N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 gennaio 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  31  gennaio  2002  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Parlamento  -  Immunita' parlamentari - Procedimenti penali riuniti a
  carico  degli  onorevoli  Marco  Follini,  Gianfranco  Fini,  Beppe
  Pisanu,  Tiziana  Maiolo  e  del  senatore  Marcello  Pera  per  le
  dichiarazioni  da  questi  rese  in  danno  dei  dottori  Giancarlo
  Caselli,  Guido  Lo  Forte,  Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro
  Terranova,  Lia  Sava  ed  Umberto  De  Giglio  -  Deliberazioni di
  insindacabilita'  adottate  dalla  Camera dei deputati e dal Senato
  della  Repubblica  - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato
  dal  giudice  dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  di  Roma -
  Denunciata  mancanza  di  nesso funzionale tra opinioni espresse ed
  attivita' parlamentare.
- Deliberazioni  della  Camera dei deputati del 24 novembre 1999, 9 e
  14 marzo 2000 e del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.9 del 27-2-2002 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il
proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
    Nei  confronti della Regione Lombardia, in persona del Presidente
della  giunta  regionale,  per  la dichiarazione della illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 19/2001, "Norme
in  materia  di  attivita'  a  rischio di incidenti rilevanti", negli
articoli 3.1,  4.2  e  5.1 e 2 (B.U.R. Lombardia, I suppl. ord. n. 48
del 27  novembre 2001).
    La  disciplina  delle  attivita' a rischio di incidente rilevante
rientra nella sfera della legislazione esclusiva dello Stato ai sensi
dell'art. 117  Cost.,  secondo  comma,  lett.  h)  che  vi  comprende
espressamente la sicurezza.
    Rientra, inoltre, anche nella tutela dell'ambiente (lett. s), (v.
articoli 8 e 15 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334).
    L'art. 18  d.lgs.  n. 334/1199,  ai  sensi dell'art. 72 d.lgs. 31
marzo  1998,  n. 112,  ha  individuato  alcune  materie soggette alla
disciplina    delle    regioni,   vale   a   dire   il   procedimento
dell'istruttoria  tecnica,  le  autorita'  titolari  delle competenze
conseguenti,  il  raccordo  con  il  procedimento  di  valutazione di
impatto  ambientale,  le  modalita' di coordinamento dei soggetti che
procedono all'istruttoria tecnica, le procedure per gli interventi di
salvaguardia dell'ambiente e del territorio.
    Alla   regione,   dunque,   sono   consentiti  questi  interventi
strumentali da mantenersi nell'ambito della disciplina statale.
    La  legge  regionale  che  si impugna ha, invece, superato questi
limiti, incorrendo casi in illegittimita' costituzionale.
    Art. 3.1
    Vi  si  dispone  che  il  rapporto  preliminare di sicurezza deve
essere  presentato  dal  gestore  di  nuovi  stabilimenti in cui sono
presenti sostanze pericolose in quantita' uguale o superiore a quella
indicata nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del
d.lgs. n. 334/1999.
    L'art.  9.1  di  quest'ultimo  testo  normativo richiede, invece,
perche'  sorga l'obbligo del rapporto preliminare di sicurezza che le
sostanze  pericolose debbono essere in quantita' uguali o superiori a
quelle  indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 (v. richiamo
all'art.  8.1).  Le  quantita' indicate nella norma statale sono piu'
elevate  di quelle richieste dalla norma regionale che in questo modo
ha  ampliato  la sfera normativa della legge statale, non limitandosi
ne'   a   disciplinare   le   materie  indicate  nell'art. 18  d.lgs.
n. 334/1999  ne'  ad  esercitare le funzioni amministrative conferite
dall'art. 72 d.lgs. n. 112/1998.
    Art. 4.2
    L'art. 28.4   d.lgs.  n. 334/1999  ha  dichiarato  applicabili  i
criteri stabiliti nell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente
13 maggio 1996 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10.
    Sempre  in  via transitoria e fino al termine fissato dalla legge
statale, la norma regionale ha reso, invece, obbligatori gli elementi
previsti  nel suo allegato 2, che non coincidono con quelli richiesti
dalla normativa statale.
    Art. 5.1 e 2
    L'art.  21.3  d.lgs. n. 334/1999 dispone l'avvio dell'istruttoria
per le modifiche individuate con il decreto dell'art. 10, vale a dire
quelle  "che  potrebbero costituire aggravio del preesistente livello
di rischio".
    La  norma  regionale,  anche  quando  le modifiche non comportano
aggravio di rischio, richiede, invece, una scheda valutativa tecnica,
che presuppone naturalmente una attivita' apposita di preparazione.
    La  sola verifica degli effetti innovativi che la legge regionale
e'  destinata  a  produrre  sulla disciplina statale e' sufficiente a
provocarne la illegittimita' costituzionale.
    Solo   per   completezza   espositiva  si  fa  presente  come  le
difformita' non diano luogo soltanto a vizi formali.
    Il  livello  di  sicurezza,  salvo  che  non ricorrano situazioni
ambientali   diversificate,   da   escludere   quando  si  tratta  di
stabilimenti  industriali  per  la cui omogeneita' costruttiva non ci
sono  ostacoli  locali,  non  puo'  essere che lo stesso per tutto il
territorio statale.
    Adempimenti  diversificati  producono  anche alterazioni sotto il
profilo  della  concorrenza in danno di quelle imprese che si trovano
ad  operare  in  regioni  la cui disciplina piu' gravosa costringe ad
affrontare costi maggiori.
    Che  l'art. 10  della  legge  regionale  rinvii la sua entrata in
vigore  al  momento della stipulazione dell'accordo di progrannna tra
Stato e regione ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 112/1998 non puo'
avere,  naturalmente,  alcun  rilievo  ai  fini  della  decisione del
ricorso,  poiche'  la  legge a quella data entrerebbe direttamente in
vigore senza ulteriori interventi legislativi della regione.
                              P. Q. M.
    Si    conclude   perche'   sia   dichiarata   la   illegittimita'
costituzionale  della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001,
n. 19 negli articoli 3.1, 4.2 e 5.1 e 2.
    Si   produce  estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri dell'11 gennaio 2002.
        Roma, addi' 18 gennaio 2002.
              Vice Avvocato generale dello Stato: Nori
02C0071