MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 febbraio 2002 

Dichiarazione  dell'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Salerno.
(GU n.61 del 13-3-2002)

                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Campania degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    siccita'  dal 1 maggio 2001 al 31 ottobre 2001 nella provincia di
Avellino;
    siccita'  dal 1 giugno 2001 al 9 novembre 2001 nella provincia di
Salerno;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in
cui  possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della
legge 14 febbraio 1992, n. 185:
    Avellino:  siccita'  dal  1  maggio  2001  al  31  ottobre 2001 -
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2, lettere b), c), d), nel
territorio  dei  comuni  di  Bagnoli  Irpino,  Calabritto,  Caposele,
Cassano Irpino, Montella, Montemarano, Nusco, Volturara Irpina;
    Salerno:  siccita'  dal  1  giugno  2001  al  9  novembre  2001 -
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2, lettere b), c), d), nel
territorio  dei  comuni  di  Albanella,  Alfano, Altavilla Silentina,
Aquara,  Ascea,  Atena  Lucana,  Auletta,  Battipaglia, Bellosguardo,
Buccino,  Buonabitacolo,  Caggiano,  Calvanico,  Camerota,  Campagna,
Campora,  Cannalonga,  Capaccio,  Casal Velino, Casalbuono, Casaletto
Spartano,  Caselle  in  Pittari,  Castel  San  Lorenzo, Castelcivita,
Castellabate,  Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione
del   Genovesi,   Celle  di  Bulgheria,  Centola,  Ceraso,  Cicerale,
Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere,
Eboli,  Felitto,  Fisciano, Futani, Giffoni sei Casali, Giffoni Valle
Piana,  Gioi,  Giungano,  Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito,
Laviano,  Lustra,  Magliano  Vetere,  Moio  della  Civitella, Montano
Antilia,  Monte  San  Giacomo,  Montecorice,  Montecorvino  Pugliano,
Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana,
Morigerati,  Nocera Inferiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano
sul   Tusciano,  Oliveto  Citra,  Omignano,  Orria,  Ottati,  Padula,
Palomonte,  Perdifumo,  Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta,
Polla,    Pollica,   Postiglione,   Prignano   Cilento,   Ricigliano,
Roccadaspide,  Roccagloriosa,  Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno,
Rutino,  Sacco,  Sala  Consilina,  Salento,  Salvitelle, San Cipriano
Picentino,  San  Giovanni  a  Piro,  San  Gregorio  Magno,  San Mango
Piemonte,  San  Mauro  Cilento,  San  Mauro  la  Bruca, San Pietro al
Tanagro,  San  Rufo,  Sant'Angelo  a  Fasanella,  Sant'Arsenio, Santa
Marina, Santomenna, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa
Cilento,  Sicignano  degli  Alburni,  Stella Cilento, Stio, Teggiano,
Torchiara,  Torraca,  Torre  Orsaia,  Tortorella,  Trentinara,  Valle
dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 febbraio 2002
                                                Il Ministro: Alemanno