N. 396 ORDINANZA 3 - 11 dicembre 2001
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Reati depenalizzati - Condanna irrevocabile alla pena della reclusione - Conversione in pena pecuniaria - Riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie - Omessa previsione - Lamentata disparita' di trattamento tra i condannati alla pena della reclusione e i condannati alla pena della multa - Sopravvenuta sentenza di incostituzionalita' - Necessario riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2. - Costituzione, art. 3.(GU n.49 del 19-12-2001 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con ordinanza emessa il 16 giugno 2000, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, nel procedimento di esecuzione nei confronti di Santambrogio Daniela, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Massimo Vari. Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con ordinanza del 16 giugno 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna irrevocabile alla pena della reclusione per emissione di assegno senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale pena in pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 del codice penale, per procedere quindi alla sua riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero non prevede che, in tali casi, competa all'autorita' amministrativa di applicare la sanzione amministrativa prevista"; che il giudice a quo - nel rammentare che la disposizione censurata stabilisce, per reati depenalizzati dal decreto legislativo n. 507 del 1999, che le pene pecuniarie inflitte con le sentenze o i decreti revocati ai sensi del comma 1 dell'art. 101, devono essere riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie - osserva che la predetta disposizione determina una evidente disparita' di trattamento tra coloro che sono stati condannati alla pena della reclusione, per aver realizzato una piu' grave ipotesi di emissione di assegno senza provvista, e coloro che, per lo stesso reato, sono stati invece condannati alla pena della multa; che, in particolare, mentre questi ultimi devono sottostare "a sanzione analoga a quella penale gia' loro inflitta", i condannati alla pena della reclusione "si vedono puramente e semplicemente cancellata la sentenza di condanna, senza sottostare ad alcun trattamento sanzionatorio, neppure alla nuova sanzione amministrativa", atteso che l'art. 102 del decreto legislativo n. 507 del 1999 prevede la trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa per i soli procedimenti in corso relativi a violazioni depenalizzate; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione. Considerato che, successivamente alla proposizione della questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza n. 169 del 2001, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; che, a seguito di detta sentenza, e della nuova disciplina applicabile per effetto di essa, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della questione (ordinanza n. 201 del 2001).
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C1200