N. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 agosto - 26 settembre 2001
Ordinanze da 34 a 38 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 30 agosto e 26 settembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti rispettivamente da: Balato Nicola contro Ministero della sanita' ed altri (reg. ord. n. 34/2002); Corrias Mario Cosimo ed altri contro Ministero della sanita' ed altri (reg. ord. n. 35/2002); Berengo Mario ed altri contro Ministero della sanita' ed altri (reg. ord. n. 36/2002); Bisantis Cesare contro Ministero della sanita' ed altri (reg. ord. n. 37/2002); Cozzolino Francesco contro Ministero della sanita' ed altri (reg. ord. n. 38/2002). Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla Facolta' di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilita' di svolgere unicamente l'attivita' assistenziale esclusiva e di optare per l'attivita' professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresi', fino all'entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento dell'attivita' extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialita' e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12. - Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.(GU n.5 del 30-1-2002 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente sentenza, sul ricorso n. 9887/2001
proposto da Balato Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. Mario
Racco ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, viale
Mazzini, n. 114/B;
Contro Ministero della sanita' e Ministero dell'universita' e
ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi ministri
p.t., ed Universita' degli studi di Napoli "Federico II", in persona
del rettore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
dello Stato, con la quale elettivamente domiciliano in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12; per l'annullamento della nota n. 046230 del 24
luglio 2001 a firma del decano dell'Universita' degli studi di
Napoli, recante in oggetto "Opzione ex art. 5 commi 7-8 decreto
legislativo n. 515/1999"; per l'accertamento del diritto del
ricorrente a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente
sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980
e successive modificazioni ed integrazioni e dalle ulteriori
disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio
dell'attivita' libero-professionale a regime di impegno a tempo pieno
o definito, previa:
devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale,
della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni del
d.lgs. n. 517/1999 secondo quanto esposto in ricorso;
sospensione dell'efficacia della nota impugnata e di ogni
ulteriore atto, emanato e/o emanando dall'amministrazione in
riferimento, ancorche' non cognito al momento, pedissequamente
applicativo delle norme di cui si contesta la legittimita'
costituzionale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle indicate
amministrazioni;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore, per la camera di consiglio del 30 agosto 2001,
il consigliere Antonino Savo Amodio;
Uditi, altresi', l'avv. Racco e l'avv. dello Stato Volpe;
Vista l'ordinanza cautelare della Sezione n. 5283/2001;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
F a t t o
e d i r i t t o 1. - Il ricorrente, docente universitario
afferente alla facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso
l'Universita' degli studi di Napoli, impugna il provvedimento con cui
viene disposta l'applicazione del regime di impegno a tempo definito,
in quanto sanitario optante per l'attivita' libero-professionale
extramuraria, a norma dell'art. 5, comma 12, del d.lgs. 21 dicembre
1999, n. 517, di cui deduce la illegittimita' costituzionale.
2. - Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata
di riforma del settore sanitario per farne discendere, in via
derivata, l'incostituzionalita' della norma precitata: va allora
definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, in quanto l'esame di
questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto
ed immediato della contestazione giudiziale, e cioe' l'automatica
correlazione tra opzione per l'attivita' libero-professionale
extramuraria ed il regime di tempo definito imposto dal detto art. 5,
comma 12.
3. - Rileva preliminarmente il collegio che, con precedente
ricorso giurisdizionale n. 3851/2000, il ricorrente ha gia'
impugnato, unitamente ad altri sanitari, l'intimazione di opzione tra
attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita'
assistenziale esclusiva") e attivita' libero-professionale
extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. n. 517/1999
cit.; con ordinanza n. 10903/2000, la sezione ha sollevato, in
relazione a tale ricorso, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 cit. per contrasto con gli
artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 5, comma 7, per contrasto con gli
artt. 33 e 76 Cost., dell'art. 5, commi da 1 a 16 e da 8 ad 11 e
dell'art. 3 in parte qua, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.
4. - In sede di delibazione dell'istanza cautelare odiernamente
proposta dal ricorrente, la sezione ha meditatamente ritenuto di
accordare, sia pure interinalmente, il chiesto provvedimento di
sospensione, rinviando a separata contestuale ordinanza la
proposizione della questione di costituzionalita' del sistema
normativo posto a base dell'impugnata applicazione del tempo definito
per possibile contrasto, quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76
Cost., anche in riferimento all'art. 11 del d.P.R. n. 382/1980, come
modificato dall'art. 3, legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4, legge
n. 118/1989.
In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare
l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il
requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice,
contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con
separato provvedimento, la sospensione stessa, in via provvisoria e
temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (cfr. sentt.
n. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e cio' anche per il caso
che la dedotta costituzionalita' di una o piu' norme legislative
costituisca l'unico motivo del ricorso innanzi al giudice a quo,
essendo comunque individuabile nel giudizio principale un petitum
separato e distinto dalle questioni di legittimita' costituzionale,
sul quale questo giudice e' chiamato a pronunciarsi (cfr. sentt.
n. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000, cit.).
5. - Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata
applicazione del tempo definito e' imposta dall'art. 5, comma 12, del
d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, cit.: si' che, dovendosi fare
necessariamente applicazione della detta disposizione, il giudizio
non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimita' costituzionale.
D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato
costituisce puntuale applicazione della disposizione medesima, con la
conseguenza che l'eventuale eliminazione della stessa dalla realta'
giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse
sostanziale del ricorrente.
6. - La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente
infondata; invero, come gia' esposto e ritenuto nella precitata
ordinanza cautelare, la sezione dubita della legittimita'
costituzionale della norma posta a base del detto provvedimento:
ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili
non trattati dal ricorrente, la relativa questione di
costituzionalita' per contrasto con i gia' ricordati artt. 3, 97, 33
e 76 Cost., anche in riferimento all'art. 11 del d.P.R. n. 382/1980,
come modificato dall'art. 3, legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4
della legge n. 118/1989.
7. - Ragioni di economia processuale imporrebbero di non ripetere
le considerazioni gia' esposte nella ricordata ordinanza di
rimessione n. 10903/2000; peraltro, per comodita' di giudizio nonche'
di esposizione dei profili specificatamente oggetto della odierna
ordinanza, si ritiene opportuno riportare i contenuti della detta
ordinanza:
"5. - Viene in primo luogo in considerazione la norma
dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine
perentorio (che sia di tale natura non revocabile in dubbio, attese
le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel
termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per
l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma
7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori
universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia optano
rispettivamente per l'esercizio di attivita' assistenziale
intramuraria ai sensi dell'art. 15-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e secondo le
tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello
stesso articolo ovvero per l'esercizio di attivita'
libero-professionale extramuraria; tali tipologie fanno espresso
riferimento alle strutture aziendali individuate dal direttore
generale d'intesa con il collegio di direzione, con cio' ponendo una
stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate
all'attivita' libero-professionale e l'esercizio dell'attivita'
medesima.
Tale stretta correlazione e', del resto, logico corollario della
compenetrazione tra l'attivita' sanitaria assistenziale e quella
didattico-scientifica dei docenti universitari della facolta' di
medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di
ricovero e cura, che costituisce il dato caratterizzante le loro
funzioni ed il conseguente stato giuridico (cfr. Corte cost. 16
maggio 1997, n. 134).
E nel senso della "inscindibilita'" delle attivita' assistenziali
del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si
pone anche l'art. 5 del d.m. 31 luglio 1997, che reca le linee guida
per la stipula dei protocolli d'intesa universita-regioni.
Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs.
n. 517/1999 e dall'art. 15-quinquies, comma 2, del d.lgs.
n. 502/1992, e' quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione
di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata
l'attivita' assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative,
di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448),
si' da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i
servizi (in tal senso, cfr., anche, Cons. Stato, VI sez., ordinanza,
24 marzo 2000, n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione e'
correlato al diritto all'esercizio di attivita' libero-professionale
individuale nell'ambito delle strutture aziendali (art. 15-quinquies,
punto 2, lettera a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo
introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) da parte
dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia
attuabilita' in assenza della detta individuazione e predisposizione
delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della
effettivita' del diritto stesso, la mera possibilita' di tutela nelle
competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (ex
art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).
Se cio' e' vero, sembra ravvisabile una intrinseca
contraddittorieta', pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma
8, dell'art. 5, del d.lgs. n. 517/1999 cit. - nella parte in cui
introduce il censurato termine perentorio per l'opzione, omettendo di
subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta
disponibilita' delle strutture - ed il comma 7, nella parte in cui
(rinviando alle tipologie di cui alle lettere a), b), c), d), comma
2, art. 15-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e successive
modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture
medesime, con conseguente configurabilita', per tale profilo, di
un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5,
comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, sub-specie di manifesta
irragionevolezza ed intrinseca contraddittorieta' col sistema
normativo in cui si colloca e l'art. 3 della Costituzione - inteso
come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento
(Corte costituzionale n. 204/1982) - nonche' col principio di buon
andamento ex art. 97 Cost.: quest'ultimo, in particolare, sotto il
profilo della mancanza di proporzionalita' dei mezzi prescelti dal
legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o
alle finalita' da perseguire, nonche' sotto il profilo della
razionale organizzazione dei servizi.
Appare quindi non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella
parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine
perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un
significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attivita'
assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio
dell'opzione alla concreta disponibilita' delle strutture, per
contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto i profili
indicati.
6. - Il collegio dubita nel contempo della conformita' ai
parametri costituzionali ex art. 33 della Costituzione dell'art. 5,
comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta
opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno
con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5,
commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 in parte qua) in quanto sembra
porsi ex se - indipendentemente, cioe', dal profilo della necessita'
di prescrizione della previa individuazione delle strutture -
altresi' in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria
nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.
Stabilisce il comma 7 cit. che l'opzione per l'attivita'
assistenziale esclusiva e' requisito necessario per l'attribuzione ai
professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di
struttura nonche' dei programmi di cui al comma 4.
A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati
di una prescrizione siffatta, giusta altresi' le conseguenze
derivanti alla posizione degli stessi (cfr., in particolare, commi 4,
5 e 6 dello stesso art. 5), certo e' che i programmi di cui al comma
4, infra o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati alla
integrazione delle attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca,
con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed
assistenziali, nonche' al coordinamento delle attivita' sistematiche
di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.
La preclusione della attribuzione della responsabilita' e della
gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti
per l'attivita' assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza
lesiva di quel principio di compenetrazione tra attivita' sanitaria
assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica, che
costituisce dato caratterizzante l'attivita' dei sanitari
universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia
didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.
Ma la stessa opzione per l'attivita' assistenziale esclusiva -
tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10, dell'art. 15 cit.,
fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi - non sembra in linea
con i principi di autonomia didattico-scientifica ex art. 33 Cost.
L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attivita' assistenziale
del sanitario universitario alle determinazioni
organizzative-assistenziali del direttore generale dell'azienda
ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del
responsabile di struttura complessa; in particolare, commi 1, 2, 5, 6
dell'art. 5 cit.): dell'adempimento della attivita' assistenziali -
che pur si integrano con quelle di didattica e di ricerca a norma del
comma 2 dell'art. 5 - il personale universitario risponde al (solo)
direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la
revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di
natura professionale e' disposta dal direttore generale su proposta
del responsabile della struttura complessa di appartenenza del
sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa
e' attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di
(mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a
quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attivita'
integrata dall'art. 3, comma 4).
Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del
direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di
ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per cio' che
concerne l'attivita' di programmazione di tali aspetti); la stessa
collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata
opzione - rimessa, in definitiva, al direttore generale - ben puo'
incidere, in concreto, sulla liberta' d'insegnamento (si pensi, in
particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non
consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e
personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della
programmazione del dipartimento).
L'attivita' di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di
condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia
assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo
gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di
assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma
universitario scientifico-didattico.
Cio' in presenza di una posizione "marginale assegnata dal
sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'universita'
in materia di coordinamento degli interessi che sono propri
dell'autonomia dell'istituzione (id est, di insegnamento e ricerca
scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di
partecipazione (recte, intesa) del rettore alla nomina del direttore
del dipartimento ad attivita' integrata ex art. 3, comma 4, quale
centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.
Se e' vero, infatti, che tale organismo e' concepito in funzione
del detto necessario coordinamento, e' pur vero che gli interessi
istituzionali dell'universita' restano comunque ampiamente
condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento:
e cio' in termini di programmazione, organizzazione e gestione
dell'attivita' di insegnamento e di aggiornamento e ricerca
scientifica, che la Costituzione assegna primariamente alla autonomia
dell'universita' stessa.
Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume
la responsabilita' gestionale nei confronti del direttore generale in
ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle
risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti,
tenendo "anche conto della necessita' di soddisfare le peculiari
esigenze connesse alle attivita' didattiche e scientifiche, con cio'
conferendo, nelle scelte decisionali, priorita' ai profili
dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in
violazione, altresi', del disposto dell'art. 6, lettera b), della
legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 7), laddove si
intende assicurare lo svolgimento delle attivita' assistenziali
funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca, con
inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore
delegante.
Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della
conformita' al dettato costituzionale delle norme in tema di
organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs.
cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per
l'attivita' assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono
una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte
decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e
ricerca.
Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e
delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, in parte qua
(art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con
l'art. 33 Cost.
7. - La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari
universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato -
attese le evidenziate incongruenze del sistema - il disegno del
legislatore delegante in ordine alla "coerenza fra l'attivita'
assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca (art. 6,
lettere b), c), della legge 30 novembre 1998, n. 419, anche in
relazione a quanto sopra esposto).
E' ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo
laddove si prevede - come gia' ricordato al punto 6 - una
organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio
integrato delle attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca
(art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture
assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente
dubitarsi della effettivita' della richiesta coerenza tra le dette
esigenze e l'attivita' assistenziale (oltre che per i motivi gia'
illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione
delegata che non consente al sanitario universitario non optante per
l'attivita' assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla
direzione di strutture, con conseguente impossililita' di
impostazione dei programmi, delle modalita' e degli specifici
contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi
espressamente finalizzati alla "integrazione delle attivita'
assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle
innovazioni tecnologiche ed assistenziali .
E tale limite di legge non puo' essere posto nel nulla neppure
dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli
d'intesa.
D'altro canto, non puo' esservi coerenza tra i detti profili se
il sistema e' sbilanciato verso la primaria considerazione delle
esigenze assistenziali; ne' il legislatore delegato si e' mosso nella
ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra
universita' e servizio sanitario nazionale ex art. 6, lettera a)
della legge delega, se e' vero che l'autonomia dell'universita' ne
risulta ampiamente sacrificata, giuste le pregresse considerazioni.
Non sembra altresi' che la delega ex art. 6 lettera c) cit. abbia
ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale
sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare,
quantomeno per il personale universitario non optante per l'attivita'
assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra
attivita' didattico-scientifica e attivita' assistenziale, siccome
consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale
legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale
sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari
universitari, che costituisce il dato caratterizzante le loro
funzioni ed il conseguente stato giuridico (Corte costituzionale
n. 134/1997 cit.).
L'art. 6 della legge delega, alla lett. c), si e' limitato a
demandare al legislatore delegato l'emanazione di idonee disposizioni
in materia di personale nel quadro dell'esigenza di assicurare la
coerenza fra l'attivita' assistenziale e quella di formazione e
ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento
dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto
della delega e' espressamente e chiaramente definito nella prima
parte del comma 1, laddove la delega stessa e' intesa all'emanazione
di decreti legislativi specificatamente volti a ridefinire i rapporti
tra servizio sanitario nazionale e universita'; ed in tali limiti
deve mantenersi l'attivita' normativa del legislatore delegato.
Ne' e' riferibile ai professori e ricercatori universitari - sia
per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo in
equivoco al solo personale della dirigenza sanitaria in servizio al
31 dicembre 1998 - il criterio direttivo di cui all'art. 2 lett. q)
della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalita'
per pervenire all'esclusivita' del rapporto di lavoro quale scelta
individuale.
Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione
(e delle norme sottese o connesse, gia' sopra indicate) anche con i
canoni costituzionali ex art. 76 Cost."
8. - Cio' premesso, considerazioni analoghe vanno esposte con
riferimento alla norma dell'art. 5, comma 12, oggetto di odierno
esame, secondo cui, fino alla data di entrata in vigore della legge
di riordino dello stato giuridico universitario, lo svolgimento di
attivita' libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il
tempo pieno e lo svolgimento dell'attivita' extramuraria comporta
l'opzione per il tempo definitivo ai sensi dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.
La norma deve, invero, ritenersi viziata, in primo luogo, in via
derivata in quanto l'eventuale caducazione delle norme in precedenza
sottoposte alla verifica di costituzionalita' comporterebbe, attesa
la correlazione automatica con le norme stesse, l'eliminazione dalla
realta' giuridica (anche) della disposizione del comma 12.
La norma appare altresi' viziata ex se, ove si ponga mente alla
disciplina del regime dell'impegno di servizio a tempo pieno ovvero
definito - per i professori universitari, giusta la previsione
dell'art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980,
come modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 e dagli articoli 3 e 4
legge n. 118/1989.
L'ordinamento universitario impone una scelta meditata tra tempo
pieno e tempo definito, entro un termine perentorio riferito
all'inizio dell'anno accademico e con impegno almeno biennale.
A seconda dell'impegno prescelto, i docenti universitari assumono
una diversa collocazione nel quadro della struttura universitaria e,
in definitiva, un diverso status professionale, anche in termini di
completa (o minore) dedizione ai compiti istituzionali delle
universita', e cioe' l'insegnamento e la ricerca.
Si' che la scelta del legislatore delegato nel senso della piu'
volte ricordata (nell'ordinanza n. 10903 cit.) "correlazione
automatica" da' adito a dubbi di costituzionalita' con riferimento al
principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini
istituzionali didattici e scientifici ex art. 3 della Costituzione e,
incidendo in via definitiva sullo stato giuridico del sanitario
universitario, anche con riferimento all'art. 76 Cost., attesi i gia'
evidenziati (sempre nell'ordinanza n. 10903/2000) limiti ex art. 6,
lett. c) della legge delega.
Ne' puo' non essere rilevata quella manifesta irragionevolezza ed
intrinseca contraddittorieta', nel contesto normativo inerente al
regime di servizio dei docenti universitari, tra la disposizione
dell'art. 5 comma 12, d.lgs. n. 517 cit. e quella dell'art. 11 d.P.R.
n. 382/1980, che gia' nell'ordinanza n. 10903/2000 e' stata rilevata
tra altre norme per poi farne derivare una ipotesi di contrasto con
l'art. 3 Cost., quale canone generale di coerenza e ragionevolezza
dell'ordinamento, e con l'art. 97 Cost., sotto il profilo della
mancanza di proporzionalita' rispetto alle finalita' da perseguire.
Sembra pertanto che la norma dell'art. 5, comma 12 non sia esente
da dubbi di costituzionalita', oltre che in via derivata, anche per
contrasto con gli articoli 3, 33, 76 e 97 Cost., ed in riferimento
all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980 cit, e successive modificazioni.
9. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente
sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5,
comma 12, d.lgs. n. 517/1999 cit., in via derivata e per contrasto
con gli articoli 3, 33, 76 e 97 Cost.
Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla
legittimita' costituzionale delle suindicate norme.
P. Q. M.
Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 12, d.lgs.
n. 517/1999, in via derivata e per contrasto con gli articoli 3, 33,
76 e 97 Cost.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 agosto
2001.
Il Presidente: Scognamiglio
Il consigliere estensore: Savo Amodio
02C0023