qualora dalle operazioni di conversione delle lire
in  euro  dovesse eccezionalmente (trattasi verosimilmente di ipotesi
teorica)  determinarsi  una  eccedenza  in termini di competenza o di
cassa  della  competente  UPB,  la  stessa  verra'  sanata in sede di
predisposizione  del  disegno  di  legge di approvazione del bilancio
consuntivo 2001.

                               Parte I
              PROBLEMI CONNESSI ALLA FASE DI PASSAGGIO
               DALL'ESERCIZIO 2001 ALL'ESERCIZIO 2002.


1. Accertamento dei residui.
  Le  Amministrazioni  dello  Stato  provvedono,  per  il tramite dei
competenti    Uffici    centrali    del    bilancio   o   ragionerie,
all'accertamento dei residui attivi e passivi in euro.

2. Titoli di spesa e di entrata.
  La  Banca  d'Italia provvede a convertire in euro tutti i titoli di
spesa  d'importo  non  inferiore  a lire 10 emessi e non pagati al 31
dicembre  2001;  i  titoli  di spesa trasportabili all'esercizio 2002
sono pagati e contabilizzati in euro.
  L'importo  da  indicare in lettere sui titoli di spesa e di entrata
deve  essere  espresso in euro e centesimi di euro. Es. euro 1224,32:
milleduecentoventiquattroecentesimitrentadue                   oppure
milleduecentoventiquattro/32.
  L'importo di lire 10 corrisponde all'importo minimo convertibile in
un  centesimo  di  euro tenuto conto dei criteri di arrotondamento di
cui  alla  parte  IV. Eventuali titoli di spesa d'importo inferiore a
lire  10  sono  annullati  negli archivi e restituiti dalle tesorerie
alle amministrazioni interessate.
  Si  riportano,  di  seguito,  le particolarita' relative a ciascuna
tipologia di titoli di spesa ed alla modulistica di fine esercizio.
2.1 Mandati informatici.
  I  mandati  informatici  inestinti  al 31 dicembre, da trasportare,
vengono  convertiti in euro. Vengono altresi' convertiti in euro - in
fase   di  riconoscimento  dei  pagamenti  alle  Poste  -  i  mandati
informatici  "perenti  incerti",  pagati  in tempo utile dagli uffici
postali  e trasmessi dalle Poste alle sezioni di tesoreria dopo il 31
dicembre 2001.
2.2 Ordinativi su ordini di accreditamento.
  Non  vengono  convertiti  in  euro  gli  ordini  di  accreditamento
interamente  estinti  alla  fine  dell'esercizio  2001, ne' i singoli
titoli di spesa pagati.
  Al  31  dicembre,  per gli altri ordini di accreditamento - siano o
meno da trasportare - si procede nel modo seguente:
    l'importo  originario  dell'ordine  di  accreditamento e' ridotto
dell'importo  totale del "pagato", ed e' convertito in euro l'importo
residuo;
    sono  convertiti  in  euro  i  singoli titoli di spesa rimasti da
pagare (mod. 32 bis C.G.);
    i  funzionari  delegati  per  le  somme  che  sono  autorizzati a
prelevare   con  buoni  a  proprio  favore,  per  l'effettuazione  di
pagamenti  afferenti all'esercizio 2001, devono presentare i relativi
rendiconti in lire.
  A seguito di tali operazioni, potrebbe verificarsi che, per effetto
degli  arrotondamenti,  la  somma  dei  singoli ordinativi rimasti da
pagare   convertiti   in  euro,  superi  l'importo  residuo  in  euro
dell'ordine di accreditamento. In tal caso quest'ultimo importo viene
automaticamente  aumentato  per  consentire  la  capienza  dei titoli
rimasti  da  pagare. La Banca d'Italia invia alla Ragioneria generale
dello  Stato,  anche  per  via informatica, un elenco degli ordini di
accreditamento  interessati  dall'adeguamento dell'importo in modo da
poter consentire la reiscrizione al bilancio delle relative somme.
  Al  fine  di ridurre il piu' possibile i casi in cui sia necessario
aumentare  l'importo  residuo in euro degli ordini di accreditamento,
per  la  chiusura  dell'esercizio  2001,  non  devono  essere versati
all'erario  le  disponibilita'  residue  inferiori  a L. 10.000, come
prescritto  dall'art.  59-bis,  comma  2, della legge di contabilita'
generale  dello Stato. I funzionari delegati possono trattenere detti
importi  per  effettuare eventuali operazioni di conguaglio chiedendo
la  riduzione  dell'ordine  all'importo  pagato  scaturente  dopo  la
conversione in euro della parte residua.
2.3 Ordinativi su ordini di accreditamento collettivi pagabili presso
le sezioni di tesoreria.
  Le  modalita'  di  conversione  sopra  indicate non sono, tuttavia,
applicabili  ai  titoli  di  spesa  collettivi  pagabili  presso  gli
sportelli delle sezioni di tesoreria. Per tali titoli, infatti, vanno
convertiti  in  euro  sia  le  singole quote sia l'importo totale del
titolo, per cui potrebbero verificarsi squadrature fra la somma delle
quote e l'importo del titolo, con riflessi anche sull'importo residuo
dell'ordine   di  accreditamento.  Inoltre,  per  ciascun  ordine  di
accreditamento  andrebbero previste due fasi di conversione: la prima
per  ricalcolare  gli  importi  dei titoli collettivi come sommatoria
delle  singole  quote gia' convertite e la seconda per convertire gli
importi  dei titoli individuali. Per evitare siffatte complicazioni e
considerata  l'eccezionalita'  del  momento, le amministrazioni dello
Stato  sono  invitate ad inibire il ricorso alla emissione dei titoli
collettivi,   salvo   quelli   da  pagare  tramite  i  delegati  alla
riscossione,   e   provvedere   ai   pagamenti   mediante  ordinativi
individuali.
  Sono  altresi'  invitate  ad  impartire  disposizioni  al personale
dipendente  volte  a  far utilizzare la forma di riscossione mediante
accreditamento in conto corrente bancario o postale e, per coloro che
nonostante  l'invito  intendano  comunque  riscuotere in contanti, di
effettuare  l'operazione  di incasso con la massima sollecitudine, in
modo particolare per gli emolumenti del mese di dicembre 2001.
  Eventuali  titoli  collettivi  eccezionalmente  emessi e non potuti
estinguere  entro  il 31 dicembre 2001 sono ridotti, dalle tesorerie,
all'importo effettivamente pagato.

2.4 Ordinativi su ordini di accreditamento collettivi pagabili presso
gli uffici postali.
  Nel corso dell'esercizio 2002, le sezioni di tesoreria provvedono a
ridurre  all'importo effettivamente pagato, eventuali titoli di spesa
collettivi  parzialmente  pagati dagli uffici postali e inviati dalle
Poste  alle  sezioni  medesime  dopo il 31 dicembre 2001. A tal fine,
l'importo totale di ciascun titolo di spesa, gia' convertito in euro,
viene ridotto alla somma delle quote pagate, convertita in euro.

2.5 Ordinativi di contabilita' speciali.
  Per  ciascuna  contabilita'  speciale,  al  31  dicembre 2001, sono
convertiti in euro:
    il debito trasportato, come risultato finale del seguente calcolo
in   lire   (debito   trasportato   al   1  gennaio  2001  +  entrate
dell'esercizio 2001 - titoli di spesa pagati nell'esercizio 2001);
    i singoli ordinativi rimasti da pagare;
    la   disponibilita'   residua,  come  differenza  fra  il  debito
trasportato e la somma degli ordinativi rimasti da pagare.
  Nel  caso  in  cui il totale degli importi, convertiti in euro, dei
singoli   ordinativi   rimasti   da   pagare   dovesse   eccedere  la
disponibilita'   residua   -   calcolata   come  differenza  -  viene
automaticamente  aumentato  il  debito  trasportato per consentire la
capienza dei predetti ordinativi.
  I   titolari  di  contabilita'  speciale  per  le  somme  che  sono
autorizzati   a  prelevare  con  ordinativi  a  proprio  favore,  per
l'effettuazione  di  pagamenti  afferenti  all'esercizio 2001, devono
presentare i relativi rendiconti in lire.

2.6 Ordinativi di contabilita' speciali collettivi.
  Per  gli  ordinativi  collettivi emessi su contabilita' speciali si
procede come per gli ordinativi su ordini di accreditamento di cui ai
paragrafi 2.3 e 2.4.

3. Modulistica di fine esercizio.
  La  modulistica  di  interesse  e' la seguente e viene indicata con
riferimento alle operazioni di fine esercizio 2001:
    mod.   32-bis   C.G.,  relativo  agli  ordinativi  su  ordini  di
accreditamento  inestinti  al  31 dicembre, da trasportare: riporta i
singoli titoli di spesa in euro;
    mod.   32-bis   C.G.,  relativo  agli  ordinativi  su  ordini  di
accreditamento  inestinti  al  31  dicembre,  perenti:  i titoli sono
esposti in lire;
    mod.  34  C.G., relativo agli ordini di acereditamento da ridurre
all'importo effettivamente pagato: riporta gli importi in lire;
    mod.  34-bis  C.G.,  relativo  agli  ordini  di accreditamento da
trasportare: gli importi sono espressi in euro;
    mod. 15 C.G., decreto di riduzione degli ordini di accreditamento
(relativo,  cioe', agli ordini di accreditamento da non trasportare):
gli  importi  sono  esposti  in  lire; l'importo totale dei titoli di
spesa  rimasti  da  pagare  al  31  dicembre  e da trasportare (quali
figurano  dal  relativo  mod.  32-bis C.G.), viene riportato anche in
euro  per consentire alla RGS di impegnare correttamente nel bilancio
2002 la somma per la sistemazione delle partite in conto sospeso;
    mod.  98  aT,  relativo  agli ordinativi di contabilita' speciale
inestinti al 31 dicembre, da trasportare: riporta i singoli titoli in
euro;
    mod.  98  aT,  relativo  agli ordinativi di contabilita' speciale
inestinti al 31 dicembre, perenti: i titoli sono esposti in lire;
    mod.  100 T., relativi ai mandati (diversi da quelli informatici)
inestinti al 31 dicembre, da trasportare: riporta i singoli titoli in
euro;
    mod.  100 T., relativi ai mandati (diversi da quelli informatici)
inestinti al 31 dicembre, perenti: i titoli sono esposti in lire.

3.1  Modulistica  in  rimanenza  del  tipo "CG" e del tipo "RG-11-SK-
varie".
  La modulistica esistente deve essere utilizzata fino ad esaurimento
delle  scorte.  Fermo  restando  il  generale  divieto  dal  2002  di
emissione  di  titoli  in  lire,  di  cui si e' detto in premessa, le
amministrazioni  sono tenute ad applicare sulla modulistica stessa la
stampigliatura ben visibile che trattasi di importi espressi in euro.
  Si  richiama  l'attenzione  delle  amministrazioni che adottano, su
autorizzazione  dell'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  modulistica  prodotta con
strumenti  informatici,  circa  la  necessita'  di adeguare la stessa
mediante l'indicazione degli importi in euro.

4. Debito trasportato.
  Il  debito  trasportato  relativo  sia  all'erario  Stato  sia alle
contabilita'  speciali,  quale  risulta  alla chiusura dell'esercizio
finanziario 2001, viene convertito in euro (cfr. parte II).

4.1  Variazioni  al debito trasportato relativamente alle entrate del
bilancio dello Stato.
  Le  quietanze  di  entrata  emesse nell'esercizio 2001 rimangono in
lire negli archivi della Banca. Le variazioni alle predette quietanze
possono  riguardare  soltanto  lo  spostamento di somme ad un diverso
capo di entrata, capitolo o articolo, con il reimpiego, quindi, delle
somme stesse nell'ambito del bilancio.
  Dette  variazioni  sono  effettuate  in  lire  e anche in lire sono
emesse  eventuali  quietanze in conto 31 dicembre 2001. Le ragionerie
provinciali  dello  Stato non possono, pertanto, prenotare variazioni
che  comportino  un  reimpiego  delle  somme al di fuori del bilancio
dello  Stato. Nel caso di errati versamenti al bilancio, che dovevano
affluire  ad  una  contabilita'  speciale  o ad un conto di tesoreria
unica,  le  amministrazioni  competenti  provvedono  a riconoscere le
somme  sul conto di tesoreria dell'amministrazione creditrice, con le
modalita'  di  cui all'art. 393 delle istruzioni generali sui servizi
del Tesoro.

4.2 Variazioni al debito trasportato relativamente alle uscite erario
Stato.
    Le  variazioni al debito trasportato relativamente alle uscite di
erario  Stato sono consentite soltanto nel caso di errati pagamenti a
carico   dell'esercizio   2001.  In  tali  casi  le  variazioni  sono
effettuate   in   euro   in   quanto  riguardano  soltanto  l'importo
dell'errato  pagamento, senza alcun riferimento all'originario titolo
di  spesa  in lire. La riesecuzione del pagamento avviene, quindi, in
euro in conto esercizio 2002.

4.3  Variazioni  al  debito  trasportato relativamente alle entrate e
alle uscite delle contabilita' speciali.
  Non   sono   possibili   variazioni  al  debito  trasportato  delle
contabilita'  speciali,  in  quanto  tale voce viene consolidata alla
fine   dell'esercizio   2001   e   convertita  in  euro  per  singola
contabilita'  speciale.  Pertanto,  eventuali  versamenti errati sono
sistemati  a  data  corrente  dalle  Sezioni  di  tesoreria  mediante
prelevamento dalla contabilita' su cui i fondi sono stati accreditati
e  versamento  su  quella  di  pertinenza;  analogamente, nel caso di
errati  prelevamenti,  viene  accreditata la contabilita' speciale su
cui  il  prelevamento  e'  stato  effettuato  e  addebitata quella di
pertinenza.

5. Operazioni di tesoreria unica.
  I  principi  stabiliti  per  le  contabilita' speciali si applicano
anche ai conti di tesoreria unica. In particolare:
    al 31 dicembre 2001, viene convertito in euro il saldo di ciascun
conto di tesoreria unica;
    le  operazioni  effettuate  (in  lire)  dai tesorieri entro il 31
dicembre  2001  e  presentate  per  il  regolamento  alle  sezioni di
tesoreria  dal  2  gennaio  2002  sono esposte in euro sulla relativa
modulistica  (mod. 62  spec.  T.P.)  e  contabilizzate  in euro dalle
sezioni di tesoreria;
    al fine di allineare il saldo di ciascun conto di tesoreria unica
fra le evidenze del tesoriere e quelle della sezione di tesoreria, le
eventuali   differenze   di  conversione  -  dovute  allo  sfasamento
temporale  fra  le  operazioni eseguite d'iniziativa dalle sezioni di
tesoreria  negli  ultimi  giorni  del  mese  di  dicembre (ad esempio
accreditamento  di  titoli  di  spesa)  e la notifica delle stesse al
tesoriere  -  vengono  regolate  dai tesorieri sui conti di tesoreria
unica,  in  contropartita  del  proprio  conto  di gestione, mediante
apposita  richiesta  alle  sezioni di tesoreria distintamente per gli
importi  in  euro  da  accreditare  e  per quelli da addebitare negli
stessi conti di tesoreria unica;
    nel corso del 2002 non possono essere contabilizzati nei conti di
tesoreria  unica  movimenti  con data valuta antecedente al 1 gennaio
dello   stesso  anno,  comprese  eventuali  rettifiche  ai  movimenti
dell'anno precedente;
    gli  interessi  sui  conti  fruttiferi  degli  enti  e  quelli da
riconoscere  ai  tesorieri  per le somme anticipate vengono calcolati
sui  movimenti  in  lire  effettuati  con valuta fino al 31 dicembre;
l'importo  calcolato e' convertito in euro per essere accreditato nei
conti di tesoreria unica e nei conti di gestione dei tesorieri.

6.  Depositi  in  strumenti  finanziari pubblici e privati e in altri
valori.
  Con la dematerializzazione dei titoli di Stato (decreto legislativo
24 giugno  1998,  n.  213)  non  vengono  piu'  costituiti  presso le
tesorerie  depositi  definitivi  in  titoli  per  conto  della  Cassa
depositi  e  prestiti  ne'  depositi  provvisori  in  titoli (decreto
ministeriale  26 febbraio  1998)  ed  e' in corso il trasferimento al
sistema  bancario  dei  depositi  della  Cassa depositi e prestiti in
precedenza  costituiti  (circolare  della stessa cassa n. 1230 del 14
ottobre 1998, emanata d'intesa con il Ministero del tesoro).
  Pertanto,  i  depositi in titoli presenti presso le tesorerie al 31
dicembre 2001 dovrebbero essere in quantita' non rilevante. Tuttavia,
la  conversione  di  detti  depositi creerebbe notevoli complicazioni
derivanti  dai problemi di quadratura fra la somma dei singoli titoli
costituiti  in  deposito,  gli  ordini  di  restituzione emessi e non
eseguiti  entro il 31 dicembre 2001, la quietanza rappresentativa del
deposito  e  l'eventuale  rimanenza  dei titoli in deposito. Si rende
necessario,  di  conseguenza,  individuare  alcune semplificazioni di
tipo amministrativo per il loro trattamento.
  I  depositi  provvisori e definitivi in essere presso le sezioni di
tesoreria  e  costituiti con strumenti pubblici e privati nonche' con
altri  valori,  sono scaricati dalle Sezioni di tesoreria entro il 31
dicembre  2001  senza  l'intervento  degli  uffici  dei  dipartimenti
provinciali  del  Tesoro  e  ricostituiti  dal  2 gennaio 2002 per il
controvalore  in  euro. Eventuali depositi a cauta custodia, ai sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  1330  delle  istruzioni  generali  sui
servizi del Tesoro, contabilizzati per il valore convenzionale di una
lira  o  per  altro  valore  convenzionale,  sono ricostituiti per il
valore convenzionale di un euro.
  Le  sezioni  di  tesoreria  danno  comunicazione  delle  operazioni
effettuate  agli  uffici  dei  dipartimenti provinciali del Tesoro ai
fini  dell'aggiornamento  delle  loro  evidenze.  Le sezioni medesime
trattengono  le  quietanze  relative  ai  depositi  ricostituiti, che
verranno consegnate agli interessati solo su richiesta degli stessi e
contro  ritiro  delle  quietanze  originarie  che  andranno,  quindi,
annullate e conservate agli atti delle sezioni.
  I  criteri sopra indicati si applicano anche ai depositi relativi a
titoli  e  valori concernenti il servizio del debito pubblico nonche'
ai  depositi  provvisori  presso  la  tesoreria centrale, fra i quali
quelli  provenienti  dalla  precedente  struttura  del  Ministero del
tesoro  e  quelli  relativi  ai  certificati  azionari  dello  stesso
Ministero.

                              Parte II
           BILANCIO MENSILE MOD. 108 T. E CONTI GIUDIZIALI
                      RESI DALLA BANCA D'ITALIA


1. Rimanenze in numerario dell'esercizio precedente.
  Nel  bilancio  mensile  (mod.  108  T.)  e'  esposta  la situazione
nazionale  degli  incassi  e  dei pagamenti eseguiti dalle sezioni di
tesoreria  per la determinazione del saldo del "conto disponibilita'"
che   e'   formato  dalle  movimentazioni  dell'erario  Stato,  delle
contabilita'  speciali  (e  conti  di  tesoreria unica), dei depositi
provvisori  in  contanti,  dei pagamenti in "conto collettivi", delle
"cedole  interessi  BOT" e dei "titoli di spesa da regolarizzare". Al
31 dicembre   2001,  vengono  determinate,  per  ciascuna  di  queste
macro-contabilita',   le   rimanenze   che  sono  riportate  a  nuovo
nell'esercizio  successivo  (e la cui sommatoria corrisponde al saldo
del conto disponibilita' al 31 dicembre 2001).
  La  conversione  e'  effettuata non sul saldo nazionale di ciascuna
macro-contabilita', bensi' sulle seguenti voci analitiche:
    il saldo erario Stato di ogni tesoreria;
    il  singolo  conto di contabilita' speciale o di tesoreria unica,
di ogni tesoreria;
    la  rimanenza  di ogni deposito provvisorio in contanti ancora in
essere presso ciascuna tesoreria;
    i  singoli  importi scritturati al "conto collettivi" di ciascuna
tesoreria;
    la  rimanenza delle "cedole interessi BOT" (l'importo in euro, in
questo  caso,  sara'  pari alla somma degli importi gia' calcolati in
euro all'atto dell'emissione di ciascun prestito).
  In  relazione  alle  modalita'  di conversione sopra indicate, puo'
determinarsi, per effetto degli arrotondamenti, una differenza tra le
rimanenze  iniziali di ciascuna macro-contabilita', e gli importi che
deriverebbero   dalla   conversione  dei  soli  totali  nazionali  al
31 dicembre 2001.
  Pertanto,  nel  mod. 108  T.  mensile  per  l'anno 2002 deve essere
prevista   un'apposita  evidenza  per  "differenza  conversione"  per
rettificare  il  saldo  del  "conto  disponibilita'" al 31 dicembre e
quindi  consentirne  l'allineamento  ai  risultati  delle conversioni
parziali.  L'importo  calcolato  all'inizio dell'anno per "differenza
conversione"    puo'   variare   dopo   l'allestimento   del   "conto
complementare"  (mod. 108  T.)  poiche'  in  sede  di consuntivo (che
normalmente  si  conclude  entro giugno dell'esercizio successivo) il
saldo del "conto disponibilita'" viene ricalcolato (ovviamente a soli
fini contabili e non di cassa) in base alle variazioni effettuate nel
periodo  "complementare"  (tali  variazioni  si riferiscono al debito
trasportato,  nei casi previsti al precedente punto 4.3, parte I, o a
stralci  della  Corte  dei  conti  che  alimentano  le "differenze da
sistemare").

2. Amministrazioni autonome e "differenze da sistemare".
  Come  noto,  nel  bilancio  (mod. 108  T.)  del  mese di gennaio di
ciascun anno sono "riportati a nuovo":
    i pagamenti delle Amministrazioni autonome non "rimborsati" al 31
dicembre dell'anno precedente;
    le   "differenze   da  sistemare"  derivanti  dagli  stralci  dei
pagamenti di bilancio, effettuati dalla Corte dei conti.
  Pertanto,  per  ciascuna  di  tali  voci  deve  essere adottata una
soluzione univoca - di seguito indicata - e va previsto l'inserimento
di  un'apposita  evidenza "differenza per conversione" nelle "partite
da  regolare"  indicate  nella tavola VIC relativa alla "contabilita'
dell'erario dello Stato" del cennato modello 108 T.
  Per  quanto  concerne le amministrazioni autonome, che come e' noto
riconoscono  i  pagamenti  con  cadenze temporali differenziate, tale
soluzione  consiste  nell'adozione di un criterio comune cui ciascuna
amministrazione  deve  attenersi  in occasione dei riconoscimenti dei
pagamenti  eseguiti  (in  lire) fino al 31 dicembre 2001 e rimborsati
(in euro) dopo tale data. In particolare:
    deve  essere  convertito per ciascun mese il totale dei pagamenti
eseguiti dalle tesorerie;
    di conseguenza, il totale da rimborsare (di ogni amministrazione)
e' dato dalla somma degli importi calcolati a livello mensile;
    in  caso  di  "stralci" dei pagamenti od errata imputazione di un
pagamento  in  lire  (effettuato  nel  2001),  ad  un'amministrazione
diversa  da  quella  competente  (previsione  contenuta nell'art. 157
delle  I.G.S.T.),  che  siano  rilevati  nell'anno 2002, l'importo da
riconoscere   nel  mese  e'  calcolato  sottraendo  dal  totale  mese
convertito l'importo convertito del titolo non di competenza.
  Per   quanto   concerne,  invece,  le  "differenze  da  sistemare",
determinate  sia  dagli  stralci  della  Corte  dei  conti  sia dalle
sistemazioni  disposte  dalla  stessa  per pagamenti gia' stralciati,
deve  essere  convertito  ogni  titolo  stralciato  e  non  il totale
"differenze  da sistemare" figurante al 31 dicembre 2001 sul mod. 108
T.;   si   puo',  pertanto,  verificare  anche  in  questo  caso  una
"differenza  per  conversione".  Inoltre, e' da osservare che dopo la
redazione  del bilancio complementare (mod. 108 T.) l'ammontare delle
"differenze  da  sistemare"  di  cui  sopra  potrebbe  modificarsi in
conseguenza  dei  maggiori  o  minori riconoscimenti effettuati dalla
Corte  dei conti rispetto ai pagamenti dell'esercizio 2001. Pertanto,
anche la voce "differenza conversione", calcolata nel mese di gennaio
2002  ed  esposta  da  tale  mese  sul  mod. 108  T., potrebbe essere
influenzata  (e  quindi  modificata)  dalle  sistemazioni  e/o  dagli
stralci della Corte dei conti.

3. Rimanenze in titoli dell'esercizio precedente.
  In relazione a quanto previsto al punto 6, parte I, la rimanenza in
titoli a chiusura dell'esercizio 2001, risultera' pari a zero per cui
non si pongono problemi di conversione.

4. Conti giudiziali.

4.1   Depositi  provvisori,  Cassa  pensioni  degli  ex  istituti  di
previdenza, Cassa depositi e prestiti.
  Per  evitare  la  problematica  derivante  dalla  conversione delle
rimanenze finali per singola sezione che comporterebbe una differenza
sulla rimanenza "Totale", per i conti giudiziali resi per l'anno 2001
va    prevista    l'indicazione,   in   un'ulteriore   colonna,   del
corrispondente  importo  in  euro  ricalcolato  con  le  modalita' di
conversione stabilite.

4.2 Erario Stato.
  In  presenza di un'eventuale differenza derivante da arrotondamenti
(tra  il  debito  trasportato  finale  in  lire al 31 dicembre 2001 e
quello  iniziale in euro dell'anno 2002) si appone un'annotazione sul
conto dell'anno 2001 che la giustifichi.

                              Parte III

1. Scritture dei consegnatari.
  Nella  indicazione  dei  valori  dei  singoli beni di inventario da
portare  al  nuovo  esercizio  2002, trattandosi di valori finali, si
applica  la  conversione  in  euro  indicando l'importo con due cifre
decimali,  secondo  i criteri di arrotondamento stabiliti dall'art. 5
del  Regolamento  del Consiglio dell'UE n. 1103/97 del 17 giugno 1997
come  piu'  oltre specificato. Se il risultato e' uguale a zero ed il
bene  conservi  una  sua  utilita'  economica, nel registro rimane la
descrizione  dello  stesso  con  valore 00, in attesa della periodica
operazione di ricognizione e rideterminazione dei valori.
  Qualora  trattasi  di beni di facile consumo il cui valore unitario
costituisce base di calcolo per "n" unita', si applica il criterio di
cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  24  giugno  1998, n. 213
(calcoli intermedi).

                              Parte IV

                       Criteri di conversione.
  La  conversione da lire ad euro e' effettuata al cambio fisso di un
euro pari a lire 1936,27, sulla base delle regole stabilite dall'art.
5  del  regolamento  del Consiglio dell'U.E. n. 1103/97 del 17 giugno
97,  richiamato  al  punto  4  delle  istruzioni  emanate con decreto
ministeriale   21  dicembre  1988  (Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del
29 dicembre  1988).  Ove  dalla  conversione da lire a euro dovessero
risultare  piu'  di  due  cifre decimali, l'importo e' arrotondato al
centesimo   di   euro   (due  cifre  decimali);  l'arrotondamento  e'
effettuato per eccesso se la terza cifra decimale e' pari o superiore
a 5 e per difetto se inferiore.
    Roma, 4 ottobre 2001


                                 Il ragioniere generale dello Stato
                                              Monorchio