LEGGE 3 dicembre 2001, n. 428
Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, in materia di prelievo delle acque di falda nel litorale di Venezia.(GU n.288 del 12-12-2001)
Vigente al: 27-12-2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'esecuzione delle opere e degli impianti necessari per il controllo della falda acquifera di Milano e' autorizzata la spesa, a favore della regione Lombardia, di lire 10.000 milioni per l'anno 2001, di lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2003. 2. Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga foranea del porto di Molfetta e' autorizzata la spesa, a favore della regione Puglia, di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. 3. All'articolo 3, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004, e comunque fino al momento della effettiva disponibilita' di acqua per il tramite di acquedotti rurali". 4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 13.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per il 2001 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli