LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive.(GU n.299 del 27-12-2001 - Suppl. Ordinario n. 279)
Vigente al: 11-1-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega a1 Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attivita' produttive
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse
nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese. L'individuazione e' operata, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri
competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle
regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli
stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma
il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico
fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del
Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di
infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei
trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il
Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che
integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il
programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla
celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure
per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione
integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e
comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva
85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un
regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20,
21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' alle
ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare
e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture
e gli insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di
quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o
autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime
non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti
preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i
comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle
procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza e per la approvazione del progetto
definitivo, la cui durata non puo' superare il termine di ulteriori
sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle
interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di
responsabilita' patrimoniali in caso di mancata tempestiva
risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni
interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di
approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti
concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della
localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal
competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il
supporto necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di
commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di
servizi, con la previsione della facolta', da parte di tutte le
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni
comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine
perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative
che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali
delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in
conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del
progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto
delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle
infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o
concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con
riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di
un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto
aggiudicatore; il contraente generale e' distinto dal concessionario
di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera
eseguita ed e' qualificato per specifici connotati di capacita'
organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere
relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario
alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi
finanziari privati, per la liberta' di forme nella realizzazione
dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato
complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione
dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di
adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento
dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel
caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi
pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza
pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con
soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109
del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in
materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli
stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a
favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un
contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua
responsabilita', possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione
delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso,
la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti
per gli appaltatori; previsione della possibilita' di costituire una
societa' di progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata
legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni
finanziarie, assicurative e tecnico-operative gia' indicate dallo
stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere titoli obbligazionari ai
sensi dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di
avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del
relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di
soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di
una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli
obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai
quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a
gestione della stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale
della stessa, della possibilita' di corrispondere al concessionario,
anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico
dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o
servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera
realizzata, nonche' della possibilita' di fissare la durata della
concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle
caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di
affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in
sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle
concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi
affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione,
appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di
tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della
reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli
interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro
termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche
esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di
supporto alle commissioni di collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito
il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' quello delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione
possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei
decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo
gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo integra e
modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformita' alle previsioni
della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo e' delegato ad
emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE,
integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o
piu' decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei
limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti
di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al
comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste
dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta
dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice
denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7,
del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo
della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono
specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive,
la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati
approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge,
l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro
trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si
prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella
quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le
caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove
edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici
diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe
previsioni di dettaglio.
7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di versare il contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge
vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la
presentazione della denuncia di inizio dell'attivita', di cui
all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della
denuncia di inizio dell'attivita' decorre dall'esito della
conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di
effetti.
11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, e' abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a
statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto
ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi
indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad
autorizzazione edilizia.
13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa esclusiva
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002,
un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive
modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo
alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti la
cui classificazione e' stata modificata con la decisione della
Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano
richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo
30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei
rifiuti per i quali si intende proseguire l'attivita' di gestione dei
rifiuti. L'attivita' puo' essere proseguita fino all'emanazione del
conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio
delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto
legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono soggette
alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attivita' gia' in
essere.
16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni
emanano norme affinche' gli uffici pubblici coprano il fabbisogno
annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in
plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.
17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera
f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si
interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di
gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, percio', escluse
dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche
quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze
inquinanti derivanti dalle attivita' di escavazione, perforazione e
costruzione, sempreche' la composizione media dell'intera massa non
presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi
previsti dalle norme vigenti.
18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 e' verificato
mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da
scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1,
tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25
ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la
destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la
destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi
incluso il riempimento delle cave coltivate, nonche' la
ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata
dall'autorita' amministrativa competente, a condizione che siano
rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia
effettuata secondo modalita' di rimodellazione ambientale del
territorio interessato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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