N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 31 gennaio 2002
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 31 gennaio 2002 (del Tribunale di Brescia) Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 7 febbraio 2001, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del magistrato Gherardo Colombo, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Brescia per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari. - Deliberazione della Camera dei deputati del 7 febbraio 2001. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.9 del 27-2-2002 )
IL TRIBUNALE Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato art. 37 legge Cost. n. 87 dell'11 marzo 1953. Il giudice letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato a carico di Sgarbi Vittorio; sentite tutte le parti; O s s e r v a F a t t o In data 18, 19 e 20 dicembre 1996 nel corso del programma denominato Sgarbi quotidiani e trasmesso dall'emittente Canale cinque Sgarbi Vittorio, conduttore del precitato programma, esaminando la vicenda relativa all'ipotizzato incontro tra l'on. Berruti e l'on. Berlusconi allorche' quest'ultimo ricopriva l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, incontro che sarebbe avvenuto a Palazzo Chigi, affrontava nello specifico la questione relativa al passi d'ingresso alla sede della Presidenza del Consiglio, documento utilizzato dai magistrati della Procura di Milano a fini probatori nei confronti dell'on. Berlusconi. Piu' precisamente, l'imputato nella ricostruzione della vicenda, ripercorrendo le fasi dell'attivita' investigativa nei confronti dell'on. Berruti, sottolineava la falsita' del succitato documento e la costruzione di un piano molto preciso, un piano poi definito diabolico, diretto a coinvolgere nell'indagine il Presidente del Consiglio on. Berlusconi allorche' gli veniva imputato di aver concordato con Berruti una versione di comodo da offrire ai magistrati inquirenti, coinvolgimento di cui il documento attestante l'avvenuto incontro tra l'on. Berruti e il Presidente Berlusconi doveva costituire il principale elemento d'accusa. E l'imputato collegava la falsa costruzione del passi con il successivo invio all'on. Berlusconi dell'avviso di garanzia, soffermandosi ripetutamente sull'instabilita' del Governo determinata dalle iniziative giudiziarie, sulla disonesta' proprio di coloro che indicano in altri i cittadini disonesti, sull'attribuibilita' al dott. Gherardo Colombo della falsificazione del passi di cui piu' volte si e' detto. Nella circostanza il commentatore televisivo riportava, sintetizzandoli, brani di dichiarazioni testimoniali rese da dipendenti di Palazzo Chigi in ordine sia al rilascio del passi sia all'effettivo incontro tra Berruti e Berlusconi, dichiarazioni tutte convergenti nel senso di escludere, secondo l'impostazione delle trasmissioni, il rilascio del passi e l'incontro in questione, anche se lo stesso Sgarbi precisava e ricordava che l'on. Berruti non aveva mai negato di essersi recato a Palazzo Chigi 18 giugno 1994 avendo piu' semplicemente negato di essersi incontrato quel giorno con l'on. Berlusconi. Con atto depositato il 9 gennaio 1997 Gherardo Colombo sporgeva querela nei confronti di Sgarbi Vittorio assumendo la natura diffamatoria del contenuto delle trasmissioni condotte da Sgarbi nelle quali si ricostruiva la vicenda sopra narrata. Nel corso delle indagini preliminari veniva acquisita la videocassetta riproducente la trasmissione televisiva denominata Sgarbi quotidiani del 18, l9 e 20 dicembre 1996. Il querelante si costituiva parte civile per l'udienza preliminare. In data 20 marzo 1998 il giudice per le indagini preliminari disponeva il giudizio dinanzi a questo tribunale nei confronti di Sgarbi Vittorio in ordine al reato ascrittogli in epigrafe. Al dibattimento articolatosi per piu' udienze e celebrato in contumacia dell'imputato, la parte offesa rinnovava la costituzione di parte civile, quindi si procedeva all'assunzione delle prove orali e documentali richieste dalle parti e ammesse. In particolare veniva acquisita, ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p., la relazione tecnica del pubblico ministero di trascrizione del contenuto delle trasmissioni televisive incriminate. In data 16 febbraio 2001 il Presidente della Camera dei deputati trasmetteva a questo tribunale la delibera assunta dall'Assemblea in data 7 febbraio 2001. Dall'esame della citata delibera risulta che la Camera dei deputati ha ritenuto, su conforme proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere, che le opinioni manifestate nel corso delle trasmissioni televisive Sgarbi quotidiani del 18, 19 e 20 dicembre 1996, e in relazione alle quali e' instaurata il presente procedimento penale, sono state espresse dall'on. Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare ai sensi dell'art. 68 della Costituzione. Al riguardo il vice presidente della giunta, on. Ceremigna, ha evidenziato che a parere della maggior parte dei componenti della giunta le affermazioni dell'onorevole Sgarbi si inseriscano nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro paese inerente al modo di procedere della magistratura e, in particolare, nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti dell'operato di taluni magistrati Occorre tener presente, infatti che le affermazioni riportate inerivano a un episodio che desto' grande scalpore nell'opinione pubblica. Sottolinea poi il parlamentare che effettivamente il passi venne rinvenuta nell'agenda dell'avvocato Berruti tre mesi dopo il sequestro dell'agenda medesima e che il brigadiere Piana sembra aver smentito il dott. Colombo, il quale aveva sostenuto che fosse stato proprio costui ad avergli consegnato il passi e che i suddetti profili rientrano proprio nell'ambito della battaglia politica che egli svolge in Parlamento e al di fuori di esso sulle tematiche della giustizia. D i r i t t o L'art. 68 della Costituzione riconosce ai membri del Parlamento l'insindacabilita' delle opinioni espresse e dei voti nell'esercizio delle loro funzioni; la norma costituzionale e' immediatamente applicabile e cogente, di talche' qualora il giudice ritenga che le opinioni sottoposte al sua vaglio siano espressione del mandato parlamentare deve limitarsi a prenderne atto con immediata declaratoria di non punibilita' ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (1) E' affermazione pacifica nella giurisprudenza costituzionale e di legittimita' che il ramo del Parlamento cui appartiene l'imputato le cui dichiarazioni sono sub iudice conserva il potere di valutare la condotta addebitata ad un suo componente, per cui a fronte di una delibera che riconosca la sussistenza dei presupposti dell'art. 68 citato e' inibita ogni contraria valutazione giudiziale (2). Il corollario, pure affermato dalla medesima giurisprudenza e' la necessita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, regolato dall'art. 37 della legge costituzionale n. 87 del 1953 e dall'art. 26 della delibera della Corte costituzionale 16 marzo 1956, qualora il giudice contesti il corretto esercizio del potere di valutazione riconosciuto in questo ambito al Parlamento. Ed in ordine ai limiti del giudizio in sede di conflitto di attribuzione la Corte costituzionale ha recentemente specificato che detto giudizio non puo' limitarsi a verificare la validita' o la congruita' delle motivazioni ... con le quali la Camera di appartenenza del parlamentare abbia dichiarato insindacabile una determinata opinione. Il giudizio in sede di conflitto fra poteri non si atteggia a giudizio sindacatorio ... su di una determinazione discrezionale dell'assemblea politica. In questo senso va precisato e in parte corretto quanto affermato nella pregressa giurisprudenza, circa i caratteri del controllo di questa Corte sulle deliberazioni di insindacabilita' adottate dalle Camere ... la Corte, chiamata a svolgere, in posizione di terzieta', una funzione di garanzia, da un lato dell'autonomia della Camera di appartenenza del parlamentare, dall'altro della sfera di attribuzione dell'autorita' giurisdizionale, non puo' verificare la correttezza, sul piano costituzionale, di una pronuncia di insindacabilita' senza verificare se, nella specie, l'insindacabilita' sussista, cioe' se l'opinione di cui si discute sia stata espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, alle luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione (3). Il principio affermato dal giudice risolutore dei conflitti tra poteri dello Stato e', percio', nel senso che il giudizio va condotto non gia' verificando il corretto esercizio di un potere discrezionale (giudizio di insindacabilita) sotto l'aspetto della congruita' e correttezza della motivazione, bensi' piu' sostanzialmente verificando la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di quel potere, trattandosi di presupposti sanciti dalla Costituzione di cui la Corte costituzionale e' chiamata a garantire l'osservanza. Ed allora, se in questi termini e' stato delineato l'ambito proprio del giudizio della Corte costituzionale nella risoluzione dei conflitti di attribuzione, consegue che il potere che promuove il conflitto sara' legittimato a dolersi dell'invasione della propria sfera di attribuzione qualora ritenga che sia stato formulato un giudizio di insindacabilita' in situazione in cui non sussisteva il nesso funzionale tra le opinioni espresse e le attivita' svolte in qualita' di componente delle Camere (4). Cio' premesso si tratta di verificare se nel casa in esame le opinioni espresse dall'on. Sgarbi nelle trasmissioni del dicembre 1996 possano considerarsi manifestazione della sua funzione di parlamentare, in conformita' alla delibera della Camera deputati, ovvero esulino dalla prerogativa di cui all'art. 68 Cost. Al riguardo occorre analogamente richiamare la giurisprudenza costituzionale sul punto e secondo cui l'immunita' sancita dall'art. 68 copre esclusivamente le opinioni espresse nel corso dei lavori della Camera o suoi organi, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facolta' proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea, sicche' l'attivita' politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non puo' dirsi di per se' esplicazione della funzione parlamentare (5). Diversamente, aggiunge la Corte, la prerogativa si trasformerebbe in un inaccettabile privilegio personale a discapito del principio di uguaglianza. Sulla base di questa delimitazione del nesso funzionale tra opinioni espresse e funzione parlamentare, con il consequenziale corollario che non rientra nella definizione di funzione parlamentare qualunque attivita' politica svolta dal parlamentare e in qualunque sede in cui la sua qualita' sia irrilevante, la Corte ha poi ulteriormente specificato che ai fini della sussistenza della prerogativa in questione non e' sufficiente la comunanza di argomento tra le opinioni incriminate e quelle espresse in sede parlamentare, ne' tanto meno puo' bastare ... la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca, dovendo verificarsi l'identificabilita' della dichiarazione stessa quale espressione di attivita' parlamentare (6). Nel merito osserva il giudice come sia evidente l'insussistenza di alcun nesso tra le opinioni espresse dal l'on. Sgarbi nelle citate trasmissioni e la sua funzione di componente della Camera dei deputati. Impregiudicata e prescindendo da qualsiasi valutazione sulle finalita' e gli intenti perseguiti dall'imputato, sulla natura diffamatoria delle espressioni oggetto della querela ovvero sulla ricorrenza nella specie dell'esercizio del diritto di critica, trattandosi di giudizi riservati all'esito del dibattimento ed estranei ai termini di proposizione del conflitto, in primo luogo si osserva che le opinioni sono state espresse nel corso di trasmissioni televisive e percio' al di fuori dell'esercizio di funzioni parlamentari. (1) Sul punto Cass. sez. 5, 21 aprile 1999. (2) Cass. sez. 5, 8 febbraio 1999, Matacena; Corte cost. 23 luglio 1997, n. 265. (3) Corte cost. 17 gennaio 2000, n. 10 (la sentenza richiama analoga decisione n. 11 del 2000). In conformita' a questo nuovo orientamento della giurisprudenza costituzionale sono le sentenze n. 82 del 2000 e n. 321 del 2000. (4) Il diverso principio affermato dalla Corte di cassazione (Cass. sez. 5, 14 gennaio 2000, Sgarbi) deve ritenersi superato dalla successiva e piu' recente giurisprudenza della Corte costituzionale sopra indicata. D'altronde non puo' non riconoscersi alla stessa Corte costituzionale il compito di delineare l'ambito della propria cognizione in giudizi a lei riservati. (5) Corte cost. 17 gennaio 2000, cit. (6) Oltre la pronuncia appena citata piu' recentemente in tal senso sono le sentenze della Corte n. 82 e 321 del 2000. In secondo luogo non risulta in atti, ne' emerge dall'esame della delibera assunta dalla Camera dei deputati, che quelle opinioni fossero riproduttive di opinioni espresse in sede parlamentare. Tanto cio' e' vero che in sede di discussione il vice presidente della giunta per le autorizzazioni a procedere, on. Ceremigna, motivando la decisione di quest'ultimo organo nel senso dell'insindacabilita' delle dichiarazioni dell'on. Sgarbi, ha richiamato in termini assai generici la polemica politica e la forte critica politica dell'on. Sgarbi circa l'operato della magistratura e in specifico di taluni magistrati, collegando infine le riflessioni del parlamentare alla costante e intensa battaglia politica che l'on. Sgarbi svolge in Parlamento e al di fuori di esso sulle tematiche della giustizia. Come puo' rilevarsi difetta qualunque riferimento a specifici atti di intervento parlamentare sulla questione. E lo stesso deputato on. Sgarbi, intervenendo nel dibattito parlamentare, non ha richiamato specifiche dichiarazioni da lui rese in sede parlamentare ed analoghe a quelle oggetto dell'odierna imputazione. Ed allora, aderendo ai principi fissati dalla Corte costituzionale e sopra indicati, deve convenirsi che le affermazioni dell'on. Sgarbi sono svincolate del tutto dalla sua funzione parlamentare di talche' non si vede come possa operare la prerogativa dell'art. 68. D'altra parte la circostanza che l'oggetto delle trasmissioni televisive in questione sia stato principalmente, come chiaramente emerge dal loro contenuto, l'analisi di una singola inchiesta giudiziaria e l'ipotesi di una falsa prova d'accusa esclude una loro possibile contestualizzazione in quell'ambito richiamato dalla Camera dei deputati in sede di discussione sull'insindacabilita' delle affermazioni dell'on. Sgarbi, proprio in ragione della specificita' dell'argomento trattato. Alla stregua delle pregresse argomentazioni deve ritenersi che per le opinioni espresse dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione Sgarbi quotidiani svoltasi nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 1996 non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione trattandosi di opinioni espresse al di fuori delle sue funzioni parlamentari, donde la delibera della Camera dei deputati 7 febbraio 2001 appare in contrasto con l'art. 68 della Costituzione. Consegue, a fronte della delibera della Camera dei deputati che ha, diversamente, ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 68, la necessita' del ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato ai sensi dell'art. 37 della legge costituzionale n. 87 del 1953.
P. Q. M. Visti gli artt. 37 legge della Cost. 11 marzo 1953 n. 87 e 26 delib. Corte cost. 16 marzo 1956; Promuove conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati in ordine alla delibera dell'Assemblea del 7 febbraio 2001 con la quale e' stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 68 Costituzione, l'insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi in data 18, 19 e 20 dicembre 1996 nel corso delle trasmissioni televisive denominate Sgarbi quotidiani, e in relazione alle quali e' in corso avanti questo tribunale il procedimento penale n. 435/1998 a carico dell'on. Sgarbi per il delitto di diffamazione aggravata in danno del sostituto procuratore della repubblica del Tribunale di Milano dott. Gherardo Colombo, e, per l'effetto, chiede che sia annullata la delibera della Camera dei deputati del 7 febbraio 2001 per violazione dell'art. 68 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone la sospensione del presente giudizio fino alla risoluzione del conflitto. Dispone che a cura della cancelleria il presente ricorso sia notificato al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Il presente ricorso viene letto all'udienza dibattimentale del 19 marzo 2001 in luogo delle notifiche a tutte le parti ai sensi degli artt. 37 e 23 comma 4 legge costituzionale n. 87 del 1953. Brescia, addi' 19 marzo 2001 Il giudice: dott. Michele Mocciola 02C0068