N. 344 SENTENZA 8 - 24 ottobre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Energia  e risparmio energetico -
  Controlli degli impianti termici - Disciplina regionale - Controlli
  degli  impianti  di potenza inferiore ai 35 Kw mediante esame della
  documentazione  (anziche'  con  verifiche dirette sugli impianti) e
  senza  oneri  a  carico  dei proprietari degli impianti in regola -
  Contrasto   con   i   principi   della   legislazione   statale   -
  Illegittimita' costituzionale.
- Legge  Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 4 ottobre 1999,
  art. 1, comma 5, terzo periodo.
- Costituzione,    art. 117,    secondo    comma;   statuto   Regione
  Friuli-Venezia  Giulia,  art. 6,  numero  3;  legge 9 gennaio 1991,
  n. 10, art. 31, comma 3.
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  - Controlli degli impianti termici -
  Disciplina  regionale - Somme gia' riscosse da Comuni e Province in
  relazione  ai  controlli  effettuati  -  Non imputabilita' a carico
  degli  utenti  -  Contrasto con i principi della legislazione dello
  Stato - Illegittimita' costituzionale.
- Legge  Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 4 ottobre 1999, art. 1,
  comma 6.
- Costituzione,  art. 23; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31, comma
  3.
(GU n.42 del 31-10-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Friuli-Venezia   Giulia,   riapprovata  il  4 ottobre  1999,  recante
"Disposizioni  in  materia  di  controlli  degli  impianti  termici",
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
notificato  il  21  ottobre  1999,  depositato  in  cancelleria il 29
successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1999.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25 settembre  2001 il giudice
relatore Valerio Onida;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Mario Bertolissi per la
Regione Friuli-Venezia Giulia.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con ricorso notificato il 21 ottobre 1999 e depositato nella
cancelleria  di  questa Corte il successivo 29 ottobre, il Presidente
del  Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 117
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,  commi  5  e 6, della legge regionale del Friuli-Venezia
Giulia, riapprovata a maggioranza assoluta nella seduta del 4 ottobre
1999,  recante  "Disposizioni  in materia di controlli degli impianti
termici".
    Premesso  che  in  materia  di  controlli  degli impianti termici
l'art. 30,  comma  5,  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
assegnerebbe  alla  regione solo funzioni di coordinamento degli enti
locali, e che la competenza legislativa della Regione in tale materia
sarebbe   di   tipo   concorrente,  e  quindi  soggetta  ai  principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, il ricorrente ritiene
che  l'art. 1,  comma  5,  della  legge regionale impugnata, la' dove
stabilisce  che  i  controlli  degli  impianti  termici  con  potenza
inferiore  ai  35  Kw possono essere effettuati esclusivamente con la
verifica  del libretto di impianto termico e senza oneri a carico dei
proprietari,   sarebbe   costituzionalmente  illegittimo  perche'  in
contrasto  con  la  legge  9 gennaio  1991,  n. 10  e  con  il d.P.R.
26 agosto 1993, n. 412, i quali, invece, stabiliscono che i controlli
debbono  essere  effettuati  da  comuni  e  province tramite apposite
apparecchiature e con oneri a carico degli utenti.
    Del  pari incostituzionale sarebbe il comma 6 del medesimo art. 1
della  predetta  legge  regionale,  nella parte in cui dispone che le
somme  eventualmente  gia'  percepite  da comuni e province, relative
all'"accatastamento"  degli  impianti  con  autocertificazione ovvero
alle  denunce  previste dall'art. 11, comma 20, del d.P.R. n. 412 del
1993,  non  sono dovute. Tale disposizione violerebbe l'art. 31 della
legge  n. 10  del  1991  e l'art. 11, comma 18, del d.P.R. n. 412 del
1993,  i  quali  stabiliscono  che  l'onere  dei controlli e' posto a
carico degli utenti.

    2. - Nel  giudizio dinanzi alla Corte si e' costituita la Regione
Friuli-Venezia   Giulia,   concludendo   per   l'infondatezza   della
questione.
    Non  sarebbe  in  primo luogo pertinente il richiamo all'art. 30,
comma  5,  del  d.lgs.  n. 112  del  1998,  perche' tale norma non si
applicherebbe,  per  esplicita  previsione (art. 10 del d.lgs. n. 112
del 1998), alle Regioni ad autonomia speciale.
    Contrariamente  a  quanto  ritenuto  dalla  difesa  erariale,  la
Regione  ritiene di avere una competenza primaria, e non concorrente,
in  materia di energia e risparmio energetico, trattandosi di materia
che  incide  direttamente ed immediatamente su settori - urbanistica,
agricoltura,  industria, artigianato, lavori pubblici - affidati alla
competenza  esclusiva della Regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 4
dello statuto speciale.
    In  ogni  caso,  la disciplina dettata dalla delibera legislativa
regionale   non   sarebbe  in  contrasto  con  l'interesse  nazionale
perseguito  dalla  legge n. 10 del 1991 e dal d.P.R. n. 412 del 1993,
dovendosi  ritenere  consentito  alle  Regioni  - ed in particolare a
quelle  ad  autonomia differenziata - regolare aspetti procedurali ed
organizzativi, nel rispetto degli obiettivi di risparmio energetico e
di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili,  anche  in  maniera  diversa
rispetto  a  norme  statali  non coessenziali all'interesse nazionale
medesimo.
    In  questa  prospettiva  andrebbero  scrutinate,  ad avviso della
Regione, le norme denunciate: la disciplina regionale delle procedure
dei   controlli  e  delle  verifiche  si  limiterebbe  ad  introdurre
strumenti  di  raccordo  e  di  coordinamento  che  agevolerebbero il
raggiungimento  degli  indicati  obiettivi, senza sottrarre agli enti
locali  le  competenze loro riconosciute dall'art. 31, comma 3, della
legge  n. 10 del 1991. Anche la definizione di modalita' semplificate
per  l'espletamento delle verifiche a campione per impianti di minore
potenza   non   sarebbe   contrastante   con  l'interesse  nazionale,
riguardando  tali  modalita'  semplificate  aspetti  marginali  della
disciplina di settore.
    La  Regione  esclude  che  sia  violata  la normativa statale sui
controlli:  tale  censura confonderebbe infatti le modalita' tecniche
con   cui   il   responsabile  dell'impianto  (proprietario  o  terzo
affidatario)  deve  effettuare  le verifiche periodiche dell'impianto
stesso,  riportandone  le  risultanze  su  un  libretto  di  impianto
(art. 11,  commi  da  1  a  17,  del  d.P.R.  n. 412 del 1993), con i
controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed
esercizio   dell'impianto,   demandati   all'ente   locale  senza  la
prescrizione   di   specifiche  modalita',  e  quindi  lasciate  alla
discrezionalita'  tecnica  dell'ente  (art. 11, commi da 18 a 20, del
citato d.P.R.).
    Vero e' che l'art. 1, comma 5, della delibera legislativa oggetto
dell'impugnativa,   nell'escludere   che   gli  oneri  dei  controlli
effettuati  dagli  enti  locali per taluni tipi di impianti di minore
potenza  debbano  essere  a  carico degli utenti, deroga all'art. 31,
comma  3,  della  legge n. 10 del 1991; ma - sostiene la Regione - la
disciplina   statale  non  risponderebbe  ad  esigenze  di  carattere
unitario per l'intero territorio del Paese in vista del perseguimento
delle   finalita'   di   rilievo   nazionale  inerenti  al  risparmio
energetico,  ma  atterrebbe  ad  aspetti  organizzativi e procedurali
delle  modalita'  di  espletamento  delle  verifiche e dei controlli,
quindi    sarebbe   derogabile   nell'esplicazione   della   potesta'
legislativa regionale.
    La  censura rivolta all'art. 1, comma 6, muoverebbe da un'erronea
interpretazione:  la  norma  denunciata  -  osserva  la  Regione - si
riferisce,  non  al  rimborso degli oneri dei controlli attuati dagli
enti  locali  (a  norma dell'art. 11, comma 18, del d.P.R. n. 412 del
1993),  ma alla percezione di somme pretese da taluni enti locali nei
confronti  dei  proprietari  che  si  sono  avvalsi della facolta' di
autocertificazione.  In  questo  senso,  la  disposizione denunciata,
coerentemente  con  la normativa statale, si limiterebbe ad affermare
l'ovvio  principio della inconfigurabilita' di un obbligo di rimborso
di  oneri  per  controlli  che  non  sono stati effettuati, in quanto
appunto  sostituiti  dalla  autocertificazione  da  parte del singolo
proprietario.

    3. - In   prossimita'  dell'udienza,  la  Regione  Friuli-Venezia
Giulia ha depositato una memoria illustrativa.
    La  difesa della Regione da' atto che l'art. 16 della legge n. 10
del  1991  configura  una  potesta'  legislativa  regionale  di  mera
attuazione,  ma  osserva  che  le  classi  di fattispecie costitutive
dell'ambito "energia" sarebbero suscettibili di interferire con altre
materie  di  competenza  regionale  primaria  ex art. 4 dello statuto
speciale.
    In  ogni  caso  -  precisa  la  Regione - la potesta' legislativa
attuativa  deve  intendersi come capacita' di adeguamento in concreto
della  normazione statale alle esigenze di funzionamento del sistema:
e  nella specie la delibera legislativa impugnata si sarebbe limitata
a  rimediare  alle  disfunzioni nell'applicazione della legge statale
avutesi   in   sede  locale.  Difatti,  come  si  ricava  dai  lavori
preparatori, nel territorio regionale province ed enti locali avevano
stabilito  modalita'  diverse  di controllo con oneri differenziati a
carico  degli  utenti, giungendosi fino a richiedere (nella Provincia
di   Gorizia)   il  pagamento  dell'imposta  di  bollo  sull'atto  di
notorieta' dell'utente.
    La Regione ribadisce che la definizione di modalita' semplificate
per  l'espletamento delle verifiche a campione per impianti di minore
potenza  non  sarebbe  lesiva  dell'interesse  nazionale, riguardando
aspetti  del  tutto marginali. Sarebbe ragionevole e non contrastante
con   la  normativa  nazionale  disporre  che,  ove  sia  stato  gia'
regolarmente  compilato il libretto di impianto (in sede di controllo
biennale  degli  impianti  termici)  e si tratti di impianti di minor
potenza  (sono  quelli  di  potenza  nominale inferiore ai 35 Kw), il
controllo sia solo di tipo documentale.
    Sotto  il  profilo  dell'onerosita' dei controlli, la Regione da'
atto  che  la  deliberazione legislativa regionale introduce (per gli
impianti  di  minor  potenza) una deroga all'onerosita' per l'utenza;
tuttavia, la disposizione statale derogata sarebbe di dettaglio e non
risponderebbe   ad   esigenze  di  carattere  unitario  per  l'intero
territorio  del  Paese  in vista del perseguimento delle finalita' di
rilievo nazionale inerenti al risparmio energetico. E cio' anche alla
luce  dell'art. 16  del  d.P.R.  21  dicembre  1999, n. 551, il quale
stabilisce  che  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  18,  19  e  20
dell'art. 11   del   d.P.R.   n. 412  del  1993  "si  applicano  fino
all'adozione dei provvedimenti di competenza delle Regioni", ai sensi
dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 112 del 1998.

                       Considerato in diritto


    1. -   Il  Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato due
disposizioni  di  una  legge  approvata  in seconda deliberazione dal
Consiglio    regionale    del   Friuli-Venezia   Giulia,   contenente
"Disposizioni  in  materia  di  controlli degli impianti termici". La
legge  si  propone  di individuare "le procedure per i controlli e le
verifiche  di  cui  all'articolo  31,  comma 3, della legge 9 gennaio
1991,  n. 10"  (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
in  materia  di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e
di  sviluppo  delle fonti rinnovabili di energia). Quest'ultima norma
prevede,  con  riferimento  agli impianti termici, e nel quadro della
disciplina  volta a contenere i consumi di energia, che "i comuni con
piu' di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del
territorio  effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza
almeno  biennale  l'osservanza  delle norme relative al rendimento di
combustione,  anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica
competenza tecnica, con onere a carico degli utenti".
    La  legge  regionale  prevede  l'istituzione  presso  un  ufficio
regionale  di  un "tavolo di coordinamento" per l'attuazione omogenea
delle   procedure   di   controllo   (art. 1,   comma   2),   nonche'
l'individuazione  delle  modalita'  di  perseguimento delle finalita'
della  legge  attraverso  apposite  convenzioni  tra  le Province e i
comuni  con oltre quarantamila abitanti, le associazioni di categoria
e le associazioni di tutela dei consumatori (art. 1, commi 3 e 4).
    Il comma 5 dell'art. 1, dopo avere previsto che le procedure gia'
avviate  vengano  uniformate alla nuova disciplina (primo periodo), e
che  le convenzioni previste individuino le tipologie e l'entita' dei
controlli  a  campione da effettuare (secondo periodo), stabilisce al
terzo  periodo  che  "i  controlli sugli impianti termici con potenza
nominale  inferiore ai 35 kw possono essere effettuati esclusivamente
mediante   la   verifica  del  libretto  di  impianto  termico  o  di
documentazione  equivalente  e  senza  oneri a carico dei proprietari
degli   impianti   in   regola".   Quest'ultima  e'  la  prima  delle
disposizioni  denunciate nel ricorso, in quanto contrastante, secondo
il  ricorrente,  con  la  legge n. 10 del 1991 ed il d.P.R. 26 agosto
1993,   n. 412  (Regolamento  recante  norme  per  la  progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli  edifici  ai  fini  del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione  dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10),
secondo cui i controlli dovrebbero essere effettuati tramite apposite
apparecchiature e con oneri a carico degli utenti.
    Il  comma 6 dell'art. 1 - la seconda delle disposizioni censurate
-  stabilisce  che "le somme eventualmente gia' percepite da comuni e
Province,  sia  direttamente che indirettamente o attraverso soggetti
in   convenzione,  relative  all'accatastamento  degli  impianti  con
autocertificazione  ovvero  alle  denunce  previste dall'articolo 11,
comma  20, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, non sono dovute". Esso,
a  giudizio  del ricorrente, contrasterebbe con l'art. 31 della legge
n. 10 del 1991 e con l'art. 11, comma 18, del d.P.R. n. 412 del 1993,
i  quali stabilirebbero, invece, che l'onere dei controlli e' posto a
carico degli utenti.

    2. - Il  ricorso,  riprendendo  gli assunti espressi nell'atto di
rinvio  della  legge seguito alla sua prima approvazione, afferma che
"in  materia  di  controlli  degli  impianti  termici  la  competenza
legislativa   della  Regione  e'  di  tipo  concorrente",  e  che  le
disposizioni impugnate violerebbero i principi fondamentali stabiliti
dalle  leggi  dello  Stato, fra i quali dovrebbero annoverarsi quelli
espressi  nelle norme statali citate. Esse vengono pertanto censurate
"per violazione dell'art. 117 della Costituzione".
    In  realta',  in  materia  di controllo sugli impianti termici la
Regione  e' titolare di sola competenza legislativa di attuazione, ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 6,
n. 3,  ultima  parte,  dello statuto speciale (a termini del quale la
Regione  ha  facolta'  di  adeguare  alle sue particolari esigenze le
disposizioni   delle   leggi  della  Repubblica,  emanando  norme  di
integrazione  e  di  attuazione, "nelle materie per le quali le leggi
dello  Stato  attribuiscano  alla  Regione questa facolta'"): secondo
l'art. 16, comma 1, della legge n. 10 del 1991, infatti, le Regioni -
tutte, si deve intendere, comprese quelle a statuto speciale, e salve
le  ulteriori  specifiche  previsioni  dettate  solo  per le Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  dal  comma 2 dello stesso art. 16 -
"emanano,  ai  sensi dell'articolo 117, terzo (recte: secondo) comma,
della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge".
    Cio'   e'  fondamentalmente  riconosciuto  dalla  stessa  Regione
resistente;  ne' - contrariamente a quanto sembra ritenere la Regione
-  vengono  in  rilievo,  nella  specie, altre competenze legislative
della  stessa,  di tipo primario o concorrente, a nessuna delle quali
e'  riconducibile  la  specifica materia dei controlli sugli impianti
termici.

    3. - Cosi'  corretta l'impostazione delle questioni sollevate con
il ricorso, deve riconoscersene la fondatezza.
    Nel  dettare  norme  di attuazione della legge statale la Regione
non puo' derogare alle statuizioni della medesima.
    Contrasta  invece con esse (senza che sia necessario esaminare se
e  in  che  termini  il  vizio denunciato possa desumersi anche da un
contrasto con le norme regolamentari di cui al d.P.R. n. 412 del 1993
e  successive  modificazioni,  emanate ai sensi dell'art. 4, comma 4,
della  stessa  legge  n. 10  del 1991), in primo luogo, la previsione
dell'art. 1, comma 5, della legge regionale impugnata, secondo cui le
verifiche  nei  confronti degli impianti di potenza inferiore a 35 kw
sarebbero    condotte    esclusivamente    mediante   l'esame   della
documentazione.  L'art. 31,  comma  3,  della  legge  n. 10  del 1991
stabilisce  infatti  che  siano  realizzati i "controlli necessari" e
verifiche  almeno  biennali  sull'osservanza  delle norme relative al
rendimento  di  combustione: queste ultime non possono che intendersi
come  verifiche  dirette  - quanto meno a campione (come e' del resto
previsto  dallo  stesso art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge
regionale,  non  impugnato)  -  condotte sugli impianti, non sui soli
documenti,  come e' confermato sia dal riferimento all'onere a carico
degli  utenti,  sia  dalla previsione di utilizzo anche di "organismi
esterni  aventi specifica competenza tecnica", che si giustifica solo
con riguardo a verifiche sul funzionamento effettivo degli impianti.
    Parimenti contrasta con il medesimo art. 31, comma 3, della legge
statale,  che  pone  espressamente gli oneri delle verifiche a carico
degli utenti, l'esclusione, stabilita dalla legge regionale, di oneri
a carico dei proprietari degli impianti in regola.
    Nemmeno   potrebbe   invocarsi,  a  giustificazione  delle  norme
denunciate, la eventuale maggiore ampiezza della competenza spettante
alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 6, n. 3, ultima
parte,   dello   statuto   speciale   (peraltro  non  invocato  dalla
resistente),   comprensiva  della  facolta'  di  "adeguare  alle  sue
particolari  esigenze  le disposizioni delle leggi della Repubblica",
dettando  norme  "di  integrazione"  oltre  che "di attuazione" nelle
materie  nelle  quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione
medesima  tale facolta'. Infatti, anche a tacere del fatto che, nella
specie,  l'art. 16,  comma  1, della legge n. 10 del 1991 attribuisce
alle  Regioni il potere di dettare solo "norme di attuazione", non si
potrebbero  giustificare  come  norme  di  adattamento  a particolari
esigenze  locali, ne' l'esclusione dei controlli non documentali, ne'
l'esclusione   di  oneri  a  carico  degli  utenti  (con  conseguente
addossamento degli stessi a carico degli enti locali).

    4. - Analoghe    considerazioni    valgono    a    far   ritenere
costituzionalmente  illegittima  anche la denunciata disposizione del
comma  6  dell'articolo  1  della  legge impugnata, che esclude siano
"dovute"  le  somme  eventualmente  gia' percepite dai comuni e dalle
province    "relative    all'accatastamento    degli   impianti   con
autocertificazione" o alle denunce (recte: dichiarazioni), attestanti
il   rispetto   delle   norme,   presentate  dagli  utenti  ai  sensi
dell'art. 11,  comma  20,  del d.P.R. n. 412 del 1993 (ora modificato
dall'art. 15 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551).
    Non  risulta  del  tutto  chiaro,  anche  dall'esame  dei  lavori
preparatori della legge regionale, di quali somme si tratti e a quali
titoli sarebbero state riscosse le somme che il legislatore regionale
vorrebbe  dichiarare non dovute. Non e' dubbio pero' che si tratti di
somme  riscosse  in  relazione alle attivita' di controllo e verifica
demandate  dalla  legge  statale  alle province e ai comuni maggiori,
attivita'  i cui oneri, secondo l'art. 31, comma 3, della legge n. 10
del  1991,  sono  "a carico degli utenti": cio' che deve valere anche
nel  caso  dei  controlli a campione sugli impianti di debole potenza
oggetto  di  dichiarazione  da  parte  degli  utenti, per i quali ora
l'art. 11,  comma  20, ultima parte, del d.P.R. n. 412 del 1993, come
modificato  dall'art. 15  del  d.P.R.  n. 551  del  1999,  stabilisce
espressamente  che  siano  "posti  a  carico  di tutti gli utenti che
presentino  detta  dichiarazione, con opportune procedure definite da
ciascun ente locale nell'ambito della propria autonomia".
    Ne'  possono  valere  a  giustificare  la  statuizione  regionale
impugnata gli argomenti, invocati in Consiglio regionale, secondo cui
non  vi  sarebbe  stata base legale per tale prestazione patrimoniale
imposta,  con  violazione dell'art. 23 della Costituzione, o dovrebbe
tenersi  conto della esenzione dall'imposta di bollo stabilita per le
autocertificazioni.  La  legge  regionale non e' infatti competente a
"giudicare"   se   una   prestazione  imposta  dall'ente  locale,  in
correlazione  con una attivita' dallo stesso effettuata, abbia o meno
una  sufficiente  base  legale  (nella  legge  dello Stato), ai sensi
dell'art. 23 della Costituzione, e sia quindi o meno dovuta, ma, caso
mai,  potrebbe  solo  intervenire essa stessa, nell'ambito dei poteri
spettanti alla Regione, a costituire siffatta base legale. Tanto meno
potrebbe  il legislatore regionale, evidentemente, statuire in merito
all'applicazione di un tributo statale come l'imposta di bollo.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 5,
terzo  periodo,  e  comma 6, della legge regionale del Friuli-Venezia
Giulia,  riapprovata  il  4 ottobre  1999,  recante  "Disposizioni in
materia di controlli degli impianti termici".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                         Il redattore: Onida
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
01C1089