N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria l'8 febbraio 2002 Acque pubbliche e acquedotti - Regione Friuli-Venezia Giulia - Attuazione al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle deviazioni di acque - Individuazione degli obblighi a carico dei derivatori di acqua pubblica, di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta autonoma attuazione, da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 22, comma 3, del predetto d.lgs. n. 152/1999, senza il prescritto (art. 22, comma 4, stesso d.lgs.) preliminare decreto del Ministero dei LL.PP., di individuazione delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico del bacino - Eccedenza dai limiti della funzione legislativa regionale per violazione dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento comunitario e dalla riserva allo Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001, n. 28, art. 1, comma 3. - Costituzione, art. 117, commi 1 e 2, lett. l [recte: lett. s].(GU n.12 del 20-3-2002 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, pro tempore, giusta delibera adottata nella riunione del Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2002, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge; Contro Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, domiciliata nella sede regionale in Trieste, per la dichiarazione di incostituzionalita' della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28, attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni di acque, pubblicata nel B.U.R. del 5 dicembre 2001 n. 49 art. 1, comma 3. 1. - Con la l.r. 27 novembre 2001, n. 28 la Regione Friuli-Venezia Giulia da' attuazione al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle deviazioni di acque. In particolare, con il comma 3 dell'art. 1, "In attuazione del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 152/1999, la regione, a seguito della mancata realizzazione nei termini di legge degli adempimenti previsti al comma 4 dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 152/1999, da' autonoma applicazione al comma 3 dell'art. 22 medesimo, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 258/2000, individuando gli obblighi, a carico dei derivatori di acqua pubblica, di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione". Il comma 4 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152/1999 dispone che "Il Ministro dei lavori pubblici provveda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale". Il decreto legislativo n. 152/1999 costituisce ad un tempo recepimento delle direttive comunitarie attinenti alla protezione delle acque dall'inquinamento e espressione di un nuovo approccio alla considerazione del bene acqua in conformita' agli orientamenti comunitari. L'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 152/1999 registra, in relazione alla regolamentazione dettata, la competenza dello Stato e delle Regioni e della province autonome. Con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento dei beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo - e' stata attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia competenza primaria in materia di acque. 2. - L'art. 117 della Costituzione attribuisce competenza legislativa alle regioni "nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario". Il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in attuazione delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE attribuisce allo Stato la competenza ad emanare le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, al fine di disporre su tutto il territorio di dati omogenei ricavati sulla base di criteri uniformi. A tale disposizione le regioni devono pertanto attenersi, ne' possono dare ad essa autonoma applicazione. L'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 265/2001 prevede che le direttive sulla gestione del demanio idrico, ricomprese tra i compiti di rilievo nazionale (riservati allo Stato ai sensi dell'art. 88, comma 1, lettera p) del d.lgs. n. 112/1998, per quanto riguarda le concessioni di derivazioni d'acqua ricadenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia) siano definite d'intesa con la regione stessa. La materia si colloca nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117 comma 2 lettera s) Cost. Ne consegue che l'art. 1 comma 3 della l.r. 27 novembre 2001, n. 28 con cui la Regione Friuli-Venezia Giulia, che intende dare autonoma applicazione al comma 3 dell'art. 22 del d.lgs n. 152/1999, prescindendo dal preliminare decreto del Ministero dei LL.PP. (comma 4), con cui si devono individuare le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, eccede la competenza regionale e si pone in contrasto col medesimo art. 22, comma 3, secondo cui le Regioni possono definire gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento dei dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua pubblica, solo a seguito della emanazione delle linee guida di cui comma 4. La disposizione di legge e' incostituzionale in quanto viola l'art. 117, nella parte in cui impone nell'esercizio della funzione legislativa il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (comma 1), e riserva allo Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (comma 2 lettera 1).
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 27 novembre 2001, n. 28 della Regione Friuli-Venezia Giulia. Roma, addi' 28 gennaio 2001 Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli 02C0094