N. 29 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 agosto 2001
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 agosto 2001 (della Regione del Veneto) Acque pubbliche - Concessioni di derivazione di acqua pubblica - Deliberazione della giunta provinciale della Provincia di Trento in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e delle altre Regioni limitrofe - Determinazione conseguente del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto nei confronti della Provincia autonoma di Trento e del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata mancanza di previa intesa con la Regione Veneto - Lamentata non spettanza alla Provincia di Trento in via esclusiva dell'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazione di acqua pubblica che interessino oltre la Provincia anche la Regione Veneto, nonche' dell'esercizio delle funzioni relative alla determinazione di canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi - Invasione della sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita. - Deliberazione giunta provinciale Trento 15 giugno 2001, n. 1527; determinazione dirigente servizio utilizzazione delle acque pubbliche Provincia Trento 21 giugno 2001, prot. n. 93. - Costituzione, artt. 115, 117, 118 e 119; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 89.(GU n.42 del 31-10-2001 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione del Veneto, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 2123 del 3 agosto 2001 rappresentata e difesa dall'avv. Romano Morra, della direzione regionale affari legislativi e legali, e dall'avv. Andrea Manzi, del foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5, giusta procura a margine del presente atto; Contro: Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, via Romagnosi n. 9, Trento; E nei confronti: Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; Per la dichiarazione che non spetta alla Provincia di Trento in via esclusiva l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazione di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento anche la Regione Veneto, nonche' le funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, in difetto della necessaria previa intesa di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per invasione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione Veneto dagli articoli 115, 117, 118 e 119 della Costituzione e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; E per il conseguente annullamento: 1) della deliberazione della giunta provinciale della Provincia di Trento del 15 giugno 2001, n. 1527 recante "Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della provincia ed altre regioni limitrofe" conosciuta solo a seguito della trasmissione da parte della Provincia di Trento pervenuta in data 27 giugno 2001 (doc. 2); 2) della determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento del 21 giugno 2001, prot. n. 93 recante "Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia S.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all'acquisizione, per subingresso all'Enel S.p.a., della titolarita' della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell'art. 1-bis, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, e dell'art. 14, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381" conosciuta solo a seguito trasmissione da parte della Provincia di Trento pervenuta in data 27 giugno 2001 (doc. 3); F a t t o 1. - In data 19 settembre 2000 la Primiero Energia S.p.a. ha presentato la richiesta del nulla osta previsto dall'art. 20 del testo unico n. 1775/1933 per acquisire la titolarita' di grande derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Cismon e dal torrente Rio Val Rosna degli impianti denominati di Val Schener e Moline gia' di pertinenza dell'ENEL S.p.a. in forza del decreto ministeriale n. 955 del 19 luglio 1988. E' opportuno preliminarmente precisare l'ubicazione degli impianti. Si tratta di un impianto le cui centrali di produzione dell'energia sono situate in provincia di Belluno e, quindi, nel territorio della Regione Veneto, cosi' come le opere di di presa (site nel comune di Sovramonte in provincia di Belluno) e parte delle opere di sbarramento. Nel territorio della provincia di Trento ricadono invece parte dello sbarramento e parte dell'invaso che si determina a monte per effetto dello sbarramento medesimo (tecnicamente denominato "rigurgito"). L'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto non sono oggetto di contestazione e del resto risultano chiaramente descritte anche dalla corrispondenza intercorsa con il Ministero dei lavori pubblici e la Provincia autonoma di Trento. 2. - Nell'ambito del conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali sono state trasferite anche funzioni in materia di demanio idrico. In particolare con l'art 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state trasferite, tra l'altro, le funzioni relative "alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotteranee, alla tutela del sistema idrico sotteraneo nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del presente decreto legislativo". E' necessario precisare che la data di decorrenza dell'esercizio della generalita' delle funzioni conferite e' determinato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di attribuzione delle risorse umane e strumentali. Per quanto concerne piu' specificatamente le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico, il decreto legislativo n. 112 del 1998, all'art. 29, comma 3, aveva invece demandato ad una successiva normativa di recepimento della direttiva comunitaria 96/1992/CE, la definizione di apposite norme per il conferimento delle funzioni. Tale direttiva e' stata recepita con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", il cui art. 12, comma 10, ha provveduto a completare il conferimento di funzioni afferenti le concessioni idroelettriche, rinviando, relativamente alle modalita' ed al termine per l'effettivo esercizio, a quanto gia' stabilito dagli articoli 7 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Orbene, dal complesso quadro normativo cosi' delineato si evince che, dalla data del 1 gennaio 2001, stabilito dal d.P.C.m. 12 ottobre 2000 in materia di opere pubbliche e pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, tali funzioni sono pertanto esercitate dalle regioni a statuto ordinario. Peraltro la Regione Veneto, con gli articoli 82 e seguenti della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha provveduto a disciplinare la materia. 3. - Come precisato l'ubicazione dell'impianto a scavalco tra due regioni (le centrali di produzione dell'energia, le opere di presa e parte delle opere di sbarramento sono situate nel territorio della Regione Veneto, mentre parte dello sbarramento e parte dell'invaso che si determina a monte per effetto dello sbarramento medesimo sono situate nel territorio della Provincia di Trento) dimostra chiaramente che la grande derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Cismon e dal torrente Rio Val Rosna degli impianti denominati di Val Schener e Moline gia' di pertinenza dell'ENEL S.p.a. in forza del d.m. n. 955 del 19 luglio 1988, interessa sia la Regione Veneto sia la Regione Trentino-Alto Adige. Per quanto concerne le funzioni amministrative relative alle derivazioni d'acqua (ivi comprese le derivazioni ad uso idroelettrico essendo terminato il regime transitorio previsto dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79 del 1999) che interessino piu' regioni, l'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 cosi' dispone: "sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino piu' regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate, in caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo Stato". 4. - Per quanto concerne la Regione Trentino Alto-Adige, che come e' noto e' regione ad autonomia differenziata, il conferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica, e' avvenuto a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, di attuazione dello statuto speciale della regione. Per effetto del menzionato decreto legislativo n. 463 del 1999 le funzioni relative alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono state delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano con decorrenza dal 1 gennaio 2000. Vi e' quindi una diversa decorrenza dell'esercizio delle funzioni in subiecta materia: dal 1 gennaio 2000 per la provincia di Trento; dal 1 gennaio 2001 per la Regione Veneto. 5. - A seguito del trasferimento delle funzioni e compiti dello Stato alla Provincia di Trento e alla Regione Veneto, il Ministero dei lavori pubblici ha provveduto a trasmettere alla Regione Veneto ed alla Provincia autonoma di Trento la documentazione afferente la richiesta del 19 settembre 2000 presentata dalla Primiero Energia S.p.a. relativa al nulla osta, previsto dall'art. 20 del testo unico n. 1775/1933, per acquisire la titolarita' di grande derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Cismon e dal torrente Rio Val Rosna degli impianti denominati di Val Schener e Moline gia' di pertinenza dell'ENEL S.p.a. in forza del decreto ministeriale n. 955 del 19 luglio 1988. Tale trasmissione era volta al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2 dell'art. 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sull'esatta considerazione che detti impianti "ricadono nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 89, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" (si vedano doc. 4 Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 1 dicembre 2000, prot. n. TA 1-1941 "Articoli 7 e 89, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89", doc. 5 Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 22 dicembre 2000, prot. n. 11-995/AP "Testo unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 20 - Domanda di subingresso della Primiero Energia S.p.a. in data 19 settembre 2000. Impianti di Val Schener e Moline"; doc. 6 Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 2 marzo 2001, prot. n. 2553 "Articoli 7 e 89, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89. Domanda di subingresso della Primiero Energia S.p.a impianti di Val Schener e Moline", doc. 7 Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 11 aprile 2001, prot. n. 2917-3101/AP "Articoli 7 e 89, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89"). Parimenti la stessa Provincia autonoma di Trento, correttamente e in conformita' con il quadro normativo sopra delineato, inizialmente ha avviato le procedure per il raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2 dell'art. 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sull'esatta considerazione che detti impianti ricadono nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 89, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (si vedano doc. 8 Provincia di Trento, nota a firma del presidente 5 marzo 2001, prot. n. 1088/TR "Articoli 7 e 89, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89; doc. 9 Provincia di Trento, nota a firma del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche ufficio derivazioni idroelettriche 23 marzo 2001, prot. n. 1436/TR-S 109 "Artt. 7 e 89, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89). Deve inoltre essere sottolineato che il termine di sei mesi previsto dal comma 2 dell'art. 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998 per il raggiungimento dell'intesa tra le regioni interessate e' stabilito in via generale e residuale, nel senso che la norma stessa ritiene applicabile il termine di sei mesi solo se non venga previsto un diverso "termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990". La Regione Veneto con delibera n. 1592 del 22 giugno 2001 (doc. 10) in applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, ha fissato in dodici mesi il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. 6. - Orbene, nonostante l'ubicazione dell'impianto a scavalco tra le due regioni (le centrali di produzione dell'energia, le opere di presa e parte delle opere di sbarramento sono situate nel territorio della Regione Veneto, mentre parte dello sbarramento e parte dell'invaso che si determina a monte per effetto dello sbarramento medesimo sono situate nel territorio della provincia di Trento), malgrado il Ministero dei lavori pubblici avesse gia' proceduto alla trasmissione della documentazione relativa alla domanda di subentro alle due regioni affinche' fossero attivate le procedure per il raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, benche' la Provincia di Trento avesse gia' attivato, essa stessa, le procedure per il raggiungimento di detta intesa essendo pacifico che detti impianti ricadono nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 89, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, inopinatamente la Provincia di Trento ha invece provveduto ad un mutamento di condotta tanto repentino, quanto privo di fondamento giuridico. Invero a seguito della nota di trasmissione del 25 giugno 2001, prot. n. 1997/01-D201 pervenuta in data 27 giugno 2001 (doc. 3), la Regione Veneto e' venuta a conoscenza della decisione della Provincia di Trento di procedere unilateralmente all'esercizio delle funzioni afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco tra le regioni, prescindendo dal raggiungimento di qualsivoglia previa intesa con la Regione Veneto. Tale decisione, oltre a rappresentare un'invasione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione Veneto dagli articoli 115, 117, 118 e 119 della Costituzione e dal decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, arreca un grave nocumento agli interessi del Veneto ed e' priva di fondamento giuridico per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione degli articoli 118, comma 1, 117, comma 1, e 119 della Costituzione per il tramite della norma legislativa interposta dell'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La Provincia di Trento con deliberazione 15 giugno 2001, n. 1527, recante "Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della provincia ed altre regioni limitrofe" dopo aver richiamato la propria potesta' esclusiva ad essa spettante in materia di grandi derivazioni idriche ad uso idroelettrico con decorrenza dal 1 gennaio 2000 nei confronti dello Stato, rivendica ora la medesima potesta' anche nei confronti degli impianti ricadenti nel territorio delle regioni confinanti, sulla base dell'erroneo assunto che queste, dal 1 gennaio 2001, sarebbero succedute nell'identica posizione dello Stato (paragrafi da 15 a 18 della menzionata deliberazione). Inoltre afferma, in aperta ed insanabile contraddizione con quanto da essa stessa dichiarato e piu' volte sottolineato anche dal Ministero dei lavori pubblici, che l'art. 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998, laddove afferma la necessita' che le funzioni in materia di derivazioni che interessano piu' regioni debbono essere esercitate di intesa tra le regioni confinanti, non troverebbe applicazione nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (paragrafo 19 della deliberazione). Con tali apodittiche conclusioni, erronee e prive di fondamento giuridico, vengono quindi travolte le attribuzioni della Regione Veneto strettamente legate al principio della territorialita'. Il limite del territorio quale ambito spaziale di validita' dell'ordinamento vale per ogni regione, sia essa a statuto ordinario o ad autonomia differenziata, e costituisce il limite inderogabile all'espandersi di ogni potere regionale. L'esistenza stessa del limite territoriale, contraddetta dai provvedimenti impugnati, e' una logica conseguenza dello stesso carattere territoriale della regione e della ripartizione del territorio nazionale in regioni (in dottrina Crisafulli, La legge regionale nel sistema costituzionale delle fonti, RTDP, 1960, 262 ss; Paladin, La potesta' legislativa regionale, Padova, 1958, 41 e ss). E' quindi chiaro che norme statutarie, di attuazione dello statuto, legislative o provvedimenti amministrativi delle regioni a statuto speciale non possono in nessun caso pretendere di disciplinare situazioni o rapporti al di fuori del proprio territorio, altrimenti incorrerebbero, come nel caso di specie, nel vizio di incostituzionalita' per incompetenza, dovendo perseguire interessi propri della comunita' regionale, collegati al territorio della regione, inteso come misura della loro dimensione (v. Corte costituzionale sentenza n. 68 del 1990). In tal senso la norma di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che impone l'acquisizione della previa intesa tra le regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di derivazioni idriche che interessino piu' regioni, altro non e' che l'espressione del principio della territorialita'. Giova ricordare che rispetto a norme formulate in modo identico all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo 112 del 1998, nessuno ha mai dubitato imponessero necessariamente l'intesa tra piu' regioni per l'esercizio di funzioni di comune interesse, prescindendo dalla circostanza che si trattasse di regioni a statuto ordinario o a statuto speciale: si veda l'art. 98, del d.P.R. n. 616 del 1977, in base al quale sono state emanate la legge della Regione Veneto 1 dicembre 1989, n. 51, la legge della Regione Veneto 1 dicembre 1989, n. 52 e la legge della Provincia di Trento n. 36 del 1983; l'art. 8 del d.P.R. n. 616 del 1977; art. 8, comma 3, della legge n. 36 del 1994; art. 15 della legge n. 183 del 1989. Con i provvedimenti impugnati la Provincia autonoma di Trento rivendica invece la propria potesta' a disciplinare unilateralmente impianti ubicati nel territorio del Veneto. 2. - Violazione degli articoli 115, 117, 118 e 119 della Costituzione. Le argomentazioni della Provincia autonoma si fondano su una norma il cui unico scopo e' quello di disciplinare il riparto delle competenze in materia di derivazione di acque pubbliche entro l'ambito territoriale della regione, tra le proprie province, e a cui invece viene apoditticamente attribuito il diverso significato di disciplinare il riparto delle competenze tra regioni diverse. Conclusione quest'ultima che appare, oltre che erronea, anche estranea all'ordinamento giuridico vigente, venendo in definitiva a sancire un principio di sovraordinazione gerarchica tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario, la cui lesivita' dell'autonomia della Regione Veneto protrebbe trovare applicazione, potenzialmente, anche in ambiti e materie diverse da quelle del caso di specie. La disposizione invocata dalla Provincia di Trento e' l'art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche" che cosi' dispone: "Salvo il disposto del comma successivo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadono in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa. Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in localita' Stramentizzo spettano rispettivamente alle Province di Trento e di Bolzano 2/3 e 1/3 dell'energia, o del corrispondente compenso in denaro, dovuti dal concessionario ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ferma restando la decorrenza di tali obblighi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1". L'unico significato che sembra possibile attribuire alla norma, come risulta chiaro ed inequivocabile dalla semplice lettura della stessa, e' quello di stabilire che se vi sono impianti a catena o in serie, caratterizzati dall'avere piu' prese di derivazione di acque pubbliche che ricadono in province diverse della Regione Trentino-Alto Adige si applica, per individuare la provincia competente, il criterio "della prima presa". Qualora invece si tratti di impianti con un'unica presa, ma il cui invaso ricada nell'altra delle due province della Regione Trentino-Alto Adige, per individuare la provincia competente si ha riguardo al criterio del "massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa". Invocando tale norma, invece, la Provincia di Trento, pretende ora di affermare la propria esclusiva competenza all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di grandi derivazioni idriche ad uso idroelettrico anche nei confronti di un impianto, come quello di specie, che ricade nel territorio del Veneto (le centrali di produzione dell'energia, le opere di presa e parte delle opere di sbarramento sono situate nel territorio), anche quando solo parte dello sbarramento e parte dell'invaso che si determina a monte per effetto dello sbarramento medesimo sono situate nel territorio della Provincia di Trento. Conseguentemente viene raggiunto il risultato del tutto paradossale di invocare la disapplicazione della norma di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nei confronti della Regione Veneto, sulla base di una norma della Regione Trentino-Alto Adige. L'autonomia e le prerogative costituzionali della Regione Veneto risultano cosi' irrimediabilmente compromesse. Peraltro le enunciazioni secondo cui la Provincia si riserva, successivamente all'adozione dei provvedimenti impugnati, a trovare forme di concertazione asseritamente definite di "leale collaborazione" (punti 8 e 11 del dispositivo della deliberazione n. 1527 del 15 giugno 2001) limitatamente a non meglio precisate "funzioni della tutela dell'ambiente, de1 patrimonio idrico e degli interessi delle popolazioni coinvolte" appaiono prive di contenuto. Riservandosi di sviluppare ulteriori deduzioni nel corso del giudizio, si rileva inoltre che dall'esame della corrispondenza intercorsa con il Ministero dei lavori pubblici e la Provincia di Trento, appare erronea anche l'affermazione contenuta nel paragrafo 23 della parte motiva, e del punto 4 del dispositivo della citata delibera della giunta provinciale n. 1527 del 2001, secondo cui il Ministero avrebbe affermato l'esclusiva competenza della Provincia di Trento alla riscossione dei canoni di concessione, anche relativamente ad impianti ubicati nel territorio della Regione Veneto. Da quanto consta il Ministero ha sempre sostenuto la necessita' del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di derivazioni e il completamento della domanda di rilascio del nulla osta per il subentro negli impianti siti a scavalco tra le regioni, senza affermare alcuna esclusiva competenza della Provincia autonoma di Trento.
P. Q. M. La Regione del Veneto, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta eccellentissima Corte costituzionale voglia: dichiarare che non spetta alla Provincia di Trento in via esclusiva l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazione di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento anche la Regione Veneto, nonche' le funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, in difetto della necessaria previa intesa di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per invasione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione Veneto dagli articoli 115, 117, 118 e 119 della Costituzione e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; e conseguentemente annullare: 1) la deliberazione della giunta provinciale della provincia di Trento del 15 giugno 2001, n. 1527, recante "indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della provincia ed altre regioni limitrofe" conosciuta solo a seguito della trasmissione da parte della Provincia di Trento pervenuta in data 27 giugno 2001; 2) la determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento del 21 giugno 2001, prot. n. 93 recante "Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia S.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all'acquisizione, per subingresso all'Enel S.p.a., della titolarita' della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell'art. 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, e dell'art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381" conosciuta solo a seguito trasmissione da parte della Provincia di Trento pervenuta in data 27 giugno 2001. Si producono: 1) copia conforme della d.g.r. n. 2123 del 3 agosto 2001, di autorizzazione a proporre ricorso per conflitto di attribuzioni; 2) Provincia di Trento, deliberazione 15 giugno 2001 n. 1527 "Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della provincia ed altre regioni limitrofe"; 3) Provincia di Trento, determinazione del dirigente 21 giugno 2001 n. 93 "Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia S.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all'acquisizione, per subingresso all'Enel S.p.a., della titolarita' della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (provincia di Trento) e Val Rosna (provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell'art. 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e dell'art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381"; 4) Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 1 dicembre 2000, prot. n. TA1-1941 "Artt. 7 e 89, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89; 5) Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 22 dicembre 2000, prot. n. 11995/AP "Testo unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 20 - Domanda di subingresso della Primiero Energia S.p.a. in data 19 settembre 2000. Impianti di Val Schener e Moline"; 6) Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 2 marzo 2001, prot. n. 2553 "Articoli 7 e 89, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2, dell'art. 89. Domanda di subingresso della Primiero Energia S.p.a Impianti di Val Schener e Moline"; 7) Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 11 aprile 2001, prot. n. 2917-3101/AP "Articoli 7 e 89, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89"; 8) Provincia di Trento, nota a firma del presidente 5 marzo 2001 prot. n. 1088/TR "Artt. 7 e 89, lettera i), del del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89"; 9) Provincia di Trento, nota a firma del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche ufficio derivazioni idroelettriche 23 marzo 2001, prot. n. 1436/TR-S 109 "Artt. 7 e 89, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Trasferimento della documentazione di archivio concernente le concessioni di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma 2 dell'art. 89"; 10) delibera della giunta regionale del Veneto n. 1592 del 22 giugno 2001 recante "Rideterminazione del termine per il raggiungimento delle intese ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990"; 11) Provincia di Trento, nota di trasmissione del presidente della provincia 25 giugno 2001, prot. n. 1197/01-D201 "Grande derivazione a scopo idroelettrico: Impianti di Val Schener e Moline. Subingresso della Primiero Energia S.p.a. ai sensi dell'art. 20 del testo unico n. 1175/1933. Venezia-Roma, addi' 8 agosto 2001 Avv. Adriano Morra - Avv. Andrea Manzi 01C0939