LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443 

  Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive.
(GU n.299 del 27-12-2001 - Suppl. Ordinario n. 279)
 
 Vigente al: 11-1-2002  
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1
   Delega a1 Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
          produttivi strategici ed altri interventi per il
                 rilancio delle attivita' produttive

  1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni,  individua  le  infrastrutture  pubbliche  e  private  e gli
insediamenti   produttivi   strategici   e  di  preminente  interesse
nazionale  da  realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del
Paese.  L'individuazione  e' operata, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
a   mezzo  di  un  programma,  formulato  su  proposta  dei  Ministri
competenti,  sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle
regioni,  sentiti  i Ministri competenti, e inserito nel Documento di
programmazione    economico-finanziaria,    con   indicazione   degli
stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma
il  Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico
fra  le  aree  del territorio nazionale. Il programma tiene conto del
Piano   generale   dei  trasporti.  L'inserimento  nel  programma  di
infrastrutture  strategiche  non  comprese  nel  Piano  generale  dei
trasporti   costituisce  automatica  integrazione  dello  stesso.  Il
Governo   indica   nel   disegno   di   legge  finanziaria  ai  sensi
dell'articolo  11, comma 3, lettera i-ter, della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  e  successive  modificazioni,  le  risorse  necessarie, che
integrano  i  finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili.  In  sede  di prima applicazione della presente legge il
programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.
  2.   Il   Governo  e'  delegato  ad  emanare,  nel  rispetto  delle
attribuzioni  costituzionali  delle  regioni, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi  volti  a  definire  un quadro normativo finalizzato alla
celere   realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
individuati  ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure
per  la  valutazione  di  impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione
integrata  ambientale,  limitatamente  alle opere di cui al comma 1 e
comunque  nel  rispetto  del disposto dell'articolo 2 della direttiva
85/337/CEE  del  Consiglio  del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva  97/11/CE  del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un
regime  speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20,
21,  da  23  a  30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni, nonche' alle
ulteriori  disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed  immediata  applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare
e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture
e gli insediamenti di cui al comma 1;
    b)  definizione  delle  procedure  da  seguire in sostituzione di
quelle  previste  per  il  rilascio  dei  provvedimenti  concessori o
autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime
non   superiore   a   sei  mesi  per  la  approvazione  dei  progetti
preliminari,  comprensivi  di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera   d'intesa   con   la  regione  o  la  provincia  autonoma
competente,  che,  a  tal  fine, provvede a sentire preventivamente i
comuni  interessati,  e,  ove  prevista, della VIA; definizione delle
procedure  necessarie  per  la  dichiarazione  di  pubblica utilita',
indifferibilita'  ed  urgenza  e  per  la  approvazione  del progetto
definitivo,  la  cui durata non puo' superare il termine di ulteriori
sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle
interferenze  con  servizi  pubblici  e  privati,  con  previsione di
responsabilita'   patrimoniali   in   caso   di   mancata  tempestiva
risoluzione;
    c)  attribuzione  al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni
interessate,  del  compito  di valutare le proposte dei promotori, di
approvare  il  progetto  preliminare  e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione   dei   progetti   approvati,  adottando  i  provvedimenti
concessori    ed    autorizzatori    necessari,   comprensivi   della
localizzazione  dell'opera  e,  ove  prevista, della VIA istruita dal
competente   Ministero.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  cura  le  istruttorie,  formula le proposte ed assicura il
supporto   necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,  avvalendosi,
eventualmente,  di  una  apposita  struttura tecnica, di advisor e di
commissari   straordinari,   che   agiscono   con  i  poteri  di  cui
all'articolo  13  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
    d)  modificazione  della  disciplina  in materia di conferenza di
servizi,  con  la  previsione  della  facolta',  da parte di tutte le
amministrazioni  competenti  a  rilasciare  permessi e autorizzazioni
comunque  denominati,  di  proporre, in detta conferenza, nel termine
perentorio  di  novanta  giorni, prescrizioni e varianti migliorative
che  non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali
delle  opere;  le  prescrizioni  e  varianti migliorative proposte in
conferenza  sono  valutate  dal  CIPE  ai fini della approvazione del
progetto definitivo;
    e)  affidamento,  mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto
delle   direttive  dell'Unione  europea,  della  realizzazione  delle
infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o
concessionario;
    f)   disciplina   dell'affidamento  a  contraente  generale,  con
riferimento  all'articolo  1  della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
del  14  giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di
un'opera   rispondente   alle   esigenze   specificate  dal  soggetto
aggiudicatore;  il contraente generale e' distinto dal concessionario
di   opere  pubbliche  per  l'esclusione  dalla  gestione  dell'opera
eseguita  ed  e'  qualificato  per  specifici  connotati di capacita'
organizzativa  e  tecnico-realizzativa,  per  l'assunzione dell'onere
relativo  all'anticipazione  temporale  del  finanziamento necessario
alla   realizzazione  dell'opera  in  tutto  o  in  parte  con  mezzi
finanziari  privati,  per  la  liberta'  di forme nella realizzazione
dell'opera,  per  la  natura  prevalente di obbligazione di risultato
complessivo   del   rapporto   che  lega  detta  figura  al  soggetto
aggiudicatore  e  per  l'assunzione  del relativo rischio; previsione
dell'obbligo,  da  parte  del  contraente generale, di prestazione di
adeguate  garanzie  e  di  partecipazione  diretta  al  finanziamento
dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
    g)  previsione  dell'obbligo  per  il soggetto aggiudicatore, nel
caso   in  cui  l'opera  sia  realizzata  prevalentemente  con  fondi
pubblici,  di  rispettare  la  normativa  europea in tema di evidenza
pubblica  e  di  scelta  dei  fornitori  di  beni  o  servizi, ma con
soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109
del  1994  per  tutti  gli  aspetti  di  essa  non  aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
    h)  introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in
materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli
stessi,  fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a
favorire  il  contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti  giuridici;  in  particolare,  in  caso  di  ricorso  ad un
contraente  generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua
responsabilita',  possa  liberamente  affidare  a  terzi l'esecuzione
delle  proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso,
la  legislazione  antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti
per  gli appaltatori; previsione della possibilita' di costituire una
societa' di progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata
legge  n.  109  del  1994, anche con la partecipazione di istituzioni
finanziarie,  assicurative  e  tecnico-operative  gia' indicate dallo
stesso  contraente generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione  della  possibilita'  di emettere titoli obbligazionari ai
sensi  dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di
avvalersi  di  altri  strumenti  finanziari,  con  la  previsione del
relativo  regime  di  garanzia  di  restituzione,  anche  da parte di
soggetti  aggiudicatori,  ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e
strumenti  finanziari  per  la  costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente;
    i)  individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di
una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli
obblighi  assunti  dal  contraente generale nei confronti di terzi ai
quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
    l)  previsione,  in caso di concessione di opera pubblica unita a
gestione  della  stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale
della  stessa, della possibilita' di corrispondere al concessionario,
anche  in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
di  gara,  un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico
dell'opera,  anche  a  fronte  della prestazione successiva di beni o
servizi  allo  stesso  soggetto aggiudicatore relativamente all'opera
realizzata,  nonche'  della  possibilita'  di fissare la durata della
concessione    anche   oltre   trenta   anni,   in   relazione   alle
caratteristiche  dell'opera,  e  di  consentire  al concessionario di
affidare  a  terzi  i  lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della   citata   direttiva   93/37/CEE   relative  agli  appalti  del
concessionario  e  nel  limite  percentuale eventualmente indicato in
sede di gara a norma della medesima direttiva;
    m)  previsione  del  rispetto  dei piani finanziari allegati alle
concessioni  in  essere  per  i  concessionari  di  pubblici  servizi
affidatari di nuove concessioni;
    n)  previsione,  dopo  la stipula dei contratti di progettazione,
appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di
tutela   risarcitoria   per   equivalente,   con   esclusione   della
reintegrazione   in  forma  specifica;  restrizione,  per  tutti  gli
interessi  patrimoniali,  della  tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
    o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro
termini   perentori  che  consentano,  ove  richiesto  da  specifiche
esigenze  tecniche,  il ricorso anche a strutture tecniche esterne di
supporto alle commissioni di collaudo.
  3.  I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito
il  parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, nonche' quello delle
competenti  Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni  dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione
possono  essere  emanate  disposizioni  correttive ed integrative dei
decreti  legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo
gli  stessi  principi  e  criteri  direttivi.  Il  Governo  integra e
modifica  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  21  dicembre 1999, n. 554, in conformita' alle previsioni
della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.
  4.  Limitatamente  agli  anni 2002 e 2003 il Governo e' delegato ad
emanare,  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore
della  presente  legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  dei criteri
direttivi  di  cui  al  comma  2,  previo parere favorevole del CIPE,
integrato  dai  presidenti  delle  regioni  interessate,  sentite  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o
piu'  decreti  legislativi  recanti  l'approvazione  definitiva,  nei
limiti  delle  vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti
di  infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al
comma 1.
  5.  Ai  fini  della  presente legge, sono fatte salve le competenze
delle  regioni  a statuto speciale e delle province autonome previste
dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
  6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta
dell'interessato,  possono  essere  realizzati,  in  base  a semplice
denuncia   di   inizio   attivita',  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2,
comma  60,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e successive
modificazioni:
    a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7,
del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
    b)  le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e
ricostruzione  con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo
della  volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica;
    c)   gli   interventi  ora  sottoposti  a  concessione,  se  sono
specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise
disposizioni  plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive,
la  cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di  quelli  vigenti.  Relativamente ai piani attuativi che sono stati
approvati  anteriormente  all'entrata in vigore della presente legge,
l'atto  di  ricognizione  dei piani di attuazione deve avvenire entro
trenta  giorni  dalla  richiesta  degli  interessati;  in mancanza si
prescinde   dall'atto   di   ricognizione,  purche'  il  progetto  di
costruzione  venga  accompagnato  da apposita relazione tecnica nella
quale   venga  asseverata  l'esistenza  di  piani  attuativi  con  le
caratteristiche sopra menzionate;
    d)   i  sopralzi,  le  addizioni,  gli  ampliamenti  e  le  nuove
edificazioni  in  diretta  esecuzione di idonei strumenti urbanistici
diversi  da  quelli  indicati  alla  lettera  c), ma recanti analoghe
previsioni di dettaglio.
  7.  Nulla  e'  innovato quanto all'obbligo di versare il contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
  8.  La  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  6 che
riguardino   immobili   sottoposti   a   tutela  storico-artistica  o
paesaggistico-ambientale  e'  subordinata  al preventivo rilascio del
parere  o  dell'autorizzazione  richiesti dalle disposizioni di legge
vigenti.  Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
  9.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui  tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione   comunale,   il  termine  di  venti  giorni  per  la
presentazione   della  denuncia  di  inizio  dell'attivita',  di  cui
all'articolo  4,  comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
decorre  dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il  parere  favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela non sia
allegato  alla  denuncia,  il competente ufficio comunale convoca una
conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater   della   legge   7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni.  Il termine di venti giorni per la presentazione della
denuncia   di   inizio   dell'attivita'   decorre   dall'esito  della
conferenza.  In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di
effetti.
  11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, e' abrogato.
  12.  Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a
statuto  ordinario  a  decorrere dal novantesimo giorno dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Le  regioni  a  statuto
ordinario,  con  legge,  possono  individuare  quali degli interventi
indicati  al  comma  6  sono assoggettati a concessione edilizia o ad
autorizzazione edilizia.
  13.  E'  fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa esclusiva
delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
  14.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002,
un  decreto  legislativo  volto  a  introdurre  nel testo unico delle
disposizioni  legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
all'articolo  7  della  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  e successive
modificazioni,  le  modifiche  strettamente  necessarie per adeguarlo
alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
  15.  I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti la
cui  classificazione  e'  stata  modificata  con  la  decisione della
Commissione   europea  2001/118/CE  del  16  gennaio  2001  inoltrano
richiesta  all'ente  competente,  entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai
sensi  dell'articolo  28  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22,  e  successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo
30  del  medesimo  decreto  legislativo, indicando i nuovi codici dei
rifiuti per i quali si intende proseguire l'attivita' di gestione dei
rifiuti.  L'attivita'  puo' essere proseguita fino all'emanazione del
conseguente  provvedimento  da parte dell'ente competente al rilascio
delle   autorizzazioni   o   iscrizioni  di  cui  al  citato  decreto
legislativo  n.  22 del 1997. Le suddette attivita' non sono soggette
alle  procedure per la VIA in quanto le stesse sono attivita' gia' in
essere.
  16.   Con   riferimento  alle  competenze  delle  regioni,  di  cui
all'articolo  19  del  decreto  legislativo n. 22 del 1997, entro sei
mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni
emanano  norme  affinche'  gli  uffici pubblici coprano il fabbisogno
annuale  di  manufatti  in  plastica  con  una  quota di manufatti in
plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.
  17.  Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera
f-bis)  dell'articolo  8  del  decreto legislativo n. 22 del 1997, si
interpretano  nel  senso  che  le  terre  e  rocce da scavo, anche di
gallerie,   non   costituiscono  rifiuti  e  sono,  percio',  escluse
dall'ambito  di  applicazione del medesimo decreto legislativo, anche
quando   contaminate,   durante  il  ciclo  produttivo,  da  sostanze
inquinanti  derivanti  dalle attivita' di escavazione, perforazione e
costruzione,  sempreche'  la composizione media dell'intera massa non
presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi
previsti dalle norme vigenti.
  18.  Il  rispetto  dei  limiti  di  cui  al  comma 17 e' verificato
mediante  accertamenti  sui  siti  di  destinazione  dei materiali da
scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1,
tabella  1,  colonna  B,  del  decreto  del Ministro dell'ambiente 25
ottobre  1999,  n.  471,  e  successive  modificazioni,  salvo che la
destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
  19.  Per  i  materiali  di cui al comma 17 si intende per effettivo
utilizzo  per  reinterri,  riempimenti,  rilevati e macinati anche la
destinazione  a  differenti  cicli  di  produzione  industriale,  ivi
incluso   il   riempimento   delle   cave   coltivate,   nonche'   la
ricollocazione   in   altro  sito,  a  qualsiasi  titolo  autorizzata
dall'autorita'  amministrativa  competente,  a  condizione  che siano
rispettati  i  limiti  di  cui  al  comma  18 e la ricollocazione sia
effettuata   secondo   modalita'  di  rimodellazione  ambientale  del
territorio interessato.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 21 dicembre 2001

                               CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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