Modifica del decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 553, recante regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS, del Fondo per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo comitato amministratore. Articolo 58, legge 17 maggio 1999, n. 144.(GU n.3 del 4-1-2002)
Vigente al: 19-1-2002
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e di assistenza; Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la previsione di una gestione separata, presso l'INPS, finalizzata all'estensione della tutela previdenziale obbligatoria alle categorie di lavoratori autonomi ivi specificate; Visto l'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo del Fondo e del comitato amministratore per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ed, in particolare, il comma 4 del predetto articolo 58, concernente l'emanazione del regolamento attuativo delle disposizioni di costituzione del Fondo e del comitato; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2000, recante il predetto regolamento attuativo; Considerato che nell'articolo 3 del suindicato decreto n. 553 del 1999, sono erroneamente individuate le competenze spettanti al comitato amministratore della gestione speciale in materia di decisione dei ricorsi proposti dagli iscritti avverso gli atti adottati dall'INPS, risultando omessa la previsione della competenza a decidere sulla prestazione pensionistica principale, senza che la stessa possa ritenersi spettante ad altri organi dell'Istituto, essendo, il comitato in questione, l'unico ad essere composto dai rappresentanti della nuova categoria di assicurati; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica, nel senso indicato, dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto 20 dicembre 1999, n. 553; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modifiche al predetto decreto legislativo; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 336; Udito il parere del consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota prot. 22061/01; Decreta: Articolo unico La lettera d) del comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87, del 13 aprile 2000, e' cosi' sostituita: "decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo". Disposizione transitoria La norma di cui al precedente articolo si applica anche a tutti i ricorsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino gia' proposti al Comitato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 settembre 2001 Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 40