N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 15 febbraio 2002
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 febbraio 2002 (del Tribunale di Roma) Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia sulle attivita' a rischio di incidenti rilevanti - Presentazione del rapporto preliminare di sicurezza da parte dei gestori di nuovi stabilimenti - Quantitativo di sostanze pericolose in presenza del quale sussiste il relativo obbligo - Denunciata difformita' della previsione regionale rispetto a quella statale - Invasione della potesta' legislativa dello Stato in materia di sicurezza e di tutela ambientale. - Legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, art. 3, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. h) e s); d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, artt. 9, comma 1, e 18; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 72. Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia sulle attivita' a rischio di incidenti rilevanti - Rapporto di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose - Determinazione in via transitoria del relativo contenuto - Denunciata difformita' della previsione regionale rispetto a quella statale - Invasione della potesta' legislativa dello Stato in materia di sicurezza e di tutela ambientale. - Legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, art. 4, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. h) e s); d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, art. 28, comma 4. Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia sulle attivita' a rischio di incidenti rilevanti - Scheda di valutazione tecnica degli stabilimenti pericolosi - Obbligatorieta' anche per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di rischio - Denunciata difformita' dalla normativa statale - Invasione della potesta' legislativa dello Stato in materia di sicurezza e di tutela ambientale - Incidenza sulla concorrenza fra le imprese. - Legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, art. 5, commi 1 e 2. - Costituzione, art.117, comma secondo, lett. h) e s); d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, art. 21, comma 3.(GU n.9 del 27-2-2002 )
Il giudice per le indagini preliminari dott. Laura Capotorto, letti gli atti dei procedimenti riuniti nn. 10429/99R - 10430/99 -10433/99R - 10439/99R R.G. notizie di reato ed altri; O s s e r v a A seguito delle querele proposte il 9 giugno 1999 dall'allora procuratore della Repubblica di Palermo dott. Giancarlo Caselli e dai sostituti dott. Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma ha riunito i procedimenti a carico dei singoli indagati ed ha poi esercitato l'azione penale formulando richiesta di rinvio a giudizio, presentata il 22 maggio 2000, anche nei confronti degli on. Tiziana Maiolo, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu, Marco Follini e del senatore Marcello Pera in ordine ai reati di cui ai capi d'imputazione di seguito trascritti: Maiolo: artt. 595 terzo comma C.P. e 13 legge n. 47/48 perche' nel corso di un'intervista riportata nella nota dell'agenzia ANSA del 9 marzo 1999 intitolata "Dell'Utri: Maiolo, candidarlo a Strasburgo come Tortora" che qui si intende integralmente riportata, con riferimento alla richiesta di custodia cautelare formulata nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri in data 22 gennaio 1999 dai sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio offendeva ripetutamente la reputazione di questi ultimi pronunciando le seguenti affermazioni: "... organizzare da Strasburgo la battaglia contro le organizzazioni mafiose di stampo istituzionale che ammorbano l'Italia", "abbiamo di fronte una strategia ben congegnata che punta alla distruzione per via giudiziaria dell'opposizione politica ... una strategia che ricorre alla campagna acquisti di "pentiti e di "pentituri ai quali si offrono privilegi di ogni tipo in cambio di dichiarazioni mirate". In Roma il 9 marzo 1999. Fini: artt. 595, terzo comma C.P. e 13 legge n. 47/48 perche' nel corso di un'intervista pubblicata sul quotidiano "Il Messaggero" del 10 marzo 1999 nell'articolo intitolato "Il verdetto di Fini e La Russa: accuse deboli" e sotto titolato "Pera: il vero bersaglio e' il cavaliere. Ma Maroni difende Caselli: e' onesto. E' l'inizio della campagna elettorale", che qui si intende integralmente riportato, rilasciata a seguito della richiesta di custodia cautelareformulata nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri in data 22 gennaio 1999 dai sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, offendeva la reputazione di questi ultimi pronunciando le seguenti affermazioni: "E' in atto una campagna politica". In Roma il 10 marzo 1999. Pisanu: artt. 595 terzo comma C.P. e 13 legge n. 47/48 perche' nella nota ANSA del 10 marzo 1999 intitolata "Dell'Utri: Pisanu, azione giudiziaria a orologeria politica", che qui si intende integralmente riportata, pronunciando con esplicito riferimento alla richiesta di custodia cautelare formulata nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri in data 22 gennaio 1999, la seguente affermazione: "... siamo di fronte a una iniziativa giudiziaria a orologeria politica caduta puntualmente in vista di grandi scadenze elettorali" riportata dalla predetta nota ANSA e rappresentante un fatto determinato, offendeva la reputazione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Gian Cario Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, firmatari della richiesta di misura cautelare. In Roma, il 10 marzo 1999. Follini: artt. 595 terzo comma C.P. e 13 legge n. 47/48 perche' nella nota ANSA del 9 marzo 1999 intitolata "Dell'Utri: Follini operazione politica camuffata", che qui si intende integralmente riportata, l'on. Follini, pronunciando con esplicito riferimento alla richiesta di custodia cautelare formulata nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri in data 22 gennaio 1999 la seguente affermazione: "La richiesta di arresto per Dell'Utri e' un'operazione politica camuffata da provvedimento giudiziario" - "in questa storia c'e' un amaro riassunto delle forzature di una giustizia di parte" riportata nella predetta nota ANSA e rappresentante un fatto determinato, offendevano la reputazione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova. Lia Sava ed Umberto De Giglio, firmatari della richiesta di misura cautelare. In Roma il 9 marzo 1999. Follini: artt. 595 terzo comma C.P. e 13 legge n. 47/48 perche' nel corso di un'intervista pubblicata sul quotidiano "Il Messaggero" del 10 marzo 1999 nell'articolo intitolato "Il verdetto di Fini e La Russa: accuse deboli" e sotto titolato "Pera: il vero bersaglio e' il cavaliere. Ma Maroni difende Caselli: e' onesto. E' l'inizio della campagna elettorale", che qui si intende integralmente riportato, rilasciata a seguito della richiesta di custodia cautelare formulata nei confronti dell'on.le Marcello Dell'Utri in data 22 gennaio 1999 dai sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, offendeva la reputazione di questi ultimi pronunciando le seguenti affermazioni: "Un'operazione politica camuffata da provvedimento giudiziario". In Roma il 10 marzo 1999. Pera: artt. 595 terzo comma C.P. e 13 legge n. 47/48 perche' nel corso di un'intervista pubblicata sul quotidiano "Il Messaggero" del 10 marzo 1999 nell'articolo intitolato "Il verdetto di Fini e La Russa: accuse deboli" e sotto titolato "Pera: il vero bersaglio e' il cavaliere. Ma Maroni difende Caselli: e' onesto. E' l'inizio della campagna elettorale.", che qui si intende integralmente riportato, rilasciata a seguito della richiesta di custodia cautelare formulata nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri in data 22 gennaio 1999 dai sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, offendeva la reputazione di questi ultimi pronunciando le seguenti affermazioni: "Il vero e ultimo bersaglio di Caselli e' Berlusconi e Forza Italia ... se questo Paese deve essere governato dal Parlamento o da qualche Stranamore in toga". In Roma il 10 marzo 1999. La Camera dei deputati, con delibere in data 24 novembre 1999, 9 marzo 2000 e 14 marzo 2000, approvando le proposte della giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali erano in corso i procedimenti penali rispettivamente nei confronti degli on. Follini (n. 10430/99R e 10433/99R), Fini (n. 10433/99R), Pisanu (n. 10439/99R) e Maiolo (n. 10429/99R) concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadevano, pertanto, nella previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Analogamente il Senato della Repubblica, nella seduta del 31 maggio 2000, ha accolto la proposta della giunta delle immunita' parlamentari dichiarando che i fatti per i quali era in corso il procedimento n. 10433/99R nei confronti del senatore Pera concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e rientravano, percio', nell'ipotesi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. All'odierna udienza preliminare questo giudice, ritenuta la necessita' di sottoporre alla Corte costituzionale la valutazione circa la legittimita' delle suddette deliberazioni di insindacabilita' delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese dai sopra menzionati membri del Parlamento agli organi di stampa, sentite le parti, ha disposto la separazione delle posizioni di detti imputati ed ha sospeso il procedimento nei loro confronti al fine di presentare il presente ricorso diretto all'annullamento delle delibere de quibus che determinano l'improcedibilita' dell'azione penale. Ad avviso dell'a.g. ricorrente, infatti, la Camera ed il Senato hanno erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti necessari per poter considerare le dichiarazioni rese dai rispettivi membri direttamente connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari. Codesta Corte ha piu' volte affermato che rientrano nella previsione di immunita' di cui al citato art. 68 solo le opinioni legate da "nesso funzionale" con le attivita' svolte dal dichiarante nella sua qualita' di parlamentare. Se cosi' non fosse, la prerogativa si tradurrebbe in un ingiustificato ed ingiusto privilegio personale. Il nesso funzionale puo' ritenersi sussistente quando le dichiarazioni corrispondono a quelle espresse nel corso delle attivita' proprie del parlamentare, con esclusione, quindi, di quelle attivita' che, pur connesse in senso lato all'esercizio di dette funzioni, ne sono tuttavia estranee, essendo riferibili, ad esempio, all'attivita' politica espletata all'interno dei partiti. Secondo la piu' recente giurisprudenza costituzionale, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare quelle "manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facolta' proprie del parlamentare quale membro dell'Assemblea. Invece l'attivita' politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non puo' dirsi di per se' esplicazione della funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l'art. 68, primo comma, della Costituzione. Nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e dalle attivita' propri delle assemblee rappresentano piuttosto esercizio della liberta' di espressione comune a tutti i consociati. Ad esse non puo' estendersi, senza snaturarla, una immunita' che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalita' e di giustiziabilita' dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni" (sentenza n. 10/2000 della Corte costituzionale). Con riferimento alla divulgazione delle opinioni manifestate dai parlamentari, codesta Corte ha precisato che "la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione resa ai mezzi di comunicazione o in dibattiti pubblici e le opinioni espresse in sede parlamentare non basta ad estendere alla prima l'insindacabilita' che copre le seconde. Ne' si puo' invocare a tal fine l'esistenza di un "contesto politico in cui la dichiarazione si inserisca, giacche' siffatto tipo di collegamenti non vale, di per se', a conferire il carattere di attivita' parlamentare a manifestazioni di pensiero oggettivamente estranee ad essa. Deve esservi, dunque, un preciso nesso funzionale fra la dichiarazione e l'attivita' parlamentare: nesso che puo' legittimamente essere affermato dalle Camere anche quando le dichiarazioni siano sostanzialmente riproduttive dell'opinione sostenuta in sede parlamentare. La prerogativa costituzionale rileva, infatti, non soltanto per l'occasione specifica in cui l'opinione e' espressa in ambito parlamentare, ma riguarda il contenuto storico di essa, pure quando ne sia realizzata la diffusione pubblica ... L'insindacabilita' si estende, quindi, a tutte le altre sedi e occasioni in cui l'opinione sia riprodotta nel suo contenuto sostanziale" (sentenza n. 56/2000 della Corte costituzionale). Ne consegue che, poiche' la insindacabilita' delle dichiarazioni rese extramoenia puo' essere riconosciuta solo ove vi sia corrispondenza sostanziale tra le dichiarazioni stesse e quelle espresse nell'ambito dell'attivita' tipica del parlamentare, puo' riconoscersi l'insindacabilita' solamente se tale ultima attivita' sia stata gia' espletata, cioe' nel caso in cui il parlamentare abbia gia' espresso dichiarazioni od opinioni nella sede propria parlamentare e solo successivamente o, quanto meno, contestualmente abbia dato pubblicita' esterna ad esse. Codesta Corte ha affermato infatti che "la Corte, ai fini dell'insindacabilita' del primo comma dell'art. 68, deve dunque accertare la corrispondenza di contenuti con un atto parlamentare precedente o sostanzialmente contestuale" (sentenza n. 11/2000). Orbene, nei casi in esame non ricorrono i suddetti presupposti, giacche' le dichiarazioni de quibus furono rese agli organi di stampa ben prima che la Camera dei deputati discutesse la richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza in data 5 marzo 1999, con la quale il g.i.p. del Tribunale di Palermo aveva disposto l'applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti del deputato Dell'Utri. Non puo' quindi essere riconosciuta la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni in questione e l'attivita' parlamentare degli on. Follini, Maiolo, Fini e Pisanu, giacche' questi riferirono le proprie opinioni agli organi di stampa senza avere in precedenza - o almeno contestualmente - espresso analoghe opinioni in sede parlamentare. Quanto al senatore Pera, l'insussistenza della prerogativa dell'insindacabilita' e' di ancor maggiore evidenza, ove si consideri che la decisione sulla richiesta di autorizzazione all'arresto dell'on. dell'Utri non competeva al Senato della Repubblica, per cui quando il senatore Pera rilascio' le dichiarazioni alla stampa, non solo non aveva ancora espresso la propria opinione in sede parlamentare, ma mai avrebbe potuto esprimerla in tale sede, essendo membro di una Camera diversa da quella competente a decidere. E' evidente, pertanto, l'assoluta insussistenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse alla stampa dal predetto e l'esercizio della sua attivita' di senatore. Le deliberazioni di insindacabilita' sono state, dunque, adottate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica sulla base di un'errata valutazione dei presupposti richiesti dall'art. 68 Cost., con conseguente illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria, alla quale deve essere riconosciuto il potere-dovere di procedere nei confronti dei parlamentari sopra menzionati allo scopo di valutare se le dichiarazioni da ciascuno rese abbiano o meno valenza diffamatoria e, quindi, se essi debbano rispondere penalmente dei reati di diffamazione a mezzo della stampa, rispettivamente contestati.
P. Q. M. Visti gli artt. 68, primo comma Cost., 23 u.c.- 37 - 38 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26 della Corte costituzionale 16 marzo 1956, Solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Chiede che codesta ecc.ma Corte dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare la insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall'on. Marco Follini in relazione ai fatti per i quali e' stata esercitata nei suoi confronti l'azione penale e, conseguentemente, annulli la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1999; Dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare la insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall'on. Gianfranco Fini in relazione ai fatti per i quali e' stata esercitata nei suoi confronti l'azione penale e, conseguentemente, annulli la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1999; Dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare la insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall'on. Beppe Pisanu in relazione ai fatti per i quali e' stata esercitata nei suoi confronti l'azione penale e, conseguentemente, annulli la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 2000; Dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare la insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall'on. Tiziana Maiolo in relazione ai fatti per i quali e' stata esercitata nei suoi confronti l'azione penale e, conseguentemente, annulli la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 2000; Dichiari che non spetta al Senato della Repubblica affermare la insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, 1o comma, Cost., delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera in relazione ai fatti per i quali e' stata esercitata nei suoi confronti l'azione penale e, conseguentemente, annulli la delibera adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto. Dispone che il presente ricorso, a cura della cancelleria, sia notificato al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' alle parti. Roma, addi' 5 marzo 2001. Il giudice dell'udienza preliminare: dott. Laura Capotorto 02C0100