ERRATA-CORRIGE

Comunicato  relativo  al  provvedimento 24 ottobre 2001 del Ministero
delle  politiche agricole e forestali, concernente: "Iscrizione della
denominazione  "Veneto  Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto
del  Grappa  nel  registro  delle denominazioni di origine protette e
delle  indicazioni  geografiche protette.". (Provvedimento pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 266 del 15 novembre
2001).
(GU n.5 del 7-1-2002)

    Al  provvedimento  citato in epigrafe, riportato nella suindicata
Gazzetta  Ufficiale,  alla  pag.  20, prima colonna, e' da intendersi
allegata la sottoriportata scheda riepilogativa della denominazione:
                                                            "Allegato
             REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO
                  DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5
                          DOP (X) IGP (  )
                 NUMERO NAZIONALE DEL FASCICOLO: 83
    1.Servizio competente dello Stato membro:
      nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
      indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
      tel. 06/4819968 - fax 06/42013126.
    2. Associazione richiedente:
      2.1) nome: Associazione olivicola A.I.P.O. Verona;
      2.2)  indirizzo:  via Locatelli, 1 - Palazzo dell'Agricoltura -
37122 Verona;
      2.3) composizione: produttori e trasformatori (x) altro (  ).
    3. Tipo di prodotto: classe 1.5 olio extravergine di oliva.
    4.  Descrizione  del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di
cui all'art. 4, paragrafo 2)
      4.1)  nome:  olio extra vergine di oliva "Veneto Valpolicella",
"Veneto Euganei e Berici", "Veneto del Grappa";
      4.2)  descrizione:  olio extra vergine di oliva con le seguenti
caratteristiche chimiche ed organolettiche:
        acidita' max 0,60%;
        perossidi <= 11 Meq02/Kg;
        colore: verde oro da intenso a marcato;
        odore: fruttato di media intensita';
        sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro;
        acido oleico >= 75%.
    I   suddetti   valori   variano,  ma  sempre  entro  limiti  piu'
restrittivi,  per  ognuna  delle  menzioni  geografiche  indicate nel
disciplinare di produzione.
    Gli  altri  parametri  chimico-fisici  sono  conformi all'attuale
normativa U.E.
      4.3) Zona geografica:
        La zona di produzione della denominazione di origine protetta
"Veneto Valpolicella", "Veneto Euganei e Berici", "Veneto del Grappa"
e'  situata  nelle  province  di Verona, Padova, Vicenza e Treviso ed
include  unicamente  la  porzione  di  territorio  della  regione ove
esistono  le  condizioni pedo-climatiche idonee per lo sviluppo della
coltivazione   dell'olivo.   Le   province   escluse  dalla  zona  di
produzione,   Belluno,  Venezia  e  Rovigo,  sono  caratterizzate  da
territorio montano la prima, da un'ampia laguna la seconda mentre, la
terza  provincia,  da  una  bassa  pianura  padana con forti ristagni
d'acqua  e  quindi da condizioni climatiche sfavorevoli allo sviluppo
dell'olivicoltura.
    La  coltivazione  dell'olivo  avviene,  nella zona di produzione,
esclusivamente nei terreni collinari e pedo-collinari.
      4.4) Prova dell'origine:
        La coltivazione dell'olivo e' stata introdotta nel Veneto dai
coloni  romani,  in quanto era costume degli antichi romani assegnare
ai  soldati  parte  dei  nuovi  territori conquistati per coltivarli.
Testimonianze  storiche  certe sono comunque date da documenti del IX
secolo  dove  si  citano  oliveti  nell'area  gardesana di Malcesine.
Successivamente   da   tale  area  la  coltura  e'  stata  estesa  in
Valpolicella, Valpantena, Val d'Illasi e in progressiva espansione e'
giunta  alle  colline vicentine fino a Pove del Grappa e alle pendici
dei  colli  Berici  d  Euganei.  Dall'epoca  dei  romani fino ad oggi
l'olivicoltura  veneta ha subito alterne vicende: da periodi di forte
sviluppo    a   momenti   di   crisi   dovuti   sia   a   motivazioni
economico-commerciali  che agli effetti del clima, che periodicamente
ha provocato la morte di un gran numero di piante a causa delle forti
gelate.  Dopo  la  prima guerra mondiale si conosce una forte ripresa
della  coltura  che  si accentua sempre piu' grazie anche ai sostegni
economici degli enti locali e ai provvedimenti legislativi.
    Le olive provengono da oliveti situati nelle zone di produzione e
a  tal  fine  i  produttori  iscrivono  i propri oliveti in un elenco
debitamente  attivato  ed  aggiornato.  Le  operazioni  di estrazione
dell'olio   sono   effettuate  nell'ambito  dello  stesso  territorio
delimitato,  da  impianti  ritenuti  idonei  ed iscritti in un elenco
apposito.  Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di
oliva  devono  avvenire  nell'ambito della zona geografica delimitata
delle province di Verona, Padova, Vicenza e Treviso.
    La  struttura  di  controllo  verifica  che  siano  soddisfatti i
requisiti  tecnici  richiamati  dal  disciplinare  di  produzione per
l'iscrizione  agli elenchi e siano espletati gli adempimenti a carico
dei  diversi  soggetti  della filiera con lo scopo di identificare in
modo adeguato i singoli lotti di prodotto.
      4.5) Metodo di ottenimento:
        L'olio  extra vergine di oliva DOP e' prodotto da olive sane,
raccolte direttamente dall'albero entro il 15 gennaio di ogni anno.
    In  particolare  la  denominazione  di  origine  protetta "Veneto
Valpolicella"  e'  ottenuta prevalentemente dalle varieta' Grignano e
Favarol da sole o congiuntamente.
    La denominazione di origine protetta "Veneto Euganei e Berici" e'
ottenuta  prevalentemente  dalle  varieta' Leccino e Rasara da sole o
congiuntamente.
    La  denominazione  di  origine  protetta  "Veneto  del Grappa" e'
ottenuta  prevalentemente dalle varieta' Frantoio e Leccino da sole o
congiuntamente.
    La  produzione  di  olive per ettaro non puo' essere superiore ai
7.000  Kg/ettaro  negli  oliveti  specializzati  con una resa in olio
massima  del  18%.  Per  l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto
processi  meccanici  e fisici atti a produrre oli che presentino piu'
fedelmente  possibile  le caratteristiche peculiari ed originarie del
frutto.
      4.6) Legame:
        Una  fortissima  testimonianza  del  legame tra la produzione
oleicola  e  il  territorio veneto si ritrova in moltissimi documenti
letterari   e   storici   che  testimoniano  come  l'olivo  nell'area
geografica     in    questione,    accanto    ad    una    importanza
economico-produttiva,  rappresenti un rilevante motivo paesaggistico.
In  questa area la denominazione di origine trova la sua piu' stretta
giustificazione,   oltre   che   nella   diffusione   della  coltura,
soprattutto  in  cio'  che  l'olivicoltura  e  l'olio  in particolare
esprimono  in  termini  culturali e socio-economici nelle popolazioni
locali.  L'importanza  economica  di  questo  prodotto  nei paesi del
Veneto  e'  ricordata,  tra l'altro, anche nelle guide di viaggio del
secolo  scorso.  La qualita' dell'olio del Veneto e le sue proprieta'
gastronomiche  vengono  riportate  in  opere  letterarie  del  secolo
scorso, mentre la tipicita' del prodotto veronese viene ribadita gia'
dal '500.
    Nella   regione,   a   causa   delle   condizioni  pedoclimatiche
sfavorevoli,   la   coltivazione  dell'olivo  e'  possibile  solo  in
determinate   zone   che   corrispondono   ai   terreni  collinari  e
pedo-collinari  dove  si  puo'  beneficiare  della protezione offerta
dalle correnti fredde del nord. Si determinano cosi' delle condizioni
climatiche che consentono e favoriscono l'espansione della coltura in
modo  tipico  ed  originale  ed  il legame con l'ambiente nasce dalla
particolare    adattabilita'    delle    varieta'   alla   situazione
pedo-climatica.
      4.7) Organismo di controllo:
        nome: C.S.Q.A. Prodotti Agroalimentari;
        indirizzo: via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza).
      4.8) Etichettatura:
        olio   extra   vergine   di   oliva   "Veneto   Valpolicella"
denominazione   di   origine  protetta;  "Veneto  Euganei  e  Berici"
denominazione  di  origine protetta "Veneto del Grappa" denominazione
di origine protetta.
    L'olio  extra  vergine  DOP  deve  essere  immesso  al consumo in
recipienti di vetro di capacita' non superiore a litri 1.
    Il  nome della denominazione di origine protetta deve figurare in
etichetta  con  caratteri  chiari  ed  indelebili con colorimetria di
ampio  contrasto  rispetto  al  colore dell'etichetta e tale da poter
essere  nettamente  distinto  dal  complesso  delle  indicazioni  che
compaiono su di essa.
    E'  obbligatorio  indicare  in  etichetta  l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
      4.9) Condizioni nazionali:
        parte riservata alla commissione,
        n. CE:
        data di ricevimento del fascicolo integrale:".