N. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2001

Ordinanza  emessa  il  19  dicembre 2001 dal tribunale amministrativo
regionale  dell'Emilia  Romagna  sul  ricorso  proposto da Aldrovandi
Andrea ed altri contro Regione Emilia-Romagna

Professioni  alpine  -  Regione  Emilia-Romagna  -  Istituzione della
  figura   professionale   di   guida  ambientale  turistica  per  la
  conduzione  di  persone singole o gruppi in visita, tra l'altro, ad
  ambienti   montani   con  esclusione  di  percorsi  di  particolare
  difficolta'  posti  su  terreni  innevati  e  rocciosi  di  elevata
  acclivita'  e,  in  ogni  caso,  di  quelli che richiedono l'uso di
  attrezzature  e  tecniche  alpinistiche,  con  l'utilizzo di corda,
  piccozza  e  ramponi - Dedotta violazione dei principi fondamentali
  stabiliti  dalla  legge  statale  in  materia (legge n. 6/1989) che
  attribuiscono   alle   guide  alpine  le  attivita'  di  conduzione
  escursionistica   in   montagna  -  Esorbitanza  dai  limiti  della
  competenza regionale.
- Legge  Regione  Emilia-Romagna 1 febbraio 2000, n. 4, art. 2, comma
  3.
- Costituzione, art.117, primo comma.
(GU n.11 del 13-3-2002 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso proposto da:
Aldrovandi   Andrea,  Bagnoli  Roberto,  Barigazzi  Pietro,  Biancani
Raffaella,  Cocconcelli  Giuseppe,  Conti Manuel, Corti Maria, Cuoghi
Gianluca,  Davoli  Marco,  Fabbiani  Tito,  Manenti Morena, Mantovani
Paolo,  Massaglia  Claudio,  Montanari Massimo, Mussini Fabio, Nadali
Lorenzo,  Nigelli Pietro, Righetti Andrea, Rosselli Ezio, Scarpellini
Marcello,  Schiassi  Stefano,  Soncini  Alberto,  Tabanelli  Antonio,
Vaccari  Antonio, Vanni Andrea, Vellani Andrea rappresentati e difesi
dall'avv.  Natalia Maramotti ed elettivamente domiciliati in Bologna,
via Arienti n. 37 presso l'avv. Paolo Righetti;
    Contro  Regione  Emilia  Romagna  in persona del Presidente della
Giunta  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti Franco
Mastragostino  e  Maria  Chiara Lista ed elettivamente domiciliata in
Bologna,  piazza  Aldrovandi  n. 3;  per  l'annullamento del bando di
concorso  pubblico  per l'accesso alla sessione speciale di esami per
conseguire  l'abilitazione  di  guida  ambientale  escursionistica in
Emilia  Romagna  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale della Regione
Emilia  Romagna  del  13 settembre 2000, nonche' della delibera della
Giunta  regionale dell'Emilia Romagna n. 2000/1226 del 18 luglio 2000
avente  ad oggetto "l'organizzazione della sessione speciale di esami
per  l'abilitazione  di  guida  ambientale-escursionistica,  prevista
dall'art. 11,  commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4/2000, di cui
il bando costituisce allegato;
    Designato relatore il Cons. dott. Giancarlo Mozzarelli;
    Udito  all'udienza  pubblica del 29 marzo 2001 gli avv.ti Natalia
Maramotti,  per  i  ricorrenti,  e Maria Chiara Lista per la Regione.
Considerato quanto segue:

                              F a t t o

    I ricorrenti - alcuni iscritti all'Albo professionale delle guide
alpine,  maestri  di  alpinismo della Regione Emilia Romagna ed altri
all'elenco  speciale  degli  accompagnatori  di  montagna - dopo aver
specificamente   delineato   il   loro  interesse  al  ricorso  nella
limitazione   al   diritto   di   attivita'  economica  dei  medesimi
determinata  dagli atti impugnati, fanno preliminarmente presente che
"il  18  luglio  2000  la  Giunta  regionale  dell'Emilia  Romagna ha
deliberato  (delibera  di  Giunta  n. 2000/1226)  di  organizzare  la
sessione    d'esami    per   conseguire   l'abilitazione   di   guida
ambientale-escursionistica,  demandando  al  Presidente  della Giunta
l'istituzione  della  commissione  per  la  gestione  della  sessione
speciale  di  esami  e  disponendo  la  pubblicazione del bando della
sessione  speciale  di  esami  sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna".
    Si  aggiunge  che "prima di tali fatti la Regione Emilia Romagna,
relativamente  all'attivita'  di  accompagnamento  in montagna, aveva
tenuto  le  seguenti  condotte  (..):  con legge regionale n. 3 del 1
febbraio  1994  aveva  provveduto  a disciplinare l'ordinamento della
professione di guida alpina e di accompagnatore di montagna in Emilia
Romagna, in attuazione della legge n. 6 del 2 gennaio 1989.
    Il  titolo  II  della  legge  regionale  n. 3/1994  prevedeva, in
conformita'   del   disposto   della   legge   nazionale   n. 6/1989,
l'istituzione  della  figura di accompagnatore di montagna stabilendo
altresi'  che  l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione
di accompagnatore di montagna si conseguisse mediante la frequenza di
appositi  corsi tecnico-pratici ed il superamento dei relativi esami;
l'organizzazione   del   corso   veniva  demandata  alla  Regione  in
collaborazione  con  il  Collegio  regionale  delle guide alpine e le
funzioni   di   istruttore   tecnico   nei  corsi  venivano  affidate
esclusivamente a guide alpine in possesso del diploma di istruttore.
    Bisogna  tuttavia  attendere  il dicembre 1998 perche' la Regione
Emilia  Romagna  istituisca  con  delibera  di giunta n. 2511/1998 un
corso   di   formazione   per   l'abilitazione   all'esercizio  della
professione  di  accompagnatore  di  montagna, poi tenutosi per n. 25
iscritti  dal  mese  di  maggio  1999  con il superamento della prova
finale  da  parte  di  n. 23 candidati e la conseguente formazione di
altrettanti accompagnatori di montagna, abilitati all'accompagnamento
ai sensi della tuttora vigente legge quadro n. 6/1989.
    Nel  contempo,  nel  mese  di  aprile 1999, quando gia' era stato
pubblicato  il  bando  per  la  formazione di n. 25 accompagnatori di
montagna  e  non  si era dato ancora avvio al corso, la Regione aveva
elaborato   un  progetto  di  legge  per  disciplinare  le  attivita'
turistiche  di  accompagnamento  in  particolare  per ridisegnare una
nuova  figura  professionale  dedita  all'accompagnamento  di persone
singole  o  gruppi  in  visita  "ad  ambienti collinari, di pianura e
acquatici,  anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette (..)
al  di  fuori degli ambiti di attivita' che rientrano nella esclusiva
competenza  delle  guide  alpine,  con particolare riferimento a quei
percorsi  che  richiedono  comunque  l'uso di attrezzature e tecniche
alpinistiche,   con   l'utilizzo   di   corda,  piccozza  e  ramponi,
specialmente  in  zone  di  particolare difficolta', quali ghiacciai,
terreni innevati di elevata acclivita' e zone rocciose".
    Con  delibera  del  1  marzo  2000,  progr. n. 425/2000 la Giunta
regionale  dell'Emilia Romagna ha istituito e programmato il "secondo
corso di formazione per accompagnatori di montagna in Emilia Romagna,
affidandone l'organizzazione e la realizzazione al collegio regionale
delle  guide  alpine.  Il  corso  si  sta  attualmente  svolgendo". A
sostegno del ricorso sono presentate le censure di:
Violazione dell'art. 2, secondo comma, legge n. 6 del 2 gennaio 1989.
    E  cio'  in quanto gli atti impugnati "prevedono l'istituzione di
un  figura  professionale  che risulta abilitata all'esercizio di una
attivita'  di  accompagnamento  in  montagna  riservato  da una legge
nazionale  alle  guide  alpine,  l'art. 2,  secondo comma, stabilisce
infatti  che lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di
cui   al   primo  comma,  tra  le  quali  e'  indicato  al  punto  a)
l'accompagnamento  di  persone  in  ascensioni  sia  su roccia che su
ghiaccio  o  in  escursioni  in  montagna,  su  qualsiasi terreno, e'
riservato  alle  guide alpine abilitate all'esercizio professionale e
iscritte all'albo delle guide alpine".
    Si aggiunge che "il legislatore statale con la legge n. 6/1989 ha
consentito  alle  regioni  di ritagliare all'interno di quell'insieme
che  e'  l'ambiente  montano, una competenza limitata, ma comunque di
elevato  profilo  professionale,  che e' graficamente rappresentabile
come  il  "sottoinsieme"  dell'ambiente  montano  praticabile, quanto
all'attivita'    di   accompagnamento,   dagli   "accompagnatori   di
media-montagna" di cui all'art. 21 legge n. 6/1989.
    Tale  sottoinsieme  contiene  figurativamente  tutti  i  percorsi
montani  che  non  si attuano su roccia, ghiaccio, terreni innevati e
che  per  la  progressione  non richiedono l'uso di corda, piccozza e
ramponi".
    Si  afferma  che "la descrizione connotativa di tale sottoinsieme
corrisponde  all'ambiente geografico appenninico in Emilia Romagna al
di sopra dei 600 metri di altitudine.
    La  delibera  citata  e  l'allegato  bando di concorso violano la
normativa  statale  de qua perche' nel momento in cui creano un nuova
figura   professionale,   attribuiscono   a   questa  una  competenza
all'accompagnamento  che  non essendo limitata entro l'altitudine dei
600  metri,  ossia  entro l'ambito collinare, risulta riservata dalla
legge  nazionale  alle  guide  alpine  o  comunque qualora le singole
regioni   abbiano   costituito   tali   figure   professionali,  agli
accompagnatori di montagna".
    Si  rileva altresi' che "la distinzione altimetrica tra collina e
montagna  non e' opinione soggettiva, poiche' i due distinti termini,
quando  collocati  all'interno  di  un  testo  normativo, assumono un
valore giuridicamente rilevante.
    Per  l'attribuzione  di  un  significato  giuridico  alla  parola
"montagna"   contenuta  nella  legge  n. 6/1989  deve  soccorrere  il
criterio  interpretativo  contenuto  nell'art. 12  delle  diposizioni
sulla  legge  in  generale  del  codice  civile, il quale afferma che
nell'applicare  la  legge  non  si  puo'  attribuirle altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole.
    Per  stabilire  quale  sia  il  significato  proprio della parola
"montagna" bisogna ricorrere al sapere tecnico in materia geografica:
in  merito il dizionario di geografia di FJ Moukhouse edito in Italia
da  Zanichelli  da'  la  seguente  definizione  di montagna: "rilievo
notevolmente  elevato delimitato da versanti ripidi che si innalza in
creste  acute  o  in  cime  isolate.  Non  esiste  una  quota  minima
stabilita,  ma  in genere e' considerato tale un rilievo che superi i
600  metri,  eccettuato il caso che sorga bruscamente, isolato, da un
bassopiano; in tal caso si usa il termine "monte".
    Infine,  il  "dizionario  della  scienza  della  terra"  edito da
Rizzoli,  al  termine  "collina"  precisa: rilievo di modesta altezza
(non   superiore   ai   600  metri),  ma  di  una  corta  estensione,
caratterizzato  dalla  forma  arrotondata della parte culminante; per
converso  al  termine  "montagna"  precisa: "rilievo della superficie
terrestre che differisce dalle colline per la maggiore altezza (oltre
600  metri)  e  spesso  anche per le caratteristiche morfologiche. La
montagna e' tale principalmente per l'altezza ...".
    Si  desume  dunque  che  il  termine "montagna" e nella scienza e
nella  coscienza collettiva (..) allude a un rilievo che supera i 600
metri di altitudine.
    Ne  consegue  che la delibera della giunta regionale n. 2000/1226
del  18  luglio  2000 e l'allegato bando di concorso sono viziati per
violazione  della legge n. 6/1989, art. 2, secondo comma, nella parte
in  cui riserva alle sole guide alpine l'attivita' di accompagnamento
di persone in escursioni di montagna";
     2) Violazione dell'art. 21, secondo comma legge n. 6/1989.
    Si  rileva come "la delibera di giunta n. 2000/1226 del 18 luglio
2000  e  l'allegato  bando  di  concorso  sono  viziati  altresi' per
violazione all'art. 21, secondo comma, legge n. 6/1989 nella parte in
cui  stabilisce  che quando le regioni prevedano la istituzione della
figura  di  accompagnatore di montagna, il medesimo possa svolgere in
una   zona   o   in   una   regione   determinate,  le  attivita'  di
accompagnamento  di  cui  al  comma 1, dell'art. 2 della stessa legge
(ossia  quelle  riservate  alle guide alpine) "con l'esclusione delle
zone  rocciose,  dei  ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che
richiedono  comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e
ramponi .. ".
    Infatti,  avendo  la Regione Emilia Romagna abrogato con la legge
regionale  n. 4/2000  art. 13,  quarto comma il titolo II della legge
regionale n. 3/1994 che disciplinava la figura dell'accompagnatore di
montagna,  ha  (..)  escluso la possibilita' di costituire in regione
figure   professionali   diverse   dalle   guide   alpine,  abilitate
all'accompagnamento di persone singole o gruppi in montagna.
    Ne  consegue la nullita' per vizio di legittimita' nella forma di
violazione di legge della delibera e del relativo bando, gia' citati,
che  prevedono  l'istituzione  della guida ambientale escursionistica
competente  all'accompagnamento  in  montagna  di  persone  singole o
gruppi".
    I   ricorrenti   presentano   infine  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 2,  terzo  comma legge regionale n. 4/2000,
nella  parte  in  cui prevede che la guida ambientale escursionistica
possa condurre persone singole o gruppi in visita ad ambienti montani
sebbene  con  esclusione di percorsi di particolare difficolta' posti
su  terreni innevati e rocciosi di elevate acclivita', e in ogni caso
quelli  che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche,
con  l'utilizzo  di  corda, piccozza e ramponi; nonche' dell'art. 11,
secondo  comma,  terzo  comma  legge  regionale  n. 4/2000  il  quale
prevede,  in sede di prima applicazione della legge medesima ed entro
180  giorni dalla sua entrata in vigore, che la Regione organizzi una
sessione  speciale  di  esami  per conseguire l'abilitazione di guida
ambientale-escursionistica  per  la quale possono fare domanda coloro
che  abbiano  frequentato con profitto uno o piu' corsi di almeno 300
ore,  i  cui  contenuti  siano assimilabili alle materie previste dal
corso  teorico-pratico  organizzato  dalla  Regione Emilia Romagna ai
sensi  dell'art. 14  legge  regionale  n. 3 del 1 marzo 1994, nonche'
coloro  che  abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci
anni  attivita'  di  accompagnamento  assimilabili a quelle di cui al
comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2000".
    In particolare "le predette norme si assumono violare le seguenti
disposizioni costituzionali:
      1) Violazione art. 117 della Costituzione - primo comma.
    Il  quale  subordinando  il  potere di legiferare, da parte delle
regioni,  al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello  Stato  intende anche riferirsi a quei principi di piu' ridotta
generalita', rispetto ai principi generali dell'ordinamento, che sono
contenuti  nelle  leggi  quadro;  queste  ultime, e tra esse la legge
quadro  n. 6/1989,  vincolano  pertanto la potesta' legislativa delle
regioni ed esprimono orientamenti di massima cui, nell'intenzione del
legislatore  statale,  dovrebbe  ispirarsi  la legislazione regionale
volta a disciplinare le singole materie assegnate.
    La  citata legge n. 6/1989 stabilisce i principi fondamentali per
la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione
di guida alpina.
    In  particolare,  l'art. 2 legge n. 6/1989 definisce guida alpina
"chi  svolge  professionalmente  anche  in  modo  non esclusivo e non
continuativo  (..)  l'attivita' di accompagnamento di persone (..) in
escursioni  in  montagna" ed in particolare riserva alle guide alpine
lo   svolgimento   a   titolo  professionale  di  tale  attivita'  di
accompagnamento  su  qualsiasi  terreno e senza limiti di difficolta'
(..)  e  comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e
attrezzature  alpinistiche,  facendo  salvo  il  disposto dell'art. 3
della  stessa  legge che distingue i gradi della professione di guida
alpina  (aspirante  guida  e maestro di alpinismo) e dell'art. 21 che
prevede  la  possibilita'  per  le  regioni  di  formare  e abilitare
accompagnatori di montagna.
    Quest'ultima  norma  definisce  accompagnatore  di montagna colui
che, in una regione determinata svolge le attivita' di cui all'art. 2
comma  1 della citata legge n. 6/1989 (ossia le medesime attivita' di
accompagnamento  previste  per  le guide alpine) con esclusione delle
zone  rocciose,  dei  ghiacciai  dei terreni innevati e di quelli che
richiedano  comunque  per  progressione  l'uso  di  corda, piccozza e
ramponi".
    Si  aggiunge  come  "dalla  lettura  della  normativa che detta i
principi  fondamentali  per  la legislazione regionale emerge (..) la
preoccupazione   del  legislatore  statale  circa  la  necessita'  di
assicurare un elevato livello professionale a chi svolge attivita' di
accompagnamento  in montagna di persone singole o gruppi riconoscendo
implicitamente la rischiosita' di tale prestazione professionale e la
preoccupazione  circa la tutela della sicurezza pubblica in montagna,
dal che consegue:
1. -  Violazione ulteriore art. 117 della Costituzione - primo comma.
    Il  quale  non  prevede  tra  le  materie  oggetto della potesta'
legislativa  regionale quella della sicurezza pubblica, tale materia,
ispiratrice della legge n. 6/1989 risulta normativamente connessa con
l'accompagnamento  in  ambiente  montano  e  rientra  nella  potesta'
legislativa  primaria  dello  Stato;  la  legge  della Regione Emilia
Romagna  n. 4/2000  nell'istituire  la  figura della guida ambientale
escursionistica  con  competenza  all'accompagnamento  in montagna di
persone  singole o gruppi, viola dunque l'art. 117 Cost., primo comma
sotto   il   duplice  profilo:  del  mancato  rispetto  dei  principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato anche intesi come quei
principi di piu' ridotta generalita' contenuti nelle leggi quadro con
particolare  riferimento  al  principio che riserva, secondo la legge
n. 6/1989,  l'accompagnamento  in  montagna  alle  guide  alpine o in
subordine,  quando  esistano  nelle  singole  realta' regionali, agli
accompagnatori di montagna".
    Si  rileva che "la questione e' sostanziale: (..) infatti per gli
accompagnatori  di  montagna,  a  differenza  delle  guide ambientali
escursionistiche, e' prevista una formazione che consente loro di far
parte,  sebbene  senza  diritto di voto, del collegio regionale delle
guide  alpine, subordinando altresi' l'esercizio della professione di
accompagnatori di montagna all'iscrizione in apposito elenco speciale
alla  cui  tenuta provvede il collegio, regionale delle guide alpine,
della indebita auto-attribuzione di potesta' normativa da parte della
Regione  Emilia  Romagna in materia di sicurezza pubblica, essendo la
medesima  normativa  connessa  all'accompagnamento  in montagna ed in
quanto  tale  permanendo  in  capo  allo  Stato  quale titolare della
potesta' legislativa primaria.
           2. - Violazione dell'art. 5 della Costituzione.
    Nel   promuovere   le   autonomie   locali   ribadisce  unita'  e
indivisibilita' della Repubblica.
           3. - Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    In  quella particolare accezione del principio di uguaglianza che
si  definisce  come  principio  di  ragionevolezza  delle leggi; tale
principio  esige  che  le  disposizioni  normative  contenute in atti
aventi  valore  di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine
perseguito dal legislatore.
    Nella  fattispecie,  il legislatore regionale dell'Emilia Romagna
ha  dapprima  con  la  legge  regionale n. 3/1994 istituito la figura
dell'accompagnatore   di   montagna   nel   rispetto   dei   principi
fondamentali dettati in tale materia dalla legge statale n. 6/1989 e,
appena  dopo  aver formato le prime 23 figure professionali abilitate
all'accompagnamento in montagna (dicembre 1999), ha completato l'iter
formativo   di   una   nuova   legge   regionale,  la  n. 4/2000  che
nell'abrogare la figura dell'accompagnatore di montagna, ha istituito
una  nuova  fantasiosa  figura,  la guida ambientale-escursionistica,
abilitata  ad  illustrare  a  persone  singole  o gruppi, gli aspetti
ambientali  e  naturalistici  del territorio non solo conducendoli in
visita  ad ambienti collinari, di pianura ed acquatici (..), ma anche
ad ambienti montani.
    Il legislatore regionale ha in tal modo irragionevolmente attuato
da  un  lato  una  condotta tesa a potenziare le figure professionali
abilitate   all'accompagnamento   in   montagna  nel  rispetto  della
normativa  statale  vigente; dall'altro ha subito abdicato al bisogno
dei  cittadini di vedersi garantita la sicurezza nell'accompagnamento
attraverso  figure  formate in modo da far conseguire loro un elevato
profilo   professionale,   istituendo  soggetti  despecializzati  con
competenza  all'accompagnamento sull'intero territorio regionale, che
spazia  dalle  Valli di Comacchio al sentiero del crinale appenninico
tosco-emiliano  demandandone  altresi'  la  formazione  alle province
singole  o  associate  e  prevedendo  di lasciare alla discrezione di
queste   ultime   la   possibilita'   di   istituire   indirizzi   di
specializzazione".
    La   Regione   Emilia   Romagna   ha   preliminarmente   eccepito
l'inammissibilita'  del  ricorso per asserita carenza di interesse ed
ha  anche  controdedotto  nel  merito  del  medesimo,  chiedendone il
rigetto.
    Con  ordinanza 1 dicembre 2000 n. 991, questa sezione ha respinto
l'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, con la motivazione che
"non sono provati profili di danno grave ed irreparabile".
    Con  successive memorie in data 8 e 16 marzo 2001, le parti hanno
ulteriormente delineato le rispettive argomentazioni.
    Infine  con  decisione  adottata nella camera di consiglio del 29
marzo 2001, questa sezione ha:
        a)  respinto il ricorso (nella parte che attiene la posizione
dei ricorrenti accompagnatori di montagna);
        b) respinto le prime due censure del ricorso (nella parte che
attiene la disposizione dei ricorrenti guide alpine);
        c) rimesso alla Corte costituzionale, con separata ordinanza,
questione   di  costituzionalita'  dell'art. 2,  terzo  comma,  legge
regionale  1  febbraio  2000 n. 4 dell'Emilia Romagna - limitatamente
all'inciso   "ambienti   montani"   -  per  eventuale  contrasto  con
l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

                            D i r i t t o

    Riguardo   alla  sopraindicata  questione  di  costituzionalita',
ritiene  il  Collegio  che  la  legge  regionale 1 febbraio 2000 n. 4
dell'Emilia  Romagna  - nella parte relativa alla disposizione di cui
all'art. 2, terzo comma e limitatamente all'inciso "ambienti montani"
-  ponga  un  profilo  di eventuale illegittimita' costituzionale per
violazione  dell'art. 117,  primo comma, della Costituzione; che tale
profilo  non sia, in questa fase, manifestamente infondato e che esso
sia rilevante ai fini della definizione della presente controversia.
    Il  Collegio  dubita,  invero  della  legittimita' costituzionale
della   norma   regionale   predetta   (nella   parte  relativa  alla
disposizione   di   cui   all'art. 2,  terzo  comma  e  limitatamente
all'inciso  "ambienti  montani")  per  contrasto  con il principio di
ripartizione   tra  legislazione  statale  -  quadro  e  legislazione
regionale  posto  dal suddetto parametro costituzionale e ritiene che
la   questione  si  presenti  come  rilevante  e  non  manifestamente
infondata.
    Quanto  al  primo  profilo,  l'eventuale  caducazione della norma
predetta  a  seguito  di un accertamento di incostituzionalita' della
norma  medesima  comporterebbe  la  definizione della controversia in
senso  favorevole  all'interesse fatto valere in giudizio dalla parte
ricorrente.
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  della questione, essa
emerge  dalla  considerazione  che la norma predetta - nel consentire
alla       nuova      figura      professionale      della      guida
ambientale-escursionistica  l'attivita' di acconpagnamento di persone
singole  o  gruppi  di  persone  anche  in  ambienti montani - appare
confliggere  con  la  legge  quadro statale 2 gennaio 1989 n. 6 che -
nello  stabilire  principi fondamentali per la legislazione regionale
in  materia  di  ordinamento  della  professione  di  guida  alpina -
prescrive,    all'art.    2,    primo   comma,   che   essa   "svolge
professionalmente  (..)  le seguenti attivita': a) accompagnamento di
persone  in  ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni
in montagna (..)" e, all'art. 2, secondo comma, che "lo svolgimento a
titolo  professionale  delle  attivita'  di  cui  al  comma primo, su
qualsiasi  terreno  e  senza limiti di difficolta' (..)" e' riservato
alle  guide  alpine  abilitate  all'esercizio professionale e scritte
nell'albo professionale delle guide alpine (..) salvo quanto disposto
dagli artt. 3 e 21".
    La  normativa  statale  -  quadro sancisce, dunque, una riserva a
favore  della  figura  professionale  predetta  per  le  attivita' di
accompagnamento  negli  ambienti naturali sopra indicati, limitata da
una   duplice   deroga:   la   prima   (art. 3  legge  cit.)  attiene
all'articolazione  interna  alla  professione di guida alpina nei due
gradi di aspirante guida e di guida alpina - maestro di alpinismo; la
seconda  (art. 21  legge  cit.)  attiene esclusivamente alla facolta'
delle regioni di prevedere la formazione ed abilitazione della figura
professionale degli accompagnatori di media montagna.
    Ne  discende  che  la  norma  regionale  in esame appare incidere
pregiudizievolmente  sulla  riserva  di  attivita'  posta dalla legge
quadro  statale sopraindicata in violazione del riparto di competenze
tra   legislazione   statale   e   legislazione  regionale  delineato
dall'art. 117, primo comma, della Costituzione.
    Appare,   invece,   manifestamente  infondata,  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 11,  secondo  e  terzo comma,
legge  regionale  dell'Emilia  Romagna n. 4/2000 proposta dalla parte
ricorrente   poiche'   essa   contesta   la  stessa  possibilita'  di
costituzione   della   nuova   figura   professionale   della   guida
ambientale-escursionistica  - mediante incidente di costituzionalita'
attinente  la  stessa  procedura di abilitazione - ben oltre i limiti
posti   in   materia   dai   principi  fondamentali  stabiliti  dalla
sopraindicata legge quadro statale.
    Ne'  la materia in esame attiene specificamente al comparto della
sicurezza  pubblica,  ne'  appare  congruo  in  relazione  ad essa il
proposto  dai ricorrenti ai parametri degli artt. 3 e 5 Cost., per il
loro   carattere  genericamente  sussidiario  rispetto  al  parametro
costituzionale  che rileva in primo piano nella fattispecie in esame:
quello,  gia'  richiamato  dianzi,  posto dall'art. 117, primo comma,
della  Costituzione in tema di riparto di competenze tra legislazione
statale e legislazione regionale.
    Va,    pertanto,   sollevata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 2, terzo comma, legge regionale dell'Emilia
Romagna  1  febbraio  2000  n. 4 - limitatamente all'inciso "ambienti
montani"   -   per  contrasto  con  l'art. 117,  primo  comma,  della
Costituzione  in relazione agli artt. 1, 2, 3 e 21 della legge-quadro
statale  2  gennaio  1989  n. 6):  conseguentemente  va  disposta  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente
giudizio  nella  parte  relativa  alla posizione dei ricorrenti guide
alpine)  deve  essere  sospeso  ai sensi dell'art. 23 legge regionale
n. 87/1953,  fino  alla  pronuncia  sulla legittimita' costituzionale
della norma indicata.
                              P. Q. M.
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  dell'Emilia  Romagna  -
Bologna, sezione seconda;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge regionale
dell'Emilia  Romagna  1 febbraio 2000 n. 4 - limitatamente all'inciso
"ambienti  montani",  in  relazione  all'art. 117, primo comma, della
Costituzione.
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende  la  trattazione  del  ricorso  (nella parte relativa ai
ricorrenti  guide alpine) ai sensi dell'art. 23 legge regionale n. 87
dell'11 marzo 1957;
    Ordina  che - a cura della segreteria - la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Bologna nella Camera di consiglio del 29 marzo
2001.
                       Il Presidente: Papiano
              Il cons. relatore estensore: Mozzarelli
02C0136