MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CIRCOLARE 21 dicembre 2001, n. 592 

Procedimento  penale davanti al giudice di pace, ai sensi del decreto
legislativo  28  agosto  2000,  n.  274.  Indicazioni riguardanti gli
adempimenti di cancelleria.
(GU n.5 del 7-1-2002)
 
 Vigente al: 7-1-2002  
 

                              Ai  signori  Presidenti  delle Corti di
                              appello
                              Ai  signori Procuratori generali presso
                              le Corti di appello
Premessa.
  Il  prossimo  2  gennaio  2002  entrera'  in  vigore  la disciplina
relativa  alla  competenza  penale del giudice di pace, contenuta nel
decreto   legislativo   28  agosto  2000,  n.  274,  e  nel  relativo
regolamento  di  esecuzione  (decreto  ministeriale 6 aprile 2001, n.
204).
  Si  ritiene  opportuno,  anche  in considerazione di taluni aspetti
inediti  di tale normativa, fornire agli uffici alcune indicazioni in
ordine agli adempimenti riguardanti il procedimento.
  Preliminarmente,  si  rileva  che  il succitato decreto legislativo
prevede  (art.  2),  l'applicabilita'  (salvo  che  per  gli istituti
espressamente  disciplinati  in  modo specifico e per altri di cui e'
disposta l'espressa esclusione) delle disposizioni del codice di rito
e della relativa disciplina attuativa (decreto legislativo n. 271 del
1989);   dal   canto   suo,   il  regolamento  d'esecuzione  (decreto
ministeriale  n.  204 del 2001) prevede (art. 26), per quanto ivi non
disciplinato,  l'osservanza  del regolamento di esecuzione del codice
di procedura penale (decreto ministeriale n. 334 del 1989).
  Tutte  le  accennate disposizioni troveranno pertanto applicazione,
nei  limiti  della  compatibilita' con la specifica disciplina, anche
nel rito davanti al giudice onorario, cosicche', in tali limiti, esse
rimarranno  dato  normativo  di riferimento anche per quanto riguarda
gli adempimenti di cancelleria richiesti dal nuovo rito penale.
1. Tenuta dei registri.
  Per  quanto  riguarda  la tenuta dei registri obbligatori, l'art. 3
del  decreto  ministeriale n. 204 del 2001 richiama le previsioni del
decreto  ministeriale  del  14 marzo 2001 che, conformemente a quanto
disposto  dall'art.  51, ultimo  comma,  del  decreto legislativo, ha
approvato i registri per il procedimento penale davanti al giudice di
pace.
  In  ordine  alle  modalita'  di  tenuta  l'art.  3,  comma  3,  del
regolamento  richiama  inoltre  le  disposizioni dei capi I, principi
generali,  e  II, tenuta informatizzata, del regolamento sulla tenuta
dei registri (decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264).
  In particolare, il decreto ministeriale 14 marzo 2001 ha dettato la
disciplina  dei  registri  per  il procedimento innanzi al giudice di
pace.
  Al  riguardo,  va  segnalato  che in detto decreto e' espressamente
stabilito  che, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni
del    decreto    ministeriale   30 settembre   1989   e   successive
modificazioni.
  Vanno  quindi  richiamati  i  noti  principi generali in materia di
registri,  tra  i  quali quelli sulla ufficialita' e obbligatorieta',
nonche'  l'obbligo  della  c.d. chiusura giornaliera, con riferimento
alle  impugnazioni,  secondo  le direttive emanate, da ultimo, con la
circolare  n.  586  diramata  dalla  direzione  generale degli affari
penali in data 27 aprile 2001.
  Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1, del regolamento. viene
ribadita  la  facolta'  di  utilizzo  di  registri  sussidiari  senza
carattere ufficiale.
  Infine,   con  una  specifica  disposizione  (art.  2  del  decreto
ministeriale  14  marzo  2001),  si  e'  espressamente autorizzata la
tenuta  in  forma  cartacea,  secondo  i  modelli  di cui ai relativi
decreti  ministeriali,  dei registri, sino alla fornitura dei modelli
informatizzati.
  Per  quel  che  riguarda poi i modelli dei registri, si segnala che
nel  procedimento  davanti al giudice di pace continueranno ad essere
utilizzati  taluni  registri  ordinari,  analiticamente  indicati nel
comma 3 dell'art. 1 del decreto del 14 marzo 2001.
  In particolare, trattasi degli attuali registri modelli 27, 28, 29,
30,  31,  34,  42,  che  saranno  utilizzati,  anche dagli uffici del
giudice di pace.
  Il  registro  mod.  25  (registro  delle deleghe per le funzioni di
pubblico  ministero  in  udienza),  a  suo tempo in uso nelle Procure
presso  le  preture,  ed  ora nelle procure presso i tribunali, sara'
tenuto  anche  in relazione ai procedimenti di competenza del giudice
di pace.
  In  riferimento,  poi,  ai  registri  modelli  44  - registro delle
notizie  di  reato (ignoti), e 45 registro degli atti non costituenti
notizie  di  reato,  si segnala l'opportunita' che i procedimenti per
reati  di  competenza  del  giudice  di  pace  in essi inseriti siano
indicati   con  modalita'  tali  da  rendere  gli  stessi  facilmente
individuabili, ad esempio utilizzando la sigla Gdp, o simili.
  Del tutto nuovi sono, invece, i registri qui di seguito elencati:
    registro  delle attivita' del pubblico ministero nei procedimenti
davanti al giudice di pace (mod. 21-bis);
    registro  generale dell'ufficio del giudice di pace circondariale
(mod. 20-bis);
    registro generale del giudice di pace (mod. 16-bis);
    registro delle udienze dibattimentali (mod. 33-bis);
    registro  delle impugnazioni davanti al tribunale in composizione
monocratica (mod. 7-bis);
    registro del giudice di pace dell'esecuzione (mod. 32-bis);
    registro  dell'esecuzione  di  provvedimenti  irrevocabili  (mod.
36-bis).
  I  nuovi  registri modelli 21-bis e 36-bis sono tenuti dagli uffici
di procura presso il tribunale.
  Il  registro mod. 20-bis e' tenuto presso gli uffici del giudice di
pace  ove  ha  sede il tribunale del circondano in cui e' compreso il
giudice territorialmente competente (giudice di pace circondariale).
  I registri modelli 16-bis, 32-bis e 33-bis sono tenuti dagli uffici
del giudice di pace.
  Il registro mod. 7-bis e' tenuto dal tribunale.
  Totalmente  innovativo  e' il registro delle attivita' del pubblico
ministero (mod. 21-bis). Tale nuovo registro, previsto esclusivamente
per  i  procedimenti di competenza dei giudice di pace, e strutturato
in  modo  tale  da  contenere,  oltre ai dati gia' oggi riportati nel
registro  di cui all'art. 335 codice di procedura penale anche quelli
attinenti  ai rapporti intercorrenti tra pubblico ministero e polizia
giudiziaria,  sia anteriormente che successivamente alla "iscrizione"
della  notitia  criminis,  nonche'  i  dati relativi agli adempimenti
legati  al  nuovo istituto del ricorso immediato al giudice. Infatti,
nell'art.  3,  comma 2,  del  regolamento  si  precisa  che "tutte le
attivita'  del  pubblico ministero nei processo davanti al giudice di
pace" sono annotate in apposito registro.
  Pertanto,  tale  registro assolve ad un duplice scopo: da una parte
svolge  la  funzione tipica del mod. 21 (iscrizione cronologica delle
notizie  di  reato,  da  inserirsi  nella  colonna 4 e dalla cui data
decorrono  i  termini  per  la  chiusura delle indagini preliminari);
dall'altra, serve alla mera protocollazione degli atti che pervengono
nella  segreteria  del pubblico ministero, anche prima del momento in
cui  e',  sulla  base  della  nuova disciplina, prevista l'iscrizione
della  notitia  criminis (art. 14 del decreto legislativo; art. 7 del
regolamento).
  Va  evidenziato  che  l'annotazione  di  tali  atti sul registro e'
adempimento  che  va  effettuato anche quando la notizia di reato non
sia stata acquisita direttamente dal pubblico ministero, ne sia stata
trasmessa dalla polizia giudiziaria.
  Passando  ora  ad analizzare in dettaglio la struttura del registro
mod. 21-bis, si rileva che alle colonne 1 e 2 vanno, rispettivamente,
annotati  il  numero  d'ordine  e  la  data  di arrivo del primo atto
pervenuto nella procura. Tali adempimenti consentono l'apertura di un
fascicolo,  come  si  e'  gia' notato, anche prima dell'iscrizione ex
art. 335 codice di procedura penale.
  La  nuova  disciplina, che prevede che la polizia giudiziaria possa
condurre indagini ancora prima della investitura diretta da parte del
pubblico  ministero,  determina  riflessi anche in ordine alla tenuta
del registro in questione.
  Infatti,  in  tale procedimento, normalmente la polizia giudiziaria
compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per
la  ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne
riferisce  al  pubblico  ministero,  con  relazione scritta (art. 11,
comma  1,  del  decreto  legislativo);  in  questa ipotesi la data di
ricezione  della  relazione,  che potrebbe corrispondere a quella del
primo  atto  con cui il pubblico ministero e' informato della notizia
di  reato,  dato  dunque  da  registrarsi, oltre che nella colonna 2,
anche  nella  colonna  4  come  formale iscrizione, va inserita anche
nella  colonna  18,  dedicata  appunto alla relazione trasmessa dalla
polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.
  La   polizia  giudiziaria  puo',  prima  della  trasmissione  della
relazione,  richiedere  al  pubblico  ministero  l'autorizzazione  al
compimento  di atti specifici, ovvero di interrogatori, perquisizioni
o sequestri; in tal caso, la segreteria del pubblico ministero dovra'
annotare,  alle  colonne 1 e 2, rispettivamente, il numero d'ordine e
la  data  di arrivo della richiesta. Anche in tali casi, la ricezione
della    richiesta   della   polizia   giudiziaria   potra'   portare
all'iscrizione  (sempre  nella  colonna  4)  della  notitia criminis,
nell'ipotesi  a  cui fa riferimento l'art. 8, comma 2 del regolamento
(assunzione immediata da parte del pubblico ministero della direzione
delle indagini).
  Gli  stessi  dati  saranno  riportati  anche  alle colonne 16 e 17,
appositamente  dedicate  all'autorizzazione del pubblico ministero al
compimento  di  specifici  atti:  da  tale  adempimento  derivera' la
formazione   di   fascicolo,   eventualmente   anche  ai  fini  degli
adempimenti  prescritti  dall'art.  366  codice  di  procedura penale
(deposito dei verbali degli atti compiuti).
  Va  inoltre  precisato  che, con il deposito della relazione presso
l'autorita'    giudiziaria,    la    polizia   giudiziaria   richiede
l'autorizzazione  alla citazione della persona sottoposta ad indagini
davanti   al   giudice   di  pace  (art.  11,  comma  2  del  decreto
legislativo).  Ricevuta  la  relazione,  il pubblico ministero se non
richiede   l'archiviazione,   esercita  l'azione  penale,  formulando
l'imputazione  e  autorizzando  la  citazione  dell'imputato (art. 15
decreto). Tali indicazioni vanno annotate nella colonna 30.
  Nella  diversa  ipotesi,  di  diretta acquisizione della notizia di
reato   da   parte   del  pubblico  ministero  il  procedimento  puo'
svilupparsi  secondo  differenti  modalita' disciplinate dall'art. 12
del decreto legislativo: le relative iscrizioni vanno effettuate alle
colonne 13, 14. 15.
  Un'ipotesi  particolare  e'  richiamata  dall'art.  8, comma 2, del
regolamento,   che   prevede  il  caso  di  determinati  atti  svolti
personalmente  dal pubblico ministero, senza assunzione diretta delle
indagini,  e  trasmessi  in copia alla polizia giudiziaria. Lo stesso
articolo dispone la annotazione della trasmissione nel registro delle
attivita'  del  pubblico  ministero. Tale annotazione, trattandosi di
attivita' svolta nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del decreto
legislativo,  potra'  essere effettuata alla colonna 17. In ogni caso
e' opportuno indicare la tipologia degli atti trasmessi.
  Con  riferimento alla formulazione dell'imputazione, va evidenziata
la  duplice  possibilita' di registrazione, a seconda che trattasi di
notizie   di  reato  ricevute  direttamente  dal  pubblico  ministero
(colonna 30), ovvero di formulazione dell'imputazione a seguito della
chiusura delle indagini preliminari ed al ricevimento della relazione
ex  art.  11 del decreto legislativo (colonna 15). In entrambi i casi
tale  adempimento deve essere preceduto dall'iscrizione della notitia
criminis.
  Altra ipotesi di formulazione dell'imputazione e', infine, prevista
dall'art.  17,  comma  4 del decreto legislativo, per il cui esame si
rinvia  alla  successiva  illustrazione  dedicata alla chiusura delle
indagini preliminari.
  Nella  colonna  3  va  riportata la data in cui la notizia di reato
risulta essere stata acquisita dalla polizia giudiziaria. Si noti che
l'art.  11,  comma  3, del decreto legislativo prescrive alla p.g. di
indicare  giorno  e  ora  di  acquisizione della notitia criminis. La
registrazione  di  tale ultimo dato riveste particolare importanza in
quanto  consente  il  controllo, da parte del pubblico ministero. del
rispetto del termine di quattro mesi imposto alla polizia giudiziaria
per  lo  svolgimento delle investigazioni di sua competenza (art. 11,
comma 1 del decreto legislativo).
  Nella  colonna  4  va,  come  gia' evidenziato, indicata la data di
iscrizione  della  notizia  di  reato ex art. 335 codice di procedura
penale, come stabilito dall'art. 14 del decreto legislativo.
  Al  fine  di  differenziare  la  eventuale  fase  di indagine della
polizia  giudiziaria  da  quella  svolta dal e per evitare una doppia
numerazione,  si  suggerisce, una volta provveduto all'iscrizione, di
apporre  la sigla "I" accanto al numero d'ordine, tanto sul registro,
quanto sulla copertina del fascicolo.
  Alla  colonna 19 vanno inseriti sia i dati acquisiti ex art. 13 del
decreto  legislativo  (ipotesi  in  cui  si  verifica, a fronte della
richiesta  di autorizzazione, il compimento dell'atto direttamente da
parte  del pubblico ministero). sia quelli ex art. 15, comma 2, dello
stesso  decreto  (in riferimento ad ulteriori indagini, richieste dal
pubblico  ministero  alla polizia giudiziaria, attraverso direttive o
deleghe).
  La   annotazione  dei  dati  in  tale  colonna  indica  un  momento
differente  rispetto alla annotazione richiesta dalla colonna 13, che
si  riferisce  alla trasmissione degli atti alla polizia giudiziaria,
con eventuali direttive, laddove il pubblico ministero abbia ricevuto
direttamente la notizia di reato.
  Le  colonne da 22 a 28 sono dedicate alla fase della chiusura delle
indagini preliminari.
  Va   segnalata,   in  particolare,  la  colonna  26,  dove  trovano
inserimento  due  diversi  dati:  il primo relativo all'ipotesi, gia'
menzionata,  dell'art.  17,  comma  4,  del  decreto  legislativo; il
secondo  relativo  all'ipotesi  di  cui  all'art.  9,  comma  2,  del
regolamento.  Tali  norme  disciplinano la restituzione degli atti al
pubblico  ministero  da  parte del giudice di pace, a diverso titolo.
Pertanto  e'  opportuno  indicare,  a  fianco di ogni annotazione, la
disposizione,  in  osservanza  della  quale il giudice ha disposto la
trasmissione.
  Il  registro in esame si occupa del ricorso immediato al giudice di
pace alle colonne da 32 a 37.
  Pur   trattandosi  di  un  procedimento  che  potrebbe  iniziare  e
concludersi  davanti  al  giudice  di  pace,  senza richiedere alcuna
attivita' del pubblico ministero, la normativa in esame prescrive che
il ricorso sia comunicato al pubblico ministero, preventivamente alla
sua  presentazione  nella cancelleria del giudice di pace, al fine di
consentire  la  formulazione  delle  richieste di cui all'art. 25 del
decreto legislativo.
  Secondo  l'art.  21,  comma  5, del decreto legislativo, il ricorso
produce  gli  stessi  effetti,  in  ordine alla procedibilita', della
presentazione  della  querela.  Dunque, una volta pervenuta copia del
ricorso  nella  segreteria  della procura, la data di deposito verra'
annotata  non  solo  alla  colonna  32,  specifica per le annotazioni
relative  a  tale  procedura,  ma anche alle colonne 1 e 2, in quanto
primo  atto  pervenuto  in  procura,  con  contestuale apertura di un
fascicolo.
  Si  precisa,  inoltre,  che quanto stabilito dall'art. 10, comma 2,
del regolamento, in ordine alla restituzione degli atti contenuti nel
fascicolo  aperto  su  ricorso immediato, vale esclusivamente per gli
atti  depositati  dal ricorrente, e non anche per i provvedimenti del
giudice  di pace e le richieste del pubblico ministero, di cui potra'
soltanto essere richiesta copia. Inoltre, il cancelliere che provvede
a  restituire  alla  parte  privata  la  documentazione  dalla stessa
prodotta,  stilera'  apposito  verbale  firmato,  per  ricevuta,  dal
ricorrente o da un suo delegato.
  Altro  nuovo  registro  assegnato  alle  procure  a  seguito  della
estensione  della competenza penale al giudice di pace, e' il modello
36-bis  -  registro  dell'esecuzione  di  provvedimenti  irrevocabili
strutturato   sulla   falsariga   del   registro  mod.  36  (registro
dell'esecuzione   di   pene  pecuniarie),  pur  con  la  peculiarita'
dell'inserimento  dei  nuovi  istituti della permanenza domiciliare e
del lavoro di pubblica utilita'.
  Il  registro modello 20-bis - registro generale del giudice di pace
competente  nella fase delle indagini preliminari, e' tenuto presso i
soli  uffici  del  giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale
del  circondario  (art. 5, comma 2, del decreto legislativo), in tale
registro  vanno riportati i dati relativi ai provvedimenti emessi dal
giudice  di  pace  nell'ambito  delle  indagini preliminari, compresi
quelli relativi all'archiviazione ed alla riapertura delle indagini.
  Tra  le  annotazioni  che  trovano  spazio  nel registro si segnala
quella  di cui alla colonna 17, ove devono essere indicati le ragioni
che   hanno  determinato  la  restituzione  degli  atti  al  pubblico
ministero.
  Anche  nel  caso  della  colonna 18 e' richiesta una specificazione
che, tra l'altro, risultera' interessante ai fini statistici, potendo
fornire  un  dato  significativo  sulla portata applicativa del nuovo
istituto della particolare tenuita' del fatto.
  Nel   caso  di  impugnazione  del  provvedimento  di  archiviazione
(ipotesi   piuttosto   remota,  ma  possibile:  si  pensi  all'omessa
comunicazione  della  richiesta  di  archiviazione  all'offeso che ne
aveva  fatto  espressa  istanza)  verra'  utilizzata  la  colonna 24,
relativa alle annotazioni.
  Il registro modello 16-bis - registro generale del giudice di pace,
e invece tenuto presso tutti gli uffici del giudice di pace.
  In  esso  vanno iscritti sia i procedimenti per i quali il pubblico
ministero ha formulato l'imputazione, sia i procedimenti instaurati a
seguito di ricorso immediato al giudice.
  Nella prima ipotesi verra' interessata la colonna 9, nella quale va
indicata  la  data di deposito dell'atto di citazione e del fascicolo
del  pubblico  ministero;  nella seconda, viene in rilievo la colonna
10,  dove  dovra'  essere  inserita  la  data  di deposito, presso il
giudice   di  pace,  del  ricorso  immediato,  nonche'  le  eventuali
richieste  del  pubblico ministero, ai sensi dell'art. 25 del decreto
legislativo.
  Le  colonne  da  13  a  16 saranno utilizzate per l'annotazione dei
provvedimenti  (data e tipo) assunti dal giudice di pace a seguito di
presentazione   di  ricorso  immediato.  Le  prime  tre  colonne,  in
particolare,  verranno  utilizzate nei casi in cui non si perviene al
giudizio.  Nella  colonna  16,  invece, verra' trascritta la data del
decreto  di  convocazione  delle  parti, come stabilito dall'art. 27,
comma 1, del decreto legislativo.
  La fase del giudizio ha inizio con l'udienza di comparizione, i cui
dati vanno riportati nelle colonne da 17 a 21.
  In   particolare,   nella   colonna  17  andra'  inserita  la  data
dell'udienza  di  comparizione, a seguito della citazione in giudizio
da  parte  della  polizia  giudiziaria  o del decreto di convocazione
delle  parti  emesso dal giudice. Nella stessa colonna sara' annotato
l'eventuale   provvedimento   di   proscioglimento  predibattimentale
adottato  dal  giudice  ai  sensi  dell'art.  469 codice di procedura
penale.
  La  colonna 18 verra' utilizzata per annotare l'esito del tentativo
di conciliazione promosso alla prima udienza, quando il reato risulti
perseguibile a querela.
  Le colonne 19, 20 e 21 riguardano piu' specificamente le situazioni
che  si  possono verificare nell'udienza di comparizione a seguito di
ricorso   immediato.   I   riferimenti   agli  articoli  del  decreto
legislativo,  riportati  nei  titoli delle colonne indicate, hanno lo
scopo di facilitare l'esatto inserimento dei dati.
  Nella  colonna  22  vanno annotate le eventuali fasi interlocutorie
del giudizio.
  La  colonna  24,  predisposta per l'annotazione delle impugnazioni,
ricomprende  sia  le  ipotesi  "ordinarie"  di  gravame,  sia quella,
prevista  dall'art.  31,  comma  4,  del  decreto, nel caso sia stato
emesso  decreto  di  rigetto  di richiesta di fissazione di una nuova
udienza.
  Le  varie  fasi del processo di appello sono annotate nelle colonne
da  25  a  27  mentre i dati relativi al ricorso per cassazione vanno
inseriti sono posizionati alle colonne da 28 a 31.
  Il modello 33-bis - registro delle udienze dibattimentali, mantiene
le  caratteristiche  dell'analogo  registro  attualmente in uso negli
uffici di tribunale, con alcune differenze collegate all'istituto del
ricorso immediato.
  Significativa in tal senso, e' la colonna 4, dove vanno indicate le
generalita' del ricorrente e delle eventuali ulteriori persone offese
che,  ai  sensi  dell'art.  28  del  decreto legislativo, decidano di
intervenire nel giudizio.
  Altro elemento degno di nota e', alla colonna 10, l'inserimento dei
dati  relativi  alla deleghe per le funzioni di pubblico ministero in
udienza.  Tale  annotazione, non prevista nel corrispondente registro
in uso presso i tribunali, assume una particolare valenza nell'ambito
del  processo  davanti  al  giudice  di  pace  se si considera che le
funzioni  di  pubblico ministero verranno svolte, nella maggior parte
dei  casi, su delega del procuratore, dai soggetti indicati dall'art.
50, comma 1, del decreto legislativo.
  Altro registro introdotto con l'ampliamento della competenza penale
al  giudice  di  pace  e' il modello 32-bis - registro del giudice di
pace dell'esecuzione.
  In   esso  vanno  annotati  i  dati  relativi  al  procedimento  di
esecuzione,  instaurato ai sensi dell'art. 40 e seguenti, del decreto
legislativo.
  Le  novita'  piu'  significative  di  tale  registro  riflettono le
differenti  soluzioni  offerte  dalla  nuova  procedura in materia di
esecuzione di condanne pronunciate dal giudice di pace.
  In   particolare,  si  segnala  la  colonna  5,  nella  quale  sono
individuabili  i  soggetti  che  hanno  attivato  il  procedimento di
esecuzione.   Questo  puo'  infatti  essere  richiesto  dal  pubblico
ministero,  nel  caso di proposizione al giudice circa l'accertamento
sulla     effettiva    insolvibilita'    del    condannato,    ovvero
dall'interessato  o  dal  suo  difensore.  Nella  stessa  colonna  va
riportato il motivo della richiesta.
  Altri  dati interessanti sono quelli di cui alle colonne 7, 8 e 10.
Anche  in  questi  casi  i riferimenti normativi riportati nei titoli
costituiscono un valido aiuto per la esatta trascrizione dei dati.
  Degna  di  attenzione  e',  infine,  la parte dedicata a ricorso al
tribunale monocratico, cui si riferiscono le colonne da 12 a 15.
  Da  ultimo, va ricordato il modello 7-bis - registro generale delle
impugnazioni   dinanzi  al  tribunale  in  composizione  monocratica,
predisposto  per  il  tribunale,  quale  giudice  di  secondo  grado,
competente  a  decidere  sia  in  ordine  ai provvedimenti definitivi
emessi  dal  giudice  di  pace, sia in ordine a quelli pronunciati in
fase di esecuzione.
  Inoltre,  nell'ambito del giudizio conseguente a ricorso immediato,
nonche'  nel procedimento di esecuzione, il tribunale in composizione
monocratica  puo'  essere investito, quale giudice dell'impugnazione,
in   ordine   a   provvedimenti  diversi  dalla  sentenza  emessa  in
dibattimento. Tali diverse situazioni sono riscontrate alla colonna 5
dove    vengono   individuati   i   soggetti   che   hanno   proposto
l'impugnazione.
  Alla  colonna  9  sono annotati i provvedimenti impugnati. Anche in
questo  caso, poiche' i procedimenti per i quali si chiede un secondo
giudizio  possono essere diversi, e' opportuno indicare l'articolo di
riferimento.
  Il  registro  mod.  7-bis ha, percio', lo scopo di conglobare in un
unico  modello  tutte le possibili ipotesi di impugnazione innanzi al
tribunale  monocratico  proposte a seguito di procedimenti instaurati
nell'ambito  della  competenza  penale del giudice di pace. Una volta
evidenziata tale sua caratteristica, per il resto, questo registro si
sviluppa  secondo  il corrispondente registro modello 7 in uso presso
le corti d'appello.
  Infine,  vanno  richiamate  in  quanto applicabili, le disposizioni
generali  sulla  tenuta  dei  registri  e delle rubriche alfabetiche,
diramate  con  circolare  n.  533  del  18  ottobre  1989, nonche' le
disposizioni  in materia di intercettazioni telefoniche impartite con
circolare  n.  554  del 9 aprile 1992, sulla tenuta di un registro di
comodo  da parte degli uffici del giudice di pace analogo al registro
utilizzato per lo stesso scopo dagli uffici GIP dei tribunali.
2. Formazione dei fascicoli.
  In  materia  di  formazione  e  tenuta  dei fascicoli, l'art. 3 del
regolamento   prevede,   in   via  generale,  l'applicabilita'  della
ordinaria  disciplina di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione
al codice di procedura penale.
  Una  normativa specifica riguarda il nuovo fascicolo previsto nelle
ipotesi  in  cui  la  persona  offesa  dal  reato presenti il ricorso
immediato  al  giudice  di  pace,  di  cui  all'art.  21  del decreto
legislativo.  In  queste ipotesi, la cancelleria del giudice di pace,
nel cui ufficio il predetto ricorso va depositato, provvede a formare
apposito  fascicolo  includendovi  gli  atti  specificamente elencati
nelle lettere da a) a f) dell'art. 4, comma 2 del regolamento.
  Si  richiama  l'attenzione  sulla  necessita' che i fascicoli siano
correttamente  formati  e  tenuti,  anche in riferimento ad eventuali
sequestri disposti, al fine di evitare il mantenimento di tali misure
oltre il dovuto.
3.  Adempimenti  relativi  al ricorso immediato (articoli 21-28   del
decreto legislativo: articoli 9-13 del regolamento).
  3.1.   Adempimenti   in  caso  di  pendenza  di  una  richiesta  di
archiviazione (art. 9 del regolamento).
  L'art.  9, comma 1, del regolamento prescrive al pubblico ministero
di effettuare una comunicazione del deposito del ricorso immediato al
giudice  di  pace  c.d.  "circondariale"  al  quale  sia  stata  gia'
presentata  richiesta  di  archiviazione:  si  suppone,  dunque,  che
relativamente ai fatti oggetto del ricorso sia gia' pervenuta notitia
criminis  (acquisita direttamente dal pubblico ministero o attraverso
relazione  della p.g.) e il pubblico ministero abbia gia' ritenuto di
richiedere, in relazione a questa, un provvedimento archiviativo.
  In  queste  ipotesi,  la  comunicazione al giudice (investito della
richiesta  di archiviazione) dell'avvenuto deposito del ricorso serve
ad  assicurare  l'arresto  della procedura archiviativa, evitando che
l'eventuale  emissione di uno dei provvedimenti contemplati nell'art.
17,  comma 4,  del  decreto  legislativo  si  ponga  in contrasto con
l'instaurazione del processo su impulso della persona offesa.
  Il  meccanismo  vale  pertanto  ad  assicurare l'operativita' della
regola  posta dall'art. 22, comma 4, del decreto legislativo, secondo
cui  "quando  si  procede  in seguito a ricorso sono inapplicabili le
diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria".
  Correlativamente, l'art. 9, comma 2, del regolamento prevede che il
giudice   investito  della  richiesta  di  archiviazione,  una  volta
ricevuta  comunicazione  dell'avvenuto  deposito del ricorso da parte
dell'offeso,  trasmetta  gli atti al pubblico ministero, spogliandosi
cosi'  della  procedura  (purche'  non  abbia,  a  quel momento, gia'
accolto la richiesta di archiviazione).
  Si   sottolinea   pertanto   la   necessita'   di   una  tempestiva
comunicazione  circa l'avvenuta presentazione del ricorso all'ufficio
del  giudice di pace gia' investito della richiesta di archiviazione,
nonche'  la  sollecita trasmissione degli atti al pubblico ministero,
onde evitare duplicazioni di procedimenti e di attivita'.
  3.2.  Adempimenti  in  caso  di  delibazione  negativa  del ricorso
immediato  (art. 26, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo; art. 10
del regolamento).
  Nei   casi  in  cui,  a  fronte  del  ricorso  immediato  da  parte
dell'offeso,  il  giudice  di pace dichiari lo stesso inammissibile o
infondato,  ovvero  si  dichiari incompetente per materia, ed ordini,
conseguentemente,  la  trasmissione  degli atti al pubblico ministero
per  il  proseguo  del procedimento nei modi ordinari, la cancelleria
del giudice di pace rimettera' all'ufficio del pubblico ministero, ex
art. 4, comma 3, del regolamento, il fascicolo del ricorso immediato,
oltre   ovviamente   ad   una   copia   dell'ordinanza   dichiarativa
dell'inammissibilita' o dell'infondatezza del ricorso.
  Nei  casi  in  cui  il  giudice, dichiarata la propria incompetenza
territoriale ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo,
dispone  invece  la  trasmissione  degli  atti  all'offeso, affinche'
questi  possa  reiterare  il  ricorso  davanti al giudice competente,
l'art. 10, comma 1, del regolamento prescrive che la cancelleria curi
la    notifica   al   ricorrente   dell'ordinanza   declaratoria   di
incompetenza.
  L'art.  10 non prevede che l'ordinanza venga comunicata al pubblico
ministero.  visto che, a quel momento, non sussiste ancora iscrizione
ai  sensi  dell'art. 335 codice di procedura penale; cio' nonostante,
considerato  che  nel registro delle attivita' del pubblico ministero
sara'  stato  nel frattempo annotato il deposito di copia del ricorso
immediato presso la segreteria dello stesso, si ritiene opportuno che
l'ordinanza  venga  comunque  comunicata alla segreteria del pubblico
ministero  affinche'  anche questo provvedimento risulti annotato nel
registro.
  Gli  atti del fascicolo, ossia il ricorso e gli eventuali allegati,
resteranno  depositati  nella cancelleria del giudice, a disposizione
dell'offeso  che  voglia  chiederne la restituzione, di tale facolta'
sarebbe  opportuno  dare  avviso  al ricorrente in sede di emanazione
della  relativa  ordinanza  (cfr.  in  proposito il formulario per il
procedimento davanti al giudice di pace, mod. g.p. 18).
  L'art.   10   citato   specifica,   inoltre,   che  dalla  data  di
notificazione  dell'ordinanza  in  parola decorre il termine di venti
giorni  imposto,  a pena di inammissibilita'. al ricorrente dall'art.
26,  comma  4 del decreto legislativo per la reiterazione del ricorso
innanzi al giudice competente.
  3.3. Comunicazioni  relative all'esercizio dell'azione penale (art.
11 del regolamento).
  La  disposizione  di  cui  all'art.  11  del regolamento disciplina
l'adempimento  delle  informazioni sull'azione penale, che l'art. 129
disp.  art.  codice  di  procedura  penale pone a carico del pubblico
ministero  in sede di esercizio dell'azione, nell'ipotesi del ricorso
ex   art.   21  del  decreto  legislativo.  L'art.  11  prevede  che,
contrariamente all'ipotesi normale, nel caso di ricorso della persona
offesa    al   giudice   di   pace   provveda   invece   quest'ultimo
contestualmente all'emissione del decreto di convocazione delle parti
ex art. 27 del decreto legislativo.
  Mentre,  infatti,  il  regime  di cui al citato art. 129, nel quale
l'adempimento  incombe  sul  pubblico  ministero,  risulta  in  tutto
compatibile  con la disciplina del procedimento davanti al giudice di
pace  nelle  ipotesi "ordinarie", nelle quali la citazione a giudizio
e'  curata  dalla  polizia giudiziaria su autorizzazione del pubblico
ministero,   non  altrettanto  puo'  dirsi  per  i  casi  di  ricorso
immediato.
  In  tali  ipotesi  la  regola  speciale  e'  imposta  infatti dalla
circostanza  che  qui  l'assunzione  della  qualifica  di imputato e'
riconnessa  non  gia'  alla  formulazione dell'addebito contenuto nel
ricorso,  ne alla presentazione delle richieste da parte del pubblico
ministero,  ma  alla  notifica  del  decreto di convocazione, mentre,
d'altro  canto,  prima  di  tale  momento  e' sempre possibile che il
ricorso  non  determini l'instaurazione di alcun processo, incappando
in  una dichiarazione di inammissibilita'. Anche per tale adempimento
va segnalata, attesi i riflessi della informazione sugli sviluppi del
procedimento, la necessita' di una corretta e tempestiva esecuzione.
  3.4.  Deposito degli atti investigativi compiuti prima dell'udienza
di comparizione (art. 12 del regolamento).
  L'art.   12  del  regolamento  riguarda  l'ipotesi  in  cui,  prima
dell'udienza  di  comparizione  a seguito del decreto di convocazione
emesso  dal  giudice su ricorso dell'offeso, la polizia giudiziaria o
il    pubblico   ministero   abbiano   gia'   svolto   attivita'   di
investigazione,  essendo  stata  precedentemente  proposta querela, o
anche a prescindere da iniziative dell'offeso, per le finalita' e nei
limiti di cui all'art. 346 codice di procedura penale (ad esempio, al
fine di assicurare determinate fonti di prova).
  In  particolare  per  assicurare  che  gli  atti suindicati possano
comunque  essere conosciuti dalle parti in tempo utile ad organizzare
nel  modo  piu'  proficuo  le  proprie  difese,  si  prevede  che  la
documentazione  relativa  alle attivita' in discorso venga depositata
presso la segreteria del pubblico ministero, ove resta a disposizione
dei difensori, che possono cosi' prenderne visione e chiederne copia.
  La  segreteria  del  pubblico  ministero  provvedera', pertanto, ad
effettuare  i  necessari  avvisi  ai difensori (art. 12, comma 2, del
regolamento).
  3.5. Copie del decreto di convocazione (art. 13 del regolamento).
  L'art. 13 del regolamento dispone che, su richiesta del ricorrente,
la  cancelleria  del giudice rilasci, nel numero necessario, le copie
del  decreto  che  lo  stesso  provvedera' a consegnare all'ufficiale
giudiziario   per   la  notifica.  Naturalmente  le  spese  per  tale
adempimento saranno a carico del ricorrente medesimo.
4. Adempimenti relativi all'udienza di comparizione (articoli 29 e 30
del decreto legislativo: articoli 15-17 del regolamento).
  La  disposizione di cui all'art. 15 del regolamento, che disciplina
la formazione dei ruoli d'udienza, e detta i criteri in base ai quali
i  predetti  ruoli  devono  essere  formati, prevede che a cura della
cancelleria  il  ruolo  stesso  venga  affisso almeno un giorno prima
della  data dell'udienza. Si richiama l'attenzione sull'osservanza di
tale adempimento.
  L'art.  16  riguarda i procedimenti riguardanti i soggetti al quali
si  riferisce  la disciplina dettata dal decreto del Presidente della
Repubblica  2 dicembre 1956, n. 1666, che ha dato attuazione all'art.
VII  della  Convenzione  sullo  status  degli appartenenti alle Forze
armate  N.A.T.O.  del 1951 (ratificata con legge 30 novembre 1955, n.
1335).   In  particolare,  il  comma  1  riguarda  l'avviso  previsto
dall'art.  5  del  decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1956,  n.  1666: adempimento, questo, finalizzato a consentire che un
rappresentante del governo dello Stato di origine del soggetto citato
a  giudizio  possa  essere presente al dibattimento, come e' previsto
dal paragrafo 9, lettera g) della Convenzione.
  Il  comma  2  riguarda  la procedura prevista in caso di istanza di
rinunzia  alla prioritaria giurisdizione dello Stato italiano: l'art.
VII  della  citata  Convenzione  contempla,  nelle  ipotesi  in  cui,
verificatasi  una  delle  situazioni di concorso di giurisdizioni ivi
disciplinate  e  sussistendo  un  "diritto  di  priorita' dello Stato
italiano  nell'esercizio  della giurisdizione, la possibilita' di una
istanza  di  rinunzia  a  tale diritto di priorita'. L'art. 1, quinto
comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1666 del
1956  consente  tale istanza soltanto prima che sia stato "notificato
all'imputato  il  decreto  di  citazione per il dibattimento di primo
grado".
  Le  peculiarita'  della  procedura davanti al giudice di pace hanno
imposto uno spostamento in avanti del termine in parola, precisamente
fino "al compimento delle formalita' di apertura del dibattimento".
  L'art.  17  del  regolamento  dispone, a cura della cancelleria, la
notifica   all'offeso-ricorrente   dell'ordinanza   con   cui   viene
dichiarata  l'improcedibilita'  del  ricorso per mancata comparizione
dello  stesso (art. 30, comma 1, del decreto legislativo) nonche' del
decreto  motivato con cui il giudice respinge l'istanza di fissazione
di nuova udienza proposta dal ricorrente non comparso (art. 31, comma
4);  in  tale  ultimo  caso,  l'adempimento,  di cui si raccomanda la
tempestiva  esecuzione,  varra'  anche  a  segnare  la decorrenza del
termine per impugnare il decreto innanzi al tribunale in composizione
monocratica.
  Il  comma  2  dell'art. 17 prevede, sempre a cura della cancelleria
del  giudice  di pace, la notifica del provvedimento di fissazione di
nuova udienza emesso dal giudice su richiesta del ricorrente.
5.   Adempimenti   relativi   alla  custodia  dei  beni  sequestrati,
all'esecuzione  delle  pene  pecuniarie e alle spese del procedimento
(art. 42 del decreto legislativo: articoli 18 e 21 del regolamento).
  Per cio' che attiene alle attivita' necessarie per il deposito e la
custodia   delle   cose   sequestrate,  nonche'  per  la  vendita  ed
eliminazione   delle  cose  deperibili,  l'art.  21  del  regolamento
prevede,   ad   evitare   incertezze   interpretative,   che,   anche
relativamente   ai  procedimenti  davanti  al  giudice  di  pace,  si
applichino  le  disposizioni  attuative e di esecuzione ivi indicate,
compreso  il  regime  transitorio  di cui all'art. 82, comma 4, disp.
att. codice di procedura penale: pertanto, non diversamente da quanto
e'  previsto  nella  disciplina  "generale",  fino  all'emanazione di
apposito  regolamento,  le cose sequestrate andranno depositate nella
cancelleria  del tribunale, la quale provvedera' anche alla vendita o
alla  distruzione  nei  casi  di cui all'art. 83 disp. art. codice di
procedura penale.
  L'art.   18   del  regolamento  adatta  la  disciplina  codicistica
dell'esecuzione delle pene pecuniarie al regime semplificato previsto
dal  decreto  (art.  42)  nel quale vengono accentrate nel giudice di
pace che ha emesso la sentenza tutte le competenze giurisdizionali in
materia  esecutiva,  eliminando cosi' la competenza del magistrato di
sorveglianza    in    materia   di   accertamento   della   effettiva
insolvibilita'  del  condannato, di conversione della pena pecuniaria
non eseguita, di rateizzazione.
  Alla  luce  di  tale mutato regime di competenze, si chiarisce che,
nell'ipotesi in cui risulti impossibile l'esazione della sanzione, il
pubblico  ministero  trasmette  gli  atti  (anziche' al magistrato di
sorveglianza,  come prevede l'art. 660 codice di procedura penale) al
giudice  di  pace  perche'  questi  proceda  a verificare l'effettiva
insolvibilita' del condannato ed emetta i provvedimenti conseguenti.
  Infine,  va  rilevato che il regolamento nulla dispone in relazione
al  recupero  in  misura  forfettaria  delle  spese del procedimento.
Peraltro,  e'  in  fase  di  predisposizione un nuovo regolamento che
contempla  anche  le  somme  da  recuperare  in via forfettaria per i
procedimenti del giudice di pace.
  Nelle   more   dell'adozione   di   tale   regolamento,  resteranno
applicabili (in virtu' del generale rinvio di cui all'art. 2, comma 1
del  decreto  legislativo)  le previsioni dettate dall'art. 199 disp.
att.  codice  di  procedura penale, e dunque dal decreto ministeriale
11 ottobre   1989,   n.  347,  che,  in  attuazione  di  tale  ultima
disposizione,   indica  (alla  allegata  tabella  A  gli  importi  da
recuperare in misura fissa per i vari tipi di procedimento.
  In  particolare,  risulteranno applicabili gli importi previsti per
il  procedimento  davanti  al  tribunale in composizione monocratica,
dato  che  il  procedimento  davanti al giudice di pace si svolge con
cadenze  a  questo  analoghe;  la  procedura  prevista  per l'inedito
istituto  del  ricorso  "immediato" al giudice da parte della persona
offesa,  potra'  essere  assimilata,  per  quanto  qui  interessa, al
procedimento  "a  citazione  diretta",  di cui all'art. 550 codice di
procedura penale.
  Va, peraltro, sottolineato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, che ha introdotto il contributo unificato, non
vanno  piu' applicate le imposte di bollo, i diritti di cancelleria e
i  diritti  di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziaria, voci che
dunque andranno scorporate dalla tabella indicata.
6. Adempimenti relativi al casellario giudiziale e ai certificati dei
carichi pendenti (articoli 19 e 21 del regolamento).
  In relazione alla disciplina di cui all'art. 19 del regolamento, ed
in  attesa  dell'emanazione  dei  decreti  ministeriali  previsti dal
regolamento, si forniscono le opportune indicazioni.
  Le   sentenze   del   giudice  di  pace  in  materia  penale  ed  i
provvedimenti  emessi  successivamente,  nonche'  gli eventi relativi
alla   loro  esecuzione  sono  oggetto  d'iscrizione  nel  casellario
giudiziale,  ai  sensi  degli articoli 686, commi 1, lettera a), e 3,
codice  di procedura penale, 14 regio decreto 18 giugno 1931, n. 778,
e 34 decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334.
  A  tal  fine  l'ufficio  del giudice di pace dovra' attrezzarsi per
assicurare  la  comunicazione  al  casellario  competente dei dati da
iscrivere,  istituendo  in  seno alla cancelleria un apposito settore
che curi gli adempimenti finalizzati a tale attivita'. Detto settore,
per prassi, e' denominato "ufficio-schede".
  Com'e'  noto, il servizio del casellario giudiziale e' disciplinato
dalle disposizioni contenute nel codice di procedura penale (articoli
da 685 a 690), dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modifiche contenente le norme regolamentari, dal decreto ministeriale
6   ottobre   1931  che  riporta  le  istruzioni  ed  i  modelli  per
l'espletamento del servizio.
  Il   decreto  ministeriale  10 novembre  1999,  pubblicato  con  il
bollettino   ufficiale  n.  2  del  31  gennaio  2000,  autorizza  la
trasmissione  per via telematica al sistema informativo automatizzato
del  casellario  giudiziale  (S.I.C.) delle notizie in materia penale
indicate  nell'art.  686  del  codice di procedura penale, quando gli
uffici  giudiziari  interessati  sono  dotati  dei necessari supporti
informatici.
  In    attuazione,   del   suindicato   decreto   ministeriale   gli
uffici-schede    dotati   delle   risorse   (personale   da   adibire
all'immissione  dei  dati  nel S.I.C., personal computer e stampanti,
collegamento  alla  Rete  unica  della  giustizia  -  R.U.G.) daranno
comunicazione al casellario centrale al fine di attivare le procedure
di  collegamento  ed accesso al S.I.C. e di ricevere il manuale delle
istruzioni operative per la trasmissione dei dati per via telematica.
  Gli uffici-schede saranno dispensati, in ogni caso, dalla redazione
del  modello  A  (articoli  5,  comma  2, e 41 del regolamento, regio
decreto  n. 778/1931, e 14 commi 1 e 7 delle istruzioni contenute nel
decreto  ministeriale  6 ottobre  1931)  e  della  relativa  schedina
modello  9  (articoli  5,  comma  3,  del  regolamento,  e  15  delle
istruzioni) destinati al casellario centrale, nonche' dalla redazione
del  modello  C  da  inviare  agli  Stati esteri cui appartengono gli
stranieri condannati dall'Autorita' giudiziaria italiana (articoli 5,
comma  4  del  regolamento,  e  14,  commi 3, 4, 5 delle istruzioni),
poiche'  questi  adempimenti  possono  essere  svolti  con  modalita'
informatiche dallo stesso casellario centrale.
  Si   rivolge  viva  raccomandazione  agli  uffici-schede  affinche'
risulti  in  maniera  inequivocabile  lo  Stato  di  appartenenza del
cittadino   straniero   condannato.   Un'indicazione   generica   non
consentirebbe  al  casellario  centrale  di  inviare i modelli C allo
Stato  interessato  ed  inoltre  non  permetterebbe  di  adottare  la
modalita'   di  estrazione  automatica  dei  dati  dal  S.I.C.  sopra
indicata.
  In  considerazione del combinato disposto degli articoli 686 e 687,
comma  1  codice  di  procedura  penale, non si dovra' far luogo alla
comunicazione  delle decisioni riguardanti persone che risultino aver
compiuto l'ottantesimo anno di eta'.
  Nel  corso  delle attivita' relative alla comunicazione dei dati di
cui  all'art.  686  codice  di  procedura  penale  il personale degli
uffici-schede  avra'  cura  di  accertare  preventivamente che i dati
relativi  alle  generalita'  del  condannato,  sia  questo  cittadino
italiano  ovvero  straniero,  siano coincidenti con quelli risultanti
dai  certificati  anagrafici (certificato di nascita o certificato di
rito) esistenti agli atti del fascicolo processuale.
  Nel  caso in cui questi risultino mancanti, dovra' essere acquisito
il  certificato  di  rito  (mod.  38)  e,  per lo straniero in Italia
dovranno esperirsi gli ulteriori accertamenti (ad es. acquisizione di
notizie  e di rilievi dattiloscopici presso il casellario d'identita'
del  Ministero dell'interno), al fine di operare il controllo volto a
verificare la correttezza dei dati di identificazione del soggetto ed
a  promuovere,  se esistano discordanze, prima della trasmissione dei
dati al casellario, i provvedimenti di correzione necessari.
  Con  riguardo  a  specifiche  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo,  che  attengono  al  servizio del casellario giudiziale,
appare  opportuno porre l'accento su alcuni ulteriori adempimenti che
dalle stesse derivano e che incombono sugli uffici-schede del giudice
di  pace e di un giudice diverso, che, ai sensi degli articoli 6, 39,
63  e  64  del  citato  decreto  legislativo,  decida  sui  reati che
rientrano nella competenza del primo.
  Gli   uffici-schede   indicheranno  tutti  gli  elementi  idonei  a
configurare  in  modo  certo  le  fattispecie dei reati che rientrano
nella   competenza   del   giudice   di  pace  (art.  4  del  decreto
legislativo),  al  fine  di  garantire  la  puntuale osservanza degli
articoli  45  e 63, comma 2 del decreto legislativo che dispongono la
non  menzionabilita'  delle  decisioni relative ai suddetti reati nei
certificati  del  casellario  giudiziale rilasciati a norma dell'art.
689 del codice di procedura penale. Particolare attenzione, affinche'
detta  attivita'  venga  puntualmente  adempiuta, dovra' essere posta
dagli  operatori degli uffici-schede presso giudice diverso. Essi, ad
esempio,  avranno  cura,  se  ne  ricorre  il  caso, di indicare, per
l'individuazione  dell'art.  590  del  codice penale, che trattasi di
reato  di  competenza  del  giudice  di  pace,  di  indicare, per gli
articoli 631, 632, 633, 636 che non ricorre l'ipotesi di cui all'art.
639-bis  del  codice  penale,  e  cosi'  di  seguito  secondo  quanto
dettagliatamente specificato nell'art. 4 citato.
  Inoltre,  per  la  stessa  finalita',  nel  caso di definizione del
processo  in  grado  di  appello,  tra  le  altre informazioni dovra'
comunicarsi al casellario giudiziale che trattasi di decisione emessa
a  seguito  di impugnazione della sentenza di primo grado del giudice
di pace, con l'indicazione della data di emissione di quest'ultima.
  Altra  notizia  che  necessariamente  dovra'  essere  comunicata al
casellario  giudiziale  riguardera'  la  data  della  commissione del
reato,  affinche'  il sistema del casellario possa verificare in modo
automatico che sussista la condizione prevista dall'art. 46, comma 1,
lettera b),  del  decreto  legislativo,  ai  fini  della eliminazione
dell'iscrizione.  Infatti,  tale  condizione prevede che nell'arco di
cinque  o dieci anni, a seconda del tipo di pena inflitta, decorrenti
dal  giorno  in  cui  la  sanzione  e'  stata eseguita, non sia stato
commesso un ulteriore reato.
  Per  una  corretta gestione delle iscrizioni ai fini certificativi,
si  raccomanda,  inoltre,  di  fornire  al sistema, sempre ed in ogni
caso,   la  notizia  relativa  alla  data  di  irrevocabilita'  della
decisione che viene iscritta.
  Infine,  si  richiama  l'attenzione  sulla  particolare  disciplina
dettata  nell'art.  21  del  regolamento,  in  merito  ai certificati
relativi  alle  iscrizioni  dei  procedimenti,  riguardanti  reati di
competenza  del  giudice di pace, nei quali un soggetto abbia assunto
la qualita' di imputato.
  Il  decreto  legislativo  (art.  45), in attuazione di una espressa
direttiva  della  legge  delega (art. 17, lettera p) ha stabilito che
non siano riportate, nei certificati a richiesta dell'interessato, le
iscrizioni  relative  alle  sentenze  emesse dal giudice di pace. Una
volta  stabilita  la  non  indicazione  dei provvedimenti conclusivi,
ragioni   di   coerenza  sistematica  hanno  suggerito  di  prevedere
espressamente,  ad  evitare  possibili incertezze interpretative, che
nei  certificati  richiesti dai privati non siano indicati neppure le
relative pendenze procedimentali.
  Le  signorie  loro  sono  pregate  di  provvedere  alla  tempestiva
diramazione  della  presente  circolare  agli  uffici  giudiziari del
rispettivo  distretto  (tribunali  e  giudici  di pace; procure della
Repubblica   presso   il   tribunale)  e  di  vigilare  sul  puntuale
adempimento   delle   prescrizioni,  con  particolare  riguardo  alla
tempestivita' e correttezza delle registrazioni.
  Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.
    Roma, 21 dicembre 2001

                                 Il capo del Dipartimento
                                         Tatozzi
  Il Direttore generale
 della giustizia penale
        Iannini