N. 943 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 2001
Ordinanza emessa il 3 ottobre 2001 dal tribunale di Sondrio nel procedimento esecutivo promosso da Arensi Francesco ed altra nei confronti di Airoldi Giorgio Procedimento civile - Ricusazione del giudice - Effetti - Sospensione necessaria del processo - Applicabilita' anche in caso di istanza immotivata, meramente riproduttiva di altra gia' dichiarata inammissibile - Conseguente possibilita' per la parte di paralizzare unilateralmente l'iter processuale - Violazione del principio della ragionevole durata del processo - Richiamo alla sent. n. 10/1997 della Corte costituzionale. - Codice di procedura civile, art. 52, comma terzo. - Costituzione, artt. 3, 101 e 111.(GU n.48 del 12-12-2001 )
IL TRIBUNALE DI SONDRIO Il giudice dell'esecuzione, dott. Carlo Camnasio; letti gli atti del procedimento esecutivo immobiliare n. 104/1994 RG, promosso da Arensi Francesco+1 contro Airoldi Giorgio, con l'intervento di altri creditori; Rilevato che in data 25 settembre 2001 il debitore esecutato depositava in cancelleria istanza di ricusazione nel confronti del sottoscritto giudice, che veniva dichiarata inammissibile da questo tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 26/27 settembre 2001, per non essere, tra l'altro, in istanza indicato alcun motivo specifico di ricusazione, ma meramente richiamate alcune norme di legge (artt, 51 e 52, commi, II e III, c.p.c.); Rilevato che in data 2 ottobre 2001 Airoldi Giorgio depositava in cancelleria ulteriore ed analoga istanza di ricusazione del sottoscritto "per l'udienza fissata nel giorno 3 ottobre 2001 in applicazione a quanto previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c., commi, II e III"; Ritenuto che va sollevata d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, comma III, c.p.c., laddove si prescrive che "la ricusazione sospende il processo", per violazione degli artt. 3, 101 e 111 Costituzione; che, quanto alla rilevanza della questione, all'odierna udienza il sottoscritto giudicante dovrebbe dichiarare, in ossequio alla disposizione processuale sopra indicata, la sospensione del processo, non essendo ancora intervenuta decisione alcuna sull'istanza di ricusazione da parte del tribunale di Sondrio; che l'istanza di ricusazione in esame appare depositata oltre il termine indicato dall'art. 52, comma II, c.p.c. e mancante dei motivi specifici e dei mezzi di prova richiesti dall'art. 52, comma I, c.p.c.; che detta istanza, in ragione dei vizi sopra descritti e della precedente immotivata istanza di ricusazione depositata in data 25 settembre 2001, appare esclusivamente finalizzata ad ottenere un provvedimento sospensivo della procedura esecutiva de qua; che al sottoscritto giudice e' inibita una qualsiasi valutazione in ordine all'ammissibilita' dell'istanza (cfr. art. 54 c.p.c.), sicche' all'odierna udienza si imporrebbe una pronunzia di sospensione del processo esecutivo; Ritenuto, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che la Corte costituzionale - nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 101 Cost., dell'art. 37, comma II, c.p.p., nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione - ha gia' affermato che istituti e regole processuali sono da censurare, alla luce del principio dell'indefettibile ed efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale, allorquando si prestino ad un uso distorto (cfr. sentenza 23 gennaio 1997 n. 10); che il caso in esame si appalesa analogo al precedente, laddove ad una prima istanza di ricusazione immotivata (dichiarata inammissibile dal tribunale) ne seguiva una seconda parimenti immotivata, che dovrebbe condurre, applicando la norma censurata, alla sospensione del procedimento; che la norma de qua appare in contrasto anche con l'art. 111, comma II, Cost., considerato che il disposto per cui la sospensione del processo consegue alla ricusazione del giudice consente ad una parte privata, mediante il reiterato deposito, come nel caso in esame, di istanze di ricusazione meramente ripropositive di altre gia' dichiarate inammissibili dal giudice competente, di unilateralmente paralizzare l'iter processuale, con conseguente violazione del superiore principio della ragionevole durata del processo, che, secondo il citato disposto costituzionale, la legge deve assicurare;
P. Q. M. Visto l'art. 23, comma III, legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, comma III, c.p.c., per violazione degli artt. 3, 101 e 111 Cost., mandando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo. Sondrio, addi' 3 ottobre 2001 Il giudice: Camnasio 01C1172