LEGGE 6 dicembre 2001, n. 437
Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato.(GU n.293 del 18-12-2001)
Vigente al: 2-1-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, e' sostituito dal seguente: "2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e gli articoli da 11 a 16 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati a decorrere dal 1 luglio 2002". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli