UNIVERSITA' DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 15 febbraio 2002 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.58 del 9-3-2002)

                             IL RETTORE
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, emanato
con  decreto  rettorale  n.  577  del  20 giugno  1995  e  successive
modifiche, ed in particolare l'art. 38, comma 3;
  Vista   l'iniziativa  assunta  dal  rettore,  intesa  ad  apportare
modifiche  o  integrazioni  allo  statuto  dell'Universita', ai sensi
dell'articolo suddetto;
  Vista  la  delibera adottata congiuntamente dal senato accademico e
dal  consiglio  di  amministrazione  in  data 13 dicembre 2001 con la
quale sono state approvate modifiche agli articoli 31, 33, 34. 35, 36
(titolo  VI)  ed  agli  artt. 44  e  46  (titolo  VIII) dello statuto
dell'Universita' degli studi di Firenze;
  Vista la nota rettorale prot. n. 40 del 7 gennaio 2002 con la quale
e'  stato  inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  il testo con le suddette modifiche, per il prescritto
parere di legittimita' e di merito, nonche' gli ulteriori chiarimenti
inviati al Ministero con rettorale prot. n. 659 del 28 gennaio 2002;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  prot.  n.  209  del  7 febbraio 2002, dalla quale non
risultano rilievi in merito alle modifiche proposte;
                              Decreta:
  Agli articoli 31, 33, 34, 35 e 36 del titolo VI ed agli articoli 44
e  46  del  titolo VIII dello statuto dell'Universita' degli studi di
Firenze  -  emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e
successive modificazioni - sono apportate le seguenti modifiche:
  Art.  31  (Organizzazione  degli uffici). - Al comma 2 la locuzione
"all'art.  5  del  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29." e'
sostituita con "all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.".
   Il comma 3 e' soppresso.
  Art.  33  (L'unita' amministrativa centrale). - Al comma 3, cassare
le parole: "dai titolari di funzioni equiparate".
  Art.  34  (Il direttore amministrativo). - Il comma 1 e' sostituito
dal  seguente:  "1.  Le  funzioni  di  direttore  amministrativo sono
attribuite,  su  proposta  motivata  del  rettore,  dal  consiglio di
amministrazione  per  una  durata non superiore a 4 anni a persona di
comprovata  competenza  ed  esperienza,  scelta  tra  dirigenti delle
universita',  di  altre  amministrazioni  pubbliche, ovvero anche fra
estranei alle amministrazioni pubbliche.
  L'incarico   viene   conferito  a  maggioranza  dei  componenti  il
consiglio e puo' essere rinnovato.
  Il  consiglio  di amministrazione determina altresi' il trattamento
economico del direttore amministrativo".
  Dopo  il  comma  2 e' aggiunto il seguente: "3. Spetta al direttore
amministrativo,  tenuto  conto  delle  risorse finanziarie allocate e
disponibili  in  bilancio,  individuare, nel rispetto degli indirizzi
strategici  approvati  dal  senato  accademico  e  dal  consiglio  di
amministrazione,  il  numero  e  la tipologia degli uffici di livello
dirigenziale:  egli  individua altresi' le modalita' di copertura dei
medesimi  uffici  ed  il  trattamento economico spettante ai titolari
degli stessi".
  Art.  35  (Dirigenti).  -  Al  comma 1  cassare  "e  ai titolari di
funzioni equiparate".
  Al  comma 2  sostituire  "Ai  dirigenti"  con  "Ai  responsabili di
funzioni   dirigenziali"   e  cassare  "e  ai  titolari  di  funzioni
equiparate".
  Art.  36 (Responsabilita' dirigenziali). - Al comma 1 e' cassata la
frase:    "Ogni   anno,   i   dirigenti   presentano   al   direttore
amministrativo,   e  questi  al  consiglio  di  amministrazione,  una
relazione sull'attivita' svolta".
    Dopo  il  comma 1 e' aggiunto il seguente: "2. All'inizio di ogni
anno i dirigenti presentano al direttore amministrativo una relazione
sull'attivita'  svolta  nell'anno precedente. Nello stesso periodo il
direttore  amministrativo  presenta al rettore, e questi al consiglio
di   amministrazione   e   al   senato   accademico,   una  relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente".
  Art.  44  (Indennita'  e compensi). - Il comma 1 e' riformulato nel
modo  seguente:  "1.  Il  consiglio  di  amministrazione determina la
misura  delle  indennita' dovute per lo svolgimento delle funzioni di
rettore, prorettori e responsabili di unita' amministrative.".
  Art.  46  (Collegio dei revisori dei conti). - Dopo le parole: "...
comprovata  qualificazione",  aggiungere: ", di cui la maggioranza e'
scelta   tra  iscritti  all'albo  dei  revisori  contabili."  e  dopo
l'espressione:  "Il  collegio esercita il controllo amministrativo di
regolarita'   contabile   dell'Universita'  secondo"  aggiungere:  "i
principi  previsti  dalle disposizioni legislative vigenti, in quanto
applicabili  all'Universita' e in conformita' al ...".   Il testo dei
suddetti  articoli,  con  le  modifiche  apportate, risulta quello di
seguito riportato:
  Art.   31   (Organizzazione   degli   uffici).   -  1.  Gli  uffici
amministrativi  sia  dell'unita'  centrale  che  delle  altre  unita'
amministrative  dotate  di  autonomia  sono  organizzati  al  fine di
assicurare  la migliore funzionalita' delle attivita' didattiche e di
ricerca.
  2.  Gli  uffici  di cui al comma precedente sono ordinati secondo i
criteri  di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
  Art.  33  (L'unita'  amministrativa  centrale).  - 1. E' costituita
l'unita'  amministrativa centrale quale struttura di supporto tecnico
ed  amministrativo  per  gli organi di governo. Essa esercita inoltre
una  funzione  di  coordinamento,  assistenza e vigilanza sull'azione
amministrativa delle strutture dell'universita'.
  2. All'unita'  amministrativa  centrale  in  relazione  al  proprio
funzionamento  e' attribuita autonomia contabile, amministrativa e di
spesa  ai  sensi  del  regolamento  dell'Universita'  di  Firenze per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
  3. Il  direttore  amministrativo e' direttamente responsabile della
gestione  della  unita' amministrativa centrale. Nell'ambito di detta
struttura  e'  costituito un comitato composto dai responsabili degli
uffici   dirigenziali   e   da   un   rappresentante   del  personale
tecnico-amministrativo  per  ciascuno  di  essi,  con  il  compito di
coadiuvare il direttore amministrativo.
  Art.  34  (Il  direttore  amministrativo).  -  1.  Le  funzioni  di
direttore  amministrativo  sono  attribuite, su proposta motivata del
rettore,   dal  consiglio  di  amministrazione  per  una  durata  non
superiore  a  4 anni a persona di comprovata competenza ed esperienza
scelta  tra  dirigenti  delle  universita',  di altre amministrazioni
pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche.
  L'incarico   viene   conferito  a  maggioranza  dei  componenti  il
consiglio e puo' essere rinnovato.
  Il  consiglio  di amministrazione determina altresi' il trattamento
economico del direttore amministrativo.
  2. Al direttore amministrativo spettano le seguenti attribuzioni:
    a) cura  la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli
obiettivi, cosi' come definiti dagli organi di governo dell'Ateneo;
    b) e'  titolare  degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed
esplica  una  generale  attivita' di indirizzo, direzione e controllo
nei confronti del personale tecnico-amministrativo;
    c) nomina,   sentiti   gli  organi  collegiali  competenti  delle
rispettive  strutture, i responsabili amministrativi e, ove previsti,
i responsabili tecnici delle strutture;
    d) definisce,  in sede di contrattazione decentrata, le tipologie
di orario di servizio;
    e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici ed
adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;
    f) esercita   ogni  altra  attribuzione  ad  esso  demandata  dal
presente  statuto,  dai  regolamenti  di  Ateneo e da disposizioni di
legge.
  3. Spetta  al  direttore amministrativo, tenuto conto delle risorse
finanziarie  allocate  e  disponibili  in  bilancio, individuare, nel
rispetto degli indirizzi strategici approvati dal senato accademico e
dal  consiglio  di  amministrazione,  il  numero e la tipologia degli
uffici  di livello dirigenziale. Egli individua altresi' le modalita'
di   copertura  dei  medesimi  uffici  ed  il  trattamento  economico
spettante ai titolari degli stessi.
  Art.  35  (Dirigenti).  -  1. Nell'ambito  dell'organizzazione  dei
servizi  e  degli  uffici  il  direttore  amministrativo  assegna  le
funzioni dirigenziali.
  2. Ai  responsabili  di  funzioni  dirigenziali,  nell'ambito delle
strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:
    a) provvedono  alla  gestione  dei  programmi e al raggiungimento
degli   obiettivi  ad  essi  affidati  dal  direttore  amministrativo
adottando gli atti amministrativi conseguenti;
    b) organizzano le risorse umane e strumentali assegnate;
    c) verificano   periodicamente   i   carichi   di   lavoro  e  la
produttivita';
    d) individuano i responsabili del procedimento;
    e) esercitano  ogni  altra  attribuzione  ad  essi  demandata dal
presente  statuto,  dai  regolamenti  di  Ateneo e da disposizioni di
legge in quanto non incompatibili con lo statuto.
  3. L'accesso   alla   qualifica  dirigenziale  avviene  secondo  il
disposto  di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n,  29  e  successive  modifiche ed integrazioni. I bandi di concorso
potranno,  sulla  base  di  appositi accordi, essere relativi anche a
piu' Atenei.
  Art.   36   (Responsabilita'   dirigenziali).  -  1.  Il  direttore
amministrativo   ed  i  dirigenti  sono  responsabili  del  risultato
dell'attivita'  svolta  dagli  uffici  ai  quali sono preposti, della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione
agli  obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e dei
risultati  della  gestione  finanziaria,  tecnica  ed amministrativa,
incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
  2. All'inizio  di  ogni  anno  i  dirigenti presentano al direttore
amministrativo   una   relazione   sull'attivita'   svolta  nell'anno
precedente. Nello stesso periodo il direttore amministrativo presenta
al  rettore,  e  questi  al  consiglio di amministrazione e al senato
accademico, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
  Art.   44   (Indennita'   e   compensi).   -   1. Il  consiglio  di
amministrazione  determina  la  misura delle indennita' dovute per lo
svolgimento  delle  funzioni di rettore, prorettori e responsabili di
unita' amministrative.
  2. Il  consiglio di amministrazione determina altresi' la misura di
eventuali   indennita'   relative  alla  partecipazione  agli  organi
centrali  di  governo  dell'Ateneo  o  all'espletamento  di  funzioni
istituzionali previste dal presente statuto.
  3. Il  consiglio  di  amministrazione determina infine la misura di
eventuali  compensi  per  attivita'  svolta  in  commissioni  o altri
organismi, costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo.
  Art.  46  (Collegio dei revisori dei conti). - Presso l'Universita'
e'  costituito  con  decreto del rettore il collegio dei revisori dei
conti, composto da un numero di membri non superiore a cinque esterni
all'Universita',  designati  dal  consiglio  di  amministrazione  fra
esperti di comprovata qualificazione, di cui la maggioranza e' scelta
tra iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio esercita il
controllo  amministrativo  di  regolarita' contabile dell'Universita'
secondo  i  principi previsti dalle disposizioni legislative vigenti,
in quanto applicabili all'Universita' e in conformita' alle norme del
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  le modifiche in esso contenute entreranno in
vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
    Firenze, 15 febbraio 2002
                                                Il rettore: Marinelli