LEGGE 3 dicembre 2001, n. 428 

Norme  per  il  finanziamento  dei  lavori  per la falda acquifera di
Milano  e  per  il  completamento  della  diga  foranea  di Molfetta.
Ulteriore  proroga  del  termine di cui all'articolo 3 della legge 16
aprile  1973,  n.  171,  e  successive  modificazioni,  in materia di
prelievo delle acque di falda nel litorale di Venezia.
(GU n.288 del 12-12-2001)
 
 Vigente al: 27-12-2001  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
  1.  Per  l'esecuzione delle opere e degli impianti necessari per il
controllo  della falda acquifera di Milano e' autorizzata la spesa, a
favore  della  regione  Lombardia,  di lire 10.000 milioni per l'anno
2001,  di  lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 5.000 milioni
per l'anno 2003.
  2. Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga foranea
del porto di Molfetta e' autorizzata la spesa, a favore della regione
Puglia,  di  lire  3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003.
  3. All'articolo 3, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171,
come  da  ultimo modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 27
marzo  2001,  n.  122,  le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite
dalle  seguenti:  "31 dicembre 2004, e comunque fino al momento della
effettiva  disponibilita'  di  acqua  per  il  tramite  di acquedotti
rurali".
  4.  All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 13.000 milioni
per l'anno 2001 e a lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e
2003,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione   economica  per  l'anno  2001,
utilizzando,  quanto  a  lire 10.000 milioni per il 2001 e lire 5.000
milioni  per  ciascuno  degli  anni  2002  e  2003,  l'accantonamento
relativo  al  medesimo  Ministero  e, quanto a lire 3.000 milioni per
ciascuno  degli  anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 3 dicembre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli