N. 388 ORDINANZA 22 novembre - 6 dicembre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  - Espulsione - Trattenimento presso i centri di permanenza
  temporanea  e  di  assistenza  -  Mancata  convalida  - Effetti non
  estensibili  al  provvedimento  di accompagnamento alla frontiera -
  Lamentata  incidenza  sulla  liberta'  personale  -  Questione gia'
  dichiarata  non  fondata  -  Carenza  di  profili e argomenti nuovi
  Manifesta infondatezza.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6 e 14, commi
  4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.
(GU n.48 del 12-12-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, commi 4,
5  e  6,  e  dell'articolo  14,  commi 4 e 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  promossi  con n. 15 ordinanze emesse il 23 dicembre 2000
dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente
iscritte  dal  n. 204  al  n. 211  al  n. 223;  e  dal 229 al 234 del
registro  ordinanze  2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12 e n. 13, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che,  con undici ordinanze di analogo contenuto in data
23 dicembre  2000 (r.o. da n. 204 a n. 211 del 2001, n. 223 del 2001;
e   da  n. 229  a  n. 234  del  2001)  il  tribunale  di  Milano,  in
composizione  monocratica,  ha sollevato, in riferimento all'articolo
13,   secondo   e  terzo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  13,  commi  4,  5  e 6 e
dell'articolo 14,  commi 4  e 5,  del  decreto  legislativo 25 luglio
1998,   n. 286   (Testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero), nella parte in cui non prevedono che la mancata convalida
del  trattenimento in centri di permanenza temporanea e di assistenza
dello   straniero   soggetto   a   provvedimento  di  espulsione  con
accompagnamento  alla  frontiera da parte della forza pubblica emesso
dall'autorita'    giudiziaria    legittimi   indiscriminatamente   la
permanenza  dello  straniero  presso  il  centro  per  un  periodo di
complessivi venti giorni";
        che,  con  le  stesse  ordinanze,  il  tribunale di Milano ha
sollevato,   in   riferimento   all'art. 13,   secondo  comma,  della
Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale  anche
dell'art. 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo, "nella parte
in  cui  consente  al  questore  di  disporre  il trattenimento dello
straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non
e'   possibile   eseguirne  con  immediatezza  l'espulsione  mediante
accompagnamento   alla   frontiera   ovvero   il   respingimento  per
l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo";
        che,  quanto  alla prima questione, i remittenti rilevano che
le   disposizioni   censurate,   che   prevedono   la  convalida  del
trattenimento,  stabilendo  che  essa  "comporta"  la  permanenza nel
centro  per  un periodo di complessivi venti giorni, contrasterebbero
con  l'art. 13,  secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto
attribuirebbero   a  tale  provvedimento  non  solo  la  funzione  di
ratificare  l'operato  dell'autorita' di pubblica sicurezza, ma anche
quella  di  legittimare  per  il  futuro la privazione della liberta'
personale, per un periodo di tempo predeterminato;
        che  il  contrasto  con  l'art. 13 della Costituzione sarebbe
ancor  piu'  evidente  ove  si  consideri  che la disciplina in esame
precluderebbe  al giudice ogni verifica sulla congruita' della durata
del  trattenimento  in  relazione  ai  presupposti  che ne hanno reso
necessaria l'applicazione;
        che   i   remittenti,  nelle  anzidette  ordinanze,  deducono
altresi'   la   violazione   dell'art. 13,   secondo   comma,   della
Costituzione   da  parte  dell'art. 14,  comma  1,  del  testo  unico
sull'immigrazione,  in  quanto  questo  consentirebbe  al questore di
adottare  la  misura  del trattenimento dello straniero nei centri di
permanenza  temporanea  ed assistenza anche per l'indisponibilita' di
vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, e cioe' per un ostacolo
accidentale,  non addebitabile allo straniero, superabile con congrui
strumenti  organizzativi  e,  comunque,  tale  da non giustificare in
alcun  modo  il  sacrificio,  sia  pure  temporaneo,  della  liberta'
personale  del  soggetto  coinvolto,  ben  oltre  i  rigorosi  limiti
previsti dal dettato costituzionale;
        che  in  tutti  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate
inammissibili o non fondate.
    Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i
relativi   giudizi   possono   essere   riuniti   per  essere  decisi
congiuntamente;
        che   la   prima   delle  questioni  sollevate,  che  investe
l'articolo  14,  commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286,  nella  parte in cui prevede che, per effetto della convalida
della  autorita' giudiziaria, il trattenimento dello straniero presso
centri  di permanenza temporanea ed assistenza possa protrarsi fino a
complessivi  venti  giorni, e' stata dichiarata non fondata da questa
Corte con la sentenza n. 105 del 2001;
        che  i  remittenti  non  adducono  profili ed argomenti nuovi
rispetto a quelli gia' esaminati;
        che  la seconda questione riguarda invece l'art. 14, comma 1,
del decreto legislativo n. 286 del 1998, del quale i giudici a quibus
denunciano   il   contrasto   con  l'art. 13,  secondo  comma,  della
Costituzione,   poiche',  consentendo  al  questore  di  disporre  il
trattenimento  dello straniero nei centri di permanenza quando non e'
possibile    eseguirne   con   immediatezza   l'espulsione   mediante
accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilita' di vettore o di
altro  mezzo  di  trasporto  idoneo,  permetterebbe  all'autorita' di
polizia di adottare tale misura anche per un impedimento accidentale,
che  non sarebbe addebitabile allo straniero, potrebbe essere rimosso
con  la  predisposizione  di  congrue misure organizzative e, in ogni
caso, non giustificherebbe il sacrificio della liberta' personale;
        che  le  ordinanze  di  rimessione non descrivono le concrete
fattispecie  dalle  quali  i  giudizi  di  convalida avevano preso le
mosse,  ne'  riferiscono  per quale dei motivi previsti dal censurato
art. 14,   comma  1  (necessita'  di  "procedere  al  soccorso  dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita'
o  nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio,
ovvero  per  l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo"),  il  questore  aveva  ritenuto  di  non potere eseguire con
immediatezza  l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed
aveva  disposto  il trattenimento degli stranieri presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza;
        che  la  omessa descrizione della fattispecie, in presenza di
una  disposizione  legislativa  che consente il trattenimento per una
varieta'  di ipotesi differenti, ciascuna delle quali puo' di per se'
costituire  la base legale della misura restrittiva, si risolve in un
difetto   di  motivazione  circa  la  rilevanza  della  questione  di
legittimita' costituzionale;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    1)   Dichiara   la  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  14,  commi  4  e  5, del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla   condizione   dello   straniero)   sollevata,  in  riferimento
all'articolo  13,  secondo  e  terzo  comma,  della Costituzione, dal
tribunale  di  Milano,  in composizione monocratica, con le ordinanze
indicate in epigrafe;
    2)  Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della questione di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  14, comma 1, del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo
comma,  della  Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione
monocratica, con le medesime ordinanze.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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