N. 38 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 dicembre 2001
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 dicembre 2001 (della Regione Liguria) Ambiente - Tutela dell'ambiente marino - Immersione in mare di materiali di origine marina per effettuare il ripascimento degli arenili, nonche' di materiali inerti, geologici inorganici e manufatti al fine di utilizzo - Circolare ministeriale contenente l'indicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio quale autorita' competente al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di tali attivita' - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria - Dedotta non spettanza allo Stato della competenza in materia - Lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. - Circolare del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 260/3/01. - Costituzione, artt. 5, 97, 117 e 118, anche in relazione agli artt. 1, 2, 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; agli artt. 69, 70, 80, 81, 88, 89, 93, 94, 104 e 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; alla legge della Regione Liguria 28 aprile 1999, n. 13; agli artt. 5 e 6 del d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509; alla legge della Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38; agli artt. 1, 3 e 35 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.(GU n.5 del 30-1-2002 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Liguria, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dagli avvocati Gigliola Benghi e Michela Sommariva ed elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Roma, presso l'Ufficio regionale in piazza Madama n. 9; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica al fine di ottenere la dichiarazione che non spetta allo Stato e per esso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, adottare provvedimenti in ordine all'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi per effettuare ripascimento degli arenili e di materiali inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo per interventi ed opere di competenza regionale, come invece si sostiene nella circolare n. 260/3/01 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, pervenuta alla Regione Liguria, in data 5 ottobre 2001; F a t t o Il conflitto nasce dall'interpretazione e dalle conseguenti disposizioni redatte dal Ministero a tutte le Capitanerie di Porto e per la loro tramite a tutte le Autorita' marittime dipendenti in ordine all'art. 35, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Tale norma dispone che, al fine della tutela dell'ambiente marino ed in conformita' alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia, e' consentita l'immersione deliberata in mare, da navi od aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali: a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' ambientale e l'innocuita'; c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attivita' di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri. La norma prende inoltre in considerazione la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attivita' di posa in mare di cavi e condotte. Mentre quest'ultima attivita' e' de plano soggetta ad autorizzazione regionale (o ministeriale, se la movimentazione ha carattere internazionale) e quella sub-c) e' considerata irrilevante e quindi non soggetta ad autorizzazione, le fattispecie sub-a) e b) sono disciplinate in maniera piu' articolata. Infatti, l'autorizzazione all'immissione in mare dei materiali sub-a) "e' rilasciata dall'autorita' competente solo quando e' dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilita' tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo ..." (art. 35, comma 2); l'immersione dei materiali sub-b)" e' soggetta ad autorizzazione con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, e' dovuta la sola comunicazione all'autorita' competente" (art. 35, comma 3). Secondo le disposizioni dettate dal Ministero con la circolare in questione, la "autorita' competente" al rilascio delle autorizzazioni sarebbe sempre il Ministero stesso, che dovrebbe inoltre sempre svolgere tali funzioni, a prescindere dalle attivita' alle quali le immersioni in mare sono finalizzate. La Regione Liguria ritiene invece di essere essa stessa, ovvero gli altri soggetti individuati dal legislatore regionale, titolare dei poteri autorizzatori in alcune fattispecie che il Ministero ha completamente ignorato, con effetto lesivo delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. L'intervento regolatore dell'ecc.ma Corte viene invocato per le seguenti ragioni in D i r i t t o Violazione degli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione anche in relazione agli artt. 1, 2, 4 e 20, legge 15 marzo 1997, n. 59; agli artt. 69, 70, 80, 81, 88, 89, 93, 94, 104 e 105, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; alla l.r. Liguria 28 aprile 1999, n. 13; agli artt. 5 e 6, d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509; alla l.r. Liguria 30 dicembre 1998, n. 38; agli artt. 1, 3 e 35 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Carenza di attribuzione e di competenza 1. - Va rilevato innanzi tutto che una piana lettura dell'art. 35, comma 2, non consente di dare l'interpretazione proposta dal Ministero, laddove subordina l'attivita' di ripascimento all'autorizzazione all'immersione di materiali, ma conduce ad opposte conclusioni. Infatti, l'autorizzazione all'immersione dei materiali ivi contemplata presuppone l'impossibilita' dell'utilizzo degli stessi ai fini di ripascimento. A contrariis, dunque, laddove vengano legittimamente effettuate attivita' di ripascimento, non e' dovuta alcuna distinta e diversa autorizzazione; e, come e' noto, nella nozione di ripascimento sono comprese tutte le operazioni di sversamento di idoneo materiale in punti emersi o sommersi della costa tali da produrre, col tempo e con i calcolati movimenti del mare, la ricostituzione degli arenili. In tal senso, quindi, l'attivita' di ripascimento e' perseguibile anche attraverso l'immersione di materiali in mare e tale operazione, secondo la lettera dell'art. 35, comma 2, non va autorizzata distintamente dalla prima. 2. - Se pure, peraltro, si sposasse il diverso avviso della necessita' di un'autonoma autorizzazione, questa non potrebbe che competere alla regione per le ragioni che si espongono. La materia del ripascimento degli arenili, e piu' in generale quella della difesa delle coste, che per anni ha sofferto di una disciplina lacunosa e poco armoniosa nell'attribuzione delle competenze, ha ricevuto un primo ordinato assetto con la legge l8 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", che ha compreso fra le attivita' di programmazione, pianificazione ed attuazione degli interventi destinati a realizzare la finalita' della difesa del suolo "la protezione delle coste e degli abitati dell'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi" (art. 3, comma 1, lettera g), delegandone le funzioni - con esclusione delle aree di rilievo e di interesse nazionale - alle regioni (art. 10, comma 7). Successivamente, nell'ambito della ridelineazione di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali introdotte dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle regioni nuove e piu' pregnanti competenze, ispirate ai principi fondamentali individuati nell'art. 4, comma 3, legge n. 59/1997. Cosi', nell'ambito del titolo III "Territorio ambiente e infrastrutture", il capo III disciplina la protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, mentre al capo IV e' affidata la materia delle risorse idriche e della difesa del suolo. Nel capo III, le funzioni di carattere generale sono introdotte dagli artt. 69 e 70, che individuano rispettivamente i compiti di rilievo nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), legge n. 59/1997, e quelli delle regioni ed enti locali. Per quanto qui interessa, l'art. 69 attribuisce alla protezione, sicurezza e qualita' dell'ambiente marino rilievo nazionale [art. 69, comma 1, lett. d)], mentre individua funzioni di carattere concorrente fra Stato e regioni nella protezione dell'ambiente costiero [art. 69, comma 2, lett. d)]; l'art. 70 inoltre riconduce alle regioni tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate prima, e fra queste in particolare i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere [art. 70, comma 1, lett. a)]. Sempre nel capo III si rinvengono le norme specifiche di tutela delle acque dall'inquinamento: l'art. 80 individua fra i compiti di rilievo nazionale la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare (comma 1, lett. 2) nonche' l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili (comma 1, lett. s), mentre l'art. 81 conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente ritagliate in capo allo Stato. La disciplina e', dunque, piuttosto articolata, ma e' innegabile che e' stata espressamente sancita l'attribuzione alle Regioni di funzioni in via concorrente nella materia della protezione - in senso ambientale - dell'ambiente costiero, da svolgere pur sempre nell'osservanza dei criteri e delle norme tecniche individuati dallo Stato a fini di tutela delle acque marine. Parallelamente, si esamini la disciplina dettata dal d.lgs. n. 112/1998 sulla difesa del suolo: allo Stato sono riservati compiti di rilievo nazionale attinenti agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste [art. 88, comma 1, lett. aa)], mentre alle regioni ed agli enti locali sono trasferite le funzioni di programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri [art. 89 comma 1, lett. h)]. Una lettura armoniosa di tutte le funzioni appena illustrate alla luce dei principi fondamentali che ne hanno ispirato l'attribuzione, ed in particolare del principio di completezza, di quello di efficienza ed economicita', di quello di responsabilita' ed unicita' all'amministrazione e di quello di omogeneita', non puo' che condurre alla conclusione che la funzione di protezione della costa e dell'ambiente costiero contempla, e deve contemplare, anche quella di tutela delle acque che la lambiscono. La Regione Liguria ha gia' legiferato in tal senso emanando la l.r. 28 aprile 1999, n. 13 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti". Tale normativa abbraccia anche un altro filone di funzioni, a loro volta discendenti dal d.lgs. n. 112/1998 e che con quelle gia' illustrate vanno ad intersecarsi, e cioe' quelle riguardanti le opere pubbliche e la gestione del demanio marittimo. In dettaglio, l'art. 94 conferisce alle regioni ed agli enti locali le funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente riservate allo Stato ex art. 93, ed in particolare la valutazione tecnico-amministrativa e consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza, mentre l'art. 105 conferisce a regioni ed enti locali le funzioni relative alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale e delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale [comma 1, lett. e)], nonche' al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo [comma. 1, lett. l)]; allo Stato sono invece riservate le funzioni relative ai porti di rilievo nazionale ed internazionale [art. 104, c. 1, lett. s)]. Nell'intento di dare attuazione, quanto meno parzialmente, al dettato sistema di riparto, il legislatore regionale ligure ha dunque individuato nella regione il soggetto titolare delle funzioni amministrative, relative agli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili [art. 3, comma 1, lett. d), l.r. n. 13/1999] da esercitare anche in forma concertata (art. 6, l.r. cit.), mentre ai comuni e' attribuita l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi [art. 5, comma 1, lett. a)]; la regione e' inoltre titolare della programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale ed interregionale [art. 8, comma 1, lett. a)] e della pianificazione dell'utilizzo delle aree del demanio marittimo [art. 8, comma 1, lett. b), e art. 11]. Attualmente, in attesa della decorrenza del trasferimento della funzione di rilascio delle concessioni di beni demaniali nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, stabilito nel 1 gennaio 2001 (art. 105, d.lgs. n. 112/1998), in tali fattispecie l'approvazione dei relativi progetti e le altre autorizzazioni che risultano strettamente connesse o strumentali sono disciplinate dal d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509. Tale normativa dispone la forma concertata della Conferenza dei servizi, nell'ambito della quale alla Regione e' riservata pur sempre espressamente la cura degli interessi urbanistici, paesaggistici e la valutazione di impatto ambientale (art. 5). Ed infine, piu' in generale, in forza della l.r. Liguria 30 dicembre 1998, n. 38, alla regione spetta la valutazione di impatto ambientale - al fine di garantire la tutela, singolarmente e nelle loro interazioni, dell'uomo, della fauna, della flora, del suolo, dell'acqua, dell'aria, del clima, del paesaggio, dei beni materiali e del patrimonio culturale ed ambientale - dei porti turistici e da diporto (con specchio d'acqua superiore a 10 ha o aree esterne interessate per superficie superiore a 54 ha o moli di lunghezza superiore a 500 metri, art. 2, comma 3, e allegato 2, lett. 4, l.r. cit.) e di porti, impianti portuali, porti di pesca, porti turistici e porti rifugio con determinate caratteristiche di progetto e di zona interessata [art. 2, comma 4, lett. a), b) e c) e allegato 3, lett. 10 e]. Dal coacervo di norme illustrate si evidenzia dunque l'assunzione, in capo alla regione, delle funzioni di tutela ambientale sia nell'espletamento delle competenze sul ripascimento degli arenili, sia in quelle sulla realizzazione di opere di difesa della costa sia infine in quelle che riguardano il sistema portuale di riferimento regionale. Come gia' sottolineato, tali funzioni discendono dal conferimento attuato dal d.lgs. n. 112/1998, che e' norma di rilievo costituzionale, e dalla l.r. n. 13/1999, che ne costituisce parziale attuazione. 3. - Nel rispetto dell'assetto delineatosi, il nuovo testo normativo sulla tutela delle acque dell'inquinamento (d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, abrogativo, fra l'altro, della legge 10 maggio 1976, n. 319, c.d. legge Merli, e quindi del d.m. Ambiente 24 gennaio 1996 attuativo della stessa) ha subito precisato che le competenze nelle materie dallo stesso disciplinate sono quelle stabilite dal d.lgs. n. 112/1998 e dagli altri provvedimenti statali e regionali adottati ai sensi della legge n. 59/1997 (art. 3, comma 1). Quindi anche l'art. 35, relativo all'immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte va applicato nell'osservanza delle competenze gia' stabilite dalle norme citate. Ed e' allora di tutta evidenza che quell'indeterminatezza nell'indicazione del soggetto titolare del potere, che si rinviene nei commi 2 e 3 della norma, non va certo risolta sic et simpliciter con l'individuazione perpetua del Ministero dell'ambiente, ma trova la sua ragione nel dovere invece essere di volta in volta riferita al soggetto titolare dell'insieme di competenze alle quali l'operazione dell'immersione e' funzionale. Cosi' l'immersione di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o terreni litoranei emersi a fini di ripascimento va autorizzata, in Liguria, dalla Regione o dal Comune, a seconda dell'entita' dell'operazione; ed ancora, l'attivita' di immersione di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine dell'utilizzo e quindi funzionali alla realizzazione di un intervento e/o opera, sono di competenza regionale in caso di intervento per la difesa della costa, in caso di opere pubbliche regionali ed in caso di porti e strutture portuali di rilievo regionale. Le diverse disposizioni dettate dal Ministero dell'ambiente con la circolare in questa sede impugnata sono inammissibili e configurano un tentativo dello Stato di riappropriarsi di competenze ormai di spettanza della Regione; competenze che, come gia' illustrato, sono state da ultimo conferite con il d.lgs. n. 112/1998, nell'ambito delle garanzie costituzionalmente garantite dagli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.
P. Q. M. La Regione Liguria chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, adottare provvedimenti in ordine all'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi per effettuare ripascimento degli arenili e di materiali inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo per interventi ed opere di competenza regionale, come invece si sostiene nella Circolare n. 260/3/01 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, pervenuta alla Regione Liguria in data 5 ottobre 2001. Genova, addi' 30 novembre 2001. Avv. Gigliola Benghi - avv. Michela Sommariva 01C1224