N. 48 ORDINANZA 25 febbraio - 6 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Processo  a  carico  di  minori  - Richiesta del
  pubblico  ministero  di proscioglimento per irrilevanza del fatto -
  Preclusione  nel  caso  in  cui  sia  stata  in precedenza avanzata
  richiesta   di   archiviazione,   poi   non  accolta  -  Lamentata,
  irragionevole,  disparita'  di  trattamento,  in  contrasto  con le
  finalita'  di  tutela  dei  minori  -  Manifesta infondatezza della
  questione.
- Cod.  proc.  pen.,  art.  409,  comma  5; d.P.R. 22 settembre 1988,
  n. 448, art. 27, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 31, secondo comma.
(GU n.11 del 13-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco BILE, Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli  articoli  409,  comma  5, del codice di procedura penale e 27,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988,  n. 448  (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico   di   imputati   minorenni),   promosso,  nell'ambito  di  un
procedimento  penale,  con  ordinanza  emessa  il  30 giugno 2000 dal
giudice  per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di
L'Aquila con ordinanza iscritta al n. 580 del registro ordinanze 2000
e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 43, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
per i minorenni di L'Aquila ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e  31,  secondo  comma, della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  del  combinato disposto degli artt. 409, comma 5, del
codice  di  procedura  penale  e  27,  commi  1  e 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione
delle   disposizioni   sul  processo  penale  a  carico  di  imputati
minorenni), "nella parte in cui non consente al p.m. di richiedere al
giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il  tribunale  per i
minorenni  la  sentenza  di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto  e al giudice per le indagini preliminari di fissare udienza in
camera  di  consiglio  per  valutare  la  ricorrenza  o  no  di  quel
beneficio, nel caso di archiviazione non accolta";
        che  il  rimettente  premette  che, a seguito di richiesta di
archiviazione  del  pubblico  ministero,  era stata fissata d'ufficio
udienza  ai  sensi  dell'art. 409,  commi 2 e 3, cod. proc. pen., nel
corso  della quale era stata respinta, in quanto avanzata in una sede
impropria  e  in  difetto  di  "preventiva  richiesta"  del  pubblico
ministero, l'istanza del difensore di proscioglimento per irrilevanza
del fatto;
        che  all'esito  della  procedura  camerale  il giudice per le
indagini   preliminari  aveva  ordinato  al  pubblico  ministero,  ex
art. 409,  comma  5,  cod.  proc. pen., di formulare l'imputazione ai
fini della successiva fissazione dell'udienza preliminare;
        che,  a seguito di detto provvedimento, il pubblico ministero
presentava  al  giudice  per  le  indagini  preliminari  richiesta di
proscioglimento  per  irrilevanza  del fatto ex art. 27, comma 1, del
d.P.R.   n. 448  del  1988  e  in  subordine,  in  quanto  "vincolato
all'esercizio dell'azione penale", chiedeva di sollevare questione di
legittimita' costituzionale;
        che  il  rimettente  ritiene  di  non  potere  accogliere  la
richiesta  principale  avanzata dal pubblico ministero in quanto, una
volta  che  il  giudice per le indagini preliminari, dando impulso ex
officio  alla  procedura  che  condurra' alla fissazione dell'udienza
preliminare,  abbia  ordinato  al  pubblico  ministero  di  formulare
l'imputazione, questi deve ottemperare all'ordine e non puo' avanzare
richieste alternative;
        che,  peraltro,  il  provvedimento  del giudice ha posto fine
alla  fase  delle  indagini  preliminari, cosi' che non puo' comunque
trovare  applicazione la procedura di cui al comma 1 dell'art. 27 del
d.P.R.  n. 448  del  1988, in quanto tale norma prevede espressamente
che la richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto sia formulata "durante le indagini preliminari";
        che  il  "mancato  coordinamento" fra gli artt. 409, comma 5,
cod.  proc.  pen. e  27  del  d.P.R.  n. 448  del 1988 determinerebbe
l'impossibilita'   di  definire  anticipatamente  il  procedimento  e
costringerebbe  necessariamente il minorenne ad "affrontare l'udienza
preliminare",  essendo ormai possibile pronunciare nei suoi confronti
sentenza  di  proscioglimento per irrilevanza del fatto solo dopo che
avra' assunto la qualita' di imputato;
        che  ad  avviso del rimettente tale disciplina viola in primo
luogo   l'art. 3  Cost.,  perche'  determinerebbe  una  irragionevole
disparita'  di  trattamento  tra  i  soggetti  nei  cui  confronti il
pubblico  ministero ha presentato richiesta di archiviazione, poi non
accolta,  e  quelli  che,  pur  trovandosi  nella medesima condizione
sostanziale,  in assenza di una precedente richiesta di archiviazione
possono beneficiare del proscioglimento per irrilevanza del fatto nel
corso delle indagini preliminari;
        che  sarebbe  violato  anche l'art. 31, secondo comma, Cost.,
perche'  la  mera  richiesta  di  archiviazione, e cioe' un'attivita'
inizialmente rivolta a favore del minorenne, darebbe invece origine a
una "situazione altamente pregiudizievole", lesiva delle "esigenze di
recupero  e  di  massima  riduzione  dell'intervento penale", nonche'
delle   esigenze   educative   del   minore,   preminenti  su  quelle
retributive,  in  quanto comporterebbe "la privazione di una fase del
procedimento,  l'impossibilita'  di  avere  un particolare beneficio,
l'assunzione  della  qualita'  di imputato, la conseguente iscrizione
nei c.d. carichi pendenti, l'impatto con il processo (non piu' con il
procedimento) penale";
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  alla Corte di dichiarare infondata la questione in
quanto  le  situazioni  poste a confronto dal rimettente non sono tra
loro  omologabili  e  non  sussiste alcuna irragionevole compressione
delle esigenze di tutela del minore.
    Considerato  che  il  rimettente, dopo avere rigettato, nella sua
qualita'  di  giudice per le indagini preliminari del tribunale per i
minorenni,  una richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ed
avere  ordinato  all'organo  dell'accusa di formulare l'imputazione a
norma  dell'art. 409,  comma  5, cod. proc. pen., lamenta di trovarsi
nell'impossibilita'   di  accogliere  la  richiesta,  successivamente
presentata  dal  pubblico  ministero,  di  sentenza  di  non  luogo a
procedere   per  irrilevanza  del  fatto,  sia  perche'  il  pubblico
ministero  deve  limitarsi ad ottemperare all'ordine del giudice, sia
perche'  l'art. 27,  comma  1,  del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448,
prevede  espressamente  che la richiesta di pronunciare tale sentenza
venga  formulata  nel corso delle indagini preliminari, che ad avviso
del rimettente sarebbero ormai concluse;
        che  il  giudice  a  quo  ravvisa  in  questa  preclusione la
violazione   dell'art. 3   Cost.,   a   cagione  della  irragionevole
disparita'  di  trattamento che si determinerebbe quando la richiesta
della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto sia
preceduta  da  una  richiesta  di  archiviazione non accolta, nonche'
dell'art. 31,  secondocomma,  Cost.,  in quanto l'indagato minorenne,
non   potendo   essere   prosciolto   per   irrilevanza   del   fatto
immediatamente,  ma  solo  nel  corso  dell'udienza preliminare, dopo
avere  assunto  la  qualita'  di  imputato,  verrebbe  privato  della
possibilita'   di  una  anticipata  e  piu'  rapida  definizione  del
procedimento   penale   nel  corso  delle  indagini  preliminari,  in
contrasto  con  l'esigenza  di privilegiare le esigenze educative del
minore;
        che  le  preoccupazioni  del  rimettente  appaiono  prive  di
rilievo  costituzionale,  in quanto l'uscita anticipata del minorenne
dal  processo  e'  comunque  assicurata,  ed  in  tempi  brevi, dalla
possibilita',  a  norma  degli  artt. 27, comma 4, e 32, comma 1, del
d.P.R.  n. 448 del 1988, di pronunciare, anche d'ufficio, sentenza di
non   luogo  a  procedere  per  irrilevanza  del  fatto  nell'udienza
preliminare;  udienza,  tra  l'altro,  piu' garantita della camera di
consiglio  prevista dal comma 2 dell'art. 27, essendo celebrata da un
giudice collegiale, con la presenza necessaria del pubblico ministero
e del difensore;
        che  la disciplina censurata - che ha trovato applicazione in
un  contesto  in  cui  e'  stato  lo  stesso  rimettente a respingere
l'iniziale   richiesta   di   archiviazione  formulata  dal  pubblico
ministero,   dando   impulso  d'ufficio  alla  procedura  volta  alla
fissazione  dell'udienza  preliminare  -  rientra  nella  sfera delle
scelte  discrezionali  del  legislatore  in  materia di distribuzione
delle  competenze  tra  giudice per le indagini preliminari e giudice
dell'udienza  preliminare,  non  suscettibili  di essere sindacate in
riferimento  agli  artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., sempreche' non
risultino esercitate arbitrariamente;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 409, comma 5, del codice di
procedura penale e dell'art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre
1988,  n. 448  (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e  31, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari   del   Tribunale   per  i  minorenni  di  L'Aquila,  con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso,  nella  sede  della  Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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