N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 15 febbraio 2002

Ricorso  per  conflitto  di attribuzione depositato in cancelleria il
15 febbraio 2002 (del Tribunale di Roma)

Sicurezza  pubblica - Norme della Regione Lombardia sulle attivita' a
  rischio   di  incidenti  rilevanti  -  Presentazione  del  rapporto
  preliminare di sicurezza da parte dei gestori di nuovi stabilimenti
  -  Quantitativo  di  sostanze  pericolose  in  presenza  del  quale
  sussiste   il  relativo  obbligo  -  Denunciata  difformita'  della
  previsione  regionale  rispetto  a quella statale - Invasione della
  potesta'  legislativa  dello  Stato  in  materia  di sicurezza e di
  tutela ambientale.
- Legge  della  Regione  Lombardia  23  novembre 2001, n. 19, art. 3,
  comma 1.
- Costituzione,  art. 117,  comma  secondo,  lett. h) e s); d.lgs. 17
  agosto  1999, n. 334, artt. 9, comma 1, e 18; d.lgs. 31 marzo 1998,
  n. 112, art. 72.
Sicurezza  pubblica - Norme della Regione Lombardia sulle attivita' a
  rischio  di  incidenti  rilevanti  -  Rapporto di sicurezza per gli
  stabilimenti   in   cui   sono   presenti   sostanze  pericolose  -
  Determinazione   in   via  transitoria  del  relativo  contenuto  -
  Denunciata difformita' della previsione regionale rispetto a quella
  statale  -  Invasione  della  potesta'  legislativa  dello Stato in
  materia di sicurezza e di tutela ambientale.
- Legge  della  Regione  Lombardia  23  novembre 2001, n. 19, art. 4,
  comma 2.
- Costituzione,  art. 117,  comma  secondo,  lett. h) e s); d.lgs. 17
  agosto 1999, n. 334, art. 28, comma 4.
Sicurezza  pubblica - Norme della Regione Lombardia sulle attivita' a
  rischio  di  incidenti  rilevanti  -  Scheda di valutazione tecnica
  degli  stabilimenti  pericolosi  -  Obbligatorieta'  anche  per gli
  stabilimenti  in  cui  si  introducono modifiche che non comportano
  aggravio  di  rischio  -  Denunciata  difformita'  dalla  normativa
  statale  -  Invasione  della  potesta'  legislativa  dello Stato in
  materia  di  sicurezza  e  di  tutela  ambientale - Incidenza sulla
  concorrenza fra le imprese.
- Legge  della  Regione  Lombardia  23  novembre 2001, n. 19, art. 5,
  commi 1 e 2.
- Costituzione,  art.117,  comma  secondo,  lett.  h) e s); d.lgs. 17
  agosto 1999, n. 334, art. 21, comma 3.
(GU n.9 del 27-2-2002 )
    Il  giudice  per  le  indagini preliminari dott. Laura Capotorto,
letti  gli  atti  dei  procedimenti  riuniti nn. 10429/99R - 10430/99
-10433/99R - 10439/99R R.G. notizie di reato ed altri;

                            O s s e r v a

    A  seguito  delle  querele  proposte il 9 giugno 1999 dall'allora
procuratore della Repubblica di Palermo dott. Giancarlo Caselli e dai
sostituti  dott.  Guido  Lo  Forte,  Domenico Gozzo, Antonio Ingroia,
Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, il pubblico ministero
presso  il  Tribunale  di Roma ha riunito i procedimenti a carico dei
singoli  indagati  ed  ha  poi  esercitato l'azione penale formulando
richiesta  di  rinvio a giudizio, presentata il 22 maggio 2000, anche
nei  confronti  degli  on.  Tiziana  Maiolo,  Gianfranco  Fini, Beppe
Pisanu, Marco Follini e del senatore Marcello Pera in ordine ai reati
di cui ai capi d'imputazione di seguito trascritti:
        Maiolo:  artt. 595  terzo  comma  C.P.  e  13  legge n. 47/48
perche'  nel corso di un'intervista riportata nella nota dell'agenzia
ANSA  del  9 marzo  1999  intitolata "Dell'Utri: Maiolo, candidarlo a
Strasburgo  come Tortora" che qui si intende integralmente riportata,
con  riferimento  alla  richiesta di custodia cautelare formulata nei
confronti  dell'on.  Marcello  Dell'Utri  in data 22 gennaio 1999 dai
sostituti   procuratori  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
Palermo,  Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio
Ingroia,  Mauro  Terranova,  Lia  Sava ed Umberto De Giglio offendeva
ripetutamente   la  reputazione  di  questi  ultimi  pronunciando  le
seguenti  affermazioni:  "...  organizzare da Strasburgo la battaglia
contro   le   organizzazioni  mafiose  di  stampo  istituzionale  che
ammorbano  l'Italia", "abbiamo di fronte una strategia ben congegnata
che  punta  alla  distruzione  per  via  giudiziaria dell'opposizione
politica  ...  una  strategia  che  ricorre alla campagna acquisti di
"pentiti  e  di "pentituri ai quali si offrono privilegi di ogni tipo
in cambio di dichiarazioni mirate". In Roma il 9 marzo 1999.
        Fini: artt. 595, terzo comma C.P. e 13 legge n. 47/48 perche'
nel  corso di un'intervista pubblicata sul quotidiano "Il Messaggero"
del  10 marzo 1999 nell'articolo intitolato "Il verdetto di Fini e La
Russa: accuse deboli" e sotto titolato "Pera: il vero bersaglio e' il
cavaliere.  Ma  Maroni  difende Caselli: e' onesto. E' l'inizio della
campagna  elettorale",  che  qui  si intende integralmente riportato,
rilasciata  a  seguito della richiesta di custodia cautelareformulata
nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri in data 22 gennaio 1999 dai
sostituti   procuratori  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
Palermo,  Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio
Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, offendeva la
reputazione  di  questi ultimi pronunciando le seguenti affermazioni:
"E' in atto una campagna politica". In Roma il 10 marzo 1999.
        Pisanu:  artt. 595  terzo  comma  C.P.  e  13  legge n. 47/48
perche'  nella  nota  ANSA  del  10 marzo 1999 intitolata "Dell'Utri:
Pisanu, azione giudiziaria a orologeria politica", che qui si intende
integralmente  riportata, pronunciando con esplicito riferimento alla
richiesta  di  custodia  cautelare  formulata  nei confronti dell'on.
Marcello Dell'Utri in data 22 gennaio 1999, la seguente affermazione:
"...  siamo  di  fronte  a  una  iniziativa  giudiziaria a orologeria
politica  caduta puntualmente in vista di grandi scadenze elettorali"
riportata   dalla  predetta  nota  ANSA  e  rappresentante  un  fatto
determinato, offendeva la reputazione dei sostituti procuratori della
Repubblica  presso il Tribunale di Palermo, Gian Cario Caselli, Guido
Lo  Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava
ed  Umberto De Giglio, firmatari della richiesta di misura cautelare.
In Roma, il 10 marzo 1999.
        Follini:  artt. 595  terzo  comma  C.P.  e  13 legge n. 47/48
perche'  nella  nota  ANSA  del  9 marzo  1999 intitolata "Dell'Utri:
Follini   operazione   politica   camuffata",   che  qui  si  intende
integralmente  riportata,  l'on. Follini,  pronunciando con esplicito
riferimento  alla  richiesta  di  custodia  cautelare  formulata  nei
confronti  dell'on.  Marcello  Dell'Utri  in  data 22 gennaio 1999 la
seguente  affermazione:  "La  richiesta  di  arresto per Dell'Utri e'
un'operazione  politica camuffata da provvedimento giudiziario" - "in
questa  storia  c'e'  un  amaro  riassunto  delle  forzature  di  una
giustizia   di   parte"   riportata   nella   predetta  nota  ANSA  e
rappresentante  un  fatto determinato, offendevano la reputazione dei
sostituti   procuratori  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
Palermo,  Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio
Ingroia,  Mauro  Terranova.  Lia Sava ed Umberto De Giglio, firmatari
della richiesta di misura cautelare. In Roma il 9 marzo 1999.
        Follini:  artt.  595  terzo  comma  C.P.  e 13 legge n. 47/48
perche'  nel  corso  di  un'intervista  pubblicata sul quotidiano "Il
Messaggero"  del  10 marzo 1999 nell'articolo intitolato "Il verdetto
di  Fini  e  La Russa: accuse deboli" e sotto titolato "Pera: il vero
bersaglio  e'  il cavaliere. Ma Maroni difende Caselli: e' onesto. E'
l'inizio della campagna elettorale", che qui si intende integralmente
riportato, rilasciata a seguito della richiesta di custodia cautelare
formulata   nei  confronti  dell'on.le  Marcello  Dell'Utri  in  data
22 gennaio  1999 dai sostituti procuratori della Repubblica presso il
Tribunale  di  Palermo,  Gian  Carlo Caselli, Guido Lo Forte Domenico
Gozzo,  Antonio  Ingroia,  Mauro  Terranova,  Lia  Sava ed Umberto De
Giglio,  offendeva  la  reputazione  di questi ultimi pronunciando le
seguenti   affermazioni:   "Un'operazione   politica   camuffata   da
provvedimento giudiziario". In Roma il 10 marzo 1999.
        Pera:  artt. 595 terzo comma C.P. e 13 legge n. 47/48 perche'
nel  corso di un'intervista pubblicata sul quotidiano "Il Messaggero"
del  10 marzo 1999 nell'articolo intitolato "Il verdetto di Fini e La
Russa: accuse deboli" e sotto titolato "Pera: il vero bersaglio e' il
cavaliere.  Ma  Maroni  difende Caselli: e' onesto. E' l'inizio della
campagna  elettorale.",  che  qui si intende integralmente riportato,
rilasciata  a seguito della richiesta di custodia cautelare formulata
nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri in data 22 gennaio 1999 dai
sostituti   procuratori  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
Palermo,  Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio
Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, offendeva la
reputazione  di  questi ultimi pronunciando le seguenti affermazioni:
"Il  vero  e ultimo bersaglio di Caselli e' Berlusconi e Forza Italia
... se questo Paese deve essere governato dal Parlamento o da qualche
Stranamore in toga". In Roma il 10 marzo 1999.
    La  Camera  dei  deputati, con delibere in data 24 novembre 1999,
9 marzo 2000 e 14 marzo 2000, approvando le proposte della giunta per
le  autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali
erano  in  corso  i procedimenti penali rispettivamente nei confronti
degli  on.  Follini  (n. 10430/99R e 10433/99R), Fini (n. 10433/99R),
Pisanu  (n. 10439/99R)  e Maiolo (n. 10429/99R) concernevano opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni e ricadevano, pertanto, nella previsione dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione.
    Analogamente   il  Senato  della  Repubblica,  nella  seduta  del
31 maggio  2000,  ha accolto la proposta della giunta delle immunita'
parlamentari  dichiarando  che  i  fatti  per i quali era in corso il
procedimento   n. 10433/99R   nei   confronti   del   senatore   Pera
concernevano   opinioni   espresse   da   un  membro  del  Parlamento
nell'esercizio   delle   sue   funzioni   e   rientravano,   percio',
nell'ipotesi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    All'odierna  udienza  preliminare  questo  giudice,  ritenuta  la
necessita'  di  sottoporre  alla  Corte costituzionale la valutazione
circa    la    legittimita'    delle    suddette   deliberazioni   di
insindacabilita'  delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese
dai  sopra  menzionati  membri  del Parlamento agli organi di stampa,
sentite le parti, ha disposto la separazione delle posizioni di detti
imputati  ed ha sospeso il procedimento nei loro confronti al fine di
presentare   il   presente  ricorso  diretto  all'annullamento  delle
delibere  de  quibus  che  determinano l'improcedibilita' dell'azione
penale.
    Ad  avviso  dell'a.g. ricorrente, infatti, la Camera ed il Senato
hanno  erroneamente  ritenuto sussistenti i presupposti necessari per
poter   considerare  le  dichiarazioni  rese  dai  rispettivi  membri
direttamente connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari.
    Codesta  Corte  ha  piu'  volte  affermato  che  rientrano  nella
previsione  di  immunita'  di  cui al citato art. 68 solo le opinioni
legate  da "nesso funzionale" con le attivita' svolte dal dichiarante
nella   sua   qualita'  di  parlamentare.  Se  cosi'  non  fosse,  la
prerogativa   si   tradurrebbe   in  un  ingiustificato  ed  ingiusto
privilegio personale.
    Il   nesso   funzionale  puo'  ritenersi  sussistente  quando  le
dichiarazioni   corrispondono  a  quelle  espresse  nel  corso  delle
attivita' proprie del parlamentare, con esclusione, quindi, di quelle
attivita'  che,  pur  connesse  in  senso lato all'esercizio di dette
funzioni,  ne sono tuttavia estranee, essendo riferibili, ad esempio,
all'attivita'  politica espletata all'interno dei partiti. Secondo la
piu'  recente  giurisprudenza  costituzionale, costituiscono opinioni
espresse    nell'esercizio   della   funzione   parlamentare   quelle
"manifestate  nel  corso  dei  lavori  della  Camera  e dei suoi vari
organi,  in  occasione  dello  svolgimento  di  una  qualsiasi fra le
funzioni  svolte  dalla  Camera medesima, ovvero manifestate in atti,
anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facolta' proprie
del  parlamentare  quale  membro  dell'Assemblea.  Invece l'attivita'
politica  svolta  dal  parlamentare  al di fuori di questo ambito non
puo'  dirsi  di  per se' esplicazione della funzione parlamentare nel
senso   preciso  cui  si  riferisce  l'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione.  Nel  normale  svolgimento della vita democratica e del
dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai
compiti  e  dalle  attivita'  propri  delle  assemblee  rappresentano
piuttosto  esercizio  della  liberta' di espressione comune a tutti i
consociati.  Ad  esse  non  puo'  estendersi,  senza  snaturarla, una
immunita'  che  la  Costituzione  ha  voluto,  in  deroga al generale
principio  di  legalita' e di giustiziabilita' dei diritti, riservare
alle  opinioni  espresse  nell'esercizio  delle  funzioni"  (sentenza
n. 10/2000 della Corte costituzionale).
    Con  riferimento alla divulgazione delle opinioni manifestate dai
parlamentari,  codesta  Corte ha precisato che "la semplice comunanza
di argomento fra la dichiarazione resa ai mezzi di comunicazione o in
dibattiti  pubblici  e  le opinioni espresse in sede parlamentare non
basta  ad  estendere  alla  prima  l'insindacabilita'  che  copre  le
seconde.  Ne' si puo' invocare a tal fine l'esistenza di un "contesto
politico in cui la dichiarazione si inserisca, giacche' siffatto tipo
di  collegamenti  non  vale,  di per se', a conferire il carattere di
attivita'  parlamentare  a  manifestazioni di pensiero oggettivamente
estranee  ad  essa. Deve esservi, dunque, un preciso nesso funzionale
fra  la  dichiarazione  e  l'attivita'  parlamentare:  nesso che puo'
legittimamente   essere   affermato  dalle  Camere  anche  quando  le
dichiarazioni   siano   sostanzialmente   riproduttive  dell'opinione
sostenuta in sede parlamentare. La prerogativa costituzionale rileva,
infatti,  non soltanto per l'occasione specifica in cui l'opinione e'
espressa  in ambito parlamentare, ma riguarda il contenuto storico di
essa,  pure  quando  ne  sia  realizzata  la  diffusione pubblica ...
L'insindacabilita'  si  estende,  quindi,  a  tutte  le  altre sedi e
occasioni   in  cui  l'opinione  sia  riprodotta  nel  suo  contenuto
sostanziale" (sentenza n. 56/2000 della Corte costituzionale).
    Ne  consegue che, poiche' la insindacabilita' delle dichiarazioni
rese   extramoenia   puo'   essere   riconosciuta  solo  ove  vi  sia
corrispondenza  sostanziale  tra  le  dichiarazioni  stesse  e quelle
espresse  nell'ambito  dell'attivita'  tipica  del parlamentare, puo'
riconoscersi  l'insindacabilita'  solamente  se tale ultima attivita'
sia stata gia' espletata, cioe' nel caso in cui il parlamentare abbia
gia'   espresso   dichiarazioni   od   opinioni  nella  sede  propria
parlamentare  e  solo successivamente o, quanto meno, contestualmente
abbia dato pubblicita' esterna ad esse.
    Codesta  Corte  ha  affermato  infatti  che  "la  Corte,  ai fini
dell'insindacabilita'  del  primo  comma  dell'art. 68,  deve  dunque
accertare  la  corrispondenza  di  contenuti con un atto parlamentare
precedente o sostanzialmente contestuale" (sentenza n. 11/2000).
    Orbene,  nei  casi in esame non ricorrono i suddetti presupposti,
giacche' le dichiarazioni de quibus furono rese agli organi di stampa
ben  prima  che  la  Camera  dei  deputati discutesse la richiesta di
autorizzazione  all'esecuzione  dell'ordinanza  in data 5 marzo 1999,
con  la  quale  il  g.i.p.  del  Tribunale  di Palermo aveva disposto
l'applicazione  della  misura della custodia in carcere nei confronti
del deputato Dell'Utri.
    Non  puo'  quindi  essere  riconosciuta  la sussistenza del nesso
funzionale   tra   le   dichiarazioni   in  questione  e  l'attivita'
parlamentare  degli  on.  Follini,  Maiolo,  Fini  e Pisanu, giacche'
questi  riferirono  le  proprie  opinioni agli organi di stampa senza
avere  in  precedenza  - o almeno contestualmente - espresso analoghe
opinioni in sede parlamentare.
    Quanto   al  senatore  Pera,  l'insussistenza  della  prerogativa
dell'insindacabilita' e' di ancor maggiore evidenza, ove si consideri
che  la  decisione  sulla  richiesta  di  autorizzazione  all'arresto
dell'on.  dell'Utri non competeva al Senato della Repubblica, per cui
quando  il  senatore Pera rilascio' le dichiarazioni alla stampa, non
solo   non   aveva  ancora  espresso  la  propria  opinione  in  sede
parlamentare,  ma mai avrebbe potuto esprimerla in tale sede, essendo
membro  di  una  Camera  diversa  da quella competente a decidere. E'
evidente, pertanto, l'assoluta insussistenza del nesso funzionale tra
le opinioni espresse alla stampa dal predetto e l'esercizio della sua
attivita' di senatore.
    Le deliberazioni di insindacabilita' sono state, dunque, adottate
dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica sulla base di
un'errata  valutazione  dei presupposti richiesti dall'art. 68 Cost.,
con   conseguente   illegittima   interferenza   nelle   attribuzioni
dell'autorita'  giudiziaria,  alla  quale deve essere riconosciuto il
potere-dovere  di  procedere  nei  confronti  dei  parlamentari sopra
menzionati  allo  scopo  di  valutare se le dichiarazioni da ciascuno
rese  abbiano  o meno valenza diffamatoria e, quindi, se essi debbano
rispondere penalmente dei reati di diffamazione a mezzo della stampa,
rispettivamente contestati.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 68,  primo  comma Cost., 23 u.c.- 37 - 38 legge
11 marzo 1953, n. 87 e 26 della Corte costituzionale 16 marzo 1956,
    Solleva  conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
    Chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte  dichiari che non spetta alla
Camera   dei   deputati   affermare  la  insindacabilita',  ai  sensi
dell'art. 68,   primo   comma,   Cost.,   delle   opinioni   espresse
dall'on. Marco  Follini  in  relazione  ai fatti per i quali e' stata
esercitata  nei  suoi  confronti l'azione penale e, conseguentemente,
annulli  la  delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta
del 24 novembre 1999;
        Dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare la
insindacabilita',  ai  sensi  dell'art. 68, primo comma, Cost., delle
opinioni  espresse dall'on. Gianfranco Fini in relazione ai fatti per
i  quali  e'  stata  esercitata nei suoi confronti l'azione penale e,
conseguentemente,  annulli  la  delibera  adottata  dalla  Camera dei
deputati nella seduta del 24 novembre 1999;
        Dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare la
insindacabilita',  ai  sensi  dell'art. 68, primo comma, Cost., delle
opinioni  espresse  dall'on. Beppe Pisanu in relazione ai fatti per i
quali  e'  stata  esercitata  nei  suoi  confronti l'azione penale e,
conseguentemente,  annulli  la  delibera  adottata  dalla  Camera dei
deputati nella seduta del 9 marzo 2000;
        Dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare la
insindacabilita',  ai  sensi  dell'art. 68, primo comma, Cost., delle
opinioni espresse dall'on. Tiziana Maiolo in relazione ai fatti per i
quali  e'  stata  esercitata  nei  suoi  confronti l'azione penale e,
conseguentemente,  annulli  la  delibera  adottata  dalla  Camera dei
deputati nella seduta del 14 marzo 2000;
        Dichiari  che non spetta al Senato della Repubblica affermare
la  insindacabilita',  ai  sensi dell'art. 68, 1o comma, Cost., delle
opinioni  espresse  dal  senatore Marcello Pera in relazione ai fatti
per i quali e' stata esercitata nei suoi confronti l'azione penale e,
conseguentemente,  annulli  la  delibera  adottata  dal  Senato della
Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000.
    Ordina  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
la risoluzione del conflitto.
    Dispone  che  il  presente ricorso, a cura della cancelleria, sia
notificato  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai
Presidenti  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
nonche' alle parti.
        Roma, addi' 5 marzo 2001.
     Il giudice dell'udienza preliminare: dott. Laura Capotorto
02C0100