N. 392 ORDINANZA 22 novembre - 6 dicembre 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Regione  Lombardia  -  Assistenza  scolastica  -  Erogazione di buoni
  scuola  alle famiglie degli allievi di scuole statali e non statali
  -  Modalita'  attuative  fissate  con  deliberazione  della  Giunta
  regionale  -  Ricorso  statale  per  conflitto  di  attribuzione  -
  Asserita  inosservanza  dei criteri stabiliti con legge regionale e
  dei  principi  fondamentali  della  legge  statale  -  Sopravvenuta
  rinuncia  al  ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del
  processo.
- Deliberazione  della  Giunta regionale della Lombardia 22 settembre
  2000; nota del Presidente della Giunta regionale della Lombardia 30
  ottobre 2000.
- Legge 10 marzo 2000, n. 62; legge Regione Lombardia 5 gennaio 2000,
  n. 1; legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17.
(GU n.48 del 12-12-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo   ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda
CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito della
delibera  della  Giunta  regionale  della  Lombardia n. VIII 1253 del
22 settembre  2000  recante  "Attuazione degli interventi relativi al
buono  scuola  di  cui  alla  legge  regionale  5 gennaio  2000, n. 1
(art. 4,  comma  121,  lettera  e)" e degli atti ad essa antecedenti,
nonche'  a  seguito del rifiuto di sottoporre l'anzidetta delibera al
controllo  di  cui  all'articolo  17, comma 32, della legge 15 maggio
1997,  n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'
amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e di controllo),
manifestato  dal  Presidente  della  Regione  Lombardia  con  la nota
n. 44574 del 30 ottobre 2000, promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 27 novembre 2000, depositato in
cancelleria  il  11 dicembre  2000  ed iscritto al n. 54 del registro
conflitti 2000.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  6 novembre  2001  il  Giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    Udito  l'avvocato  Beniamino  Caravita  di Toritto per la Regione
Lombardia.
    Ritenuto  che,  con ricorso regolarmente notificato e depositato,
il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato  conflitto di
attribuzione  nei confronti della Regione Lombardia in relazione alla
deliberazione  22 settembre 2000 n. VIII 1253 della Giunta regionale,
pubblicata  nel  bollettino  ufficiale  n. 41  del  9 ottobre 2000 ed
intitolata  "Attuazione  degli interventi relativi al buono scuola di
cui  alla  legge  regionale  5 gennaio 2000, n. 1 (art. 4, comma 121,
lettera  e)",  ed  agli  atti precedenti del procedimento concluso da
detta  deliberazione,  tra  essi  compresa la deliberazione 27 luglio
2000  n. VII/18  del Consiglio regionale recante "Indirizzi e criteri
per  l'erogazione  del  buono  scuola  di  cui  alla  legge regionale
5 gennaio   2000,   n. 1  "Riordino  del  sistema  dell'autonomie  in
Lombardia.  Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
enti  locali,  in  attuazione  del  Capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59),  art. 4,  comma  121,  lettera  e)",  nonche' in relazione al
rifiuto  di sottoporre la citata deliberazione di Giunta al controllo
di  cui all'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure  urgenti  per  lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei  procedimenti  di decisione e di controllo), rifiuto espresso con
la  nota  in  data  30 ottobre  2000,  n. 44574, del Presidente della
giunta  regionale  al  Commissario  del  Governo,  avente ad oggetto:
"Attribuzione  del  buono  scuola in attuazione della legge regionale
1/2000";
        che,  ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio, la Regione
Lombardia,  nel  procedere,  con  gli atti oggetto di conflitto, alla
attuazione  degli  interventi  di  cui alla legge regionale 5 gennaio
2000,  n. 1,  relativi  alla erogazione di buoni scuola alle famiglie
degli  allievi  frequentanti  le  scuole  statali  e non statali, non
avrebbe osservato i criteri stabiliti dalla medesima legge regionale,
avendo la deliberazione di Giunta del 22 settembre 2000 regolamentato
soltanto  in  parte  le  modalita' per l'attuazione degli interventi,
disciplinate,  per la parte residua, con deliberazione del Consiglio,
mero atto interno al procedimento;
        che  inoltre,  ad  avviso  del ricorrente, le regole poste in
essere   dalla   Regione   Lombardia   mediante  gli  impugnati  atti
amministrativi  sarebbero  in  contrasto  non  solo  con i criteri di
ripartizione dei buoni scuola dettati dall'art. 4, comma 121, lettera
e),  della  gia'  citata  legge  regionale  lombarda,  ma anche con i
principi  fondamentali posti dalla legge statale 10 marzo 2000, n. 62
(Norme  per  la  parita'  scolastica  e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione);
        che infine, secondo il ricorrente, la citata deliberazione di
Giunta   avrebbe   natura  oggettivamente  regolamentare  e  sarebbe,
percio', ingiustificato il rifiuto di sottoporla a controllo statale;
        che  su  queste  premesse  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri  chiede  che questa Corte dichiari, previa sospensione degli
atti occasione del conflitto e degli atti esecutivi degli stessi, che
spetta  allo  Stato  controllare  le  regole  -  comunque  prodotte e
formulate,  ossia  anche  se  non  inserite  in  atti  esplicitamente
qualificati  come  regolamenti  -  con  le quali la Regione Lombardia
intende disciplinare "le modalita' di attuazione degli interventi" di
cui all'art. 4, comma 121, lettera e) della legge regionale 5 gennaio
2000,  n. 1,  e  che  non  spetta alla Regione Lombardia sottrarre le
anzidette   regole   al  controllo  statale  e  produrre  regole  che
contrastano  con la citata legge regionale e con i principi stabiliti
dalla  legge statale 10 marzo 2000, n. 62, e conseguentemente annulli
gli  atti  oggetto di conflitto e gli altri atti amministrativi posti
in  essere nell'ambito del procedimento conclusosi con la delibera di
Giunta del 22 settembre 2000;
        che  si  e'  costituita  in  giudizio  la  Regione Lombardia,
chiedendo   che   il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  ovvero
infondato, previo rigetto dell'istanza di sospensiva.
    Considerato  che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il
tramite  dell'Avvocatura  generale dello Stato, ha depositato in data
17 luglio 2001 atto di rinuncia al ricorso;
        che   il  difensore  della  Regione  Lombardia,  su  conforme
deliberazione  della  Giunta  regionale  n. VII 5830 in data 2 agosto
2001, ha dichiarato in udienza di accettare la rinuncia;
        che,  ai sensi dell'articolo 27 delle norme integrative per i
giudizi  davanti  alla  Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,
corredata  dalla  accettazione  delle  parti interessate, estingue il
processo.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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