N. 38 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 dicembre 2001

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17
dicembre 2001 (della Regione Liguria)

Ambiente  -  Tutela  dell'ambiente  marino  -  Immersione  in mare di
  materiali  di  origine  marina per effettuare il ripascimento degli
  arenili,  nonche'  di  materiali  inerti,  geologici  inorganici  e
  manufatti  al  fine di utilizzo - Circolare ministeriale contenente
  l'indicazione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
  territorio   quale   autorita'   competente   al   rilascio   delle
  autorizzazioni  per  l'esercizio  di  tali attivita' - Conflitto di
  attribuzione   sollevato   dalla  Regione  Liguria  -  Dedotta  non
  spettanza  allo  Stato  della competenza in materia - Lesione delle
  attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.
- Circolare del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
  n. 260/3/01.
- Costituzione, artt. 5, 97, 117 e 118, anche in relazione agli artt.
  1,  2,  4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; agli artt. 69, 70,
  80, 81, 88, 89, 93, 94, 104 e 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
  alla  legge della Regione Liguria 28 aprile 1999, n. 13; agli artt.
  5  e 6 del d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509; alla legge della Regione
  Liguria 30 dicembre 1998, n. 38; agli artt. 1, 3 e 35 del d.lgs. 11
  maggio 1999, n. 152.
(GU n.5 del 30-1-2002 )
    Ricorso  per  conflitto di attribuzioni della Regione Liguria, in
persona   del   Presidente   della   giunta   regionale   in  carica,
rappresentata  e  difesa  per procura in calce al presente atto dagli
avvocati   Gigliola  Benghi  e  Michela  Sommariva  ed  elettivamente
domiciliata  ai  fini  del  presente  atto  in Roma, presso l'Ufficio
regionale in piazza Madama n. 9;
    Contro  la  Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente  in  carica  al  fine di ottenere la dichiarazione che non
spetta  allo  Stato  e  per  esso  al Ministero dell'ambiente e della
tutela    del    territorio,   adottare   provvedimenti   in   ordine
all'immersione  in  mare  di  materiali di escavo di fondali marini o
salmastri  o  di terreni litoranei emersi per effettuare ripascimento
degli arenili e di materiali inerti, materiali geologici inorganici e
manufatti  al  solo  fine  di  utilizzo  per  interventi  ed opere di
competenza   regionale,  come  invece  si  sostiene  nella  circolare
n. 260/3/01   del   Ministero   dell'ambiente   e  della  tutela  del
territorio, pervenuta alla Regione Liguria, in data 5 ottobre 2001;

                              F a t t o

    Il  conflitto  nasce  dall'interpretazione  e  dalle  conseguenti
disposizioni  redatte dal Ministero a tutte le Capitanerie di Porto e
per  la  loro  tramite  a  tutte le Autorita' marittime dipendenti in
ordine all'art. 35, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
    Tale norma dispone che, al fine della tutela dell'ambiente marino
ed  in conformita' alle disposizioni delle convenzioni internazionali
in materia, e' consentita l'immersione deliberata in mare, da navi od
aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad
esso contigui, dei seguenti materiali:
        a)  materiali  di  escavo  di fondali marini o salmastri o di
terreni litoranei emersi;
        b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo
fine  di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' ambientale
e l'innocuita';
        c)  materiale  organico  e  inorganico  di  origine  marina o
salmastra, prodotto durante l'attivita' di pesca effettuata in mare o
laguna o stagni salmastri.

    La  norma  prende inoltre in considerazione la movimentazione dei
fondali  marini  derivante  dall'attivita'  di posa in mare di cavi e
condotte.
    Mentre   quest'ultima   attivita'   e'   de   plano  soggetta  ad
autorizzazione  regionale  (o  ministeriale,  se la movimentazione ha
carattere  internazionale) e quella sub-c) e' considerata irrilevante
e  quindi  non soggetta ad autorizzazione, le fattispecie sub-a) e b)
sono disciplinate in maniera piu' articolata.
    Infatti,  l'autorizzazione  all'immissione  in mare dei materiali
sub-a)  "e'  rilasciata  dall'autorita'  competente  solo  quando  e'
dimostrata,  nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilita' tecnica o
economica  del  loro  utilizzo  ai fini di ripascimento o di recupero
ovvero   lo   smaltimento   alternativo   ..."   (art. 35,  comma 2);
l'immersione  dei materiali sub-b)" e' soggetta ad autorizzazione con
esclusione  dei  nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto
ambientale.  Per  le  opere  di ripristino che non comportino aumento
della   cubatura   delle   opere  preesistenti,  e'  dovuta  la  sola
comunicazione all'autorita' competente" (art. 35, comma 3).
    Secondo le disposizioni dettate dal Ministero con la circolare in
questione, la "autorita' competente" al rilascio delle autorizzazioni
sarebbe  sempre  il  Ministero  stesso,  che  dovrebbe inoltre sempre
svolgere  tali  funzioni, a prescindere dalle attivita' alle quali le
immersioni in mare sono finalizzate.
    La  Regione  Liguria ritiene invece di essere essa stessa, ovvero
gli  altri  soggetti  individuati dal legislatore regionale, titolare
dei  poteri  autorizzatori  in alcune fattispecie che il Ministero ha
completamente   ignorato,   con  effetto  lesivo  delle  attribuzioni
regionali costituzionalmente garantite.
    L'intervento  regolatore  dell'ecc.ma Corte viene invocato per le
seguenti ragioni in

                            D i r i t t o

    Violazione  degli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione anche
in  relazione  agli  artt. 1,  2, 4 e 20, legge 15 marzo 1997, n. 59;
agli artt. 69, 70, 80, 81, 88, 89, 93, 94, 104 e 105, d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112; alla l.r. Liguria 28 aprile 1999, n. 13; agli artt. 5 e
6,  d.P.R.  2  dicembre  1997,  n. 509; alla l.r. Liguria 30 dicembre
1998, n. 38; agli artt. 1, 3 e 35 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
               Carenza di attribuzione e di competenza
    1.   -   Va   rilevato   innanzi  tutto  che  una  piana  lettura
dell'art. 35,   comma  2,  non  consente  di  dare  l'interpretazione
proposta dal Ministero, laddove subordina l'attivita' di ripascimento
all'autorizzazione all'immersione di materiali, ma conduce ad opposte
conclusioni.
    Infatti,   l'autorizzazione   all'immersione  dei  materiali  ivi
contemplata presuppone l'impossibilita' dell'utilizzo degli stessi ai
fini   di   ripascimento.   A  contrariis,  dunque,  laddove  vengano
legittimamente  effettuate  attivita'  di ripascimento, non e' dovuta
alcuna  distinta  e  diversa  autorizzazione;  e, come e' noto, nella
nozione   di  ripascimento  sono  comprese  tutte  le  operazioni  di
sversamento  di  idoneo  materiale  in  punti emersi o sommersi della
costa  tali  da  produrre,  col tempo e con i calcolati movimenti del
mare, la ricostituzione degli arenili.
    In tal senso, quindi, l'attivita' di ripascimento e' perseguibile
anche attraverso l'immersione di materiali in mare e tale operazione,
secondo   la  lettera  dell'art. 35,  comma  2,  non  va  autorizzata
distintamente dalla prima.

    2. - Se  pure,  peraltro,  si  sposasse  il  diverso avviso della
necessita'  di  un'autonoma  autorizzazione,  questa non potrebbe che
competere alla regione per le ragioni che si espongono.
    La  materia  del  ripascimento  degli arenili, e piu' in generale
quella  della  difesa  delle  coste,  che per anni ha sofferto di una
disciplina   lacunosa   e   poco  armoniosa  nell'attribuzione  delle
competenze,  ha  ricevuto  un  primo ordinato assetto con la legge l8
maggio   1989,   n. 183  "Norme  per  il  riassetto  organizzativo  e
funzionale  della difesa del suolo", che ha compreso fra le attivita'
di  programmazione,  pianificazione  ed  attuazione  degli interventi
destinati  a  realizzare  la  finalita'  della  difesa  del suolo "la
protezione delle coste e degli abitati dell'invasione e dall'erosione
delle  acque  marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante
opere di ricostituzione dei cordoni dunosi" (art. 3, comma 1, lettera
g),  delegandone le funzioni - con esclusione delle aree di rilievo e
di interesse nazionale - alle regioni (art. 10, comma 7).
    Successivamente,  nell'ambito  della ridelineazione di funzioni e
compiti  alle  regioni ed enti locali introdotte dalla legge 15 marzo
1997,  n. 59,  il  d.lgs.  31  marzo  1998, n. 112, ha conferito alle
regioni  nuove  e  piu'  pregnanti  competenze,  ispirate ai principi
fondamentali individuati nell'art. 4, comma 3, legge n. 59/1997.
    Cosi',   nell'ambito   del  titolo  III  "Territorio  ambiente  e
infrastrutture",  il capo III disciplina la protezione della natura e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti,  mentre  al  capo  IV  e'  affidata la materia delle risorse
idriche e della difesa del suolo.
    Nel  capo  III, le funzioni di carattere generale sono introdotte
dagli  artt. 69  e  70,  che individuano rispettivamente i compiti di
rilievo  nazionale,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 4, lett. c), legge
n. 59/1997, e quelli delle regioni ed enti locali.
    Per  quanto qui interessa, l'art. 69 attribuisce alla protezione,
sicurezza e qualita' dell'ambiente marino rilievo nazionale [art. 69,
comma   1,   lett.   d)],  mentre  individua  funzioni  di  carattere
concorrente  fra  Stato  e  regioni  nella  protezione  dell'ambiente
costiero  [art. 69,  comma  2, lett. d)]; l'art. 70 inoltre riconduce
alle  regioni  tutte  le  funzioni  amministrative  non espressamente
indicate  prima,  e fra queste in particolare i compiti di protezione
ed osservazione delle zone costiere [art. 70, comma 1, lett. a)].
    Sempre  nel  capo III si rinvengono le norme specifiche di tutela
delle  acque  dall'inquinamento: l'art. 80 individua fra i compiti di
rilievo  nazionale  la definizione di criteri e norme tecniche per la
disciplina  degli  scarichi  nelle  acque del mare (comma 1, lett. 2)
nonche'  l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte
di navi ed aeromobili (comma 1, lett. s), mentre l'art. 81 conferisce
alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni amministrative non
espressamente ritagliate in capo allo Stato.
    La  disciplina e', dunque, piuttosto articolata, ma e' innegabile
che  e'  stata  espressamente  sancita l'attribuzione alle Regioni di
funzioni in via concorrente nella materia della protezione - in senso
ambientale   -   dell'ambiente   costiero,  da  svolgere  pur  sempre
nell'osservanza  dei criteri e delle norme tecniche individuati dallo
Stato a fini di tutela delle acque marine.
    Parallelamente,  si  esamini  la  disciplina  dettata  dal d.lgs.
n. 112/1998 sulla difesa del suolo: allo Stato sono riservati compiti
di  rilievo nazionale attinenti agli indirizzi generali ed ai criteri
per  la difesa delle coste [art. 88, comma 1, lett. aa)], mentre alle
regioni   ed   agli  enti  locali  sono  trasferite  le  funzioni  di
programmazione,  pianificazione e gestione integrata degli interventi
di  difesa  delle  coste  e  degli abitati costieri [art. 89 comma 1,
lett. h)].
    Una lettura armoniosa di tutte le funzioni appena illustrate alla
luce  dei principi fondamentali che ne hanno ispirato l'attribuzione,
ed  in  particolare  del  principio  di  completezza,  di  quello  di
efficienza  ed economicita', di quello di responsabilita' ed unicita'
all'amministrazione e di quello di omogeneita', non puo' che condurre
alla  conclusione  che  la  funzione  di  protezione  della  costa  e
dell'ambiente costiero contempla, e deve contemplare, anche quella di
tutela delle acque che la lambiscono.
    La  Regione  Liguria  ha gia' legiferato in tal senso emanando la
l.r.  28  aprile 1999, n. 13 "Disciplina delle funzioni in materia di
difesa   della  costa,  ripascimento  degli  arenili,  protezione  ed
osservazione  dell'ambiente  marino  e  costiero, demanio marittimo e
porti".
    Tale  normativa  abbraccia  anche  un altro filone di funzioni, a
loro  volta  discendenti dal d.lgs. n. 112/1998 e che con quelle gia'
illustrate vanno ad intersecarsi, e cioe' quelle riguardanti le opere
pubbliche e la gestione del demanio marittimo.
    In  dettaglio,  l'art. 94  conferisce  alle  regioni ed agli enti
locali  le  funzioni  in materia di opere pubbliche non espressamente
riservate  allo  Stato  ex  art. 93, ed in particolare la valutazione
tecnico-amministrativa  e  consultiva sui progetti di opere pubbliche
di  rispettiva  competenza, mentre l'art. 105 conferisce a regioni ed
enti locali le funzioni relative alla programmazione, pianificazione,
progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica
e  manutenzione  dei  porti  di rilievo regionale ed interregionale e
delle  opere  edilizie  a  servizio dell'attivita' portuale [comma 1,
lett.  e)], nonche' al rilascio delle concessioni di beni del demanio
marittimo  [comma.  1, lett. l)]; allo Stato sono invece riservate le
funzioni  relative  ai  porti  di rilievo nazionale ed internazionale
[art. 104, c. 1, lett. s)].
    Nell'intento  di  dare  attuazione,  quanto meno parzialmente, al
dettato sistema di riparto, il legislatore regionale ligure ha dunque
individuato   nella  regione  il  soggetto  titolare  delle  funzioni
amministrative,  relative agli interventi per la difesa della costa e
per  il  ripascimento  degli arenili [art. 3, comma 1, lett. d), l.r.
n. 13/1999]  da  esercitare  anche  in forma concertata (art. 6, l.r.
cit.), mentre ai comuni e' attribuita l'approvazione degli interventi
stagionali  di  ripascimento  esclusivamente  volti  a ripristinare i
profili  costieri  precedenti  agli  eventi erosivi [art. 5, comma 1,
lett.  a)];  la  regione e' inoltre titolare della programmazione del
sistema  portuale  relativamente  agli  scali di rilievo regionale ed
interregionale  [art. 8,  comma  1,  lett. a)] e della pianificazione
dell'utilizzo  delle  aree  del  demanio  marittimo [art. 8, comma 1,
lett. b), e art. 11].
    Attualmente,  in  attesa della decorrenza del trasferimento della
funzione di rilascio delle concessioni di beni demaniali nei porti di
rilevanza  economica  regionale  ed  interregionale,  stabilito nel 1
gennaio  2001  (art. 105,  d.lgs.  n. 112/1998),  in tali fattispecie
l'approvazione  dei  relativi  progetti e le altre autorizzazioni che
risultano  strettamente  connesse o strumentali sono disciplinate dal
d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509.
    Tale  normativa  dispone la forma concertata della Conferenza dei
servizi, nell'ambito della quale alla Regione e' riservata pur sempre
espressamente la cura degli interessi urbanistici, paesaggistici e la
valutazione di impatto ambientale (art. 5).
    Ed  infine,  piu'  in  generale,  in  forza della l.r. Liguria 30
dicembre  1998,  n. 38, alla regione spetta la valutazione di impatto
ambientale  -  al  fine di garantire la tutela, singolarmente e nelle
loro  interazioni,  dell'uomo,  della  fauna, della flora, del suolo,
dell'acqua, dell'aria, del clima, del paesaggio, dei beni materiali e
del  patrimonio  culturale  ed  ambientale - dei porti turistici e da
diporto  (con  specchio  d'acqua  superiore  a  10  ha o aree esterne
interessate  per  superficie  superiore  a  54 ha o moli di lunghezza
superiore  a  500 metri, art. 2, comma 3, e allegato 2, lett. 4, l.r.
cit.)  e di porti, impianti portuali, porti di pesca, porti turistici
e porti rifugio con determinate caratteristiche di progetto e di zona
interessata  [art. 2,  comma 4, lett. a), b) e c) e allegato 3, lett.
10 e].
    Dal   coacervo   di   norme   illustrate   si   evidenzia  dunque
l'assunzione,   in  capo  alla  regione,  delle  funzioni  di  tutela
ambientale  sia  nell'espletamento  delle competenze sul ripascimento
degli  arenili,  sia in quelle sulla realizzazione di opere di difesa
della  costa  sia infine in quelle che riguardano il sistema portuale
di riferimento regionale.
    Come gia' sottolineato, tali funzioni discendono dal conferimento
attuato   dal   d.lgs.   n. 112/1998,   che   e'   norma  di  rilievo
costituzionale,  e dalla l.r. n. 13/1999, che ne costituisce parziale
attuazione.

    3.  -  Nel  rispetto  dell'assetto  delineatosi,  il  nuovo testo
normativo  sulla  tutela  delle  acque  dell'inquinamento  (d.lgs. 11
maggio  1999,  n. 152, abrogativo, fra l'altro, della legge 10 maggio
1976, n. 319, c.d. legge Merli, e quindi del d.m. Ambiente 24 gennaio
1996  attuativo  della  stessa) ha subito precisato che le competenze
nelle  materie  dallo  stesso  disciplinate sono quelle stabilite dal
d.lgs.  n. 112/1998  e  dagli altri provvedimenti statali e regionali
adottati ai sensi della legge n. 59/1997 (art. 3, comma 1).
    Quindi  anche  l'art. 35,  relativo  all'immersione  in  mare  di
materiale  derivante  da  attivita'  di escavo e attivita' di posa in
mare di cavi e condotte va applicato nell'osservanza delle competenze
gia' stabilite dalle norme citate.
    Ed   e'  allora  di  tutta  evidenza  che  quell'indeterminatezza
nell'indicazione  del  soggetto  titolare del potere, che si rinviene
nei  commi 2 e 3 della norma, non va certo risolta sic et simpliciter
con  l'individuazione  perpetua del Ministero dell'ambiente, ma trova
la sua ragione nel dovere invece essere di volta in volta riferita al
soggetto  titolare dell'insieme di competenze alle quali l'operazione
dell'immersione e' funzionale.
    Cosi'  l'immersione  di  materiali  di escavo di fondali marini o
salmastri  o  terreni  litoranei  emersi  a  fini  di ripascimento va
autorizzata,  in  Liguria,  dalla  Regione  o  dal  Comune, a seconda
dell'entita' dell'operazione; ed ancora, l'attivita' di immersione di
inerti,  materiali  geologici  inorganici  e  manufatti  al solo fine
dell'utilizzo e quindi funzionali alla realizzazione di un intervento
e/o  opera, sono di competenza regionale in caso di intervento per la
difesa  della  costa, in caso di opere pubbliche regionali ed in caso
di porti e strutture portuali di rilievo regionale.
    Le  diverse  disposizioni dettate dal Ministero dell'ambiente con
la   circolare   in   questa  sede  impugnata  sono  inammissibili  e
configurano  un tentativo dello Stato di riappropriarsi di competenze
ormai   di   spettanza  della  Regione;  competenze  che,  come  gia'
illustrato, sono state da ultimo conferite con il d.lgs. n. 112/1998,
nell'ambito  delle  garanzie costituzionalmente garantite dagli artt.
5, 117 e 118 della Costituzione.
                              P. Q. M.
    La  Regione  Liguria  chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare
che  non  spetta  allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente e
della   tutela  del  territorio,  adottare  provvedimenti  in  ordine
all'immersione  in  mare  di  materiali di escavo di fondali marini o
salmastri  o  di terreni litoranei emersi per effettuare ripascimento
degli arenili e di materiali inerti, materiali geologici inorganici e
manufatti  al  solo  fine  di  utilizzo  per  interventi  ed opere di
competenza   regionale,  come  invece  si  sostiene  nella  Circolare
n. 260/3/01   del   Ministero   dell'ambiente   e  della  tutela  del
territorio, pervenuta alla Regione Liguria in data 5 ottobre 2001.
        Genova, addi' 30 novembre 2001.
            Avv. Gigliola Benghi - avv. Michela Sommariva
01C1224