AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Contratto collettivo nazionale di lavoro di interpretazione autentica
dell'art.  23  del  Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno
2000 dell'area medico-veterinaria.
(GU n.262 del 10-11-2001)

    A  seguito  del  parere  favorevole espresso in data 25 settembre
2001   dal  Comitato  di  settore  sul  testo  dell'accordo  relativo
all'interpretazione  autentica  dell'art. 23 del Contratto collettivo
nazionale  di lavoro 8 giugno 2000 dell'area medica e veterinaria del
S.S.N.  nonche'  della certificazione positiva della Corte dei conti,
in  data  15 ottobre 2001, il giorno 24 ottobre 2001, alle ore 15,30,
presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
    L'ARAN:  nella persona del Presidente, avv. Guido Fantoni, e, per
i  rappresentanti  sindacali: Organizzazioni sindacali: CGIL Medici -
FED.  CISL - COSIME Medici - "Federazione Medici" aderente alla UIL -
CIVEMP  (SIVEMP  -  SIMET)  - FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI,
FEMEPA,  ANMDO)  -  UMSPED  (AAROI  -  AIPAC  -  SNR)  -  CIMO ASMD -
ANAAO/ASSOMED - ANPO *. Confederazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL.
    * ANPO ammessa con riserva
    Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto
l'allegato  accordo  sulla interpretazione autentica dell'art. 23 del
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  8 giugno 2000 dell'area
medica e veterinaria del S.S.N., nel testo che segue.
Contratto collettivo nazionale di interpretazione autentica dell'art.
23  del  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  8 giugno 2000,
                    dell'area medico veterinaria
    Premesso  che  il  giudice  del lavoro di Trapani in relazione al
ricorso  Cernigliaro  Baldassarre  contro  l'azienda  ospedaliera  S.
Antonio  Abate  di  Trapani (RG 198/2001), nella seduta del 27 aprile
2001,  ai  sensi  dell'art.  68-bis del decreto legislativo n. 29 del
1993  (ora art. 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), ha
ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio e'
necessario  risolvere  in  via pregiudiziale la questione concernente
l'interpretazione  autentica  del disposto dell'art. 23 del Contratto
collettivo  nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 dell'area medico -
veterinaria;
    Tenuto  conto  che  l'interpretazione  richiesta  e'  diretta  ad
accertare  "se  nel  procedimento  di  recesso  dal  contratto per la
dirigenza  medica  disciplinato  dall'art.  23  e  34  del  Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  8 giugno  2000  e dall'art. 36 del
Contratto   collettivo  nazionale  di  lavoro  5 dicembre  1996,  sia
necessaria l'acquisizione di due pareri del comitato dei garanti: uno
preventivo  all'inizio  del  procedimento e dell'istruttoria, l'altro
all'esito  dell'istruttoria" e "se il parere del Comitato dei garanti
abbia natura vincolante";
    Considerato   che  le  parti,  all'atto  della  stipulazione  del
Contratto  collettivo nazionale di lavoro con l'art. 23, commi 1 e 5,
hanno  inteso introdurre una forma di garanzia in caso di recesso dei
dirigenti,  in  analogia  a  quanto previsto dall'art. 21 del decreto
legislativo  n.  29  del 1993 (ora art. 22 del decreto legislativo n.
165  del 2001) che prevede che la proposta di recesso prima di essere
adottata  dall'amministrazione venga inviata al Comitato dei garanti,
tenuto  ad  esprimere  il  proprio  parere  entro  trenta  giorni dal
ricevimento    della    richiesta,    termine    decorso   il   quale
l'amministrazione puo' procedere;
    Che  la  proposta  di  recesso puo' essere formulata dall'azienda
solo  dopo  che  la  stessa ha esperito le procedure dell'art. 36 del
Contratto  collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996 o dell'art.
34  del  Contratto  collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, che
sono  propedeutiche  alla  formulazione  della  proposta,  sicche' il
parere  richiesto  al  Comitato dei garanti si presenta come unica ed
ultima procedura prima della formalizzazione del recesso;
    Tenuto conto che il recesso e' adottato in conformita' del parere
espresso dal Comitato, il che depone per la vincolativita' del parere
medesimo;
    Tutto   quanto   premesso  e  considerato,  le  parti  concordano
l'interpretazione  autentica  dell'art.  23  del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 8 giugno 2000 nel testo che segue:
                               Art. 1.
    1.  Il  parere  di  cui  all'art. 23, commi 1 e 5 e' richiesto al
Comitato  dei  garanti  una  sola  volta,  al termine delle procedure
dell'art.  36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre
1996  e  dell'art.  34  del  Contratto collettivo nazionale di lavoro
8 giugno  2000, solo dopo le quali l'azienda e' in grado di formulare
la propria proposta di recesso.
    2.  Il  recesso e' adottato dall'azienda in conformita' al parere
in  tal  senso  espresso  dal  Comitato dei garanti improrogabilmente
entro  i  trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il parere e'
vincolante.