REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2001, n. 10 

  Modifica  alle  leggi  regionali 25 marzo 1999, n. 13 e 22 dicembre
2000, n. 28.
(GU n.47 del 15-12-2001)

         (Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Puglia n. 26 del 12 febbraio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
la seguente legge:
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                               Art. 1.
    1. Il comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale 22 dicembre 2000,
n. 28 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Fino  all'elaborazione  del  piano regionale dei trasporti
(PRT)  di cui all'Art. 7 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e
per  l'elaborazione  del  piano  triennale  dei  servizi (PTS) di cui
all'Art.  8  della medesima legge regionale, si assumono come servizi
minimi   di   TPRL,   gli  autoservizi  che  risultano  ammessi  alla
contribuzione regionale alla data di entrata in vigore della presente
legge, con l'eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla giunta
regionale  non  corrispondenti  alla  domanda  di  mobilita'  di  cui
all'Art.  16,  comma  1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422".
    2.  Il  comma 3 dell'Art. 15 della legge regionale 25 marzo 1999,
n. 13, come sostituito dal comma 6 dell'Art. 56 della legge regionale
12 aprile 2000, n. 9, e' sostituito dal seguente:
      "3.  I  servizi  minimi di TPRL non comprendono i servizi delle
cessate  gestioni  in  economia,  i  cui  oneri  restano a carico dei
bilanci comunali".
    La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente  ai  sensi e per gli
effetti  del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione
e  60  dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 12 febbraio 2001
                                FITTO