N. 396 ORDINANZA 3 - 11 dicembre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reati  e pene - Reati depenalizzati - Condanna irrevocabile alla pena
  della reclusione - Conversione in pena pecuniaria - Riscossione con
  l'osservanza  delle  norme  sull'esecuzione delle pene pecuniarie -
  Omessa  previsione  -  Lamentata  disparita'  di  trattamento tra i
  condannati  alla  pena  della  reclusione  e i condannati alla pena
  della  multa  -  Sopravvenuta  sentenza  di  incostituzionalita'  -
  Necessario  riesame  della  questione  - Restituzione degli atti al
  giudice rimettente.
- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.49 del 19-12-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 101, comma 2,
del  decreto  legislativo  30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei  reati  minori  e  riforma  del  sistema  sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1  della  legge  25 giugno  1999,  n. 205),  promosso,  con
ordinanza  emessa  il  16 giugno  2000,  dal  giudice per le indagini
preliminari  del Tribunale di Firenze, nel procedimento di esecuzione
nei  confronti  di  Santambrogio  Daniela,  iscritta  al  n. 162  del
registro  ordinanze  2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di  Firenze,  con  ordinanza  del  16 giugno  2000,  ha sollevato, in
riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 101,  comma  2,  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999,  n. 205),  "nella  parte  in  cui  non  prevede che, in caso di
condanna  irrevocabile  alla  pena  della reclusione per emissione di
assegno  senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale
pena  in  pena  pecuniaria,  secondo il criterio di ragguaglio di cui
all'art. 135  del  codice  penale,  per  procedere  quindi  alla  sua
riscossione  con  l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene
pecuniarie,   ovvero   non   prevede   che,  in  tali  casi,  competa
all'autorita'  amministrativa di applicare la sanzione amministrativa
prevista";
        che  il  giudice  a  quo - nel rammentare che la disposizione
censurata stabilisce, per reati depenalizzati dal decreto legislativo
n. 507  del 1999, che le pene pecuniarie inflitte con le sentenze o i
decreti  revocati  ai  sensi del comma 1 dell'art. 101, devono essere
riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle
norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie - osserva che la predetta
disposizione  determina  una  evidente  disparita' di trattamento tra
coloro che sono stati condannati alla pena della reclusione, per aver
realizzato  una  piu'  grave  ipotesi  di  emissione di assegno senza
provvista,  e  coloro  che,  per  lo  stesso reato, sono stati invece
condannati alla pena della multa;
        che,  in  particolare, mentre questi ultimi devono sottostare
"a sanzione analoga a quella penale gia' loro inflitta", i condannati
alla  pena  della  reclusione  "si  vedono  puramente e semplicemente
cancellata  la  sentenza  di  condanna,  senza  sottostare  ad  alcun
trattamento    sanzionatorio,    neppure    alla    nuova    sanzione
amministrativa", atteso che l'art. 102 del decreto legislativo n. 507
del   1999   prevede   la   trasmissione   degli  atti  all'autorita'
amministrativa per i soli procedimenti in corso relativi a violazioni
depenalizzate;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per l'infondatezza della questione.
    Considerato   che,   successivamente   alla   proposizione  della
questione  oggetto  del presente giudizio, questa Corte, con sentenza
n. 169   del  2001,  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 101,  comma  2,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507;
        che,  a  seguito  di detta sentenza, e della nuova disciplina
applicabile  per  effetto  di  essa,  si rende necessario disporre la
restituzione  degli  atti  al  giudice  rimettente per un nuovo esame
della questione (ordinanza n. 201 del 2001).
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  al giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Firenze.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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