COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001 

Aiuti   nazionali   di   adattamento   a  favore  dei  produttori  di
barbabietole  da  zucchero  -  Campagna  2000/2001. (Deliberazione n.
92/01).
(GU n.3 del 4-1-2002)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  regolamento  CE  n.  2038/1999  del  13 settembre  1999,
relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel settore dello
zucchero  e,  in  particolare,  l'art.  53,  com-ma 2,  punto  c, che
autorizza  l'Italia a concedere aiuti di adattamento ai produttori di
barbabietole  da  zucchero  nelle  regioni del Sud per la campagna di
commercializzazione  2000/2001,  nella  misura  di  5,43 euro per 100
chilogrammi di zucchero bianco prodotto;
  Visto  il  decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella
legge  n. 19, del 29 gennaio 1982, concernente il finanziamento degli
aiuti  nazionali  previsti dalla normativa comunitaria per il settore
bieticolo-saccarifero  e  in  particolare,  l'art.  3,  che demanda a
questo  Comitato, su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali  d'intesa  con  il  Ministro delle attivita' produttive, il
compito  di  stabilire  i  limiti  e le modalita' di erogazione degli
aiuti nazionali di adattamento previsti dalla normativa comunitaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143, relativo al
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura  e  pesca  e  alla  riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale;
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione  dell'A.I.M.A.,  Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato  agricolo,  e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura  (A.G.E.A.),  a  norma dell'art. 11, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n. 188, recante
disposizioni  correttive  e  integrative  del  decreto legislativo n.
165/1999 sopra citato;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001),
che  in  tabella  C  prevede  un finanziamento di 85 miliardi di lire
(43,899  milioni  di  euro)  a valere sul cap. 1980 del Ministero del
tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione  economica  per  il
finanziamento degli aiuti nazionali al settore bieticolo saccarifero;
  Vista  la nota n. 119, del 13 luglio 2001, con la quale il Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali,  valutate  in  circa 23,282
miliardi  di  lire  (12,024  milioni  di euro) le risorse finanziarie
occorrenti  per  corrispondere  gli  aiuti  ai  bieticoltori  per  la
campagna 2000/2001, propone di utilizzare l'ulteriore disponibilita',
prevista  nella  legge  finanziaria 2001 anche in relazione ai minori
aiuti   erogati   nelle   precedenti  campagne  1994/1997,  ancorche'
autorizzati a livello comunitario;
  Considerata  la  situazione  di  insufficiente  competitivita'  del
settore  bieticolo-saccarifero  e l'orientamento comunitario verso un
progressivo contenimento degli aiuti;
  Acquisita  nel  corso  della  riunione preparatoria del CIPE del 12
novembre  2001,  la  prevista  intesa  del  Ministro  delle attivita'
produttive;
                              Delibera:
  1. Per  la  campagna 2000/2001, gli aiuti nazionali di adattamento,
di  cui  all'art.  53,  del regolamento CE n. 2038/1999 richiamato in
premessa,  sono  concessi  nei  limiti  massimi  delle autorizzazioni
comunitarie  pari a 23,282 miliardi di lire (12,024 milioni di euro),
a valere sullo stanziamento di 85 miliardi di lire (43,899 milioni di
euro)  autorizzato  dalla legge finanziaria 2001 per il 2001, tabella
C,    per   la   concessione   di   aiuti   nazionali   nel   settore
bieticolo-saccarifero.
  2. Gli  aiuti  saranno  corrisposti  a  favore  dei  produttori  di
barbabietola  con  riferimento  alla  produzione di zucchero ottenuta
nelle   unita'   di  trasformazione  situate  nel  sud  d'Italia,  in
rispondenza  alle  modalita'  ed  alle  condizioni  di corresponsione
previste  dalla  regolamentazione  comunitaria e alle indicazioni che
saranno  trasmesse dal Ministero delle politiche agricole e forestali
all'AGEA, ente erogatore.
  3.  La parte dello stanziamento sopra indicato, eccedente l'importo
degli  aiuti  consentiti  per  la  campagna  2000/2001, potra' essere
destinata,  sulla  base  di  misure  attuative  che il Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  emanera'  in  linea  con  le norme
comunitarie e tenuto conto delle esigenze di sviluppo del settore, ai
bieticoltori   con   riferimento  alle  minori  somme  erogate  nelle
precedenti campagne 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997.
    Roma, 15 novembre 2001
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2001
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 333