N. 341 SENTENZA 8 - 24 ottobre 2001

Giudizio  di  legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio
  per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione.
Credito e risparmio - Enti di credito regionali - Fondazioni bancarie
  -  Fase  transitoria  -  Competenza  generale  di  vigilanza  sulle
  fondazioni  attribuita  al  Ministero  del  tesoro  - Ricorso della
  Regione   Trentino-Alto   Adige  -  Prospettato  contrasto  con  le
  attribuzioni  in  materia  assegnate alla Regione - Possibilita' di
  un'interpretazione   adeguatrice   delle  norme  -  Salvezza  delle
  competenze  regionali  -  Non  fondatezza,  nei  sensi  di  cui  in
  motivazione, della questione.
- D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 10, comma 1, in connessione con
  l'art. 10,  comma  3,  con  l'art. 11,  commi  1,  7,  3,  9, e con
  l'art. 25, comma 3.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5, numero 3, e 16, primo
  comma; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.
Regione  Trentino-Alto  Adige  -  Credito  e  risparmio  - Fondazioni
  bancarie  -  Fase  transitoria  -  Modifiche  dello  statuto  della
  Fondazione   Cassa   di   risparmio   di   Bolzano,   adottate  con
  deliberazione   regionale   -  Ricorso  statale  per  conflitto  di
  attribuzione  -  Non spettanza allo Stato del potere in questione -
  Rigetto del ricorso.
- Deliberazione  della  giunta  regionale  del  Trentino-Alto  Adige,
  n. 688 del 22 maggio 2000.
- D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 10, comma 1.
(GU n.42 del 31-10-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo   ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda
CONTRI,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1,
del   decreto   legislativo   17 maggio   1999,  n. 153,  (Disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma
1,  del  decreto  legislativo  20 novembre  1990, n. 356 e disciplina
fiscale  delle  operazioni  di  ristrutturazione  bancaria,  a  norma
dell'art. 1  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 461),  promosso con
ricorso  della  Regione  Trentino-Alto  Adige, notificato il 1 luglio
1999,  depositato in cancelleria il 7 successivo ed iscritto al n. 22
del   registro   ricorsi   1999  e  nel  giudizio  per  conflitto  di
attribuzione   sorto  a  seguito  della  deliberazione  della  giunta
regionale  del Trentino-Alto Adige n. 688 del 22 maggio 2000, recante
"Modifiche  dello  statuto  della  Fondazione  Cassa  di Risparmio di
Bolzano",  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri,  notificato il 10 agosto 2000, depositato in cancelleria il
12 successivo ed iscritto al n. 37 del registro conflitti 2000.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri e della Regione Trentino-Alto Adige;
    Udito   nell'udienza   pubblica  dell'8 maggio  2001  il  giudice
relatore Riccardo Chieppa;
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto
Adige  e  l'Avvocato  dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - La  Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso notificato il 1
luglio  1999  e  depositato  il  7 luglio  1999,  ha sollevato in via
principale  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 10,
comma  1,  del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina
civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti  di cui all'art. 11,
comma 1,   del   decreto   legislativo  20 novembre  1990,  n. 356  e
disciplina  fiscale  delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a
norma   dell'art. 1,   della  legge  23 dicembre  1998,  n. 461),  in
connessione  con l'art. 10, comma 3, con l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9,
e  con  l'art. 25,  comma  3, dello stesso decreto legislativo, nella
parte  in  cui  statuiscono  la  competenza statale, nella specie del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
all'esercizio   dei   poteri  di  vigilanza  sugli  enti  di  credito
regionali, ivi comprese le fondazioni bancarie.
    Tali  poteri  di vigilanza - secondo l'assunto della ricorrente -
spetterebbero, di contro, alla Regione stessa in forza degli artt. 5,
numero  3,  e  16, primo comma, dello statuto speciale, approvato con
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
    Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi:
        illegittimita'  costituzionale  dell'art. 10,  comma  1,  del
d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, in quanto tale disposizione assegna al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il  potere  di  vigilanza sulle fondazioni, senza fare salvi i poteri
costituzionalmente garantiti della Regione Trentino-Alto Adige.
    La  ricorrente  Regione  muove  dal presupposto che le fondazioni
conservino,  almeno  fino  a  quando  mantengono la partecipazione di
controllo  nella  societa'  bancaria  conferitaria, la natura di enti
creditizi,  in  quanto "attratti" nell'orbita di questi ultimi, come,
d'altro   canto,   affermato   dalla   giurisprudenza  costituzionale
(sentenza  n. 163  del  1995).  Precisa,  inoltre,  che  trattasi  di
vigilanza  tipicamente  amministrativa  esercitata  sulla  fondazione
titolare del pacchetto azionario di controllo della societa' bancaria
conferitaria,   del  tutto  diversa  dalla  vigilanza  sull'attivita'
bancaria  di  cui  all'art. 51  e ss. del testo unico, spettante alla
Banca d'Italia;
        i  poteri  connessi  alla  vigilanza,  i  cui atti sono stati
elencati nel decreto legislativo impugnato, si concretizzerebbero, in
sostanza,  in  provvedimenti  riguardanti  gli  enti  e le aziende di
credito; essi, in base alle norme di attuazione di cui all'art. 2 del
d.P.R.  n. 234  del  1977, appartengono alla competenza propria della
Regione  ricorrente quando si tratti di aziende di credito regionali,
nel senso precisato dalle stesse norme di attuazione.
    In  particolare,  sottolinea la Regione ricorrente, l'elencazione
dell'art. 3 delle norme di attuazione e' meramente esemplificativa di
una  competenza estesa a tutti i provvedimenti relativi agli istituti
di  credito  in  cui puo' estrinsecarsi la "vigilanza amministrativa"
sull'ente.
    2. - Nel  giudizio  si  e' costituito il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.
    In  particolare, l'autorita' resistente sottolinea che il decreto
legislativo   n. 153   del  1999  ha  dettato  una  nuova  disciplina
civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti  e, diversamente dal
sistema  di  cui  al decreto legislativo n. 356 del 1990, non ha piu'
assegnato   alle   fondazioni   il   compito   di   amministrare   le
partecipazioni  di  controllo  nelle  societa' bancarie conferitarie.
Esse potrebbero perseguire esclusivamente scopi di utilita' sociale e
di   promozione   dello  sviluppo  economico,  con  espresso  divieto
dell'esercizio  delle  funzioni creditizie ed esclusione di qualsiasi
forma  di  finanziamento,  di erogazione o, comunque, di sovvenzione,
diretta  o  indiretta, ad altri enti con fini di lucro od a favore di
imprese di qualsiasi natura.
    L'attuale    configurazione    istituzionale   delle   fondazioni
allontanerebbe tali soggetti dall'originaria matrice creditizia.
    L'Avvocatura  generale dello Stato rileva ancora la inconsistenza
dell'assunto  della  Regione  ricorrente,  secondo  cui  i  poteri di
vigilanza   sulle   fondazioni   affidati  al  Ministero  del  tesoro
coinciderebbero  con i tipici provvedimenti riguardanti gli enti e le
aziende  di  credito,  soggetti alla competenza regionale nel caso di
aziende  di  credito  regionali;  tuttavia,  quando anche sussistesse
un'analogia  tra  le  due  sfere di attribuzione, queste insistono su
oggetti  ontologicamente  diversi, in guisa che la disciplina statale
giammai potrebbe ledere le competenze regionali.
    Sottolinea,  infine,  l'Avvocatura  resistente  che  i  poteri di
vigilanza   attribuiti   al  Ministero  del  tesoro  sarebbero  stati
configurati  dal legislatore con riferimento all'istituenda autorita'
di  controllo  sulle  persone giuridiche di cui al titolo secondo del
libro I del codice civile.
    In  sostanza,  il  nuovo  assetto  normativo  darebbe una diversa
configurazione  giuridica alle fondazioni - che le sottrarrebbe dalla
sfera  di  attrazione  delle aziende di credito - rompendo il vincolo
genetico  e  funzionale  tra  enti  conferenti  e  societa'  bancarie
conferitarie.   Si  appaleserebbe,  pertanto,  inconferente,  osserva
ancora  l'Avvocatura  resistente,  il  richiamo  alla  giurisprudenza
costituzionale,  che  aveva  riconosciuto  una  "vis" attrattiva alle
aziende  di  credito  nei confronti delle fondazioni, atteso che tale
descrizione  era  stata  ispirata  da  una  diversa  regolamentazione
(d.lgs. n. 356 del 1990).
    3. - In  prossimita'  della data fissata per la pubblica udienza,
la  Regione  Trentino-Alto  Adige  ha depositato una memoria, con cui
confuta  la  tesi  sostenuta  dall'Avvocatura  dello Stato tendente a
dimostrare  l'eliminazione, in virtu' delle innovazioni apportate dal
decreto   legislativo   n. 153  del  1999,  del  vincolo  genetico  e
funzionale  tra  enti  conferenti  e  societa' bancarie conferitarie,
ravvisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 163 del 1995.
    In particolare nella memoria si sottolinea come la titolarita' di
una  partecipazione di controllo in una s.p.a. implichi "naturaliter"
il potere di amministrare la partecipazione stessa. D'altro canto, il
decreto  legislativo n. 153 del 1999 non ha eliminato il potere delle
fondazioni  di  amministrare  le  proprie partecipazioni di controllo
nelle societa' conferitarie, ancorche' l'art. 30 dello stesso decreto
abbia  abrogato  l'art. 12  del  decreto legislativo n. 356 del 1990.
L'abrogazione  si  sarebbe,  infatti, resa necessaria al solo fine di
evitare  sovrapposizioni di disciplina, atteso che il contenuto degli
statuti e' regolato dallo stesso d.lgs. n. 153 del 1999 (artt. 2, 3 e
4).
    Ulteriore  argomento  a  sostegno della persistenza di un vincolo
genetico  e  funzionale  tra  enti  conferenti  e  societa'  bancarie
conferitarie  e'  ravvisato dalla Regione ricorrente dal fatto che le
fondazioni  continuano  ad  essere  possibili titolari delle quote di
partecipazione  del  capitale  della  Banca d'Italia, qualora abbiano
provveduto  alle modificazioni statutarie previste dalla legge [legge
n. 461 del 1998, art. 2, lettera m)].
    La   Regione   rileva,   infine,   che   proprio  il  persistente
collegamento    fra    le   fondazioni   e   le   societa'   bancarie
giustificherebbe  la  competenza  del Ministero del tesoro, giacche',
qualora   si   ritenesse  reciso  tale  collegamento  ancor  meno  si
legittimerebbe la competenza statale in luogo di quella della Regione
o della Provincia autonoma di Trento.
    4. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 10 agosto 2000 e depositato il 12 dello stesso mese, ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  della Regione
Trentino-Alto  Adige,  chiedendo  l'annullamento  della deliberazione
della  giunta  regionale del 22 maggio 2000, n. 688 (comunicata dalla
giunta  al  Ministero  del  tesoro con nota 15 giugno 2000), recante:
"Modifiche  dello  statuto  della  Fondazione  Cassa  di Risparmio di
Bolzano",   per   contrasto  con  l'art. 10,  comma  1,  del  decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
    Espone,   in   fatto,   l'autorita'  ricorrente  che  la  Regione
Trentino-Alto  Adige,  in  palese contrasto con la disposizione sopra
richiamata, ha in un primo momento inviato una richiesta di parere al
Ministero  del tesoro, ai sensi delle norme di attuazione (art. 3 del
d.P.R.   26 marzo   1977,   n. 234),  al  fine  di  poter  provvedere
all'approvazione dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di
Bolzano.  Successivamente,  dopo  il  rifiuto del Ministero stesso ad
esprimere  il parere richiesto e dopo l'invito da questi rivolto alla
fondazione  medesima  ad  inviare  il proprio statuto per la prevista
approvazione,  la  stessa Regione ha provveduto ad approvare il nuovo
statuto della richiamata fondazione.
    La  Regione  avrebbe fondato tale suo potere sulla considerazione
che  i poteri di approvazione degli statuti, affidati in via generale
al  Ministero  del  tesoro  dal  decreto legislativo n. 153 del 1999,
integrerebbero  i  tipici provvedimenti riguardanti enti o aziende di
credito  che  lo  statuto  di  autonomia affida alla competenza della
Regione stessa (art. 3 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234).
    La  stessa Regione, infatti, avrebbe ritenuto che tale competenza
possa  estendersi  anche  alla fondazione di cui trattasi, possedendo
questa ancora una partecipazione di controllo sulla societa' bancaria
conferitaria  che  legittimerebbe  la  sussistenza  dei citati poteri
regionali.
    A  supporto  di  tale  convincimento  riporta  la  giurisprudenza
costituzionale  (sentenza  n. 163 del 1995) che aveva riconosciuto la
competenza  della  Regione  all'approvazione  delle  modifiche  dello
statuto  della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, in virtu' di
una "attrazione" di quest'ultima nell'orbita dell'ente creditizio.
    Sennonche',  osserva l'autorita' ricorrente, anche nel previgente
ordinamento  la  giurisprudenza  costituzionale  non avrebbe ritenuto
sufficiente a determinare il nesso di funzionalita', che giustificava
l'effetto di attrazione, la semplice titolarita' della partecipazione
di   controllo   se  ad  essa  non  si  accompagnava  l'attivita'  di
amministrare la partecipazione della societa' conferitaria.
    Viceversa,  la  nuova  disciplina dettata dal decreto legislativo
n. 153  del  1999,  a  differenza  del decreto legislativo n. 356 del
1990,   non   assegnerebbe   piu'   alle  fondazioni  il  compito  di
amministrare  le  partecipazioni di controllo nelle societa' bancarie
conferitarie, detenibili, peraltro, solo in via transitoria.
    Ed  invero,  osserva  il  ricorrente,  a  titolo esemplificativo,
l'art. 30  del  citato  d.lgs.  n. 153  del 1999 abroga espressamente
l'art. 12  del  d.lgs.  n. 356  del  1990  e,  per quanto concerne le
partecipazioni  di  controllo nelle societa' bancarie conferitarie in
essere   alla   data  di  entrata  in  vigore  del  ripetuto  decreto
legislativo,  queste  possono  continuare  ad essere detenute, in via
transitoria, per il periodo di quattro anni, per essere poi dimesse.
    In  conclusione,  la nuova configurazione istituzionale data alle
fondazioni  dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 153 del
1999  non  consentirebbe  di  ritenere  tuttora  esistente un vincolo
genetico  e  funzionale  tra  enti  conferenti  e  societa'  bancarie
conferitarie,  come  ritenuto dalla precedente giurisprudenza, cui si
e' fatto cenno.
    Osserva,  infine,  l'autorita' ricorrente che i caratteri assunti
dalla   vigilanza,   che   il   legislatore,  nell'ambito  della  sua
discrezionalita',   ha  voluto  affidare  al  Ministero  del  tesoro,
sarebbero stati concepiti con riferimento all'istituenda autorita' di
controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo secondo del libro
primo  del  codice  civile. Essa assumerebbe, infatti, i caratteri di
una  vigilanza  tipicamente  amministrativa  ed  e'  funzionale  alla
dismissione delle partecipazioni nelle societa' bancarie conferitarie
ancora  detenute  dalle  fondazioni, tenuto conto che tali fondazioni
perseguono  esclusivamente  scopi di utilita' sociale e di promozione
dello sviluppo economico.
    5. - Si e' costituita in giudizio la Regione Trentino-Alto Adige,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.
    6. - Nell'imminenza  della  data fissata per la udienza pubblica,
la  Regione  Trentino-Alto  Adige  ha  depositato una memoria, in cui
ribadisce  le proprie conclusioni con argomentazioni adesive a quelle
formulate nella memoria depositata per il ricorso n. 22 del 1999.

                       Considerato in diritto

    1. - La questione di legittimita' costituzionale, proposta in via
principale  dalla  Regione Trentino-Alto Adige e sottoposta all'esame
della Corte con un primo ricorso notificato il 1 luglio 1999 (r. ric.
n. 22  del  1999),  ha  per  oggetto  l'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo  17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale
degli  enti  conferenti  di  cui  all'art. 11,  comma  1,  del d.lgs.
20 novembre  1990,  n. 356  e  disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione   bancaria,   a   norma   dell'art. 1   della  legge
23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l'art. 10, comma 3, con
l'art. 11,  commi  1, 7, 8, 9, e con l'art. 25, comma 3, dello stesso
decreto  legislativo.  La questione e' sollevata sotto il profilo che
la normativa denunciata assegna al Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione economica la vigilanza sulle fondazioni, nel
periodo  transitorio,  "finche' ciascuna fondazione rimarra' titolare
di  partecipazioni  di  controllo,  diretto  o indiretto, in societa'
bancarie  ovvero  concorrera'  al  controllo, diretto o indiretto, di
dette  societa'  attraverso  la partecipazione a patti di sindacato o
accordi  di  qualunque  tipo".  E'  denunciato  il  contrasto con gli
artt. 5,  numero  3, e 16, primo comma, dello statuto speciale di cui
al d.P.R. n. 670 del 1972, nonche' con le norme di attuazione emanate
con   d.P.R.   26 marzo  1977,  n. 234,  con  violazione  dei  poteri
costituzionalmente spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige.
    2. - Il  conflitto  di  attribuzione  e' proposto dallo Stato nei
confronti  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,  con  un  successivo
ricorso  notificato  il  10 agosto  2000,  con cui viene impugnata la
deliberazione  della  giunta  regionale  del  22 maggio  2000, n. 688
(comunicata  dalla  giunta al Ministero del tesoro con nota 15 giugno
2000),  recante:  "Modifiche  dello statuto della Fondazione Cassa di
Risparmio  di  Bolzano",  per  contrasto  con l'art. 10, comma 1, del
d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, rivendicandone il relativo potere.
    Il  ricorso assume la spettanza allo Stato, a norma dell'art. 10,
comma  1,  del  d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, del potere di adottare
modifiche allo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
e,  conseguentemente, chiede l'annullamento della deliberazione della
giunta regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 22 maggio
2000, n. 688, recante "Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa
di Risparmio di Bolzano" (r. confl. n. 37 del 2000).
    3. - Stante la evidente connessione soggettiva ed oggettiva i due
ricorsi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
    Ambedue  i  ricorsi  hanno  come  punto  comune  il profilo della
spettanza  del  potere  di  vigilanza e di approvazione degli statuti
degli   enti  di  credito  regionali,  ivi  comprese  le  "fondazioni
bancarie",  nel periodo transitorio fino alla entrata in vigore della
nuova disciplina dell'autorita' di controllo sulle persone giuridiche
di  cui  al  titolo II  del  libro  primo  del codice civile ed anche
successivamente,  finche'  ciascuna  fondazione  rimarra' titolare di
partecipazione   di  controllo,  diretto  o  indiretto,  in  societa'
bancarie  o  si  trovera'  in  situazioni  considerate  similari  dal
legislatore.
    Durante   questo  periodo  transitorio  il  potere  di  vigilanza
(amministrativo)  e  di indirizzo e' stato affidato, in via generale,
al  Ministero  del tesoro dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. 17 maggio
1999,  n. 153, con attribuzione specifica, tra l'altro, del potere di
autorizzare le operazioni di trasformazione e fusione e di approvare,
al  fine  di  verificare il rispetto degli scopi fissati dalla stessa
norma [art. 10, comma 3, lettere a) e c) in relazione al comma 2, del
d.lgs. n. 153 del 1999], le modificazioni statutarie delle fondazioni
anzidette.
    L'anzidetto   decreto   legislativo  attribuisce  una  competenza
generale  di  vigilanza  (amministrativa),  al  Ministero del tesoro,
senza  alcuna  salvezza  delle  previsioni  degli specifici poteri in
precedenza  riconosciuti  alle Regioni a statuto speciale in ordine a
taluni  istituti  di  credito  considerati  di  interesse regionale o
locale. Tale interpretazione, del resto, e' stata fatta propria dallo
Stato  e  dallo  stesso  Ministero  del  tesoro,  che hanno sostenuto
l'applicabilita'  della disposizione anche rispetto ad una fondazione
che   abbia   conferito   un   istituto   di  credito  regionale  del
Trentino-Alto  Adige  (nella  specie Fondazione Cassa di Risparmio di
Bolzano).
    4. - Preliminarmente,  deve  essere posto in rilievo che la nuova
normativa  degli  enti  conferenti  di  cui all'art. 11, comma 1, del
d.lgs.  20 novembre  1990,  n. 356,  non  puo'  legittimamente  avere
l'effetto  di  eliminare  le  specifiche  competenze  statutariamente
attribuite    alla   Regione   Trentino-Alto   Adige   in   relazione
all'ordinamento   degli   enti   creditizi   a   carattere  regionale
contemplati  dall'art. 5,  numero  3,  dello  statuto speciale. Nella
competenza   regionale   rientrano   una   serie   di   provvedimenti
riguardanti, secondo la specificazione contenuta dalle relative norme
di  attuazione  [art. 3, primo comma, lettera d), del d.P.R. 26 marzo
1977,  n. 234,  recante  "Norme  di attuazione dello statuto speciale
della  Regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di ordinamento delle
aziende  di credito a carattere regionale"], anche le approvazioni di
modifiche  statutarie di detti enti (v. sentenza n. 135 del 1984). La
sottrazione di competenze, affidate alla Regione e fissate secondo la
tipologia   dei   provvedimenti   determinati  dalle  predette  norme
speciali, non poteva avvenire correttamente sul piano costituzionale,
se  non ricorrendo alla procedura particolare di modifica delle norme
di attuazione dello statuto speciale.
    Dette  norme  di  attuazione  sono  dotate di forza prevalente su
quella  delle  leggi  ordinarie (sentenze n. 213 del 1998; n. 160 del
1985 e n. 151 del 1972).
    Infatti  le  norme di attuazione dello statuto speciale si basano
su  un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente
e  stabile  (sentenza  n. 212  del 1984; v. anche sentenza n. 160 del
1985),  la cui competenza ha "carattere riservato e separato rispetto
a   quella  esercitabile  dalle  ordinarie  leggi  della  Repubblica"
(sentenza  n. 213  del  1998; n. 137 del 1998; n. 85 del 1990; n. 160
del  1985;  n. 212  del  1984; n. 237 del 1983). Le predette norme di
attuazione,  pertanto, prevalgono, nell'ambito della loro competenza,
sulle stesse leggi ordinarie, con possibilita', quindi, di derogarvi,
negli  anzidetti  limiti  (sentenza n. 213 del 1998; n. 212 del 1984;
n. 151 del 1972).
    Le  norme  di  attuazione  dello  statuto  regionale ad autonomia
speciale   sono   destinate   a  contenere,  tra  l'altro,  non  solo
disposizioni  di  vera  e  propria  esecuzione o integrative secundum
legem,  non  essendo escluso un "contenuto praeter legem nel senso di
integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa
che le medesime non contenevano", con il "limite della corrispondenza
alle norme e alla finalita' di attuazione dello statuto, nel contesto
del  principio  di  autonomia  regionale"  (sentenza n. 212 del 1984;
n. 20 del 1956).
    5. - La  questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla
Regione Trentino-Alto Adige e' infondata. Le disposizioni denunciate,
in  quanto  non  contengono  nella loro formulazione letterale alcuna
disposizione  espressa  circa  l'applicabilita'  anche  alla  Regione
Trentino-Alto  Adige,  [per  quanto  riguarda  le ipotesi contemplate
dallo  statuto  speciale  e  dalle  relative  norme  di attuazione in
materia   di   ordinamento  delle  aziende  di  credito  a  carattere
regionale],   possono   essere   interpretate   -   conformemente   a
Costituzione - nel senso che rimane salvo l'esercizio degli specifici
poteri  regionali  (e provinciali) previsti dallo statuto speciale di
autonomia e dalle relative norme di attuazione.
    In   altri   termini   prevale  l'interpretazione,  secondo  cui,
l'anzidetta  legge ordinaria (decreto legislativo e relativa legge di
delega)  non  abbia  toccato  (per  mancanza di forza abrogatrice) le
norme  costituzionali  statutarie  e  le relative norme di attuazione
dello  statuto  speciale,  con la conseguenza che devono considerarsi
immutate  le  attribuzioni  previste  dalle norme di attuazione dello
statuto speciale a favore della stessa Regione.
    Giova chiarire, a questo riguardo, che non tutte le competenze di
vigilanza sulle predette fondazioni (fondazioni di origine bancaria o
c.d.  fondazioni  bancarie)  affidate in via transitoria al Ministero
del  tesoro  sono soggette alla predetta interpretazione adeguatrice,
poiche'  questa  riguarda  solo quelle competenze incompatibili con i
poteri  (provvedimentali  o  partecipativi) specificamente attribuiti
alla  Regione  Trentino-Alto  Adige dallo statuto speciale e relative
norme  di  attuazione  in  ordine  agli  enti di credito di interesse
regionale.  Allo  stesso  modo non risultano precluse in via assoluta
funzioni  statali di coordinamento e di indirizzo, purche' esercitate
secondo  le  procedure  ed entro i limiti previsti per i rapporti tra
Stato e Regione ad autonomia speciale.
    In  conclusione  l'asserito  contrasto costituzionale puo' essere
superato,  a  questo  riguardo,  con  una interpretazione adeguatrice
conforme a Costituzione.
    6. - Quanto    al    conflitto   di   attribuzione,   l'anzidetta
interpretazione  conforme  a Costituzione non esime dalla verifica se
la  previsione  dello  statuto  speciale  e  delle  relative norme di
attuazione comprenda anche le fondazioni conferenti di enti creditizi
regionali  e, nel periodo transitorio, connesse (al sistema bancario)
per  origine  e titolarita' di partecipazioni rilevanti in detti enti
creditizi.
    Nel  periodo  transitorio  delle  operazioni  di ristrutturazione
bancaria,  fino a quando il Ministero del tesoro esercitera' i poteri
di   vigilanza   sulle  fondazioni  (enti  che  hanno  effettuato  il
conferimento  di  azienda  bancaria  ai  sensi del d.lgs. 20 novembre
1990,  n. 356), deve ritenersi che permanga la qualificazione di ente
creditizio,   in   mancanza   della   quale  non  vi  sarebbe  alcuna
giustificazione  di  attribuzione di poteri allo stesso Ministero del
tesoro.  Deve,  pertanto,  affermarsi  la  sussistenza  di un vincolo
genetico  e  funzionale  tra  enti  conferenti  e  societa'  bancarie
conferitarie  in presenza di partecipazione e degli altri presupposti
previsti  per l'esercizio in via generale della transitoria vigilanza
sulle anzidette fondazioni.
    In  realta'  la  perdita  di  tale  qualificazione e' destinata a
verificarsi  solo  al  compimento  della  trasformazione  sia  con la
dismissione  della  partecipazione  rilevante nella societa' bancaria
conferitaria  e  delle  altre partecipazioni non piu' consentite, sia
con  l'adeguamento  degli  statuti  e  la  relativa  approvazione. Le
fondazioni  anzidette,  prima di tale momento, non assumono la natura
di  persone giuridiche private senza fini di lucro e gli inseparabili
scopi  di  utilita'  sociale e di promozione dello sviluppo economico
sono  rimessi  alla previsione degli stessi statuti (argomentando dal
combinato  disposto degli artt. 2 e 28, comma 2, del d.lgs. 17 maggio
1999, n. 153).
    D'altro  canto,  le  modifiche  statutarie  devono essere operate
mediante  l'applicazione  delle regole proprie della natura dell'ente
in  base  alle funzioni e agli scopi previsti dallo statuto in vigore
prima   delle   stesse  modifiche  e  quindi  con  l'esercizio  delle
competenze della Regione Trentino-Alto Adige attualmente previste per
gli  istituti  di  credito  a  carattere  regionale. Ed anzi, dopo le
modifiche  statutarie  si porra' il problema del coordinamento con il
nuovo  regime  delle  persone  giuridiche private e delle trasformate
istituzioni  pubbliche di assistenza in associazioni e fondazioni con
personalita'  di  diritto  privato  senza  fine  di  lucro,  anche in
relazione  agli  scopi  ed  ai  settori  di attivita' previsti per la
fondazione  (ex  bancaria)  e alle materie di competenza (esclusiva o
concorrente) regionale (o provinciale).
    Sono,  infatti,  destinati  ad assumere particolare rilevanza nel
regime  civilistico  e  statutario  delle predette fondazioni sia gli
scopi non lucrativi, di utilita' sociale e promozione dello sviluppo,
sia  l'attivita' che concretamente sara' svolta secondo le previsioni
statutarie, in settori considerati rilevanti dal legislatore. In tale
modo   si   tende   a   rivitalizzare   le  originarie  finalita'  di
"beneficenza"  e  di  "carita'"  aggiornate  con  profili  attuali di
assistenza  e  solidarieta'  nei  piu'  svariati  settori di sviluppo
scientifico,  culturale, ambientale, sanitario ed anche economico. Di
modo  che  sara' innegabile un collegamento con il territorio e con i
profili che potranno interagire con le competenze regionali.
    7. - Ulteriore  conferma  della  attuale  non completa definitiva
separazione   dal   settore   bancario-creditizio   delle  fondazioni
anzidette  puo'  rinvenirsi  nella  previsione  della possibilita' di
partecipazione  al  capitale della Banca d'Italia (art. 27 del d.lgs.
17 maggio 1999, n. 153) e nella ratio delle incompatibilita' previste
per  le  funzioni  di  consigliere  di amministrazione nella societa'
bancaria  conferitaria  (art. 4,  comma  3,  e  art. 28, comma 4, del
d.lgs.  n. 153  del  1999,  con  operativita'  non  oltre  la data di
adozione del nuovo statuto).
    8. - Sulla   base   delle   predette  considerazioni  risulta  la
infondatezza del ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dallo
Stato  contro  la  Regione  Trentino-Alto Adige, in quanto nella fase
transitoria  e  nell'attuale  configurazione  delle  fondazioni  c.d.
bancarie  devono considerarsi immutati ed utilizzabili i poteri della
Regione anzidetta di approvazione dello statuto previsti per gli enti
creditizi a carattere regionale. Infatti in detta fase l'approvazione
(e  le  modifiche)  dei  predetti  statuti  deve  avvenire secondo le
previsioni  delle  norme  di  attuazione dello statuto speciale della
Regione  Trentino-Alto  Adige in materia di ordinamento delle aziende
di  credito  a  carattere  regionale (d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234) e
quindi  con provvedimento regionale, sentito il Ministero del tesoro.
Nella  specie  considerata  era  stato  dalla  Regione  richiesto  al
Ministero   del   tesoro  il  parere,  cui  era  seguito  un  rifiuto
rivendicando il Ministero il potere di approvazione.
    Pertanto,  il  ricorso  per  conflitto  di  attribuzione non puo'
essere  accolto,  e deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per
esso  al Ministro del tesoro, approvare le modifiche statutarie della
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara  non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione, la
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, del
decreto  legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e
fiscale  degli  enti  conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto  legislativo  20 novembre  1990, n. 356, e disciplina fiscale
delle  operazioni  di  ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1
della  legge 23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l'art. 10,
comma  3,  con l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'art. 25, comma 3,
dello  stesso  decreto  legislativo,  sollevata,  in riferimento agli
artt. 5,  numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale (d.P.R.
31 agosto  1992,  n. 670)  e al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, recante
"Norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale  della  Regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  ordinamento  delle  aziende di
credito   a  carattere  regionale",  con  il  ricorso  della  Regione
Trentino-Alto Adige indicato in epigrafe;
    Dichiara  che  non  spetta allo Stato, e per esso al Ministro del
tesoro,  ora  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, approvare le
modifiche statutarie della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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