N. 413 ORDINANZA 3 - 18 dicembre 2001
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Circolazione automobilistica - Superamento di limiti di velocita' - Accertamento con mezzi in dotazione agli organi di polizia stradale (autovelox) - Valore di prova legale - Mancata previsione di un obbligo, per le case costruttrici, di dotare i veicoli di idonea apparecchiatura per la misurazione della velocita' Prospettata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del diritto di proprieta' - Difetto di motivazione in ordine all'oggetto e ai termini della controversia all'esame del giudice rimettente e alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142. - Costituzione, artt. 3, 24, e 42, secondo comma.(GU n.50 del 27-12-2001 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 2001 dal giudice di pace di Feltre nel procedimento civile vertente tra Zuanetto Denis contro la Prefettura di Belluno, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa. Ritenuto che con ordinanza del 15 gennaio 2001 il giudice di pace di Feltre ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 3, 24 e 42, secondo comma, della Costituzione; che il giudice rimettente assume che la predetta disposizione normativa consentirebbe agli organi di polizia stradale di accertare, tramite autovelox, il superamento dei limiti di velocita' con valore di prova legale assoluta senza contestuale attribuzione di adeguati strumenti difensivi ai singoli automobilisti; che - sempre secondo il giudice a quo - non sarebbe, infatti, previsto alcun obbligo a carico delle case costruttrici di installare a bordo di moto e autoveicoli dispositivi che permettano una idonea e precisa misurazione tachimetrica della velocita' di circolazione, con conseguente violazione: a) del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), "difettando la parita' di presupposti accertativi e di controllo in capo ai cittadini e alla pubblica amministrazione"; b) del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), non essendo l'automobilista posto nella condizione di potere adeguatamente contraddire alle contestazioni mosse dalle competenti forze dell'ordine; c) del diritto di proprieta' (art. 42 della Costituzione), per il conseguente minor godimento del veicolo "non potendosi - sostiene testualmente il giudice rimettente - circolare nei limiti delle velocita' consentite con esatta cognizione di causa"; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri deducendo, in via preliminare, l'erroneo riferimento all'art. 142 del codice della strada poiche' detta norma fisserebbe i limiti e le relative sanzioni in caso di loro inosservanza e non anche le caratteristiche tecniche e costruttive dei veicoli, disciplinate, invece, dall'art. 71 del codice della strada; che, nel merito, la difesa erariale, osserva che: 1) la direttiva comunitaria n. 75/443 CEE (come modificata dalla direttiva n. 97/39/CEE), applicata in Italia dal 1 gennaio 1978, avrebbe stabilito che non possono essere immessi nel mercato veicoli con tachimetri non rispondenti a determinate caratteristiche tecniche; l'art. 345 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del codice della strada) ed il d.m. 29 ottobre 1997 del Ministero dei lavori pubblici prevedono, in proposito, che, nell'utilizzo delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita', sia applicata al valore rilevato una riduzione del 5%; 2) l'art. 142 censurato non violerebbe: a) il diritto di difesa, atteso che non attribuisce alle risultanze dell'accertamento effettuato tramite autovelox valenza di piena prova qualificando dette risultanze mere "fonti di prova"; b) il principio di eguaglianza, considerata la diversita' delle situazioni comparate (da un lato chi e' tenuto all'osservanza di una norma, dall'altro chi e' chiamato ad accertarne l'eventuale violazione); c) il diritto di proprieta', il quale puo' essere limitato per la salvaguardia di altri valori aventi anch'essi rilevanza costituzionale qual e', nel caso di specie, il valore della vita umana tutelato mediante la previsione dei limiti di velocita' nella circolazione automobilistica. Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica ne' l'oggetto ne' i termini della controversia in corso e non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata, nonche' sul rapporto tra la norma denunciata e la definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato il contenuto della domanda e le ragioni per le quali si dovrebbe fare applicazione della stessa norma denunciata; che le caratteristiche tecniche delle apparecchiature accessorie dei veicoli non sono disciplinate dalla disposizione censurata; che nell'ordinanza di rimessione non risulta neppure alcuna indicazione dei mezzi di prova che le parti intendevano alligare, ne' alcuna valutazione sull'asserito presupposto di valore vincolante delle risultanze delle apparecchiature omologate e delle altre "fonti di prova" indicate nel comma 6 della norma denunciata; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 42, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza indicata in epigrafe del giudice di pace di Feltre. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C1218