MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 12 febbraio 2002 

Autorizzazione  all'istituto  "Scuola  Adleriana  di psicoterapia" al
trasferimento della sede in Torino.
(GU n.61 del 13-3-2002)

                               IL CAPO
               del Dipartimento per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici
  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare, l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita'  all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologa
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri  conformi  formulati  dalla commissione tecnico- consultiva di
cui  all'art.  3  e  dal  Comitato  nazionale  per la valutazione del
sistema universitario;
  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto  il decreto in data 29 settembre 1994 con il quale l'Istituto
"Scuola  Adleriana di psicoterapia" e' stato abilitato ad istituire e
ad  attivare  nella  sede  di  Torino  corsi  di  specializzazione in
psicoterapia,  ai  sensi dell'art. 3 della richiamata legge n. 56 del
1989;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  Istituto  chiede il
trasferimento  della  propria sede di Torino in via Sommeiller n. 4 e
che il numero massimo degli allievi ammissibili sia aumentato a venti
unita';
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 16 novembre 2001;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con
nota 82 del 25 gennaio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'istituto  "Scuola  Adleriana  di psicoterapia", abilitato con
decreto  29  settembre  1994 ad istituire e ad attivare nella sede di
Torino corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3
della  legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' autorizzato al trasferimento
della sede di Torino in via Sommeiller n. 4 e ad ammettere allievi al
primo  anno  di  corso  per  un numero massimo di venti unita' e, per
l'intero ciclo, di ottanta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 febbraio 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'addona