N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 31 gennaio 2002

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 31
gennaio 2002 (del Tribunale di Brescia)

Parlamento  - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei
  deputati  in  data  7 febbraio 2001, con la quale si dichiara che i
  fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Vittorio
  Sgarbi  per  il  reato  di diffamazione aggravata nei confronti del
  magistrato  Gherardo  Colombo,  concernono  opinioni espresse da un
  membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto
  di  attribuzione  tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di
  Brescia  per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e
  l'esercizio delle funzioni parlamentari.
- Deliberazione della Camera dei deputati del 7 febbraio 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.9 del 27-2-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello Stato
art. 37 legge Cost. n. 87 dell'11 marzo 1953.
    Il giudice letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato a
carico di Sgarbi Vittorio; sentite tutte le parti;

                            O s s e r v a


                              F a t t o

    In  data  18,  19  e  20  dicembre  1996  nel corso del programma
denominato Sgarbi quotidiani e trasmesso dall'emittente Canale cinque
Sgarbi  Vittorio,  conduttore  del precitato programma, esaminando la
vicenda   relativa   all'ipotizzato   incontro  tra  l'on. Berruti  e
l'on. Berlusconi   allorche'  quest'ultimo  ricopriva  l'incarico  di
Presidente  del Consiglio dei ministri, incontro che sarebbe avvenuto
a  Palazzo Chigi, affrontava nello specifico la questione relativa al
passi  d'ingresso alla sede della Presidenza del Consiglio, documento
utilizzato  dai  magistrati  della Procura di Milano a fini probatori
nei confronti dell'on. Berlusconi.
    Piu'  precisamente, l'imputato nella ricostruzione della vicenda,
ripercorrendo  le  fasi  dell'attivita'  investigativa  nei confronti
dell'on. Berruti,  sottolineava la falsita' del succitato documento e
la  costruzione  di  un  piano  molto  preciso, un piano poi definito
diabolico,  diretto  a  coinvolgere  nell'indagine  il Presidente del
Consiglio  on. Berlusconi  allorche'  gli  veniva  imputato  di  aver
concordato   con  Berruti  una  versione  di  comodo  da  offrire  ai
magistrati  inquirenti, coinvolgimento di cui il documento attestante
l'avvenuto  incontro  tra  l'on. Berruti  e  il Presidente Berlusconi
doveva  costituire  il  principale  elemento  d'accusa.  E l'imputato
collegava  la  falsa  costruzione  del  passi con il successivo invio
all'on. Berlusconi    dell'avviso    di    garanzia,    soffermandosi
ripetutamente   sull'instabilita'   del   Governo  determinata  dalle
iniziative  giudiziarie,  sulla  disonesta'  proprio  di  coloro  che
indicano  in  altri  i  cittadini  disonesti, sull'attribuibilita' al
dott.  Gherardo  Colombo  della  falsificazione del passi di cui piu'
volte si e' detto.
    Nella   circostanza   il   commentatore   televisivo   riportava,
sintetizzandoli,   brani   di   dichiarazioni  testimoniali  rese  da
dipendenti  di  Palazzo Chigi in ordine sia al rilascio del passi sia
all'effettivo  incontro tra Berruti e Berlusconi, dichiarazioni tutte
convergenti  nel  senso  di  escludere,  secondo l'impostazione delle
trasmissioni,  il rilascio del passi e l'incontro in questione, anche
se lo stesso Sgarbi precisava e ricordava che l'on. Berruti non aveva
mai  negato  di  essersi recato a Palazzo Chigi 18 giugno 1994 avendo
piu'  semplicemente  negato  di  essersi  incontrato  quel giorno con
l'on. Berlusconi.
    Con  atto  depositato il 9 gennaio 1997 Gherardo Colombo sporgeva
querela   nei  confronti  di  Sgarbi  Vittorio  assumendo  la  natura
diffamatoria  del  contenuto  delle  trasmissioni  condotte da Sgarbi
nelle quali si ricostruiva la vicenda sopra narrata.
    Nel   corso   delle  indagini  preliminari  veniva  acquisita  la
videocassetta  riproducente  la  trasmissione  televisiva  denominata
Sgarbi quotidiani del 18, l9 e 20 dicembre 1996.
    Il   querelante   si   costituiva   parte  civile  per  l'udienza
preliminare.
    In  data  20  marzo  1998  il giudice per le indagini preliminari
disponeva  il  giudizio  dinanzi  a questo tribunale nei confronti di
Sgarbi Vittorio in ordine al reato ascrittogli in epigrafe.
    Al  dibattimento  articolatosi  per  piu'  udienze e celebrato in
contumacia  dell'imputato,  la parte offesa rinnovava la costituzione
di parte civile, quindi si procedeva all'assunzione delle prove orali
e  documentali richieste dalle parti e ammesse. In particolare veniva
acquisita,  ai  sensi  dell'art.  493  comma  3  c.p.p., la relazione
tecnica  del  pubblico  ministero di trascrizione del contenuto delle
trasmissioni televisive incriminate.
    In  data 16 febbraio 2001 il Presidente della Camera dei deputati
trasmetteva  a questo tribunale la delibera assunta dall'Assemblea in
data 7 febbraio 2001.
    Dall'esame  della  citata  delibera  risulta  che  la  Camera dei
deputati  ha  ritenuto,  su  conforme  proposta  della  giunta per le
autorizzazioni  a  procedere,  che  le opinioni manifestate nel corso
delle  trasmissioni  televisive  Sgarbi  quotidiani  del  18, 19 e 20
dicembre  1996,  e  in relazione alle quali e' instaurata il presente
procedimento    penale,   sono   state   espresse   dall'on.   Sgarbi
nell'esercizio   delle   sue   funzioni   di  parlamentare  ai  sensi
dell'art. 68 della Costituzione.
    Al  riguardo  il  vice presidente della giunta, on. Ceremigna, ha
evidenziato  che  a  parere  della maggior parte dei componenti della
giunta  le  affermazioni  dell'onorevole  Sgarbi  si  inseriscano nel
contesto della perdurante polemica politica nel nostro paese inerente
al  modo  di  procedere  della  magistratura e, in particolare, nella
forte  critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti
dell'operato di taluni magistrati Occorre tener presente, infatti che
le  affermazioni  riportate inerivano a un episodio che desto' grande
scalpore  nell'opinione  pubblica. Sottolinea poi il parlamentare che
effettivamente  il  passi  venne  rinvenuta nell'agenda dell'avvocato
Berruti  tre  mesi  dopo  il  sequestro dell'agenda medesima e che il
brigadiere  Piana  sembra  aver  smentito  il dott. Colombo, il quale
aveva  sostenuto che fosse stato proprio costui ad avergli consegnato
il passi e che i suddetti profili rientrano proprio nell'ambito della
battaglia  politica  che  egli  svolge in Parlamento e al di fuori di
esso sulle tematiche della giustizia.

                            D i r i t t o

    L'art.  68  della Costituzione riconosce ai membri del Parlamento
l'insindacabilita'  delle opinioni espresse e dei voti nell'esercizio
delle  loro  funzioni;  la  norma  costituzionale  e'  immediatamente
applicabile  e  cogente, di talche' qualora il giudice ritenga che le
opinioni  sottoposte  al  sua  vaglio  siano  espressione del mandato
parlamentare   deve   limitarsi   a   prenderne  atto  con  immediata
declaratoria di non punibilita' ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (1)
    E' affermazione pacifica nella giurisprudenza costituzionale e di
legittimita'  che il ramo del Parlamento cui appartiene l'imputato le
cui  dichiarazioni  sono sub iudice conserva il potere di valutare la
condotta  addebitata  ad  un  suo componente, per cui a fronte di una
delibera  che  riconosca  la sussistenza dei presupposti dell'art. 68
citato  e'  inibita  ogni  contraria  valutazione  giudiziale (2). Il
corollario,  pure  affermato  dalla  medesima  giurisprudenza  e'  la
necessita'  del  conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello Stato,
regolato  dall'art. 37  della  legge  costituzionale n. 87 del 1953 e
dall'art. 26 della delibera della Corte costituzionale 16 marzo 1956,
qualora  il  giudice  contesti  il  corretto  esercizio del potere di
valutazione riconosciuto in questo ambito al Parlamento.
    Ed  in  ordine  ai  limiti  del  giudizio in sede di conflitto di
attribuzione  la Corte costituzionale ha recentemente specificato che
detto  giudizio  non  puo'  limitarsi  a verificare la validita' o la
congruita'   delle   motivazioni  ...  con  le  quali  la  Camera  di
appartenenza  del  parlamentare  abbia  dichiarato  insindacabile una
determinata opinione.
    Il  giudizio  in  sede  di conflitto fra poteri non si atteggia a
giudizio  sindacatorio  ...  su  di  una determinazione discrezionale
dell'assemblea  politica.  In  questo  senso  va precisato e in parte
corretto  quanto  affermato  nella  pregressa giurisprudenza, circa i
caratteri  del  controllo  di  questa  Corte  sulle  deliberazioni di
insindacabilita'  adottate  dalle  Camere  ...  la  Corte, chiamata a
svolgere,  in posizione di terzieta', una funzione di garanzia, da un
lato  dell'autonomia  della  Camera di appartenenza del parlamentare,
dall'altro     della    sfera    di    attribuzione    dell'autorita'
giurisdizionale,  non  puo'  verificare  la  correttezza,  sul  piano
costituzionale, di una pronuncia di insindacabilita' senza verificare
se, nella specie, l'insindacabilita' sussista, cioe' se l'opinione di
cui  si  discute  sia  stata  espressa  nell'esercizio delle funzioni
parlamentari, alle luce della nozione di tale esercizio che si desume
dalla Costituzione (3).
    Il  principio  affermato dal giudice risolutore dei conflitti tra
poteri dello Stato e', percio', nel senso che il giudizio va condotto
non gia' verificando il corretto esercizio di un potere discrezionale
(giudizio  di  insindacabilita)  sotto  l'aspetto  della congruita' e
correttezza    della   motivazione,   bensi'   piu'   sostanzialmente
verificando  la  sussistenza  dei presupposti per l'esercizio di quel
potere,  trattandosi di presupposti sanciti dalla Costituzione di cui
la Corte costituzionale e' chiamata a garantire l'osservanza.
    Ed  allora,  se  in  questi  termini  e' stato delineato l'ambito
proprio del giudizio della Corte costituzionale nella risoluzione dei
conflitti  di  attribuzione,  consegue  che il potere che promuove il
conflitto  sara'  legittimato  a dolersi dell'invasione della propria
sfera  di  attribuzione  qualora  ritenga  che sia stato formulato un
giudizio  di  insindacabilita' in situazione in cui non sussisteva il
nesso  funzionale  tra  le opinioni espresse e le attivita' svolte in
qualita' di componente delle Camere (4).
    Cio'  premesso  si  tratta  di verificare se nel casa in esame le
opinioni  espresse  dall'on. Sgarbi  nelle  trasmissioni del dicembre
1996  possano  considerarsi  manifestazione  della  sua  funzione  di
parlamentare,  in  conformita'  alla  delibera della Camera deputati,
ovvero esulino dalla prerogativa di cui all'art. 68 Cost.
    Al  riguardo  occorre  analogamente  richiamare la giurisprudenza
costituzionale  sul punto e secondo cui l'immunita' sancita dall'art.
68  copre  esclusivamente  le  opinioni espresse nel corso dei lavori
della  Camera  o  suoi  organi,  ovvero  manifestate  in  atti, anche
individuali,  costituenti  estrinsecazione delle facolta' proprie del
parlamentare  in  quanto  membro  dell'assemblea, sicche' l'attivita'
politica  svolta  dal  parlamentare  al di fuori di questo ambito non
puo' dirsi di per se' esplicazione della funzione parlamentare (5).
    Diversamente, aggiunge la Corte, la prerogativa si trasformerebbe
in un inaccettabile privilegio personale a discapito del principio di
uguaglianza.
    Sulla  base  di  questa  delimitazione  del  nesso funzionale tra
opinioni  espresse  e  funzione  parlamentare,  con il consequenziale
corollario che non rientra nella definizione di funzione parlamentare
qualunque  attivita'  politica svolta dal parlamentare e in qualunque
sede  in  cui  la  sua  qualita'  sia  irrilevante,  la  Corte ha poi
ulteriormente   specificato  che  ai  fini  della  sussistenza  della
prerogativa in questione non e' sufficiente la comunanza di argomento
tra  le  opinioni incriminate e quelle espresse in sede parlamentare,
ne'  tanto  meno  puo'  bastare  ...  la  ricorrenza  di  un contesto
genericamente  politico in cui la dichiarazione si inserisca, dovendo
verificarsi  l'identificabilita'  della  dichiarazione  stessa  quale
espressione di attivita' parlamentare (6).
    Nel  merito  osserva il giudice come sia evidente l'insussistenza
di alcun nesso tra le opinioni espresse dal l'on. Sgarbi nelle citate
trasmissioni  e  la  sua  funzione  di  componente  della  Camera dei
deputati.
    Impregiudicata  e  prescindendo  da  qualsiasi  valutazione sulle
finalita'  e  gli  intenti  perseguiti  dall'imputato,  sulla  natura
diffamatoria  delle  espressioni  oggetto  della querela ovvero sulla
ricorrenza  nella  specie  dell'esercizio  del  diritto  di  critica,
trattandosi  di  giudizi  riservati  all'esito  del  dibattimento  ed
estranei  ai termini di proposizione del conflitto, in primo luogo si
osserva che le opinioni sono state espresse nel corso di trasmissioni
televisive   e   percio'  al  di  fuori  dell'esercizio  di  funzioni
parlamentari.
    (1) Sul punto Cass. sez. 5, 21 aprile 1999.
    (2) Cass.  sez.  5,  8  febbraio  1999,  Matacena; Corte cost. 23
luglio 1997, n. 265.
    (3) Corte  cost.  17  gennaio  2000,  n. 10 (la sentenza richiama
analoga  decisione  n. 11  del  2000).  In conformita' a questo nuovo
orientamento  della  giurisprudenza  costituzionale  sono le sentenze
n. 82 del 2000 e n. 321 del 2000.
    (4) Il  diverso  principio  affermato  dalla  Corte di cassazione
(Cass. sez. 5, 14 gennaio 2000, Sgarbi) deve ritenersi superato dalla
successiva  e  piu' recente giurisprudenza della Corte costituzionale
sopra  indicata.  D'altronde  non  puo'  non riconoscersi alla stessa
Corte  costituzionale  il compito di delineare l'ambito della propria
cognizione in giudizi a lei riservati.
    (5) Corte cost. 17 gennaio 2000, cit.
    (6) Oltre  la  pronuncia  appena  citata piu' recentemente in tal
senso sono le sentenze della Corte n. 82 e 321 del 2000.
    In secondo luogo non risulta in atti, ne' emerge dall'esame della
delibera  assunta  dalla  Camera  dei  deputati,  che quelle opinioni
fossero riproduttive di opinioni espresse in sede parlamentare. Tanto
cio'  e'  vero  che  in  sede di discussione il vice presidente della
giunta per le autorizzazioni a procedere, on. Ceremigna, motivando la
decisione  di  quest'ultimo  organo  nel  senso dell'insindacabilita'
delle  dichiarazioni  dell'on. Sgarbi, ha richiamato in termini assai
generici   la   polemica   politica   e  la  forte  critica  politica
dell'on. Sgarbi  circa l'operato della magistratura e in specifico di
taluni  magistrati, collegando infine le riflessioni del parlamentare
alla costante e intensa battaglia politica che l'on. Sgarbi svolge in
Parlamento  e  al  di  fuori di esso sulle tematiche della giustizia.
Come puo' rilevarsi difetta qualunque riferimento a specifici atti di
intervento parlamentare sulla questione.
    E  lo  stesso  deputato  on. Sgarbi,  intervenendo  nel dibattito
parlamentare,  non ha richiamato specifiche dichiarazioni da lui rese
in  sede  parlamentare  ed  analoghe  a  quelle  oggetto dell'odierna
imputazione.
    Ed   allora,   aderendo   ai   principi   fissati   dalla   Corte
costituzionale  e sopra indicati, deve convenirsi che le affermazioni
dell'on. Sgarbi   sono   svincolate  del  tutto  dalla  sua  funzione
parlamentare di talche' non si vede come possa operare la prerogativa
dell'art. 68.
    D'altra  parte  la  circostanza  che l'oggetto delle trasmissioni
televisive  in  questione  sia stato principalmente, come chiaramente
emerge  dal  loro  contenuto,  l'analisi  di  una  singola  inchiesta
giudiziaria  e l'ipotesi di una falsa prova d'accusa esclude una loro
possibile contestualizzazione in quell'ambito richiamato dalla Camera
dei  deputati  in  sede  di  discussione  sull'insindacabilita' delle
affermazioni  dell'on. Sgarbi,  proprio in ragione della specificita'
dell'argomento trattato.
    Alla  stregua  delle  pregresse argomentazioni deve ritenersi che
per le opinioni espresse dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione
Sgarbi  quotidiani  svoltasi nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 1996 non
sussistano  i  presupposti  per  l'applicazione  dell'art.  68  della
Costituzione  trattandosi  di opinioni espresse al di fuori delle sue
funzioni  parlamentari, donde la delibera della Camera dei deputati 7
febbraio 2001 appare in contrasto con l'art. 68 della Costituzione.
    Consegue,  a  fronte della delibera della Camera dei deputati che
ha,  diversamente, ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 68,
la  necessita' del ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di
attribuzione tra Poteri dello Stato ai sensi dell'art. 37 della legge
costituzionale n. 87 del 1953.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 37  legge  della Cost. 11 marzo 1953 n. 87 e 26
delib. Corte cost. 16 marzo 1956;
    Promuove  conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati in
ordine  alla delibera dell'Assemblea del 7 febbraio 2001 con la quale
e'   stata   riconosciuta,   ai   sensi  dell'art.  68  Costituzione,
l'insindacabilita'  delle  opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi
in  data  18,  19  e  20  dicembre  1996 nel corso delle trasmissioni
televisive denominate Sgarbi quotidiani, e in relazione alle quali e'
in corso avanti questo tribunale il procedimento penale n. 435/1998 a
carico  dell'on. Sgarbi  per  il delitto di diffamazione aggravata in
danno  del  sostituto  procuratore  della repubblica del Tribunale di
Milano  dott.  Gherardo  Colombo,  e,  per  l'effetto, chiede che sia
annullata  la  delibera della Camera dei deputati del 7 febbraio 2001
per violazione dell'art. 68 della Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale.
    Dispone   la   sospensione   del   presente  giudizio  fino  alla
risoluzione del conflitto.
    Dispone  che  a  cura  della  cancelleria il presente ricorso sia
notificato  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica.
    Il presente ricorso viene letto all'udienza dibattimentale del 19
marzo  2001  in luogo delle notifiche a tutte le parti ai sensi degli
artt. 37 e 23 comma 4 legge costituzionale n. 87 del 1953.
        Brescia, addi' 19 marzo 2001
                 Il giudice: dott. Michele Mocciola
02C0068