N. 898 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2001
Ordinanze da 898 a 906 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 1 febbraio 2001 dal tribunale di Milano su atti relativi rispettivamente a: Edogiawerie Blessing (r.o. 898/2001), Mugnoz Pino Luis Omar (r.o. 899/2001), Stringoiu Marius (r.o. 900/2001), Andreija Gheorghe (r.o. 901/2001), Tuta Denis Cost (r.o. 902/2001), El Abbassi Said (r.o. 903/2001), Tusha Alma (r.o. 904/2001), Cloudia Osagie (r.o. 905/2001), Romanova Victoria (r.o. 906/2001). Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorita' giudiziaria - Conseguenze - Permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni - Necessita' del provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria per la determinazione del periodo di tempo di permanenza, nel rispetto del limite massimo di venti giorni - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di liberta' personale. - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5. - Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.(GU n.44 del 14-11-2001 )
In data 31 gennaio 2001 la questura di Milano, ufficio stranieri, chiedeva la convalida del provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 14, comma 5, del t.u. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) di: Edogiawerie Blessing presso il centro di permanenza temporanea e assistenza "Arcangelo Corelli" di Milano, risultato inosservante del provvedimento di espulsione emesso il 30 gennaio 2001, dal questore di Verona. Osserva questo giudice che la permanenza presso il centro, pur denominata "trattenimento", e' misura di evidente carattere forzoso. Infatti: E' previsto l'assoluto divieto dello straniero di allontanarsi dal centro (art. 21 d.P.R. 394/1999). Il ripristino della misura a mezzo della forza pubblica in caso di indebito allontanamento (art. 14 d.lgs. n. 286/1998) L'attribuzione al questore delle misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico del centro, nonche' quelle occorrenti per l'indebito allontanamento e per ripristinare la misura (art. 21). Sembra evidente che questa sorta di "detenzione amministrativa" (pur effettuata in strutture che non fanno parte della amministranzione penitenziaria, ma di quella degli interni), ricada sotto il disposto dell'art. 13 della Costituzione, e debba percio' essere supportata da provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria ex art. 13, della Costituzione. Premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, l'art. 13 della Costituzione e' applicabile in ugual modo sia al cittadino che allo straniero, ritiene questo giudice che seri dubbi di costituzionalita' debbano essere sollevati relativamente all'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998. Infatti, la "convalida" disposta dal giudice all'esito del controllo dei presupposti per l'espulsione e il trattenimento e' atto idoneo ad attribuire validita' alla restrizione della liberta' personale per il periodo di tempo antecedente alla convalida stessa, ma non puo' operare per il futuro, legittimando la ulteriore privazione della liberta' per i successivi venti giorni. Il termine "convalida" nella ordinaria accezione, anche legislativa, attiene alla convalida di quanto gia' avvenuto, mentre il decreto legislativo de quo, nello stabilire che la "convalida" comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo di venti giorni, attribuisce al provedimento del giudice, che dovrebbe ratificare l'operato della forza pubblica per il passato, la funzione di legittimare la privazione della liberta' per il futuro, per un periodo di tempo determinato solo nel massimo, e che non consente al giudice nessun tipo di controllo ulteriore (si pensi al caso dello straniero che sostenga dinnanzi al giudice della convalida di essere in possesso di regolari documenti, che non possa esibire al momento della convalida, ma che riesca a rintracciare qualche giorno dopo)
P. Q. M. Il giudice solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5 del d.l. n. 286/1998, con riferimento all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento del questore comporti la permanenza nel centro per complessivi 20 giorni e non prevede che la permanenza stessa consegua a provvedimento motivato della autorita' giudiziaria, per il periodo da questa indicato, nel limite massimo di 20 giorni. Sospende il procedimento in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, di cui rimette gli atti. Milano, addi' 1 febbraio 2001 Il giudice: d'Orsi 01C1111