N. 898 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2001

Ordinanze  da  898  a  906  - di contenuto sostanzialmente identico -
emesse  il  1  febbraio 2001 dal tribunale di Milano su atti relativi
rispettivamente  a: Edogiawerie Blessing (r.o. 898/2001), Mugnoz Pino
Luis Omar (r.o. 899/2001), Stringoiu Marius (r.o. 900/2001), Andreija
Gheorghe (r.o. 901/2001), Tuta Denis Cost (r.o. 902/2001), El Abbassi
Said  (r.o.  903/2001),  Tusha  Alma  (r.o. 904/2001), Cloudia Osagie
(r.o. 905/2001), Romanova Victoria (r.o. 906/2001).

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
  trattenimento   presso   il   centro  di  permanenza  temporanea  e
  assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione
  con  immediatezza - Convalida da parte dell'autorita' giudiziaria -
  Conseguenze  -  Permanenza nel centro per un periodo di complessivi
  venti giorni - Necessita' del provvedimento motivato dell'autorita'
  giudiziaria   per   la  determinazione  del  periodo  di  tempo  di
  permanenza,  nel  rispetto  del  limite  massimo  di venti giorni -
  Mancata  previsione  -  Lesione  del  principio  della  riserva  di
  giurisdizione in materia di liberta' personale.
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.
(GU n.44 del 14-11-2001 )
    In data 31 gennaio 2001 la questura di Milano, ufficio stranieri,
chiedeva  la  convalida  del  provvedimento di trattenimento ai sensi
dell'art. 14,   comma   5,   del   t.u.   sull'immigrazione   (d.lgs.
n. 286/1998)  di: Edogiawerie Blessing presso il centro di permanenza
temporanea  e  assistenza  "Arcangelo  Corelli"  di Milano, risultato
inosservante  del  provvedimento  di  espulsione emesso il 30 gennaio
2001, dal questore di Verona.
    Osserva  questo  giudice  che la permanenza presso il centro, pur
denominata "trattenimento", e' misura di evidente carattere forzoso.
    Infatti:
    E'  previsto  l'assoluto  divieto dello straniero di allontanarsi
dal centro (art. 21 d.P.R. 394/1999).
    Il  ripristino  della misura a mezzo della forza pubblica in caso
di indebito allontanamento (art. 14 d.lgs. n. 286/1998)
    L'attribuzione   al  questore  delle  misure  occorrenti  per  la
sicurezza  e  l'ordine pubblico del centro, nonche' quelle occorrenti
per l'indebito allontanamento e per ripristinare la misura (art. 21).
    Sembra  evidente  che questa sorta di "detenzione amministrativa"
(pur   effettuata   in   strutture   che   non   fanno   parte  della
amministranzione  penitenziaria,  ma di quella degli interni), ricada
sotto  il  disposto  dell'art. 13 della Costituzione, e debba percio'
essere    supportata   da   provvedimento   motivato   dell'autorita'
giudiziaria ex art. 13, della Costituzione.
    Premesso    che,    secondo   la   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale,  l'art. 13 della Costituzione e' applicabile in ugual
modo  sia al cittadino che allo straniero, ritiene questo giudice che
seri    dubbi   di   costituzionalita'   debbano   essere   sollevati
relativamente all'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998.
    Infatti,  la  "convalida"  disposta  dal  giudice  all'esito  del
controllo dei presupposti per l'espulsione e il trattenimento e' atto
idoneo  ad  attribuire  validita'  alla  restrizione  della  liberta'
personale  per il periodo di tempo antecedente alla convalida stessa,
ma  non  puo'  operare  per  il  futuro,  legittimando  la  ulteriore
privazione della liberta' per i successivi venti giorni.
    Il   termine   "convalida"   nella   ordinaria  accezione,  anche
legislativa,  attiene  alla convalida di quanto gia' avvenuto, mentre
il  decreto  legislativo  de  quo, nello stabilire che la "convalida"
comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo di venti
giorni,   attribuisce  al  provedimento  del  giudice,  che  dovrebbe
ratificare l'operato della forza pubblica per il passato, la funzione
di  legittimare  la  privazione  della liberta' per il futuro, per un
periodo  di tempo determinato solo nel massimo, e che non consente al
giudice  nessun  tipo  di controllo ulteriore (si pensi al caso dello
straniero  che sostenga dinnanzi al giudice della convalida di essere
in  possesso  di regolari documenti, che non possa esibire al momento
della convalida, ma che riesca a rintracciare qualche giorno dopo)
                              P. Q. M.
    Il  giudice  solleva  la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 14   comma   5   del   d.l.  n. 286/1998,  con  riferimento
all'art. 13  della  Costituzione,  nella  parte in cui prevede che la
convalida  del  provvedimento del questore comporti la permanenza nel
centro  per  complessivi  20  giorni  e non prevede che la permanenza
stessa consegua a provvedimento motivato della autorita' giudiziaria,
per il periodo da questa indicato, nel limite massimo di 20 giorni.
    Sospende  il  procedimento  in attesa della pronuncia della Corte
costituzionale, di cui rimette gli atti.
        Milano, addi' 1 febbraio 2001
                         Il giudice: d'Orsi
01C1111