N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2002

Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, depositato in cancelleria l'8 febbraio
2002

Acque  pubbliche  e  acquedotti  -  Regione  Friuli-Venezia  Giulia -
  Attuazione  al  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 152, in
  materia  di  deflusso  minimo  vitale  delle  deviazioni di acque -
  Individuazione  degli  obblighi  a  carico  dei derivatori di acqua
  pubblica,  di  installazione  e  manutenzione  in regolare stato di
  funzionamento  di  idonei  dispositivi  per  la  misurazione  delle
  portate  e  dei  volumi  d'acqua  pubblica  derivati  - Ricorso del
  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri  -  Dedotta  autonoma
  attuazione,   da   parte   della   Regione  Friuli-Venezia  Giulia,
  dell'art. 22,  comma  3,  del predetto d.lgs. n. 152/1999, senza il
  prescritto  (art.  22,  comma 4, stesso d.lgs.) preliminare decreto
  del  Ministero  dei LL.PP., di individuazione delle linee guida per
  la  predisposizione  del bilancio idrico del bacino - Eccedenza dai
  limiti  della  funzione  legislativa  regionale  per violazione dei
  vincoli  derivanti  in materia dall'ordinamento comunitario e dalla
  riserva allo Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
- Legge  Regione  Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001, n. 28, art.
  1, comma 3.
- Costituzione, art. 117, commi 1 e 2, lett. l [recte: lett. s].
(GU n.12 del 20-3-2002 )
    Ricorso  del  Presidente del Consiglio dei ministri, pro tempore,
giusta  delibera  adottata  nella riunione del Consiglio dei ministri
del 18 gennaio 2002, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale
dello  Stato,  negli  uffici  della quale in Roma, Via dei Portoghesi
n. 12, domicilia per legge;
    Contro  Regione  Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente
della  giunta regionale pro tempore, domiciliata nella sede regionale
in  Trieste,  per la dichiarazione di incostituzionalita' della legge
regionale  27 novembre 2001 n. 28, attuazione del decreto legislativo
11  maggio  1999,  n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle
derivazioni di acque, pubblicata nel B.U.R. del 5 dicembre 2001 n. 49
art. 1, comma 3.
    1. - Con   la   l.r.   27   novembre   2001,   n. 28  la  Regione
Friuli-Venezia Giulia da' attuazione al decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle deviazioni di
acque.
    In  particolare,  con  il comma 3 dell'art. 1, "In attuazione del
comma  3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 152/1999, la regione,
a  seguito  della  mancata  realizzazione  nei termini di legge degli
adempimenti  previsti  al  comma  4  dell'art.  22 del citato decreto
legislativo   n. 152/1999,  da'  autonoma  applicazione  al  comma  3
dell'art.  22  medesimo,  come  sostituito  dall'art.  6  del decreto
legislativo  n. 258/2000,  individuando  gli  obblighi,  a carico dei
derivatori  di  acqua  pubblica,  di  installazione e manutenzione in
regolare   stato  di  funzionamento  di  idonei  dispositivi  per  la
misurazione  delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in
corrispondenza   dei   punti   di   prelievo   e,  ove  presente,  di
restituzione".
    Il  comma  4  dell'art. 22  del  decreto  legislativo n. 152/1999
dispone  che "Il Ministro dei lavori pubblici provveda entro sei mesi
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto a definire, di
concerto  con  gli  altri  Ministri competenti e previa intesa con la
conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, le linee guida per la
predisposizione  del  bilancio  idrico  di  bacino,  comprensive  dei
criteri  per  il  censimento  delle  utilizzazioni  in  atto e per la
definizione del minimo deflusso vitale".
    Il  decreto  legislativo  n. 152/1999  costituisce  ad  un  tempo
recepimento  delle  direttive  comunitarie  attinenti alla protezione
delle  acque  dall'inquinamento  e  espressione di un nuovo approccio
alla  considerazione  del bene acqua in conformita' agli orientamenti
comunitari.
    L'art.  1, comma 3, del decreto legislativo n. 152/1999 registra,
in relazione alla regolamentazione dettata, la competenza dello Stato
e delle Regioni e della province autonome.
    Con  decreto  legislativo  25  maggio  2001,  n. 265  -  Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
per il trasferimento dei beni del demanio idrico e marittimo, nonche'
di  funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo - e'
stata   attribuita  alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  competenza
primaria in materia di acque.
    2. - L'art. 117   della   Costituzione   attribuisce   competenza
legislativa   alle   regioni  "nel  rispetto  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario".
    Il  d.lgs.  11 maggio 1999, n. 152, in attuazione delle direttive
91/271/CEE  e  91/676/CEE  attribuisce  allo  Stato  la competenza ad
emanare  le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di
bacino,  al  fine di disporre su tutto il territorio di dati omogenei
ricavati sulla base di criteri uniformi.
    A  tale  disposizione  le  regioni devono pertanto attenersi, ne'
possono dare ad essa autonoma applicazione.
    L'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 265/2001 prevede che le direttive
sulla  gestione  del  demanio  idrico,  ricomprese  tra  i compiti di
rilievo  nazionale (riservati allo Stato ai sensi dell'art. 88, comma
1,  lettera  p)  del  d.lgs.  n. 112/1998,  per  quanto  riguarda  le
concessioni  di  derivazioni  d'acqua  ricadenti  nel  territorio del
Friuli-Venezia Giulia) siano definite d'intesa con la regione stessa.
    La    materia   si   colloca   nella   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema,   di   competenza   esclusiva   statale,   ai  sensi
dell'art. 117 comma 2 lettera s) Cost.
    Ne  consegue  che  l'art. 1  comma 3 della l.r. 27 novembre 2001,
n. 28  con  cui  la  Regione  Friuli-Venezia Giulia, che intende dare
autonoma  applicazione al comma 3 dell'art. 22 del d.lgs n. 152/1999,
prescindendo  dal preliminare decreto del Ministero dei LL.PP. (comma
4),   con   cui   si   devono  individuare  le  linee  guida  per  la
predisposizione  del  bilancio idrico di bacino, eccede la competenza
regionale  e  si  pone  in  contrasto  col medesimo art. 22, comma 3,
secondo cui le Regioni possono definire gli obblighi di installazione
e manutenzione in regolare stato di funzionamento dei dispositivi per
la  misurazione  dei  volumi  di acqua pubblica, solo a seguito della
emanazione delle linee guida di cui comma 4.
    La  disposizione  di  legge  e'  incostituzionale in quanto viola
l'art.  117,  nella parte in cui impone nell'esercizio della funzione
legislativa   il  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario (comma 1), e riserva allo Stato la tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema (comma 2 lettera 1).
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata la illegittimita' costituzionale
dell'art.  1,  comma  3,  della  legge  27 novembre 2001, n. 28 della
Regione Friuli-Venezia Giulia.
        Roma, addi' 28 gennaio 2001
               Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli
02C0094