N. 387 ORDINANZA 22 novembre - 6 dicembre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  - Espulsione - Impossibilita' di dare immediata esecuzione
  al   provvedimento   -   Trattenimento  nei  centri  di  permanenza
  temporanea  - Convalida - Lamentata inidoneita' del procedimento ad
  assicurare l'esplicazione della difesa, con limiti all'accertamento
  giudiziale circa la sussistenza delle condizioni per l'adozione del
  provvedimento  amministrativo e la fissazione di termini massimi di
  durata   -   Questione  prospettata  contestualmente  all'immediato
  rilascio della persona trattenuta - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 3, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13, 24 e 111.
Straniero  - Espulsione - Impossibilita' di dare immediata esecuzione
  al   provvedimento   -   Trattenimento  nei  centri  di  permanenza
  temporanea  - Convalida - Lamentata inidoneita' del procedimento ad
  assicurare l'esplicazione della difesa, con limiti all'accertamento
  giudiziale circa la sussistenza delle condizioni per l'adozione del
  provvedimento  amministrativo e la fissazione di termini massimi di
  durata - Questione riferita a norma regolamentare priva di forza di
  legge - Manifesta inammissibilita'.
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13, 24 e 111.
(GU n.48 del 12-12-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 14, commi 3,
4  e  5,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R.
31 agosto  1999,  n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo  1,  comma  6,  del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286),  promossi  con n. 5 ordinanze emesse il 16 dicembre 2000 dal
tribunale  di  Milano,  in  composizione monocratica, rispettivamente
iscritte   dal  n. 192  al  n. 196  del  registro  ordinanze  2001  e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che, con cinque ordinanze di identico contenuto in data
16 dicembre  2000 (r.o. da n. 192 a n. 196 del 2001), il tribunale di
Milano,  in  composizione  monocratica,  ha sollevato, in riferimento
agli  articoli  3,  10, 13, 24 e 111 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  14,  commi 3, 4 e 5, del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero)  e  dell'articolo  20 del d.P.R.
31 agosto  1999,  n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo  1,  comma  6,  del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286);
        che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare,
all'esito  di  udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato
dagli  articoli  737  e  seguenti  del codice di procedura civile, il
provvedimento  di  trattenimento  presso  un  centro  di permanenza e
assistenza  temporanea  disposto  dal  questore  nei confronti di uno
straniero  destinatario  di decreto di espulsione con accompagnamento
alla frontiera;
        che,   sull'assunto   che  il  trattenimento  nei  centri  di
permanenza  temporanea  previsto  dall'art. 14  del d.lgs. n. 286 del
1998 costituisca una forma di "detenzione amministrativa" comparabile
alla  custodia  in  carcere,  il  tribunale  di  Milano  dubita della
legittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni:
        art. 14,  comma  4,  nella  parte  in  cui  dispone  che alla
convalida  del  trattenimento  presso  un  centro  di  permanenza  ed
assistenza    temporanea   dello   straniero   destinatario   di   un
provvedimento di espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737
e  ss.  cod.  proc. civ., in quanto la procedura ivi prevista sarebbe
"manifestamente    inidonea    ad    assicurare   la   pienezza   del
contraddittorio e dell'esplicazione delle difese";
        art. 14, comma 4, nella parte in cui precluderebbe al giudice
ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni addotte
dalla  autorita' di polizia quale concreto impedimento all'esecuzione
immediata  dell'accompagnamento  alla  frontiera  e, sotto un diverso
profilo,  in  ordine  alla  fondatezza  delle  ragioni allegate dallo
straniero   circa   la  ricorrenza  di  una  ipotesi  di  divieto  di
espulsione;
        art. 14, comma 3, unitamente all'art. 20 del d.P.R. 31 agosto
1999,  n. 394,  nella  parte  in  cui non prevederebbero l'obbligo di
avviso  al  difensore,  d'ufficio  o di fiducia, contestualmente alla
comunicazione al giudice dell'inizio del trattenimento;
        art. 14,  comma  5,  nella  parte  in cui non prevederebbe un
limite  massimo  anche  per  il  cumulo di vari periodi successivi di
trattenimento   fondati   sul   medesimo  decreto  di  espulsione  e,
conseguentemente,  impedirebbe al giudice di accertare se quel limite
sia stato superato;
        art. 14, comma 4, nella parte in cui imporrebbe al giudice di
provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di determinare
il  ragionevole  termine  massimo, anche cumulato, del trattenimento,
tenendo  conto  delle  concrete  circostanze del caso e bilanciando i
contrapposti   interessi   della   tutela  delle  frontiere  e  della
salvaguardia della liberta' personale dello straniero;
        che  in  tutte  le  ordinanze  di rimessione il giudice a quo
contestualmente   alla  proposizione  delle  anzidette  questioni  di
legittimita'  costituzionale,  ha ordinato l'immediato rilascio dello
straniero, il cui trattenimento e' oggetto del giudizio di convalida;
        che  e'  intervenuto,  in  tutti i giudizi, il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  e ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile proprio a causa dell'avvenuto rilascio degli stranieri,
che  avrebbe  comportato  l'esaurimento della funzione decisoria alla
quale il remittente, nei singoli giudizi, era chiamato;
        che,  quanto  alla  censura  che  si appunta sull'art. 20 del
d.P.R.  n. 394  del  1999,  la difesa erariale osserva che l'atto nel
quale  tale  disposizione  e'  contenuta, di natura regolamentare, e'
privo  del  requisito  della  forza  di  legge  e  pertanto  non puo'
costituire  oggetto  del  controllo di legittimita' costituzionale ad
opera di questa Corte;
        che,  in  ogni  caso, ad avviso dell'Avvocatura, le questioni
sarebbero  infondate,  in  quanto  il  trattenimento  nei  centri  di
permanenza temporanea inciderebbe sulla liberta' di circolazione e di
soggiorno  e  non  anche  sulla  liberta'  personale  e  comunque  le
disposizioni  censurate  realizzerebbero  un  equo  bilanciamento tra
l'esigenza  di  contrastare  l'immigrazione  clandestina  e quella di
tutelare i diritti dello straniero;
        che,   sempre  secondo  l'Avvocatura  dello  Stato,  anche  a
ritenere  che la misura del trattenimento si attenga alla sfera della
liberta'   personale,   il  procedimento  regolato  dal  testo  unico
sull'immigrazione  sarebbe  ricalcato  sul modello dell'art. 13 della
Costituzione  e  nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore
per aver adottato il rito camerale ex art. 737 e ss. cod. proc. civ.,
che non risulterebbe inadeguato alle esigenze di tutela della persona
trattenuta.
    Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i
relativi   giudizi   possono   essere   riuniti   per  essere  decisi
congiuntamente;
        che  in tutti gli atti instaurativi del presente giudizio, il
remittente,  nel promuovere questione di legittimita' costituzionale,
ha   espressamente   disposto   l'immediato  rilascio  della  persona
trattenuta,  sicche'  ricorre  la  medesima  fattispecie  sulla quale
questa  Corte,  con  ordinanza n. 297 del 2001, si e' pronunciata nel
senso della manifesta inammissibilita';
        che  la censura rivolta nei confronti dell'art. 20 del d.P.R.
n. 394 del 1999 e' inammissibile anche per l'ulteriore ragione che si
tratta   di   disposizione  regolamentare,  inidonea  a  radicare  la
competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  14,  commi 3, 4 e 5, del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero)  e  dell'articolo  20 del d.P.R.
31 agosto  1999,  n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo  1,  comma  6,  del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286),  sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111
della   Costituzione,   dal  tribunale  di  Milano,  in  composizione
monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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