AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 7 novembre 2001 

Chiarimenti  alle  stazioni appaltanti in ordine alla validita' delle
certificazioni  dei  sistemi  di  gestione per la qualita' rilasciate
dagli  organismi  accreditati  dal  Sincert  (art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000; art. 8, comma 11-quater della
legge  n.  109/1994,  e successive modificazioni). (Determinazione n.
21).
(GU n.279 del 30-11-2001)

          IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
  Premesso che:
    sono  state  formulate  da  alcune  SOA e associazioni di imprese
richieste  in  merito alle certificazioni del sistema di gestione per
la  qualita'  di  cui alle norme UNI EN ISO 9000, in particolare alla
validita' delle stesse;
    l'Autorita' ha convocato in audizione, tenuta il 17 ottobre u.s.,
il  Sincert,  responsabile,  per  l'Italia, dell'accreditamento degli
organismi di certificazione;
  Ritenuto che:
    l'art.  8,  comma 11-quater, della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni   stabilisce   che   le   imprese   in  possesso  della
certificazione  di  sistema  di  qualita' conforme alle norme europee
della  serie  UNI  EN  ISO  9000,  ovvero  della  dichiarazione della
presenza  di  elementi  significativi  e,  tra loro correlati di tale
sistema, usufruiscono dei benefici seguenti:
      a) la   cauzione   e   la   garanzia   fidejussoria   previste,
rispettivamente,  dal  comma  1  e  dal  comma  2  dell'art. 30 della
presente legge, sono ridotte al 50%;
      b) nel caso di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono
in  considerazione  la certificazione del sistema di qualita', ovvero
la  dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui
al  comma  2  dell'art.  21  della  legge  n.  109/1994  e successive
modificazioni;
    l'art.  19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
dispone  che  il possesso della certificazione di sistema di qualita'
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e' condizione
necessaria   per   il  riconoscimento  dell'incremento  convenzionale
premiante;
    la  determinazione  n. 56/2000, al punto 11, precisa che "la data
di  scadenza  dell'attestazione  di  qualificazione, qualora essa sia
rilasciata  sulla  base dell'incremento convenzionale premiante, deve
coincidere  con  la  data di scadenza del certificato o dichiarazioni
relative al possesso di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000".
  Considerato che:
    il  Sincert,  nell'audizione tenutasi presso questa Autorita', ha
depositato  il  documento relativo alle SCADENZE DELLE CERTIFICAZIONI
DEI  SISTEMI  DI  GESTIONE  PER  LA  QUALITA' RILASCIATE DA ORGANISMI
ACCREDITATI  SINCERT,  riferendo  che il riconoscimento dei requisiti
connessi  alla  gestione  in qualita' del processo produttivo risulta
legato  alla  eventuale  perdita  dei  requisiti, accertata nel corso
delle  periodiche  visite  ispettive,  nonche',  principalmente  alla
scadenza  del  rapporto  contrattuale  tra  organismo certificatore e
societa'  certificata;  ne  deriva  che  la  data  di  scadenza della
certificazione  di qualita', salvo rinnovo della stessa, coincide con
il triennio di validita' del rapporto contrattuale stesso;
    tale  data  di  scadenza  viene riportata sulla certificazione di
qualita',   come  stabilito  nei  regolamenti  Sincert,  secondo  due
modalita':
      a) il  certificato  riporta  esplicitamente, oltre alla data di
prima  emissione  e di emissione corrente, anche la data di scadenza,
che  coincide  con  il periodo di validita' del certificato, di norma
triennale;
    la   data   di   scadenza   indicata  sul  certificato  coincide,
generalmente,  con il termine del contratto esistente tra Organismo e
Azienda  certificata,  tramite  apposita  visita  ispettiva, detta di
rinnovo;
    a seguito di esito positivo di detta verifica, l'Organismo emette
un  nuovo  Certificato  e procede al rinnovo, esplicito o tacito, del
Contratto;
      b) il  certificato,  in cui e' sempre presente la data di prima
emissione  e  di emissione corrente, non riporta in modo esplicito la
data  di  scadenza. Tale data risulta, tuttavia, indicata, in termini
impliciti,  tramite  la  dizione prevista dal regolamento Sincert per
l'accreditamento degli organismi di certificazione: "La validita' del
presente  certificato  e'  subordinata  a sorveglianza periodica (sei
mesi o un anno) ed al riesame completo del sistema di gestione per la
qualita'  (o  altro  sistema  di gestione aziendale) con periodicita'
triennale";
    la scadenza del certificato e' pertanto implicitamente stabilita'
a  tre  anni  decorrenti dalla data di emissione (prima o corrente) e
cio'  anche  qualora il contratto tra organismo e azienda non preveda
esplicitamente tale scadenza come clausola contrattuale;
    il  Sincert,  al  fine  di agevolare le procedure di accertamento
della   validita'   della  certificazione  di  qualita',  provvedera'
affinche'  le  nuove certificazioni, emesse da organismi accreditati,
saranno  integrate con la dicitura: "Per una informazione puntuale ed
aggiornata  circa  la validita' del presente certificato, si prega di
contattare il seguente numero telefonico ... o indirizzo e mail ...";
    il  Sincert, inoltre, nel corso dell'audizione si e' impegnato ad
informare  questa  Autorita',  che  ne  fara'  oggetto  di  specifica
comunicazione  alle  Soa,  relativamente  a  tutti  i procedimenti di
revoca o di modifica delle Certificazioni dei sistemi di gestione per
la qualita' gia' rilasciate dagli Organismi di certificazione.
  Dalle  considerazioni  svolte,  al  fine di garantire i principi di
uniformita'   di  comportamento  e  di  libera  concorrenza  tra  gli
operatori,  i  criteri da tener presente in sede di esperimento delle
procedure di gara sono nei termini suindicati.
    Roma, 7 novembre 2001
                                                 Il presidente: Garri