DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2001, n. 425 

Regolamento di attuazione della direttiva 2000/27/CE, che modifica la
direttiva  93/53/CEE,  recante  misure  comunitarie  minime  di lotta
contro talune malattie dei pesci.
(GU n.285 del 7-12-2001)
 
 Vigente al: 22-12-2001  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la direttiva 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio 2000, che
modifica  la  direttiva  93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993,
recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei
pesci;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo
4;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
263,  concernente regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE
recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei
pesci;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro della salute;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica 3 luglio 1997,
                                n.263
  1  .  Al  decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
263, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  all'articolo  6,  comma  1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
      "a)  la rimozione di tutti i pesci secondo un piano predisposto
dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione europea;";
    b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
      "Art.  14.  - 1. E' vietata la vaccinazione dei pesci contro le
malattie  dell'elenco  II  nelle  zone  riconosciute  o nelle aziende
riconosciute  ubicate  nelle  zone  non  riconosciute  e nelle zone o
aziende  che  abbiano gia' avviato le procedure per il riconoscimento
previste  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 novembre
1992,  n.  555,  e  successive  modifiche, nonche' contro le malattie
dell'elenco I.
  2.  In deroga al comma 1 il Ministero della salute puo' autorizzare
la  vaccinazione in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia
dell'elenco  I  a  condizione  che le modalita' di vaccinazione siano
precisate nel programma di intervento approvato a norma dell'articolo
15 e che sia tenuto conto dei criteri fissati nell'allegato E.
  3.  In  caso  di  riesame,  in  sede  comunitaria, della disciplina
relativa  alla  vaccinazione,  il  Ministero  della  salute adotta le
conseguenti misure tecniche di adeguamento.";
    c) dopo l'allegato D e' aggiunto il seguente:
                             "Allegato E
               Criteri per i programmi di vaccinazione
  I programmi di vaccinazione devono contenere almeno le informazioni
seguenti:
    1)  situazione  della  malattia  che  giustifica  la richiesta di
vaccinazione;
    2)  informazioni  sulle  zone  costiere e su quelle continentali,
sulle  localita'  e  sulle  aziende  in  cui  puo' essere eseguita la
vaccinazione:  tali zone non potranno in nessun caso estendersi oltre
i  limiti  della zona infetta e, se necessario, della zona cuscinetto
creata intorno alla zona infetta;
    3)  informazioni  particolareggiate  sul  vaccino  da utilizzare,
incluso il tipo o i tipi di vaccino che possono essere utilizzati;
    4)   informazioni  particolareggiate  riguardanti  condizioni  di
impiego,  frequenza  di  vaccinazione  e  limiti  delle operazioni di
vaccinazione;
    5) criteri di sospensione della vaccinazione;
    6)  disposizioni per la tenuta di un registro delle operazioni di
vaccinazione;
    7)  disposizioni per limitare i movimenti dei pesci nella zona di
vaccinazione  e  per garantire che i pesci possano lasciare tale zona
solo  per  essere  abbattuti  e  destinati  al  consumo  umano  o, se
necessario, per essere distrutti;
    8)   qualsiasi   altra   disposizione   necessaria   in  caso  di
vaccinazione.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 ottobre 2001

                               CIAMPI
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Buttiglione,    Ministro   per   le
                                     politiche comunitarie
                                  Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 260