IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 7, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.
560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n.
74;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modifiche, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della
protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
Viste le ordinanze n. 2396 del 20 dicembre 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre
1994; n. 2420 del 1 febbraio 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1996; n.
3120 del 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2001, concernenti interventi
urgenti diretti a mitigare il dissesto idrogeologico nel comune di
Corniglio;
Vista la nota n. GAB/11158 del 10 ottobre 2001 del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale viene
segnalata l'opportunita' di accogliere la richiesta di proroga
avanzata dal Presidente della provincia di Parma, di ulteriori sei
mesi del termine previsto dall'art. 3, comma 1, della citata
ordinanza n. 3120 del 4 aprile 2001, limitatamente all'intervento
urgente ricadente nel territorio del comune di Corniglio;
Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Con riferimento agli ulteriori interventi urgenti connessi al
dissesto idrogeologico di Corniglio di cui all'art. 2 dell'ordinanza
n. 3120 del 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2001, il termine di cui
all'art. 3, comma 1, della citata ordinanza n. 3120 del 4 aprile
2001, relativo all'applicazione dei progetti e alla consegna dei
lavori, e' prorogato al 13 aprile 2002.
2. Per l'approvazione dei progetti e per la consegna dei lavori da
effettuarsi nei termini di cui al precedente comma 1, ad integrazione
dell'elenco di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3120/2001, e'
autorizzata la deroga alla legge regionale 18 maggio 1999, n. 9.
3. Il termine per il completamento degli interventi di cui all'art.
2, dell'ordinanza n. 3120 del 4 aprile 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile
2001, e' fissato al 13 aprile 2004.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2002
Il Ministro: Scajola