N. 45 ORDINANZA 25 febbraio - 6 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero   -   Espulsione   con  accompagnamento  alla  frontiera  -
  Impossibilita'  di  immediata  esecuzione - Trattenimento presso un
  centro  di permanenza temporanea - Convalida - Procedura camerale -
  Lamentata   inidoneita'   ad   assicurare   il   contraddittorio  e
  l'esplicazione  della  difesa  -  Difetto  di  incidentalita' della
  questione - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 3, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13, 24 e 111.
Straniero   -   Espulsione   con  accompagnamento  alla  frontiera  -
  Impossibilita'  di  immediata  esecuzione - Trattenimento presso un
  centro  di permanenza temporanea - Convalida - Procedura camerale -
  Lamentata   inidoneita'   ad   assicurare   il   contraddittorio  e
  l'esplicazione  della  difesa  -  Difetto  di  forza di legge nella
  disposizione denunciata - Manifesta inammissibilita'.
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13, 24 e 111.
(GU n.11 del 13-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4 e
5,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n. 286),  promossi  con
ordinanze  emesse  il 15 gennaio 2001 (n. 8 ordinanze) e il 21 aprile
2001  (n. 6  ordinanze)  dal  Tribunale  di  Milano,  in composizione
monocratica,  rispettivamente  iscritte  dal  n. 330  al n. 337 e dal
n. 757  al  n. 762  del  registro  ordinanze  2001 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 e n. 39, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto che, con otto ordinanze in data 15 gennaio 2001 (r.o. da
n. 330  a n. 337 del 2001) e con sei ordinanze in data 21 aprile 2001
(r.o.  da  n. 757  a n. 762 del 2001), tutte di analogo contenuto, il
Tribunale  di  Milano,  in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento  agli  artt.  3,  10,  13,  24  e 111 della Costituzione,
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e
5,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
        che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare,
all'esito  di  udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato
dagli  artt. 737  e  seguenti  del  codice  di  procedura  civile, il
provvedimento   di  trattenimento  presso  un  centro  di  permanenza
temporanea  e  assistenza  disposto dal questore nei confronti di uno
straniero  destinatario  di decreto di espulsione con accompagnamento
alla frontiera;
        che,  sull'assunto  che  il trattenimento nei centri previsto
dall'art. 14  del  d.lgs.  n. 286  del  1998 costituisca una forma di
"detenzione  amministrativa" comparabile alla custodia in carcere, il
Tribunale di Milano, di tale decreto, denuncia:
            l'art. 14,  comma  4, nella parte in cui dispone che alla
convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea
e  assistenza  dello  straniero  destinatario  di un provvedimento di
espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737 e ss. cod. proc.
civ.,  in  quanto  la  procedura ivi prevista sarebbe "manifestamente
inidonea   ad   assicurare   la   pienezza   del   contraddittorio  e
dell'esplicazione delle difese";
            l'art. 14,  comma  4, nella parte in cui precluderebbe al
giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni
addotte   dall'autorita'   di   polizia  quale  concreto  impedimento
all'esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera e, sotto
un  diverso profilo, in ordine alla fondatezza delle ragioni allegate
dallo  straniero  circa  la  ricorrenza  di una ipotesi di divieto di
espulsione;
            l'art. 14,  comma  3,  unitamente  all'art. 20 del d.P.R.
31 agosto  1999,  n. 394,  nella  parte  in  cui  non  prevederebbero
l'obbligo   di   avviso   al   difensore,  d'ufficio  o  di  fiducia,
contestualmente   alla   comunicazione  al  giudice  dell'inizio  del
trattenimento;
            l'art. 14,  comma  5, nella parte in cui non prevederebbe
un  limite  massimo anche per il cumulo di vari periodi successivi di
trattenimento   fondati   sul  medesimo  decreto  di  espulsione,  e,
conseguentemente,  impedirebbe al giudice di accertare se quel limite
sia stato superato;
            l'art. 14,  comma  4,  nella  parte  in cui imporrebbe al
giudice  di provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di
determinare  il  ragionevole  termine  massimo,  anche  cumulato, del
trattenimento,  tenendo  conto  delle concrete circostanze del caso e
bilanciando  i  contrapposti interessi della tutela delle frontiere e
della salvaguardia della liberta' personale dello straniero;
        che  in  tutte  le  ordinanze di rimessione il giudice a quo,
contestualmente   alla  proposizione  delle  anzidette  questioni  di
legittimita'  costituzionale,  ha ordinato l'immediato rilascio dello
straniero, il cui trattenimento e' oggetto del giudizio di convalida;
        che  e'  intervenuto,  in  tutti i giudizi, il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  e ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile proprio a causa dell'avvenuto rilascio degli stranieri,
che  avrebbe  comportato  l'esaurimento della funzione decisoria alla
quale il remittente, nei singoli giudizi, era chiamato;
        che,  quanto  alla  censura  che  si appunta sull'art. 20 del
d.P.R.  n. 394  del  1999,  la difesa erariale osserva che l'atto nel
quale  tale  disposizione  e'  contenuta, di natura regolamentare, e'
privo  del  requisito  della  forza  di  legge  e  pertanto  non puo'
costituire  oggetto  del  controllo di legittimita' costituzionale ad
opera di questa Corte;
        che,  in  ogni  caso, ad avviso dell'Avvocatura, le questioni
sarebbero  infondate,  in  quanto  il  trattenimento  nei  centri  di
permanenza temporanea inciderebbe sulla liberta' di circolazione e di
soggiorno  e  non  anche  sulla  liberta'  personale  e  comunque  le
disposizioni  censurate  realizzerebbero  un  equo  bilanciamento tra
l'esigenza  di  contrastare  l'immigrazione  clandestina  e quella di
tutelare i diritti dello straniero;
        che,   sempre  secondo  l'Avvocatura  dello  Stato,  anche  a
ritenere  che la misura del trattenimento si attenga alla sfera della
liberta'   personale,   il  procedimento  regolato  dal  testo  unico
sull'immigrazione  sarebbe  ricalcato  sul modello dell'art. 13 della
Costituzione  e  nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore
per aver adottato il rito camerale ex art. 737 e ss. cod. proc. civ.,
che non risulterebbe inadeguato alle esigenze di tutela della persona
trattenuta.
    Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i
relativi   giudizi   possono   essere   riuniti   per  essere  decisi
congiuntamente;
        che  in tutti gli atti instaurativi del presente giudizio, il
remittente,  nel promuovere questione di legittimita' costituzionale,
ha   espressamente   disposto   l'immediato  rilascio  della  persona
trattenuta,  sicche'  ricorre  la  medesima  fattispecie  sulla quale
questa  Corte,  con  le  ordinanze  n. 387  e  297  del  2001,  si e'
pronunciata  nel  senso  della manifesta inammissibilita' per difetto
del requisito della incidentalita';
        che  la censura rivolta nei confronti dell'art. 20 del d.P.R.
n. 394 del 1999 e' inammissibile anche per l'ulteriore ragione che si
tratta   di   disposizione  regolamentare,  inidonea  a  radicare  la
competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero)  e  dell'art. 20  del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n. 286),   sollevata,  in
riferimento  agli  art. 3,  10,  13, 24 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale  di  Milano,  in composizione monocratica, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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