N. 943 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 2001

Ordinanza  emessa  il  3  ottobre  2001  dal tribunale di Sondrio nel
procedimento  esecutivo  promosso  da  Arensi  Francesco ed altra nei
confronti di Airoldi Giorgio

Procedimento civile - Ricusazione del giudice - Effetti - Sospensione
  necessaria  del  processo - Applicabilita' anche in caso di istanza
  immotivata,   meramente   riproduttiva  di  altra  gia'  dichiarata
  inammissibile   -   Conseguente   possibilita'   per  la  parte  di
  paralizzare  unilateralmente  l'iter  processuale  - Violazione del
  principio  della  ragionevole  durata  del processo - Richiamo alla
  sent. n. 10/1997 della Corte costituzionale.
- Codice di procedura civile, art. 52, comma terzo.
- Costituzione, artt. 3, 101 e 111.
(GU n.48 del 12-12-2001 )
                       IL TRIBUNALE DI SONDRIO

    Il  giudice dell'esecuzione, dott. Carlo Camnasio; letti gli atti
del  procedimento  esecutivo  immobiliare n. 104/1994 RG, promosso da
Arensi  Francesco+1 contro Airoldi Giorgio, con l'intervento di altri
creditori;
    Rilevato  che  in  data  25  settembre 2001 il debitore esecutato
depositava  in  cancelleria  istanza di ricusazione nel confronti del
sottoscritto  giudice,  che veniva dichiarata inammissibile da questo
tribunale   in   composizione  collegiale  con  ordinanza  del  26/27
settembre  2001,  per  non  essere,  tra l'altro, in istanza indicato
alcun motivo specifico di ricusazione, ma meramente richiamate alcune
norme di legge (artt, 51 e 52, commi, II e III, c.p.c.);
    Rilevato che in data 2 ottobre 2001 Airoldi Giorgio depositava in
cancelleria   ulteriore   ed   analoga  istanza  di  ricusazione  del
sottoscritto  "per  l'udienza  fissata  nel  giorno 3 ottobre 2001 in
applicazione  a quanto previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c., commi, II
e III";
    Ritenuto  che  va  sollevata  d'ufficio questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 52, comma III, c.p.c., laddove si prescrive
che  "la  ricusazione  sospende  il  processo",  per violazione degli
artt. 3, 101 e 111 Costituzione;
        che,  quanto  alla  rilevanza  della  questione,  all'odierna
udienza  il  sottoscritto giudicante dovrebbe dichiarare, in ossequio
alla  disposizione  processuale  sopra  indicata,  la sospensione del
processo,   non   essendo   ancora   intervenuta   decisione   alcuna
sull'istanza di ricusazione da parte del tribunale di Sondrio;
        che l'istanza di ricusazione in esame appare depositata oltre
il  termine  indicato  dall'art. 52,  comma II, c.p.c. e mancante dei
motivi  specifici  e dei mezzi di prova richiesti dall'art. 52, comma
I, c.p.c.;
        che  detta  istanza,  in  ragione  dei vizi sopra descritti e
della precedente immotivata istanza di ricusazione depositata in data
25  settembre  2001, appare esclusivamente finalizzata ad ottenere un
provvedimento sospensivo della procedura esecutiva de qua;
        che   al   sottoscritto  giudice  e'  inibita  una  qualsiasi
valutazione  in  ordine all'ammissibilita' dell'istanza (cfr. art. 54
c.p.c.),  sicche'  all'odierna udienza si imporrebbe una pronunzia di
sospensione del processo esecutivo;
    Ritenuto, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
che   la  Corte  costituzionale  -  nel  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale,   per   violazione   degli   artt. 3   e  101  Cost.,
dell'art. 37,  comma  II,  c.p.p.,  nella  parte  in cui, qualora sia
riproposta  la  dichiarazione  di  ricusazione,  fondata sui medesimi
motivi,   fa  divieto  al  giudice  di  pronunciare  o  concorrere  a
pronunciare  la  sentenza  fino a che non sia intervenuta l'ordinanza
che  dichiara  inammissibile  o  rigetta  la  ricusazione  -  ha gia'
affermato  che  istituti e regole processuali sono da censurare, alla
luce del principio dell'indefettibile ed efficiente svolgimento della
funzione  giurisdizionale, allorquando si prestino ad un uso distorto
(cfr. sentenza 23 gennaio 1997 n. 10);
        che  il  caso  in  esame  si  appalesa analogo al precedente,
laddove  ad  una  prima istanza di ricusazione immotivata (dichiarata
inammissibile   dal  tribunale)  ne  seguiva  una  seconda  parimenti
immotivata,  che  dovrebbe  condurre,  applicando la norma censurata,
alla sospensione del procedimento;
        che la norma de qua appare in contrasto anche con l'art. 111,
comma  II,  Cost., considerato che il disposto per cui la sospensione
del  processo  consegue  alla ricusazione del giudice consente ad una
parte  privata,  mediante  il  reiterato  deposito,  come nel caso in
esame,  di  istanze  di  ricusazione meramente ripropositive di altre
gia'    dichiarate   inammissibili   dal   giudice   competente,   di
unilateralmente   paralizzare  l'iter  processuale,  con  conseguente
violazione  del  superiore  principio  della  ragionevole  durata del
processo,  che,  secondo  il citato disposto costituzionale, la legge
deve assicurare;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, comma III, legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Solleva   d'ufficio   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 52,  comma III, c.p.c., per violazione degli artt. 3, 101 e
111  Cost.,  mandando  alla  cancelleria  di  notificare  la presente
ordinanza  alle  parti  in  causa  ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  nonche'  di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il processo.
        Sondrio, addi' 3 ottobre 2001
                        Il giudice: Camnasio
01C1172