COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 14 gennaio 2002 

Costruzione  impianto  di  depurazione  centralizzato  a servizio dei
comuni  di  Carbonia  e San Giovanni Suergiu. Espropriazioni: proroga
termini  generali  art.  13  della  legge n. 2359/1865. (Ordinanza n.
273).
(GU n.29 del 4-2-2002)

                   IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale
e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e'
delegato  a  definire  un programma di interventi per fronteggiare la
situazione di emergenza;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del  24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
dicembre  2001, con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato
di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
  Vista  l'ordinanza  n. 42 del 20 maggio 1996, con la quale e' stato
reso esecutivo il secondo stralcio operativo del programma predetto;
  Atteso  che  tra  le  opere previste nel secondo stralcio operativo
sono   ricompresi   anche   i  lavori  di  "Costruzione  impianto  di
depurazione  centralizzato  a  servizio  dei comuni di Carbonia e San
Giovanni Suergiu";
  Atteso  che  con  ordinanza del Commissario governativo n. 53 del 9
agosto 1996 e' stato approvato il progetto definitivo dell'intervento
in parola con contestuale individuazione dell'Ente Sardo Acquedotti e
Fognature   quale  ente  attuatore  dell'intervento  per  un  importo
complessivo di L. 14.800.000.000 pari a Euro 7.643.562,11;
  Considerato    che    successivamente    a    tale    approvazione,
l'amministrazione  di  San Giovanni Suergiu ha richiesto all'E.S.A.F.
di   verificare   la  possibilita'  di  modificare  il  percorso  del
collettore  fognario  di  adduzione  dei reflui che, in pressione,nel
centro  abitato  porta  all'impianto  di  depurazione, al fine di non
attraversare il centro abitato;
  Atteso  che  l'E.S.A.F.  ha riformulato il progetto in parola ed al
contempo  ha  apportato  la  modifica  del  tracciato  del collettore
fognario  di adduzione dei reflui proposta dal comune di San Giovanni
Suergiu;
  Atteso  che  con  ordinanza  n.  130  del  14 gennaio 1999 e' stata
approvata la riformulazione del progetto dell'opera di che trattasi e
contestualmente   rifissati   i   termini   relativi  alle  procedure
espropriative  ai  sensi  dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n.
2359;
  Atteso  che  con nota prot. n. 155 dell'11 gennaio 2002, l'E.S.A.F.
ha  comunicato  che l'iter delle procedure espropriative non consente
il  rispetto  dei  termini  per  il  compimento delle espropriazioni,
previsti  dall'ordinanza  sopra  citata  ed  ha pertanto richiesto la
rideterminazione dei tempi per l'inizio ed il compimento dei lavori e
delle procedure espropriative;
  Ritenuto  pertanto, di dover provvedere alla rifissazione dei tempi
predetti;

                               Ordina:

  1.   E'   confermata   la   dichiarazione   di  pubblica  utilita',
indifferibilita'  ed urgenza a tutti gli effetti di legge, dei lavori
per la realizzazione dell'intervento suddetto.
  2.  Per  le  motivazioni  di cui in premessa, ai sensi dell'art. 13
della  legge  25 giugno  1865,  n. 2359, i termini per l'inizio ed il
compimento  delle  espropriazioni  e  dei lavori dell'intervento sono
cosi' rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:
    lavori: inizio entro mesi 8;
    lavori: compimento entro mesi 24;
    espropriazioni: inizio entro mesi 4;
    espropriazioni: compimento entro mesi 36.
  3.  Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza,
resta  fermo quanto contenuto nelle ordinanze n. 53 del 9 agosto 1996
e n. 130 del 14 gennaio 1999.
  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare
la presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana,  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge
24 febbraio  1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale parte II, della
regione Sardegna.
    Cagliari, 14 gennaio 2002
                              Il Sub-commissario governativo: Duranti