MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 22 novembre 2001 

Esplicazioni  relative alle modalita' di affidamento in concessione a
terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art.
20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. - GAB/2001/11560/B01
(GU n.280 del 1-12-2001)

  Nell'adottare il presente decreto, si intende chiarire il principio
informatore, nonche' le aspettative giuridiche, cui esso risponde.
  La  volonta' di introdurre uno strumento di attuazione dell'art. 20
della  legge  5  gennaio  1994,  n. 36, agile e rapido, perfettamente
rispondente  ai  principi  della  massima  trasparenza e nel contempo
garantistico  delle esigenze e degli interessi di tutti, ha suggerito
il  ricorso,  unicamente, allo strumento della gara pubblica ed ancor
piu'  specificatamente  alla  procedura  aperta,  alla  quale possono
partecipare  tutti  i  soggetti  interessati, presentando un'offerta,
come  previsto  nel  decreto  stesso,  ancor  piu' che alla procedura
ristretta,  alla  quale  partecipano  solo  i  candidati prescelti ed
invitati  dal  soggetto aggiudicatore, trascurando del tutto, invece,
di  prendere,  sia  pure in semplice considerazione la terza ipotesi,
vale a dire quella della procedura negoziata.
  E'  noto  come  la  nostra  cultura  giuridica  e la giurisprudenza
abbiano  considerato  con  profondo  disfavore  la  gara a trattativa
privata,  a  motivo  delle  molteplici ipotesi di favoritismi che con
tale  procedura e' piu' agevole assicurare; critica alla quale non si
sottrae del tutto, a dire il vero, neppure la procedura ristretta, la
quale consente al soggetto aggiudicatore di ampliare o restringere la
rosa degli invitati, a seconda dell'umore.
  Ne'  tali preoccupazioni risultano del tutto tacitate dal fatto che
le procedure da ultimo richiamate, ma soprattutto la prima (procedura
negoziata),  siano  attuate  con  o  nei  confronti di altri soggetti
pubblici  o  di societa' a partecipazione mista (pubblica e privata),
sia  che  veda  il  soggetto pubblico in posizione maggioritaria, che
minoritaria,  dal  momento che queste ultime, risultano, comunque, in
aperta violazione delle normative CEE.
  Tale   normativa,   costituita   dalla   direttiva   del  Consiglio
dell'Unione  europea  n.  92/50  del 18 giugno 1992, modificata dalla
direttiva  n.  52/97, recepita con il decreto legislativo 25 febbraio
2000,  n.  65,  condanna  simili  procedure, tanto che la Commissione
europea,  anche  a  seguito  di  sentenze della Corte di giustizia in
materia  di  appalti pubblici, sin dal 1999, ha avviato nei confronti
dell'Italia,  una  procedura  di  infrazione, la n. 2184, nella quale
sono  confluiti  i  reclami  presentati a proposito dell'assegnazione
della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'ATO 4 Alto
Valdarno  e  nella  quale  pare si vogliano far confluire anche altri
reclami.
  Ancor  piu'  di  recente,  in  data 8 novembre 2000, la Commissione
europea  ha  avviato altra procedura di infrazione, sempre nei nostri
confronti,  in  quanto si ritiene che le modalita' di affidamento dei
servizi   pubblici   locali,   previste   dall'art.  22  del  decreto
legislativo  n. 142/1990, travasate quasi integralmente nell'art. 113
del  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali
(decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267), siano in contrasto con
la   citata   direttiva  n.  92/50,  che  coordina  le  procedure  di
aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di servizi, modificata dalla
direttiva   n.  52/97,  come  gia'  detto  recepita  con  il  decreto
legislativo  n. 65/2000 e con la direttiva n. 93/38 che coordina, tra
le  altre, le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia,  nonche'  con  i  principi  di  trasparenza  e di parita' di
trattamento.
  E'   a  tutti  noto  che  l'ordinamento  giuridico  sovranazionale,
instauratosi  a seguito dei Trattati di Roma e di Maastricht, prevale
su quello dei singoli Stati, ingenerando in essi un nuovo ordinamento
che  trova,  in via diretta ed immediata, applicazioni in ciascuno di
essi.
  Affinche' tutti gli operatori pubblici siano pienamente consapevoli
della responsabilita' che assumono, sia penale che contabile, facendo
ricorso alla procedura dell'affidamento diretto, va detto con estrema
chiarezza  che la gestione del servizio idrico integrato non deve, in
alcun  caso,  risultare  contraria  alle  norme  degli  articoli 49 e
seguenti  del  trattato CE e dei principi di trasparenza e parita' di
trattamento.
  Ne  consegue  che  quegli enti pubblici ed i loro amministratori, i
quali,   ignorando   quanto   sopra,  continueranno  a  fare  ricorso
all'affidamento  diretto,  del  servizio  idrico  integrato,  sia nei
confronti  di  una  societa'  pubblica  e/o partecipata, non potranno
ritenersi   esenti  dal  dovere  di  reintegrare  il  danno  arrecato
all'Italia,  sia  sotto  il profilo dell'immagine internazionale, che
dei costi necessari ad adempiere alla condanna inflitta.
  A  tal proposito va chiarito che per amministrazioni aggiudicatrici
si  intendono:  lo  Stato,  gli  enti pubblici territoriali e le loro
unioni,  consorzi ed associazioni, gli altri enti non economici e gli
organismi   di   diritto  pubblico,  dovendosi  intendere  come  tali
qualsiasi   organismo   con  personalita'  giuridica,  istituito  per
soddisfare  bisogni  di  interesse  generale,  aventi  carattere  non
industriale  e commerciale e la cui attivita' sia finanziata, in modo
maggioritario, dallo Stato.
    Roma, 22 novembre 2001
                                                Il Ministro: Matteoli