AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2001 

Modalita'  di  versamento delle somme dovute dai soggetti interessati
dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.
(GU n.256 del 3-11-2001)

                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle Entrate
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
1. Ambito di efficacia.
  1.1  Il  presente  provvedimento si applica ai soggetti interessati
dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale di cui al
comma 1 dell'art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e riguarda
le somme ancora dovute, anche se riscuotibili mediante ruolo, oggetto
di  sospensione  del pagamento per effetto dei relativi provvedimenti
agevolativi,  con  esclusione dei contributi e premi dovuti agli enti
previdenziali.  La  prevista  maggiorazione del quindici per cento si
calcola  sulla  differenza fra quanto originariamente dovuto e quanto
eventualmente  versato  a titolo di capitale ed interessi prima del 1
gennaio  2001.  In  relazione  ai  ruoli  che  hanno  usufruito della
sospensione  della  riscossione  a  seguito degli eventi sismici, gli
importi  sui  quali si calcola la maggiorazione sono quelli riportati
sulla cartella di pagamento, al netto di quanto gia' pagato prima del
1  gennaio  2001,  degli  eventuali  sgravi  parziali spettanti e dei
compensi del concessionario.
2. Modalita' di versamento.
  2.1  Il debitore versa, distintamente per ciascun periodo d'imposta
regolarizzato,  entro il 28 dicembre 2001, le somme indicate al punto
1.1,  con  la  maggiorazione  del  quindici  per  cento,  secondo  le
ordinarie  modalita'  stabilite  per ciascuna di esse, utilizzando la
modulistica  prevista  per i versamenti ed i codici-tributo in vigore
ed  indicando  come periodo di riferimento, laddove richiesto, l'anno
per il quale il versamento in sanatoria viene effettuato.
  2.2   La   maggiorazione   del   quindici   per  cento  e'  versata
cumulativamente col capitale.
  2.3  In  caso  di  versamento  rateale,  disciplinato  dal  comma 3
dell'art.  138 della legge n. 388 del 2000, gli interessi legali sono
calcolati  dal  debitore,  su ciascuna rata successiva alla prima, in
rapporto al numero dei giorni intercorrenti fra il 28 dicembre 2001 e
la  data  di  versamento della rata, applicando il tasso o i tassi in
vigore  in  tale periodo. Gli stessi sono versati cumulativamente con
la rata alla quale si riferiscono.
3. Somme gia' iscritte a ruolo.
  3.1 In relazione alle somme gia' iscritte a ruolo indicate al punto
1.1,  il  debitore  versa  entro il 28 dicembre 2001, direttamente al
concessionario  della  riscossione  che  ha  in  carico il ruolo, gli
importi ancora dovuti, con la maggiorazione del quindici per cento.
  3.2  Il  debitore  puo' avvalersi direttamente anche della speciale
dilazione  disciplinata dal comma 3 dell'art. 138, della legge n. 388
del  2000,  con  l'applicazione  degli  interessi  legali  secondo le
modalita' di cui al punto 2.3.
  3.3  Il  concessionario  della  riscossione  riceve  il  versamento
determinato  dal  debitore  e lo imputa al ruolo oggetto di sanatoria
secondo   la   volonta'   manifestata   dallo   stesso  debitore.  La
maggiorazione  del quindici per cento e gli interessi legali sono dal
concessionario   trattati   come  gli  interessi  per  dilazione  del
pagamento  e  sono  imputati  in  rapporto  proporzionale rispetto ai
carichi del ruolo regolarizzati.
4. Comunicazione all'ente impositore.
  4.1  Entro  venti  giorni  dal pagamento in unica soluzione o della
prima  rata  il  soggetto  che  lo ha eseguito consegna al competente
ufficio  dell'ente  impositore  una  copia  della prova dell'avvenuto
versamento unitamente ad una comunicazione nella quale e' indicata la
singola posizione che si intende regolarizzare, con la specificazione
degli  elementi  in  base  ai  quali  e'  stato determinato l'importo
versato,  nonche',  in  caso di versamento rateale, il numero di rate
semestrali  di  uguale  importo  prescelto entro il limite massimo di
dieci.  La  predetta  documentazione  puo' essere anche spedita nello
stesso  termine  mediante  raccomandata  senza avviso di ricevimento,
utilizzando  un'ordinaria  busta  chiusa, sulla quale va riportata la
dicitura "sanatoria legge n. 388/2000, art. 138".
  4.2  Venuto  a  conoscenza  del versamento in unica soluzione o dei
versamenti   rateali,   l'ente  impositore  adotta  senza  ritardo  i
provvedimenti  relativi  al  credito conseguenti al comportamento del
debitore di regolarizzazione della sua posizione. Tali provvedimenti,
se  necessario,  sono  adottati  anche  in  sanatoria  e,  per quanto
concerne  i  ruoli,  anche  nei  rapporti con il concessionario della
riscossione.
Motivazioni.
  L'art. 138 della legge finanziaria per l'anno 2001, come modificato
dall'art.  3 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, prevede che
i  soggetti  colpiti  dal  sisma  del  13  e 16 dicembre 1990, che ha
interessato  le  province  di Catania, Ragusa e Siracusa, destinatari
dei  provvedimenti  agevolativi  in materia di versamento delle somme
dovute  a  titolo  di  tributi o contributi, possono regolarizzare la
propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere
dall'avvenuta    presentazione   di   qualsiasi   istanza,   versando
l'ammontare  dovuto  a  titolo  di capitale, maggiorato di un importo
pari  al  quindici per cento, entro il 28 dicembre 2001. E' possibile
anche  il  versamento  dilazionato  fino  ad un massimo di dieci rate
semestrali  di  uguale  importo.  In  tal caso entro la detta data va
versata la prima rata. Le successive vanno maggiorate degli interessi
legali.   Il  perfezionamento  e,  quindi,  l'effetto  sanante  della
regolarizzazione  si  realizzano  col  solo  versamento tempestivo di
tutti gli importi previsti.
  In esecuzione del citato art. 138 occorre stabilire le modalita' di
versamento delle somme di cui si tratta.
  Per  esigenze  di semplificazione con il presente provvedimento non
vengono introdotte modalita' straordinarie di versamento.
  Questa   scelta   e  l'assenza  dell'obbligo  di  presentazione  di
un'istanza  di  regolarizzazione  rendono  opportuna,  nell'interesse
dello  stesso  debitore,  la  previsione  della consegna o spedizione
all'ente  creditore  della  prova  dell'avvenuto  versamento,  con la
specificazione della posizione che forma oggetto di regolarizzazione.
  Il presente provvedimento si applica a tutti i versamenti che hanno
beneficiato  delle  sospensioni  della  riscossione  a  seguito degli
eventi  sismici  di  cui  al  comma  1,  dell'art.  138  citato,  con
esclusione  dei  contributi  e  premi  dovuti  direttamente agli enti
previdenziali,  in  quanto il comma 7 del citato art. 138 prevede che
per   essi  le  modalita'  di  versamento  sono  fissate  dagli  enti
impositori.
  Dalla  sanatoria  non  sono escluse le entrate riscuotibili a mezzo
ruolo.
  Per  quanto concerne i carichi iscritti a ruolo che hanno usufruito
della  predetta  sospensione  della  riscossione  si rende necessario
aggiungere  alcune  modalita'  specifiche. In particolare, si prevede
l'obbligo  di  versamento  degli importi determinati dall'interessato
solo  presso  lo  sportello  del  concessionario, in modo da evitare,
nell'imputazione  degli  stessi, errori che potrebbero incidere sugli
effetti sananti voluti dal soggetto iscritto a ruolo.
  Si riportano i riferimenti normativi del provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1.
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, (art.
2, comma 1), come modificato dalla delibera 3 maggio 2001, n. 22.
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale e'
stata  disposta,  tra  l'altro, l'operativita' delle agenzie fiscali,
come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 20 marzo 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
  Art.  138,  concernente  disposizioni relative a eventi calamitosi,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale e' stata approvata
la  finanziaria per il 2001, ed, in particolare, il comma 6, il quale
prevede che con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le
modalita'  di  versamento  delle  somme di cui al precedente comma 1,
come  modificato  dall'art. 3 del decreto-legge 28 settembre 2001, n.
355,  che  cosi'  dispone:  "I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre  1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa,  individuati  ai  sensi  dell' art. 3 dell'ordinanza del 21
dicembre  1990,  n.  2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299
del  24  dicembre  1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in
materia  di  versamento  delle  somme  dovute  a  titolo di tributi o
contributi,  possono regolarizzare la propria posizione relativa agli
anni  1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di
qualsiasi  istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale,
maggiorato  di  un importo pari al 15 per cento, entro il 28 dicembre
2001".
  Ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile
n.  2057/FPC  del 21 dicembre 1990, n. 2063/FPC del 29 dicembre 1990,
n.  2145/FPC del 27 giugno 1991, n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, n.
2276/FPC  del  4  giugno  1992,  n.  2301/FPC del 29 luglio 1992 e n.
2316/FPC  del  29  gennaio  1993,  pubblicate  rispettivamente  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  299 del 24 dicembre 1990, n. 3 del 4 gennaio
1991,  n. 150 del 28 giugno 1991, n. 303 del 28 dicembre 1991, n. 135
del  10 giugno 1992, n. 179 del 31 luglio 1992 e n. 26 del 2 febbraio
1993,  con  le quali sono stati sospesi fino al 31 luglio 1993 taluni
termini in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990 nella Sicilia orientale.
  Decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991,
n.  288,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 17 del 21 gennaio
1991,  concernente  l'individuazione dei comuni colpiti dal sisma del
13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.
  Art.  4, recante: "Proroga dei termini", del decreto-legge 3 maggio
1991,  n.  142,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195.
  Decreto del Ministro delle finanze 25 giugno 1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  152  del  30  giugno  1992,  concernente  le
modalita'  di riscossione delle ritenute alla fonte sospese a seguito
del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze  e del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  31  marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  81  del  7  aprile  1993,  concernente il recupero dei
tributi  e dei contributi sospesi a seguito del sisma del 13 dicembre
1990 nella Sicilia orientale.
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze  e del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  183  del  6 agosto 1993, concernente provvidenze per i
soggetti  residenti  nella Sicilia orientale interessati dagli eventi
sismici del 13 dicembre 1990;
  Art.  25  del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ed in particolare:
      a) il  comma  2,  il  quale  dispone  che: "I termini di cui al
decreto  del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della
previdenza   sociale   31  luglio  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  183  del  6  agosto  1993,  relativi al versamento dei
tributi  e  dei  contributi  previdenziali e assistenziali dovuti dai
soggetti  di  cui  al  comma 1, gia' scaduti o in scadenza entro il 1
dicembre 1995, sono differiti a tale data";
    b) il  comma  3, il quale dispone che: "Oltre al beneficio di cui
al  comma 2, e fatte salve le modalita' di rateizzazione previste dal
citato  decreto  interministeriale  31  luglio  1993, i contribuenti,
previa  presentazione  di  apposita  istanza da produrre entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto  alle  competenti  sezioni staccate della direzione
regionale   delle   entrate   per   la  Sicilia,  possono  fruire  di
un'ulteriore  proroga  dei  termini  di pagamento previsti dal citato
decreto interministeriale 31 luglio 1993...".
  Art.  23  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, con il
quale  le  funzioni  dei  Ministeri  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  e  delle  finanze sono state trasferite al
Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 ottobre 2001
                                                 Il direttore: Romano