N. 413 ORDINANZA 3 - 18 dicembre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Circolazione automobilistica - Superamento di
  limiti  di  velocita'  -  Accertamento  con mezzi in dotazione agli
  organi  di  polizia stradale (autovelox) - Valore di prova legale -
  Mancata  previsione  di  un  obbligo,  per le case costruttrici, di
  dotare i veicoli di idonea apparecchiatura per la misurazione della
  velocita'  Prospettata violazione del principio di eguaglianza, del
  diritto  di  difesa  e  del  diritto  di  proprieta'  -  Difetto di
  motivazione  in  ordine all'oggetto e ai termini della controversia
  all'esame del giudice rimettente e alla rilevanza della questione -
  Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142.
- Costituzione, artt. 3, 24, e 42, secondo comma.
(GU n.50 del 27-12-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 142 del decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della strada),
promosso  con ordinanza emessa il 15 gennaio 2001 dal giudice di pace
di  Feltre nel procedimento civile vertente tra Zuanetto Denis contro
la  Prefettura  di Belluno, iscritta al n. 218 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto che con ordinanza del 15 gennaio 2001 il giudice di pace
di   Feltre   ha  sollevato,  d'ufficio,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285  (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 3, 24
e 42, secondo comma, della Costituzione;
        che il giudice rimettente assume che la predetta disposizione
normativa consentirebbe agli organi di polizia stradale di accertare,
tramite  autovelox, il superamento dei limiti di velocita' con valore
di  prova  legale assoluta senza contestuale attribuzione di adeguati
strumenti difensivi ai singoli automobilisti;
        che - sempre secondo il giudice a quo - non sarebbe, infatti,
previsto alcun obbligo a carico delle case costruttrici di installare
a bordo di moto e autoveicoli dispositivi che permettano una idonea e
precisa misurazione tachimetrica della velocita' di circolazione, con
conseguente violazione:
          a) del    principio    di    eguaglianza    (art. 3   della
Costituzione), "difettando la parita' di presupposti accertativi e di
controllo  in  capo ai cittadini e alla pubblica amministrazione"; b)
del  diritto  di  difesa  (art. 24  della  Costituzione), non essendo
l'automobilista   posto  nella  condizione  di  potere  adeguatamente
contraddire   alle   contestazioni   mosse   dalle  competenti  forze
dell'ordine;
          c)  del diritto di proprieta' (art. 42 della Costituzione),
per  il  conseguente  minor  godimento  del  veicolo "non potendosi -
sostiene  testualmente  il  giudice rimettente - circolare nei limiti
delle velocita' consentite con esatta cognizione di causa";
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri  deducendo,  in  via preliminare, l'erroneo riferimento
all'art. 142 del codice della strada poiche' detta norma fisserebbe i
limiti  e  le  relative  sanzioni  in caso di loro inosservanza e non
anche   le   caratteristiche  tecniche  e  costruttive  dei  veicoli,
disciplinate, invece, dall'art. 71 del codice della strada;
        che, nel merito, la difesa erariale, osserva che:
          1)  la direttiva comunitaria n. 75/443 CEE (come modificata
dalla  direttiva  n. 97/39/CEE),  applicata  in  Italia dal 1 gennaio
1978,  avrebbe  stabilito  che non possono essere immessi nel mercato
veicoli  con tachimetri non rispondenti a determinate caratteristiche
tecniche; l'art. 345 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento
di esecuzione del codice della strada) ed il d.m. 29 ottobre 1997 del
Ministero   dei   lavori   pubblici  prevedono,  in  proposito,  che,
nell'utilizzo     delle     apparecchiature     per    l'accertamento
dell'osservanza  dei  limiti  di  velocita',  sia applicata al valore
rilevato una riduzione del 5%;
          2) l'art. 142 censurato non violerebbe:
            a)  il diritto di difesa, atteso che non attribuisce alle
risultanze  dell'accertamento effettuato tramite autovelox valenza di
piena prova qualificando dette risultanze mere "fonti di prova";
            b) il principio di eguaglianza, considerata la diversita'
delle  situazioni  comparate (da un lato chi e' tenuto all'osservanza
di  una  norma,  dall'altro chi e' chiamato ad accertarne l'eventuale
violazione);
            c)  il  diritto  di  proprieta',  il  quale  puo'  essere
limitato  per  la  salvaguardia  di  altri  valori  aventi  anch'essi
rilevanza costituzionale qual e', nel caso di specie, il valore della
vita  umana  tutelato  mediante la previsione dei limiti di velocita'
nella circolazione automobilistica.
    Considerato   che   l'ordinanza  di  rimessione  non  indica  ne'
l'oggetto  ne'  i  termini della controversia in corso e non contiene
alcuna   specifica   indicazione   sulla  rilevanza  della  questione
sollevata,  nonche'  sul  rapporto  tra  la  norma  denunciata  e  la
definizione  del  giudizio,  di  cui  non  viene neppure precisato il
contenuto  della  domanda  e le ragioni per le quali si dovrebbe fare
applicazione della stessa norma denunciata;
        che   le   caratteristiche   tecniche  delle  apparecchiature
accessorie  dei  veicoli  non  sono  disciplinate  dalla disposizione
censurata;
        che  nell'ordinanza  di rimessione non risulta neppure alcuna
indicazione dei mezzi di prova che le parti intendevano alligare, ne'
alcuna  valutazione  sull'asserito  presupposto  di valore vincolante
delle risultanze delle apparecchiature omologate e delle altre "fonti
di prova" indicate nel comma 6 della norma denunciata;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 142 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada)  sollevata,  in
riferimento   agli   artt. 3,   24,   e   42,  secondo  comma,  della
Costituzione,  con ordinanza indicata in epigrafe del giudice di pace
di Feltre.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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