DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2001 

Modificazione  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto  2000,  recante  "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri".
(GU n.3 del 4-1-2002)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
l'ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2000,  recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del   Consiglio   dei   Ministri",  e,  in  particolare,  l'art.  20,
concernente il Dipartimento della funzione pubblica;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
27 settembre   2001,   recante   "Istituzione  del  Dipartimento  per
l'innovazione e le tecnologie";
  Considerata   la   necessita'   di   raccordare   le   funzioni   e
l'organizzazione  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica con le
funzioni   e   l'organizzazione  del  neoistituito  Dipartimento  per
l'innovazione e le tecnologie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  commi  1  e  2  dell'art.  20 del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  4  agosto  2000, recante "Ordinamento delle
strutture generali delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e'  struttura  di
supporto  per  il  coordinamento  e  la  verifica  delle attivita' in
materia   di   organizzazione   e   funzionamento   delle   pubbliche
amministrazioni,  anche  con riferimento alle innovazioni dei modelli
organizzativi  e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed
economicita', nonche' per il coordinamento in materia di lavoro nelle
pubbliche  amministrazioni.  Il  Dipartimento, in particolare, svolge
compiti  in  materia  di:  analisi  dei  fabbisogni  di  personale  e
programmazione  dei  reclutamenti  nelle  pubbliche  amministrazioni;
stato   giuridico   e  trattamento  economico  del  personale,  anche
dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; tenuta del ruolo unico
dei dirigenti dello Stato; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei
pubblici    dipendenti;    formazione    concernente   le   pubbliche
amministrazioni;   cura   dei   rapporti   con   l'Agenzia   per   la
rappresentanza  negoziale  delle pubbliche amministrazioni per quanto
attiene   al  personale  contrattualizzato  e  cura  delle  relazioni
sindacali   per   quanto   attiene   al   personale  delle  pubbliche
amministrazioni   in   regime   di   diritto   pubblico;  assistenza,
monitoraggio  e  verifica  relativamente all'attuazione delle riforme
concernenti    l'organizzazione   e   l'attivita'   delle   pubbliche
amministrazioni.  Il Dipartimento esercita altresi' compiti ispettivi
sulla  razionale  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni e
l'ottimale utilizzazione del personale pubblico.
  2. Il Dipartimento si articola in non piu' di sei uffici e non piu'
di   ventisei   servizi.   Presso  il  Dipartimento  opera,  inoltre,
l'ispettorato  per  la funzione pubblica, articolato in due ulteriori
servizi.".
    Roma, 13 novembre 2001
                                              p. Il Presidente: Letta