N. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2001
Ordinanza emessa il 19 dicembre 2001 dal tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna sul ricorso proposto da Aldrovandi Andrea ed altri contro Regione Emilia-Romagna Professioni alpine - Regione Emilia-Romagna - Istituzione della figura professionale di guida ambientale turistica per la conduzione di persone singole o gruppi in visita, tra l'altro, ad ambienti montani con esclusione di percorsi di particolare difficolta' posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclivita' e, in ogni caso, di quelli che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con l'utilizzo di corda, piccozza e ramponi - Dedotta violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia (legge n. 6/1989) che attribuiscono alle guide alpine le attivita' di conduzione escursionistica in montagna - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale. - Legge Regione Emilia-Romagna 1 febbraio 2000, n. 4, art. 2, comma 3. - Costituzione, art.117, primo comma.(GU n.11 del 13-3-2002 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Aldrovandi Andrea, Bagnoli Roberto, Barigazzi Pietro, Biancani Raffaella, Cocconcelli Giuseppe, Conti Manuel, Corti Maria, Cuoghi Gianluca, Davoli Marco, Fabbiani Tito, Manenti Morena, Mantovani Paolo, Massaglia Claudio, Montanari Massimo, Mussini Fabio, Nadali Lorenzo, Nigelli Pietro, Righetti Andrea, Rosselli Ezio, Scarpellini Marcello, Schiassi Stefano, Soncini Alberto, Tabanelli Antonio, Vaccari Antonio, Vanni Andrea, Vellani Andrea rappresentati e difesi dall'avv. Natalia Maramotti ed elettivamente domiciliati in Bologna, via Arienti n. 37 presso l'avv. Paolo Righetti; Contro Regione Emilia Romagna in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Mastragostino e Maria Chiara Lista ed elettivamente domiciliata in Bologna, piazza Aldrovandi n. 3; per l'annullamento del bando di concorso pubblico per l'accesso alla sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale escursionistica in Emilia Romagna pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 13 settembre 2000, nonche' della delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 2000/1226 del 18 luglio 2000 avente ad oggetto "l'organizzazione della sessione speciale di esami per l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica, prevista dall'art. 11, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4/2000, di cui il bando costituisce allegato; Designato relatore il Cons. dott. Giancarlo Mozzarelli; Udito all'udienza pubblica del 29 marzo 2001 gli avv.ti Natalia Maramotti, per i ricorrenti, e Maria Chiara Lista per la Regione. Considerato quanto segue: F a t t o I ricorrenti - alcuni iscritti all'Albo professionale delle guide alpine, maestri di alpinismo della Regione Emilia Romagna ed altri all'elenco speciale degli accompagnatori di montagna - dopo aver specificamente delineato il loro interesse al ricorso nella limitazione al diritto di attivita' economica dei medesimi determinata dagli atti impugnati, fanno preliminarmente presente che "il 18 luglio 2000 la Giunta regionale dell'Emilia Romagna ha deliberato (delibera di Giunta n. 2000/1226) di organizzare la sessione d'esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica, demandando al Presidente della Giunta l'istituzione della commissione per la gestione della sessione speciale di esami e disponendo la pubblicazione del bando della sessione speciale di esami sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna". Si aggiunge che "prima di tali fatti la Regione Emilia Romagna, relativamente all'attivita' di accompagnamento in montagna, aveva tenuto le seguenti condotte (..): con legge regionale n. 3 del 1 febbraio 1994 aveva provveduto a disciplinare l'ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di montagna in Emilia Romagna, in attuazione della legge n. 6 del 2 gennaio 1989. Il titolo II della legge regionale n. 3/1994 prevedeva, in conformita' del disposto della legge nazionale n. 6/1989, l'istituzione della figura di accompagnatore di montagna stabilendo altresi' che l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore di montagna si conseguisse mediante la frequenza di appositi corsi tecnico-pratici ed il superamento dei relativi esami; l'organizzazione del corso veniva demandata alla Regione in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine e le funzioni di istruttore tecnico nei corsi venivano affidate esclusivamente a guide alpine in possesso del diploma di istruttore. Bisogna tuttavia attendere il dicembre 1998 perche' la Regione Emilia Romagna istituisca con delibera di giunta n. 2511/1998 un corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di montagna, poi tenutosi per n. 25 iscritti dal mese di maggio 1999 con il superamento della prova finale da parte di n. 23 candidati e la conseguente formazione di altrettanti accompagnatori di montagna, abilitati all'accompagnamento ai sensi della tuttora vigente legge quadro n. 6/1989. Nel contempo, nel mese di aprile 1999, quando gia' era stato pubblicato il bando per la formazione di n. 25 accompagnatori di montagna e non si era dato ancora avvio al corso, la Regione aveva elaborato un progetto di legge per disciplinare le attivita' turistiche di accompagnamento in particolare per ridisegnare una nuova figura professionale dedita all'accompagnamento di persone singole o gruppi in visita "ad ambienti collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette (..) al di fuori degli ambiti di attivita' che rientrano nella esclusiva competenza delle guide alpine, con particolare riferimento a quei percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con l'utilizzo di corda, piccozza e ramponi, specialmente in zone di particolare difficolta', quali ghiacciai, terreni innevati di elevata acclivita' e zone rocciose". Con delibera del 1 marzo 2000, progr. n. 425/2000 la Giunta regionale dell'Emilia Romagna ha istituito e programmato il "secondo corso di formazione per accompagnatori di montagna in Emilia Romagna, affidandone l'organizzazione e la realizzazione al collegio regionale delle guide alpine. Il corso si sta attualmente svolgendo". A sostegno del ricorso sono presentate le censure di: Violazione dell'art. 2, secondo comma, legge n. 6 del 2 gennaio 1989. E cio' in quanto gli atti impugnati "prevedono l'istituzione di un figura professionale che risulta abilitata all'esercizio di una attivita' di accompagnamento in montagna riservato da una legge nazionale alle guide alpine, l'art. 2, secondo comma, stabilisce infatti che lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al primo comma, tra le quali e' indicato al punto a) l'accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna, su qualsiasi terreno, e' riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'albo delle guide alpine". Si aggiunge che "il legislatore statale con la legge n. 6/1989 ha consentito alle regioni di ritagliare all'interno di quell'insieme che e' l'ambiente montano, una competenza limitata, ma comunque di elevato profilo professionale, che e' graficamente rappresentabile come il "sottoinsieme" dell'ambiente montano praticabile, quanto all'attivita' di accompagnamento, dagli "accompagnatori di media-montagna" di cui all'art. 21 legge n. 6/1989. Tale sottoinsieme contiene figurativamente tutti i percorsi montani che non si attuano su roccia, ghiaccio, terreni innevati e che per la progressione non richiedono l'uso di corda, piccozza e ramponi". Si afferma che "la descrizione connotativa di tale sottoinsieme corrisponde all'ambiente geografico appenninico in Emilia Romagna al di sopra dei 600 metri di altitudine. La delibera citata e l'allegato bando di concorso violano la normativa statale de qua perche' nel momento in cui creano un nuova figura professionale, attribuiscono a questa una competenza all'accompagnamento che non essendo limitata entro l'altitudine dei 600 metri, ossia entro l'ambito collinare, risulta riservata dalla legge nazionale alle guide alpine o comunque qualora le singole regioni abbiano costituito tali figure professionali, agli accompagnatori di montagna". Si rileva altresi' che "la distinzione altimetrica tra collina e montagna non e' opinione soggettiva, poiche' i due distinti termini, quando collocati all'interno di un testo normativo, assumono un valore giuridicamente rilevante. Per l'attribuzione di un significato giuridico alla parola "montagna" contenuta nella legge n. 6/1989 deve soccorrere il criterio interpretativo contenuto nell'art. 12 delle diposizioni sulla legge in generale del codice civile, il quale afferma che nell'applicare la legge non si puo' attribuirle altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole. Per stabilire quale sia il significato proprio della parola "montagna" bisogna ricorrere al sapere tecnico in materia geografica: in merito il dizionario di geografia di FJ Moukhouse edito in Italia da Zanichelli da' la seguente definizione di montagna: "rilievo notevolmente elevato delimitato da versanti ripidi che si innalza in creste acute o in cime isolate. Non esiste una quota minima stabilita, ma in genere e' considerato tale un rilievo che superi i 600 metri, eccettuato il caso che sorga bruscamente, isolato, da un bassopiano; in tal caso si usa il termine "monte". Infine, il "dizionario della scienza della terra" edito da Rizzoli, al termine "collina" precisa: rilievo di modesta altezza (non superiore ai 600 metri), ma di una corta estensione, caratterizzato dalla forma arrotondata della parte culminante; per converso al termine "montagna" precisa: "rilievo della superficie terrestre che differisce dalle colline per la maggiore altezza (oltre 600 metri) e spesso anche per le caratteristiche morfologiche. La montagna e' tale principalmente per l'altezza ...". Si desume dunque che il termine "montagna" e nella scienza e nella coscienza collettiva (..) allude a un rilievo che supera i 600 metri di altitudine. Ne consegue che la delibera della giunta regionale n. 2000/1226 del 18 luglio 2000 e l'allegato bando di concorso sono viziati per violazione della legge n. 6/1989, art. 2, secondo comma, nella parte in cui riserva alle sole guide alpine l'attivita' di accompagnamento di persone in escursioni di montagna"; 2) Violazione dell'art. 21, secondo comma legge n. 6/1989. Si rileva come "la delibera di giunta n. 2000/1226 del 18 luglio 2000 e l'allegato bando di concorso sono viziati altresi' per violazione all'art. 21, secondo comma, legge n. 6/1989 nella parte in cui stabilisce che quando le regioni prevedano la istituzione della figura di accompagnatore di montagna, il medesimo possa svolgere in una zona o in una regione determinate, le attivita' di accompagnamento di cui al comma 1, dell'art. 2 della stessa legge (ossia quelle riservate alle guide alpine) "con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi .. ". Infatti, avendo la Regione Emilia Romagna abrogato con la legge regionale n. 4/2000 art. 13, quarto comma il titolo II della legge regionale n. 3/1994 che disciplinava la figura dell'accompagnatore di montagna, ha (..) escluso la possibilita' di costituire in regione figure professionali diverse dalle guide alpine, abilitate all'accompagnamento di persone singole o gruppi in montagna. Ne consegue la nullita' per vizio di legittimita' nella forma di violazione di legge della delibera e del relativo bando, gia' citati, che prevedono l'istituzione della guida ambientale escursionistica competente all'accompagnamento in montagna di persone singole o gruppi". I ricorrenti presentano infine questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma legge regionale n. 4/2000, nella parte in cui prevede che la guida ambientale escursionistica possa condurre persone singole o gruppi in visita ad ambienti montani sebbene con esclusione di percorsi di particolare difficolta' posti su terreni innevati e rocciosi di elevate acclivita', e in ogni caso quelli che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con l'utilizzo di corda, piccozza e ramponi; nonche' dell'art. 11, secondo comma, terzo comma legge regionale n. 4/2000 il quale prevede, in sede di prima applicazione della legge medesima ed entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, che la Regione organizzi una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica per la quale possono fare domanda coloro che abbiano frequentato con profitto uno o piu' corsi di almeno 300 ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico organizzato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 14 legge regionale n. 3 del 1 marzo 1994, nonche' coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attivita' di accompagnamento assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2000". In particolare "le predette norme si assumono violare le seguenti disposizioni costituzionali: 1) Violazione art. 117 della Costituzione - primo comma. Il quale subordinando il potere di legiferare, da parte delle regioni, al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato intende anche riferirsi a quei principi di piu' ridotta generalita', rispetto ai principi generali dell'ordinamento, che sono contenuti nelle leggi quadro; queste ultime, e tra esse la legge quadro n. 6/1989, vincolano pertanto la potesta' legislativa delle regioni ed esprimono orientamenti di massima cui, nell'intenzione del legislatore statale, dovrebbe ispirarsi la legislazione regionale volta a disciplinare le singole materie assegnate. La citata legge n. 6/1989 stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina. In particolare, l'art. 2 legge n. 6/1989 definisce guida alpina "chi svolge professionalmente anche in modo non esclusivo e non continuativo (..) l'attivita' di accompagnamento di persone (..) in escursioni in montagna" ed in particolare riserva alle guide alpine lo svolgimento a titolo professionale di tale attivita' di accompagnamento su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' (..) e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e attrezzature alpinistiche, facendo salvo il disposto dell'art. 3 della stessa legge che distingue i gradi della professione di guida alpina (aspirante guida e maestro di alpinismo) e dell'art. 21 che prevede la possibilita' per le regioni di formare e abilitare accompagnatori di montagna. Quest'ultima norma definisce accompagnatore di montagna colui che, in una regione determinata svolge le attivita' di cui all'art. 2 comma 1 della citata legge n. 6/1989 (ossia le medesime attivita' di accompagnamento previste per le guide alpine) con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai dei terreni innevati e di quelli che richiedano comunque per progressione l'uso di corda, piccozza e ramponi". Si aggiunge come "dalla lettura della normativa che detta i principi fondamentali per la legislazione regionale emerge (..) la preoccupazione del legislatore statale circa la necessita' di assicurare un elevato livello professionale a chi svolge attivita' di accompagnamento in montagna di persone singole o gruppi riconoscendo implicitamente la rischiosita' di tale prestazione professionale e la preoccupazione circa la tutela della sicurezza pubblica in montagna, dal che consegue: 1. - Violazione ulteriore art. 117 della Costituzione - primo comma. Il quale non prevede tra le materie oggetto della potesta' legislativa regionale quella della sicurezza pubblica, tale materia, ispiratrice della legge n. 6/1989 risulta normativamente connessa con l'accompagnamento in ambiente montano e rientra nella potesta' legislativa primaria dello Stato; la legge della Regione Emilia Romagna n. 4/2000 nell'istituire la figura della guida ambientale escursionistica con competenza all'accompagnamento in montagna di persone singole o gruppi, viola dunque l'art. 117 Cost., primo comma sotto il duplice profilo: del mancato rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato anche intesi come quei principi di piu' ridotta generalita' contenuti nelle leggi quadro con particolare riferimento al principio che riserva, secondo la legge n. 6/1989, l'accompagnamento in montagna alle guide alpine o in subordine, quando esistano nelle singole realta' regionali, agli accompagnatori di montagna". Si rileva che "la questione e' sostanziale: (..) infatti per gli accompagnatori di montagna, a differenza delle guide ambientali escursionistiche, e' prevista una formazione che consente loro di far parte, sebbene senza diritto di voto, del collegio regionale delle guide alpine, subordinando altresi' l'esercizio della professione di accompagnatori di montagna all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio, regionale delle guide alpine, della indebita auto-attribuzione di potesta' normativa da parte della Regione Emilia Romagna in materia di sicurezza pubblica, essendo la medesima normativa connessa all'accompagnamento in montagna ed in quanto tale permanendo in capo allo Stato quale titolare della potesta' legislativa primaria. 2. - Violazione dell'art. 5 della Costituzione. Nel promuovere le autonomie locali ribadisce unita' e indivisibilita' della Repubblica. 3. - Violazione dell'art. 3 della Costituzione. In quella particolare accezione del principio di uguaglianza che si definisce come principio di ragionevolezza delle leggi; tale principio esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore. Nella fattispecie, il legislatore regionale dell'Emilia Romagna ha dapprima con la legge regionale n. 3/1994 istituito la figura dell'accompagnatore di montagna nel rispetto dei principi fondamentali dettati in tale materia dalla legge statale n. 6/1989 e, appena dopo aver formato le prime 23 figure professionali abilitate all'accompagnamento in montagna (dicembre 1999), ha completato l'iter formativo di una nuova legge regionale, la n. 4/2000 che nell'abrogare la figura dell'accompagnatore di montagna, ha istituito una nuova fantasiosa figura, la guida ambientale-escursionistica, abilitata ad illustrare a persone singole o gruppi, gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio non solo conducendoli in visita ad ambienti collinari, di pianura ed acquatici (..), ma anche ad ambienti montani. Il legislatore regionale ha in tal modo irragionevolmente attuato da un lato una condotta tesa a potenziare le figure professionali abilitate all'accompagnamento in montagna nel rispetto della normativa statale vigente; dall'altro ha subito abdicato al bisogno dei cittadini di vedersi garantita la sicurezza nell'accompagnamento attraverso figure formate in modo da far conseguire loro un elevato profilo professionale, istituendo soggetti despecializzati con competenza all'accompagnamento sull'intero territorio regionale, che spazia dalle Valli di Comacchio al sentiero del crinale appenninico tosco-emiliano demandandone altresi' la formazione alle province singole o associate e prevedendo di lasciare alla discrezione di queste ultime la possibilita' di istituire indirizzi di specializzazione". La Regione Emilia Romagna ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' del ricorso per asserita carenza di interesse ed ha anche controdedotto nel merito del medesimo, chiedendone il rigetto. Con ordinanza 1 dicembre 2000 n. 991, questa sezione ha respinto l'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, con la motivazione che "non sono provati profili di danno grave ed irreparabile". Con successive memorie in data 8 e 16 marzo 2001, le parti hanno ulteriormente delineato le rispettive argomentazioni. Infine con decisione adottata nella camera di consiglio del 29 marzo 2001, questa sezione ha: a) respinto il ricorso (nella parte che attiene la posizione dei ricorrenti accompagnatori di montagna); b) respinto le prime due censure del ricorso (nella parte che attiene la disposizione dei ricorrenti guide alpine); c) rimesso alla Corte costituzionale, con separata ordinanza, questione di costituzionalita' dell'art. 2, terzo comma, legge regionale 1 febbraio 2000 n. 4 dell'Emilia Romagna - limitatamente all'inciso "ambienti montani" - per eventuale contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione. D i r i t t o Riguardo alla sopraindicata questione di costituzionalita', ritiene il Collegio che la legge regionale 1 febbraio 2000 n. 4 dell'Emilia Romagna - nella parte relativa alla disposizione di cui all'art. 2, terzo comma e limitatamente all'inciso "ambienti montani" - ponga un profilo di eventuale illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione; che tale profilo non sia, in questa fase, manifestamente infondato e che esso sia rilevante ai fini della definizione della presente controversia. Il Collegio dubita, invero della legittimita' costituzionale della norma regionale predetta (nella parte relativa alla disposizione di cui all'art. 2, terzo comma e limitatamente all'inciso "ambienti montani") per contrasto con il principio di ripartizione tra legislazione statale - quadro e legislazione regionale posto dal suddetto parametro costituzionale e ritiene che la questione si presenti come rilevante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, l'eventuale caducazione della norma predetta a seguito di un accertamento di incostituzionalita' della norma medesima comporterebbe la definizione della controversia in senso favorevole all'interesse fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, essa emerge dalla considerazione che la norma predetta - nel consentire alla nuova figura professionale della guida ambientale-escursionistica l'attivita' di acconpagnamento di persone singole o gruppi di persone anche in ambienti montani - appare confliggere con la legge quadro statale 2 gennaio 1989 n. 6 che - nello stabilire principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina - prescrive, all'art. 2, primo comma, che essa "svolge professionalmente (..) le seguenti attivita': a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna (..)" e, all'art. 2, secondo comma, che "lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al comma primo, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' (..)" e' riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e scritte nell'albo professionale delle guide alpine (..) salvo quanto disposto dagli artt. 3 e 21". La normativa statale - quadro sancisce, dunque, una riserva a favore della figura professionale predetta per le attivita' di accompagnamento negli ambienti naturali sopra indicati, limitata da una duplice deroga: la prima (art. 3 legge cit.) attiene all'articolazione interna alla professione di guida alpina nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina - maestro di alpinismo; la seconda (art. 21 legge cit.) attiene esclusivamente alla facolta' delle regioni di prevedere la formazione ed abilitazione della figura professionale degli accompagnatori di media montagna. Ne discende che la norma regionale in esame appare incidere pregiudizievolmente sulla riserva di attivita' posta dalla legge quadro statale sopraindicata in violazione del riparto di competenze tra legislazione statale e legislazione regionale delineato dall'art. 117, primo comma, della Costituzione. Appare, invece, manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo e terzo comma, legge regionale dell'Emilia Romagna n. 4/2000 proposta dalla parte ricorrente poiche' essa contesta la stessa possibilita' di costituzione della nuova figura professionale della guida ambientale-escursionistica - mediante incidente di costituzionalita' attinente la stessa procedura di abilitazione - ben oltre i limiti posti in materia dai principi fondamentali stabiliti dalla sopraindicata legge quadro statale. Ne' la materia in esame attiene specificamente al comparto della sicurezza pubblica, ne' appare congruo in relazione ad essa il proposto dai ricorrenti ai parametri degli artt. 3 e 5 Cost., per il loro carattere genericamente sussidiario rispetto al parametro costituzionale che rileva in primo piano nella fattispecie in esame: quello, gia' richiamato dianzi, posto dall'art. 117, primo comma, della Costituzione in tema di riparto di competenze tra legislazione statale e legislazione regionale. Va, pertanto, sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge regionale dell'Emilia Romagna 1 febbraio 2000 n. 4 - limitatamente all'inciso "ambienti montani" - per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli artt. 1, 2, 3 e 21 della legge-quadro statale 2 gennaio 1989 n. 6): conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio nella parte relativa alla posizione dei ricorrenti guide alpine) deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge regionale n. 87/1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna - Bologna, sezione seconda; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge regionale dell'Emilia Romagna 1 febbraio 2000 n. 4 - limitatamente all'inciso "ambienti montani", in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende la trattazione del ricorso (nella parte relativa ai ricorrenti guide alpine) ai sensi dell'art. 23 legge regionale n. 87 dell'11 marzo 1957; Ordina che - a cura della segreteria - la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 29 marzo 2001. Il Presidente: Papiano Il cons. relatore estensore: Mozzarelli 02C0136